Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/03/2001, n. 3200
CASS
Sentenza 5 marzo 2001

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Nel rito del lavoro, il comma secondo dell'art. 437 cod. proc. civ., nello stabilire che il collegio può ammettere, anche di ufficio, i mezzi istruttori ritenuti indispensabili ai fini della decisione della causa, attribuisce al giudice di appello un potere discrezionale il cui esercizio è incensurabile in sede di legittimità anche nell'ipotesi in cui manchi un'espressa motivazione della mancata ammissione di ulteriori mezzi di prova, atteso che l'omessa motivazione - lungi dal configurare un omesso esame - configura un'implicita negazione della indispensabilità, costituente presupposto giustificativo dell'esercizio del potere discrezionale.

Ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato non deve prescindersi dalla volontà dei contraenti e, sotto questo profilo, va tenuto presente il "nomen iuris" utilizzato dalle parti, il quale però non ha un rilievo assorbente, poiché deve tenersi conto, altresì, sul piano della interpretazione della volontà delle parti, del comportamento complessivo delle medesime, anche posteriore alla conclusione del contratto (art. 1362, comma secondo, cod. civ.), e, in caso di contrasto tra dati formali e dati fattuali relativi alle caratteristiche e modalità delle prestazioni, è necessario dare prevalente rilievo ai secondi, dato che la tutela relativa al lavoro subordinato, per il suo rilievo pubblicistico e costituzionale, non può essere elusa per mezzo di una configurazione pattizia non rispondente alle concrete modalità di esecuzione del rapporto.

Commentari3

  • 1Consiglio di Stato
    https://www.eius.it/articoli/

    FATTO Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, la Ma.Li.Ma. s.r.l. impugnava dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma, l'ordinanza notificatale il 5 maggio 2021 con la quale il Comune di Parma le intimava lo sgombero dei locali ubicati all'interno del Teatro Regio di Parma e dell'Auditorium Paganini di Parma adibiti all'esercizio di attività di ristorazione di tipo bar in quanto occupati sine titulo. Il Comune di Parma, infatti, intendeva acquisire la disponibilità dei locali di sua proprietà, in quanto parti integranti del Teatro Regio e dell'Auditorium Paganini appartenenti al suo patrimonio pubblico indisponibile e …

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  • 2Consiglio di Stato
    https://www.eius.it/articoli/ · 24 maggio 2023

    FATTO Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, la Ma.Li.Ma. s.r.l. impugnava dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma, l'ordinanza notificatale il 5 maggio 2021 con la quale il Comune di Parma le intimava lo sgombero dei locali ubicati all'interno del Teatro Regio di Parma e dell'Auditorium Paganini di Parma adibiti all'esercizio di attività di ristorazione di tipo bar in quanto occupati sine titulo. Il Comune di Parma, infatti, intendeva acquisire la disponibilità dei locali di sua proprietà, in quanto parti integranti del Teatro Regio e dell'Auditorium Paganini appartenenti al suo patrimonio pubblico indisponibile e …

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  • 3Impresa familiare: attività lavorativa e di assistenza svolta dal convivente di fattoAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 25 maggio 2006

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/03/2001, n. 3200
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3200
Data del deposito : 5 marzo 2001

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