Sentenza 5 marzo 2001
Massime • 2
Nel rito del lavoro, il comma secondo dell'art. 437 cod. proc. civ., nello stabilire che il collegio può ammettere, anche di ufficio, i mezzi istruttori ritenuti indispensabili ai fini della decisione della causa, attribuisce al giudice di appello un potere discrezionale il cui esercizio è incensurabile in sede di legittimità anche nell'ipotesi in cui manchi un'espressa motivazione della mancata ammissione di ulteriori mezzi di prova, atteso che l'omessa motivazione - lungi dal configurare un omesso esame - configura un'implicita negazione della indispensabilità, costituente presupposto giustificativo dell'esercizio del potere discrezionale.
Ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato non deve prescindersi dalla volontà dei contraenti e, sotto questo profilo, va tenuto presente il "nomen iuris" utilizzato dalle parti, il quale però non ha un rilievo assorbente, poiché deve tenersi conto, altresì, sul piano della interpretazione della volontà delle parti, del comportamento complessivo delle medesime, anche posteriore alla conclusione del contratto (art. 1362, comma secondo, cod. civ.), e, in caso di contrasto tra dati formali e dati fattuali relativi alle caratteristiche e modalità delle prestazioni, è necessario dare prevalente rilievo ai secondi, dato che la tutela relativa al lavoro subordinato, per il suo rilievo pubblicistico e costituzionale, non può essere elusa per mezzo di una configurazione pattizia non rispondente alle concrete modalità di esecuzione del rapporto.
Commentari • 3
- 1. Consiglio di Statohttps://www.eius.it/articoli/
FATTO Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, la Ma.Li.Ma. s.r.l. impugnava dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma, l'ordinanza notificatale il 5 maggio 2021 con la quale il Comune di Parma le intimava lo sgombero dei locali ubicati all'interno del Teatro Regio di Parma e dell'Auditorium Paganini di Parma adibiti all'esercizio di attività di ristorazione di tipo bar in quanto occupati sine titulo. Il Comune di Parma, infatti, intendeva acquisire la disponibilità dei locali di sua proprietà, in quanto parti integranti del Teatro Regio e dell'Auditorium Paganini appartenenti al suo patrimonio pubblico indisponibile e …
Leggi di più… - 2. Consiglio di Statohttps://www.eius.it/articoli/ · 24 maggio 2023
FATTO Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, la Ma.Li.Ma. s.r.l. impugnava dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma, l'ordinanza notificatale il 5 maggio 2021 con la quale il Comune di Parma le intimava lo sgombero dei locali ubicati all'interno del Teatro Regio di Parma e dell'Auditorium Paganini di Parma adibiti all'esercizio di attività di ristorazione di tipo bar in quanto occupati sine titulo. Il Comune di Parma, infatti, intendeva acquisire la disponibilità dei locali di sua proprietà, in quanto parti integranti del Teatro Regio e dell'Auditorium Paganini appartenenti al suo patrimonio pubblico indisponibile e …
Leggi di più… - 3. Impresa familiare: attività lavorativa e di assistenza svolta dal convivente di fattoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 25 maggio 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/03/2001, n. 3200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3200 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
Dott. FRANCESCO ANTONIO MAIORANO - Consigliere -
Dott. NATALE CAPITANIO - rel. Consigliere -
Dott. PASQUALE PICONE - Consigliere -
Dott. PAOLO STILE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
S.I.R.N.E. DI NE WA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZALE CLODIO 32, presso lo studio dell'avvocato CIABATTINI SGOTTO LIDIA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato TOFFOLETTI FRANCESCO ALESSANDRO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati PONTURO DOMENICO, FORZO FABIO, CORRERA FABRIZIO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 12599/97 del Tribunale di MILANO, depositata il 22/11/97 R.G.N. 168/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/12/00 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito l'Avvocato CIABATTINI SGOTTO;
udito l'Avvocato CORETTI per delega PONTURO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 29 maggio 1995 l'INPS chiedeva e otteneva dal RE di Milano nei confronti della ditta S.I.R.N.E. di ER SI decreto ingiuntivo con il quale veniva intimato il pagamento della complessiva soma di L.
1.673.828.027 a titolo di contributi omessi e sanzioni amministrative per quattro dipendenti che avrebbero lavorato presso l'impresa intimata da oltre dieci anni. Con sentenza in data 28 dicembre 1996 il RE rigettava l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta dalla ditta sul presupposto della insussistenza dei rapporti di lavoro subordinati. Il Tribunale di Milano con sentenza in data 13 novembre 1997 rigettava l'appello della ditta osservando che, in mancanza di una prova documentale, dalla quale potesse evincersi la natura dei rapporti di lavoro in contestazione, correttamente il RE ne aveva affermato la natura subordinata questa desumendosi: 1) dalla continuità delle prestazioni lavorative protrattesi per un notevolissimo lasso di tempo a dimostrazione dello avvenuto stabile inserimento dei quattro lavoratori nel ciclo produttivo dell'impresa;
2) dal tipo di attività lavorativa svolta e richiedente una costante presenza e disponibilità dei quattro lavoratori;
3) dall'orario di lavoro da essi osservato e modellato su quello dei dipendenti riconosciuti come tali dalla stessa impresa;
4) dall'avvenuta corresponsione di un compenso mensile, a nulla rilevando che esso fosse stato indicato dalla ditta datrice di lavoro come corrispettivo di lavoro autonomo;
5) dalla presenza dell'imprenditore nella azienda con funzione di direzione e vigilanza (nei confronti dei quattro lavoratori).
Con due articolati motivi la S.I.R.N.E. di ER SI ricorre per cassazione.
Resiste l'INPS con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ditta ricorrente denunzia "violazione e falsa applicazione di norme di diritto" e, in particolare dell'art. 437 c.p.c., nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, rilevando che il Tribunale, pur aderendo alla tesi di questa Corte secondo cui la dichiarazione di volontà delle parti e il loro reciproco affidamento costituisce elemento prioritario per risolvere le situazioni ambigue di qualificazione del rapporto, tuttavia aveva, poi, negato che tra le parti vi fosse stata in alcun modo una manifestazione di volontà al riguardo.
Il Tribunale, perciò, secondo la ditta ricorrente aveva ritenuto ammissibili nuovi mezzi di prova in violazione dell'art. 437 secondo comma c.p.c., nonostante che risultasse dagli atti l'elemento, prioritariamente valutabile, della volontà delle parti e nonostante che non potesse esercitare, perciò, d'ufficio poteri istruttori finalizzati a tale accertamento.
Peraltro non aveva ritenuto di esercitare poteri d'ufficio, sollecitati dalla ditta con lo appello, al fine di sopperire alle lacune verificatesi nell'istruttoria di primo grado. Il primo motivo va respinto.
Questa Corte ha già precisato che ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato non deve prescindersi dalla volontà dei contraenti e, sotto questo profilo, va preso in considerazione il "nomen iuris" utilizzato dalle parti. Esso, tuttavia, non ha un rilievo assorbente poiché deve tenersi, altresì conto sul piano della interpretazione della volontà delle parti, del comportamento complessivo da esse osservato anche posteriormente alla conclusione del contratto (v. art. 1362 secondo comma c.c.), con la conseguenza che, in caso di contrasto tra dati formali e dati fattuali relativi alle caratteristiche e modalità delle prestazioni, è necessario dare prevalente rilievo ai secondi, posto che la tutela del lavoro subordinato, per il suo rilievo pubblicistico e costituzionale, non può essere elusa attraverso una configurazione giuridica pattizia non rispondente alle concrete modalità di esecuzione del rapporto.
(v. Cass. 20 giugno 1997 n. 5520). Sotto tale profilo, perciò, la sentenza impugnata non merita censura, avendo essa preso le mosse dalla ricerca della volontà delle parti eseguita attraverso le dichiarazioni dei lavoratori, qualificatisi come consulenti dell'azienda, per pervenire alla conclusione - dopo avere ritenuto equivoche tali dichiarazioni - che attraverso le prove espletate i rapporti di lavoro si erano atteggiati nelle loro modalità di esecuzione come rapporti di lavoro subordinati.
In ordine alla doglianza delle pretesa violazione dell'art. 437 secondo comma c.p.c. e del conseguente vizio di motivazione denunciato in riferimento al suo esercizio o mancato esercizio, la Corte osserva che la citata disposizione, stabilendo che il collegio può ammettere, anche di ufficio, i mezzi istruttori ritenuti indispensabili ai fini della decisione della causa, attribuisce al giudice di appello un potere discrezionale il cui esercizio è incensurabile in sede di legittimità anche nell'ipotesi in cui manchi un'espressa motivazione della mancata ammissione di ulteriori mezzi di prova.
In tale ultimo caso, infatti, non è configurabile un omesso esame, in quanto l'omessa motivazione costituisce un'implicita negazione della indispensabilità, che è presupposto giustificativo dell'esercizio del potere discrezionale (v. Cass. 16.5.1990 n. 4239;
Cass. 4 ottobre 1995 n. 10406; Cass. 29 gennaio 1998 n. 889). Con il secondo motivo la ditta ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione di norme di diritto e, in particolare, degli artt. 2094 e 2697 c.c. nonché insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia.
In particolare la S.I.R.N.E. rileva che essa con il dedotto motivo di appello aveva denunciato il mancato raggiungimento della prova, da parte dell'INPS, su cui incombeva il relativo onere dopo la proposta opposizione, in ordine alla sussistenza degli elementi atti a caratterizzare la natura subordinata dei rapporti di lavoro. Sotto tale aspetto, aggiunge la ditta ricorrente, la sentenza impugnata aveva posto in luce un solo elemento atto a individuare la natura subordinata del rapporto e cioè "la presenza - in funzione di direzione e vigilanza del titolare della S.I.R.N.E.". Anche tale motivo va respinto.
In realtà il Tribunale, pur richiamandosi alle affermazioni fatte nella sentenza pretorile, sulla base delle prove espletate aveva posto in luce non uno solo ma ben cinque elementi idonei a individuare la natura subordinata dei rapporti di lavoro in via induttiva e in via immediata e cioè in riferimento: 1) alla continuità delle prestazioni protrattesi per un notevole lasso di tempo;
2) al tipo di attività svolta e che comportava la continua presenza e disponibilità dei lavoratori nell'azienda; 3) alla osservanza di un orario di lavoro;
4) alla corresponsione di un compenso mensile;
5) alla presenza, in funzione di direzione e vigilanza, del titolare della Sirne fra i detti lavoratori. Il Tribunale, perciò, non aveva desunto la natura subordinata dei rapporti di lavoro soltanto da tale ultimo elemento bensì anche da quelli elencati in precedenza e dai quali, con motivazione esauriente e logica oltre che rispettosa dei criteri distintivi indicati dagli artt. 2094 e 2222 C.C. aveva evidenziato che le prestazioni lavorative erano state offerte mediante stabile inserimento dei lavoratori nell'azienda e sotto la direzione e vigilanza del titolare di essa.
Nè la ditta ricorrente ha denunciato specificamente - con gli elementi necessari a individuare in modo autonomo e autosufficiente il contenuto della doglianza - su quali risultanze processuali di ordine probatorio il Tribunale si sarebbe reso responsabile di violazione del principio dell'onere della prova disciplinato dall'art. 2697 C.C.. Il proposto ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la società ricorrente alle spese in L. 15.000 oltre 4.000.000 (quattro milioni) per onorari.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2001