Cass. civ., sez. III, sentenza 18/04/2001, n. 5687
CASS
Sentenza 18 aprile 2001

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Mentre è onere della parte che chiede il risarcimento del danno di dimostrarne la consistenza; spetta, invece, al giudice del merito il compito di liquidarne l'equivalente pecuniario, ricorrendo, se del caso all'ausilio di un consulente tecnico oppure , qualora la determinazione del preciso ammontare non sia oggettivamente possibile o appaia molto difficile, il compito di provvedere ad una liquidazione di carattere equitativo , ai sensi dell'art. 1226 cod. civ..(Nella specie, la consistenza del danno era stata verificata dal danneggiato con accertamento tecnico preventivo e la S.C., nell'enunciare il principio sopra citato , ha cassato con rinvio la sentenza emessa dalla C.A. che aveva negato la liquidazione del danno sul rilievo che la parte non ne aveva provato il preciso ammontare, imputandole erroneamente detto onere).

La consulenza di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio: ne consegue che il giudice di merito, il quale esprima un convincimento ad essa contrario, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 18/04/2001, n. 5687
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5687
Data del deposito : 18 aprile 2001

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