Sentenza 18 aprile 2001
Massime • 2
Mentre è onere della parte che chiede il risarcimento del danno di dimostrarne la consistenza; spetta, invece, al giudice del merito il compito di liquidarne l'equivalente pecuniario, ricorrendo, se del caso all'ausilio di un consulente tecnico oppure , qualora la determinazione del preciso ammontare non sia oggettivamente possibile o appaia molto difficile, il compito di provvedere ad una liquidazione di carattere equitativo , ai sensi dell'art. 1226 cod. civ..(Nella specie, la consistenza del danno era stata verificata dal danneggiato con accertamento tecnico preventivo e la S.C., nell'enunciare il principio sopra citato , ha cassato con rinvio la sentenza emessa dalla C.A. che aveva negato la liquidazione del danno sul rilievo che la parte non ne aveva provato il preciso ammontare, imputandole erroneamente detto onere).
La consulenza di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio: ne consegue che il giudice di merito, il quale esprima un convincimento ad essa contrario, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto.
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Sommario: 1. La figura del CTU e distinzione dal perito stragiudiziale 2. La nomina del consulente tecnico di parte: legittimazione, forma, termine, scelta del consulente 3. Attività, poteri e limiti del consulente tecnico di parte 4. La relazione del consulente tecnico di parte 1. La figura del CTU e distinzione dal perito stragiudiziale Innanzitutto la consulenza tecnica di ufficio, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di …
Leggi di più… - 2. Il consulente tecnico di parte. Funzione e regime delle speseAccesso limitatoPaolalicci · https://www.judicium.it/ · 2 aprile 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/04/2001, n. 5687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5687 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GIULIANO - Presidente -
Dott. GIOVANNI SILVIO COCO - Consigliere -
Dott. VINCENZO SALLUZZO - Consigliere -
Dott. ANTONIO LIMONGELLI - rel. Consigliere -
Dott. BRUNO DURANTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CI CO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI TRASONE 8/12, presso lo studio dell'avvocato CIRIACO FORGIONE, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato ANTONIO ROMANO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NN CO, NN RA, domiciliati in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difesi dall'avvocato SAVERIO ANDREOTTOLA con studio in 83050 S.SOSSIO BARONIA VIA CAMPOSANTO 30, che li difende, 8 giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 2015/97 della Corte d'Appello di NAPOLI, emessa il 06/06/97 e depositata il 24/07/97 (R.G. 1707/94);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/00 dal Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI;
udito l'Avvocato Ciriaco FORGIONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione dell'8.3.1990 LO SC, proprietario di fondi rustici confinanti con altri fondi di proprietà di LL SC e di LL RA, situati in posizione superiore, lamentò che lavori di sbancamento eseguiti dagli LL sui loro fondi avevano provocato imponenti smottamenti di terreno su un sottostante canale, ostruendolo e provocando l'allagamento dei suoi fondi. Convenne, quindi, dinanzi al tribunale di Ariano Irpino gli LL per sentirli condannare alla rimozione del terreno smottato, alla esecuzione dei lavori necessari ad evitare il ripetersi degli smottamenti ed al risarcimento dei danni. I convenuti contestarono il fondamento della domanda. Con sentenza del 15.4.1994 il Tribunale accolse la domanda quanto alle opere ripristinatorie e preventive richieste dall'attore ai convenuti e condannò, inoltre, questi ultimi al pagamento della somma di L. 5.000.000, in favore dell'attore a titolo di risarcimento dei danni. Su appello degli LL la Corte di Napoli, con sentenza del 24.7.1997, in riforma della sentenza del Tribunale, ha rigettato la domanda di risarcimento, osservando che lo LO non aveva provato l'ammontare dei danni da lui effettivamente subiti. Ricorre lo LO con due motivi. Resistono gli LL con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i due motivi della impugnazione, che essendo connessi vanno congiuntamente esaminati, il ricorrente denunzia violazione degli artt. 2697, 2729, 1226 cod. civ., 116 e 201 cod. proc. civ., nonché difetto di motivazione. Lamenta che la Corte di merito abbia disatteso la richiesta di liquidazione del danno da lui subito, limitandosi ad affermare apoditticamente che il danno non era stato provato nel suo preciso ammontare. Sostiene: 1) che l'ammontare del danno era stato, invece, provato da una perizia di parte, asseverata con giuramento;
2) che, comunque, essendo certa la consistenza del danno, in quanto verificata con accertamento tecnico preventivo, la Corte territoriale, ove non avesse inteso ricorrere ad una consulenza di ufficio al fine di pervenire alla precisa liquidazione del danno, avrebbe almeno dovuto liquidare il danno in via equitativa. La doglianza è fondata nei limiti di cui appresso.
La perizia di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, corrisponde ad una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio (Cass.
9.5.1988 n. 3405; Cass. 19.12.1987 n. 9441; Cass. 22.6.1 77 n. 2812),
onde non può condividersi la censura con cui il ricorrente addebita alla Corte distrettuale di non averla, nella specie, tenuta in particolare considerazione e specificamente confutata. Vero è, tuttavia, che mentre alla parte che chiede il risarcimento incombe l'onere di dimostrare la consistenza del danno che assume di aver subito, esclusivamente al giudice del merito spetta il compito di liquidare l'equivalente pecuniario del danno, ricorrendo, se del caso, all'ausilio di un consulente tecnico, ovvero, qualora la determinazione del preciso ammontare del danno non sia oggettivamente possibile o appaia molto difficile (Cass.
5.9.1985 n. 4619; Cass. 16.6.1990 n. 6056), il compito di provvedere ad una liquidazione di carattere equitativo, ai sensi dell'art. 1226 cod. civ.. Nel caso in esame la specifica consistenza del danno subito dall'odierno ricorrente è stata verificata in sede di accertamento tecnico preventivo e, quindi, la Corte di merito, denegando la liquidazione del danno sul rilievo che la parte non ne aveva provato il preciso ammontare, ha in sostanza erroneamente imputato ad onere inevaso della parte quello di non avere essa stessa provveduto alla liquidazione. È, pertanto, effettivamente incorsa nei denunziati vizi giuridici e motivazionali.
La impugnata sentenza va, dunque, cassata limitatamente al punto investito dalla censura accolta, con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli, che si uniformerà al principio di diritto innanzi enunciato e provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa in relazione la impugnata sentenza e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2001