Sentenza 18 giugno 2009
Massime • 2
L'imputato contumace che, legittimamente impedito, si avvalga del difensore per manifestare la volontà di comparire ha diritto al rinvio dell'udienza, ma in tal caso la lettura alla presenza del difensore della relativa ordinanza sostituisce la notificazione allo stesso imputato del verbale contenente l'indicazione della data dell'udienza di rinvio, prevista esclusivamente per l'imputato non contumace.
Riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio l'amministratore di un'associazione che svolge attività di recupero di soggetti tossicodipendenti in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, con conseguente introito di danaro pubblico. (Fattispecie in tema di riconosciuta configurabilità della responsabilità dell'amministratore per il delitto di peculato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/06/2009, n. 33500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33500 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 18/06/2009
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 1275
Dott. MATERA Lina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 035995/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AN VI, N. IL 23/01/1955;
avverso SENTENZA del 19/02/2007 CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. MATERA LINA;
sentito il P.G. Dr. Martusciello Vittorio, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio con riferimento al capo A1 bis) della sentenza perché il fatto non costituisce reato, con conseguente rideterminazione della pena;
rigetto nel resto;
sentito il difensore avv. Imbimbo Marco, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza in data 24-2-2003, con la quale il Tribunale di Biella ha dichiarato NI Fulvio colpevole dei reati di peculato (aggravati ex art. 61 c.p., n. 7) ascrittigli ai capi A1) e A1 bis) della rubrica, esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 11 e, ravvisato il vincolo della continuazione, lo ha condannato alla pena di anni sei di reclusione, con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'interdizione legale per la durata della pena principale, oltre al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, da liquidarsi in separata sede. All'imputato veniva addebitato, al capo A1), di essersi appropriato - nella sua qualità di presidente nazionale dell'Associazione "LE PATRIARCHE" di LU J. Engelmajer Italia, nonché di responsabile di fatto delle società ANTITOX e A.D.D.E.P.O.S., strutturalmente e logisticamente collegate, nonché di fatto dipendenti dalla predetta associazione e, quindi, di incaricato di pubblico servizio, essendo la struttura una comunità per il recupero dei tossicodipendenti, inserita in apposito elenco di rilievo pubblico e soggetto a finanziamento da parte dello Stato attraverso le varie USSL competenti -, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, di una somma di denaro mediamente nell'ordine di L. 250.000.000 mensili, pari a complessive L. 12.000.000.000, di cui L.
2.970.110.000 utilizzate come nel capo successivo, derivanti dall'attività di vendita di pubblicazioni (giornali denominati ANTITOX e libri, ceduti nell'ambito di campagne di prevenzione e informazione, cosiddette p.i., realizzate dagli utenti appartenenti alla stessa comunità), posta in essere dalla gestione promiscua dell'Associazione LE PATRIARCHE ITALIA e delle strutture societarie ed associative ad essa collegate (ANTITOX s.n.c. e A.D.D.E.P.O.S.), e sottratte alla totalità delle somme di denaro di circa L.
1.000.000.000 al mese (così come si evince dalla documentazione in "nero" posta sotto sequestro e consistente in "fiches" riepilogative) raccolte per essere inviate all'estero (più precisamente in Svizzera, dove venivano depositate su conti correnti intestati all'organizzazione internazionale "LE PATRIARCHE" e nella disponibilità dei vertici internazionali della struttura), delle quali aveva la disponibilità in ragione del suo ruolo di vertice nazionale.
Il fatto contestato al prevenuto al capo A1 bis) era di avere acquistato e di essersi intestato, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, utilizzando una somma di denaro pari a L.
2.970.110.000 derivante dall'attività sopra descritta, vari immobili (meglio descritti nel capo d'imputazione), adibiti a centri di accoglienza in tutto il territorio nazionale.
Il NI, a mezzo dei suoi difensori, ha proposto ricorso per Cassazione, per i seguenti motivi:
1) Erronea applicazione della legge penale e processuale - vizio logico di motivazione.
Il fatto addebitato al capo A1 bis) costituisce una parte della condotta già contestata al capo A1). Si tratta, pertanto, di una duplicazione di contestazioni, che ha portato, per effetto della condanna per entrambi i reati, ad un aggravio di pena ex art. 81 c.p.. 2) Erronea applicazione della legge penale (artt. 314 e 358 c.p.):
vizio logico di motivazione: erronea applicazione di legge extrapenale (art. 2247 c.c.). Al NI è stata attribuita la qualità di incaricato di pubblico servizio per il fatto che la società "LE PATRIARCHE", che gestiva diverse comunità per il recupero dei tossicodipendenti, riceveva sovvenzioni pubbliche, in forma di "diaria", per ogni paziente ricoverato. Tuttavia, non è stata contestata ne' è stata ritenuta nelle sentenze alcuna distrazione delle somme rinvenienti dalle diarie versate dalla P.A., essendosi al contrario affermato che l'imputato ha distratto somme derivanti da "attività commerciali", e precisamente dalla vendita di libri e riviste, riconducibili alle società ANTITOX e A.D.D.E.P.O.S. I giudici di merito hanno ritenuto integrato il reato di peculato (e non quello di appropriazione indebita aggravata) sul rilievo che le sue società sarebbero state "strutture societarie ed associative... collegate", caratterizzate da una gestione promiscua rispetto a quella dell'associazione "LE PATRIARCHE", avendo all'epoca lo stesso amministratore, nella persona del NI, la stessa sede di fatto e attività di servizio in comune. L'affermazione secondo cui ANTITOX e A.D.D.E.P.O.S., attive rispettivamente nella pubblicazione e vendita di riviste e libri, erano delle società fantasma, dietro le quali si celava in realtà "LE PATRIARCHE", costituisce, peraltro, un assunto privo di adeguata e logica motivazione, trattandosi, al contrario, di società aventi una loro distinta attività e finalità.
3) Erronea applicazione della legge penale (artt. 314 e 358 c.p.). Poiché le somme di cui il NI si sarebbe appropriato discendono da attività commerciali, non è configurabile il reato di peculato, il quale presuppone che l'incaricato di pubblico servizio si sia appropriato di somme possedute in ragione del servizio. In ogni caso, non si sarebbe potuto parlare di peculato nemmeno in relazione alle somme corrisposte dalle ASL per la cura dei tossicodipendenti (che pacificamente non formano oggetto di condanna nel presente processo). Alla luce dell'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione (Sez. 6, 24-10-1995 n. 3755), infatti, non può ritenersi che il NI, nella gestione del patrimonio dell'associazione "Le Patriarche", abbia rivestito la qualità di incaricato di pubblico servizio, non avendo tale patrimonio alcun vincolo di destinazione pubblica. 4) Erronea applicazione della legge processuale (art. 484 c.p.p., comma 3, e art. 420 ter c.p.p., comma 1).
L'udienza di appello del 30-1-2007 è stata rinviata per legittimo impedimento dell'imputato all'udienza del 19 febbraio, nella quale la Corte ha pronunziato sentenza, senza però dare il prescritto avviso al prevenuto. Ne deriva la nullità del giudizio e della sentenza di appello.
5) Erronea applicazione della legge processuale (art. 159 c.p.p.). L'imputato è stato dichiarato irreperibile dopo il vano tentativo di notifica per l'udienza del 5-12-2006 effettuato all'indirizzo di Roma, via Giacomo Lumbroso, da dove il predetto risultava trasferito da circa un mese. Poiché, tuttavia, il prevenuto, pur essendosi in precedenza trasferito provvisoriamente a Roma, aveva mantenuto la sua residenza anagrafica in Napoli, via Mascagni n. 92, prima dell'emissione del decreto di irreperibilità avrebbe dovuto essere tentata la notifica presso tale indirizzo, ove in effetti il NI era tornato ad abitare.
Dalla nullità del decreto di irreperibilità, immediatamente denunciata dalla difesa alla successiva udienza del 5-12-2006, consegue la nullità degli atti successivi e, quindi, della stessa sentenza di appello.
6) Erronea applicazione della legge penale (art. 62 bis c.p.) e processuale (art. 157 c.p.p. segg.). La Corte di Appello ha negato le attenuanti generiche, tra l'altro, in considerazione del comportamento processuale tenuto dall'imputato nel giudizio di secondo grado, caratterizzato, a suo dire, dall'incessante tentativo di allungare i tempi del processo. Ciò non risponde al vero, non essendo ascrivile al prevenuto la durata del giudizio di appello.
7) Mancanza o manifesta illogicità della motivazione -erronea applicazione della legge penale (art. 62 bis c.p. e art. 61 c.p., n.7). Il giudizio espresso dai giudici di merito circa l'appropriazione mensile, da parte del NI, di circa L. 250.000.000 dei ricavi (pari a circa L.
1.000.000.000 al mese) conseguiti dalle società ANTITOX e A.D.D.E.P.O.S. attraverso la vendita di libri e riviste, non è sorretto da motivazione logica e giuridica, essendo basato sulla sola ricostruzione dei ricavi aziendali delle due società, senza prendere in alcuna considerazione i costi d'impresa. 8) Vizio logico di motivazione, risultante da atti del procedimento specificamente indicati.
L'assunto di partenza delle sentenze di merito è che l'attività editoriale delle società ANTITOX e A.D.D.E.P.O.S generava ricavi pari a un miliardo di lire al mese, ma che ciò era ignoto ai vertici dell'associazione "LE PATRIARCHE". Dagli atti istruttori, e in particolare dalle deposizioni del maggiore Razzano, del maresciallo Mattioli e del sig. Le Garrec, al contrario, emerge che da parte dell'organizzazione vi fu una piena condivisione delle operazioni effettuate dal NI col denaro non trasferito in Svizzera. DIRITTO
1) Il primo motivo di ricorso è meritevole di accoglimento. Il fatto addebitato all'imputato al capo A1 bis) della rubrica non costituisce un reato di peculato ulteriore e diverso rispetto a quello continuato contestato al capo A1), ma deve intendersi in esso assorbito, avendo ad oggetto una condotta appropriativa inerente ad una somma di denaro (L. 2.970.110.000) compresa in quella già presa in considerazione in tale capo di accusa, nel quale si addebita al prevenuto di essersi indebitamente appropriato della complessiva somma di L. 12.000.000.000, di cui L.
2.970.110.000 utilizzate nei modi meglio specificati nel successivo capo d'imputazione. S'impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui al capo A1 bis), dal quale l'imputato deve essere mandato assolto per insussistenza del fatto. Di conseguenza, deve essere eliminata la pena di anni uno e mesi sei di reclusione applicata in continuazione per il reato de quo;
e, in ragione dell'entità della pena residua inflitta per il reato sub A1), pari ad anni quattro e mesi sei di reclusione, alla pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici va sostituita quella dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.
2) A diverse conclusioni deve invece pervenirsi in relazione agli altri motivi di ricorso, che si palesano in parte infondati e in parte inammissibili.
Privi di fondamento, in particolare, risultano il quarto e il quinto motivo, attinenti a pretesi vizi procedurali.
In ordine alle censure mosse col quarto motivo, si osserva che, come è stato chiarito da questa Corte, l'art. 420 ter c.p.p., comma 1, nella parte in cui prevede il rinvio dell'udienza per legittimo impedimento a comparire dell'imputato, si riferisce anche all'imputato contumace che, a mezzo del suo difensore, che lo rappresenta ai sensi dell'art. 420 quater c.p.p., comma 2, esterni la sua volontà di comparire, per ottenere così la revoca dell'ordinanza dichiarativa della contumacia. In tal caso, tuttavia, la lettura dell'ordinanza che fissa la nuova udienza deve ritenersi comunicata all'imputato contumace a mezzo del suo difensore presente che lo rappresenta, senza che sia necessaria la notificazione del verbale prevista dall'art. 420 ter c.p.p., comma 3; prescrizione questa che quindi deve intendersi riferita solo all'imputato non contumace (Cass. Sez. 3, 19-5-2006 n. 22048). Trattasi di orientamento del tutto condivisibile, alla luce del disposto dell'art. 420 quater c.p.p., comma 2, a mente del quale l'imputato dichiarato contumace è rappresentato dal suo difensore, e dell'art. 420 ter c.p.p., comma 4, il quale stabilisce che "la lettura dell'ordinanza che fissa la nuova udienza sostituisce la citazione e gli avvisi per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti".
Nel caso di specie, dall'esame degli atti del procedimento di appello, consentito dalla natura del vizio denunciato, risulta che all'udienza del 5-12-2006 è stata dichiarata la contumacia dell'imputato. Di conseguenza, poiché alla successiva udienza del 30- 1-2007, nella quale la Corte di Appello ha disposto rinvio al 19.2.2007 per legittimo impedimento del prevenuto, era presente il difensore di fiducia, il NI ha ricevuto legale conoscenza di tale rinvio mediante la lettura della relativa ordinanza;
sicché, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non si rendeva necessaria la notifica del verbale al prevenuto.
3) L'eccezione di nullità del decreto di irreperibilità emesso nel giudizio di appello, sollevata col quinto motivo di ricorso, si basa sul rilievo che, essendo il NI risultato (come da relata di notifica del 3-11-2006) "trasferito da circa un mese, come da informazioni ivi assunte", dall'indirizzo in Roma, via Giacomo Lambroso n. 8, ove si era in precedenza trasferito sloggiando dall'indirizzo di Napoli, via Mascagni n. 92, la notifica per l'udienza del 5-12-2006 (nella quale, come si è detto, è stata dichiarata la contumacia dell'imputato) avrebbe dovuto essere tentata presso tale ultimo luogo, ove il prevenuto aveva mantenuto la sua residenza anagrafica ed era ben possibile che avesse fatto ritorno. Appaiono condivisibili, peraltro, le argomentazioni poste a base dell'ordinanza del 5-12-2006, con la quale la Corte di Appello ha disatteso l'eccezione in parola, evidenziando che la residenza anagrafica mantenuta dal NI in Napoli non corrispondeva ad alcuna effettiva abitazione o dimora dell'imputato, e che, pertanto, non sussisteva il presupposto oggettivo per l'applicazione delle norme invocate dalla difesa. Con nota in data 13-2-2006, infatti, i Carabinieri di Napoli davano atto che il prevenuto risultava "sloggiato" dall'indirizzo in via Mascagni;
sicché, non sussistendo alcun legame tra il NI e tale luogo, risultava impraticabile l'esperimento del tentativo di notificazione sollecitato dal difensore presso il detto indirizzo. In ogni caso, si osserva che la nullità assoluta ed insanabile della citazione dell'imputato, ai sensi dell'art. 179 c.p.p., ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato, mentre non ricorre nei casi in cui risultino violate le regole relative alla modalità di esecuzione della notifica, per i quali è applicabile la sanatoria di cui all'art. 184 c.p.p. (Cass. Sez. 6, 4-7-2008 n. 34170; S.U. 27-10-2004/7-1-2005 n.
119). Nella fattispecie in esame, pertanto, ove anche volesse ritenersi la sussistenza del vizio denunciato, non vertendosi in un'ipotesi di omessa notifica, ma di una notifica irregolarmente eseguita presso il difensore ai sensi dell'art. 159 c.p.p., si sarebbe in presenza di una nullità a regime intermedio, da considerarsi sanata per il fatto che alla successiva udienza l'imputato, tramite il suo difensore di fiducia, ha esibito certificato medico e chiesto rinvio, con ciò dimostrando di avere avuto effettiva conoscenza del giudizio. 4) Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, proponendo censure non prospettate con l'atto di appello, col quale non era stata sollevata alcuna contestazione in ordine alle affermazioni contenute nella sentenza di primo grado, secondo cui le società NT e EP, come del resto già specificato nel capo A1) della rubrica, erano strutture funzionalmente ed economicamente collegate all'associazione "Le Patriarche", tanto da costituire una "organizzazione collettiva unitaria", caratterizzata da una gestione unica e promiscua, facente capo al NI.
5) Il terzo motivo di ricorso è infondato.
La Corte di Appello ha accertato, in punto di fatto, che, all'epoca, l'associazione "Le Patriarche" si interessava in modo pressocché esclusivo del recupero dei tossicodipendenti, svolgendo spesso tale attività di carattere socio-assistenziale in collegamento con i SERT e sulla base di convenzioni stipulate con gli organi del Servizio Sanitario Nazionale, con conseguente introito di denaro pubblico;
e che i trattamenti terapeutici effettuati dall'associazione erano inseriti nel più ampio contesto delle attività di carattere socio- sanitario, che la L. n. 146 del 1990 ha annoverato tra i servizi pubblici essenziali.
Legittimamente, pertanto, il giudice del gravame, condividendo il giudizio espresso dal Tribunale, ha ritenuto che l'imputato, quale amministratore della sede italiana della suindicata associazione, rivestisse la qualità di incaricato di pubblico servizio, ed ha ravvisato nella sua condotta di appropriazione di fondi dell'associazione gli estremi del reato di peculato. Non giova, in contrario, il rilievo della difesa, secondo cui, ai fini della configurabilità della fattispecie criminosa prevista dall'art. 314 c.p., è necessario che l'imputato si sia appropriato di somme possedute "in ragione del servizio", laddove, nel caso di specie, non possono essere considerate tali quelle derivanti da una separata attività di carattere editoriale. Tale assunto risulta smentito dall'accertamento in fatto compiuto dai giudici di merito, non censurabile in questa sede, circa la riferibilità delle somme di denaro di cui il NI si è impossessato all'associazione Patriarche, con la quale le società NT e EP costituivano una organizzazione collettiva unitaria.
6) Le doglianze mosse col sesto motivo di ricorso in ordine alla mancata concessione della attenuanti generiche sono manifestamente infondate, investendo esclusivamente il giudizio espresso dalla Corte di Appello circa il negativo comportamento processuale tenuto dall'imputato, laddove il giudice del gravame ha basato la sua decisione essenzialmente sulla gravità del reato e sui precedenti penali del prevenuto.
7) Il settimo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto, attraverso la formale denuncia di erronea applicazione della legge penale e di vizi di motivazione, si risolve esclusivamente in censure in fatto, peraltro non dedotte con Patto di appello, in ordine all'effettiva entità degli introiti conseguiti dalle società NT e EP attraverso la vendita di libri e riviste;
introiti che i giudici di merito, con passaggi motivazionali esenti da vistosi salti logici, hanno stimato in L.
1.000.000.000 al mese. 8) Analoghe considerazioni valgono in relazione all'ultimo motivo di ricorso, col quale vengono proposte mere questioni di fatto, in ordine ad argomenti (attinenti ai rapporti tra il NI e i vertici internazionali dell'associazione "Le Patriarchi") che non hanno costituito oggetto di doglianza in sede di appello.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo A1 bis) perché il fatto non sussiste, ed elimina la relativa pena di anni uno e mesi sei di reclusione, sostituendo l'interdizione perpetua dai pubblici uffici con l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 18 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2009