Sentenza 9 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/05/2002, n. 6652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6652 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2002 |
Testo completo
06 6 52 /02 ud. pubbl. 12.12.2001 r.g. n. 19321/99 oggetto : ammissibilità domanda ex art.2041 c.c. Gion, 19000 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ref. 1443 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati : Presidente;
ID dott. Gaetano ' Consiglier CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PREDEN dott. Roberto ' UFFICIO COPIE dott. Francesco SABATINI , relatore Richiesta copia studic dott. Renato PERCONTE LICATESE IL SOLE 24 OREdal Sig. "1 per diritti € ISS dott. Antonio SEGRETO 9 MAG. 2002 IL CANCELLIEREha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da RD MA ved. AF elett. dom. in Roma ' via Cicerone n. 28 scala A int. 4 presso l'avv. J la rappresenta e difende AS ZO che ' Giovanni B. Bocchi in virtù unitamente all'avv. di procura in calce al ricorso ricorrente contro 1 2001 2150 REZZOLI GU intimato avverso - 12.2.1999la sentenza n. 396 in data 25.11.1998 della Corte di Appello di Milano ( r.g. n. 658/97 Udita nella pubblica udienza del 12 dicembre 2001 la relazione del consigliere dott. Francesco Sabatini . in persona del sost.Sentito il P.M. procuratore generale dott. Giovanni Giacalone che ' ha chiesto l'accoglimento p.q.r. del ricorso • SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione del 31 marzo 1988 GU ZO convenne dinanzi al Tribunale di Sondrio MA OR e MA OR AF e ne chiese la condanna solidale al pagamento del saldo del prezzo dei lavori di rifacimento del tetto di un lavori fabbricato di proprietà di costoro precisò che avevano comportato una spesa di lire - 43.189.120 a fronte della quale egli aveva ricevuto dal OR la minor somma di lire 21.594.560 . Mentre quest'ultimo eccepì di avere estinto la propria obbligazione relativa alla parte di 2 tetto sovrastante il proprio appartamento la ' AF negò di avere conferito incarichi di ' ed in via riconvenzionale avanzò domanda di sorta risarcimento del danno prodotto al proprio appartamento da infiltrazioni d'acqua piovana . In sede di precisazione delle conclusioni l'attore chiese in via subordinata la condanna ' della AF al pagamento dell'indennizzo di cui all'art. 2041 c.c. : domanda in ordine alla quale il difensore della convenuta dichiarò di non accettare il contraddittorio . Il Tribunale respinta con sentenza del 13 luglio 1992 ogni altra domanda accolse invece ' quella subordinata e all'esito della espletata ' consulenza tecnica con sentenza del 22 novembre ' 1996 liquidò l'indennizzo in lire 20.666.560 ' oltre rivalutazione monetaria . 'Con la decisione ' ora gravata la Corte di Appello ha respinto l'impugnazione avanzata dalla AF avverso le suindicate pronunce Secondo la Corte l'attore aveva ritualmente proposto la domanda di indebito arricchimento : ' essere essa avanzata per la potendo infatti prima volta anche in secondo grado ' a maggior ragione poteva esserlo nel corso del giudizio di 3 tanto più che il fatto posto a primo grado ' fondamento del giudizio ( la riparazione del tetto ) era rimasto immutato . L'azione sussidiaria era proponibile contestualmente a quella contrattuale e ad essa l'attore non aveva rinunciato neppure i giacché nelle conclusioni implicitamente definitive egli aveva richiamato la c.t.u. e l'importo ivi stabilito ' della diminuzione F patrimoniale e del correlativo arricchimento . La AF si era arricchita di quanto da lei non speso per l'esecuzione di lavori necessari di manutenzione straordinaria e l'importo dovuto a titolo di indennizzo era stato determinato dal c.t.u. con adeguata motivazione Per la cassazione di tale decisione quest'ultima ha proposto ricorso affidato a quattro motivi " ' L'intimato non ha svolto attività difensiva • La ricorrente ha depositato memoria . MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo del ricorso la ricorrente deduce che l'attore , dopo avere avanzato nell'atto introduttivo del giudizio una domanda basata sul rapporto contrattuale di appalto , nell'udienza di precisazione delle conclusioni del 23 gennaio 1991 4 richiese altresì , in via subordinata la condanna ' di essa ricorrente al pagamento dell'indennizzo di cui all'art. 2041 c.c. : domanda - pertanto nuova e come tale inammissibile avendo il proprio ' nella stessa udienza dichiarato di difensore F non accettare il contraddittorio . ' preliminarmente rilevato che in La Corte ' difetto di ricorso, in ordine al rigetto di tutte le altre domande avanzate si è formato il giudicato ' osserva che la censura è fondata . Secondo infatti la costante giurisprudenza di F questa C.S. l sez. un. n. 4712 del 1996 e da ultimo , sez. III n. 4612 del 2001 ) la domanda di indennizzo senza causa integra ' rispetto a quella di adempimento contrattuale originariamente - come tale ' una domanda nuova formulata inammissibile a norma dell'art. 184 c.p.c. in 'difetto di accettazione del contraddittorio - in quanto l'attore sostituendo la prima alla seconda non solo chiede un bene giuridico diverso ' indennizzo in luogo del corrispettivo pattuito ) ' così mutando l'originario petitum ma , sopratutto introduce nel processo gli elementi costitutivi proprio della nuova situazione giuridica 1 G che impoverimento ed altrui locupletazione ) , 5 F ' privi di rilievo nel rapporto erano invece contrattuale . Nella specie a seguito delle eccezioni sollevate dalla odierna ricorrente nel corso del giudizio di primo grado l'attore ' ' nell'udienza di precisazione delle conclusioni ed in via subordinata aggiunse alla domanda di adempimento ' originariamente proposta quella contrattuale di per arricchimento pagamento dell'indennizzo pertanto nuova senza causa : domanda ' ' relativamente alla quale l'interessata dichiarò di non accettare iltempestivamente contraddittorio F i giudici del merito Conseguentemente avrebbero dovuto tanto rilevato dichiarare ' che al contrario ' 'inammissibile la domanda hanno ritenuto ammissibile ( e fondata ) sulla base di un indirizzo giurisprudenziale superato dalla menzionata sentenza delle SS.UU. All'errore così commesso ' consegue el'accoglimento del primo motivo di ricorso relativamente alla sola domanda in questione il .sulle altre essendosi formato come accennato ' giudicato ) la cassazione senza rinvio della ' sentenza impugnata ai sensi dell'art. 382 terzo Б 6 comma ult. parte c.p.c. stante la improponibilità della domanda stessa ( provvedimento ' questo che ' travolge anche la sentenza di primo grado ) ' e l'assorbimento degli altri motivi di ricorso ricorronoRelativamente alla medesima domanda ' giusti motivi per compensare tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio di merito oltre che di quello di cassazione .
p.q.m.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso ' dichiara assorbiti gli altri cassa senza rinvio la ' compensando tra le parti le sentenza impugnata , spese dell'intero giudizio relativamente alla domanda di indebito arricchimento . Così deciso in Roma nella camera di consiglio ' della Corte il 12 dicembre 2001 . Il Consigliere est. Il Presidente G ram F butic aucus ENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 egistrato in act 5 NOV 200 Serie 4.. im 6923 149,77 IL CANCELLIERE C1 Couro CENT POVE/77) Dott.ssa Mana Aiello Servizi DI FILIPPO) Il Respon All Giudiziari 9 05-02 002 HR Alella 1097 129,11 7 456T 2066 TOT. 14977