Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/01/2013, n. 9723
CASS
Sentenza 17 gennaio 2013

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Massime3

In materia di stupefacenti, il considerevole numero di dosi ben può essere ritenuto un indice della destinazione della droga ad un uso non esclusivamente personale. (In applicazione del principio, la Corte, in relazione ad un quantitativo di 88 grammi netti di marijuana, da cui erano ricavabili circa 200 dosi di sostanza drogante, ha valorizzato i dati della degradabilità della sostanza per la volatilità del principio attivo della canapa indiana e del tempo necessario all'imputato, circa due mesi, per esaurirla da solo).

È legittima la notifica (nella specie del decreto di citazione per il giudizio di appello) presso il difensore in ragione dell'impossibilità di effettuarla presso il domicilio dichiarato, pur se dagli atti risulti la nuova residenza indicata dallo stesso imputato, nel caso in cui il mutamento o la revoca della precedente dichiarazione domiciliare non sia avvenuta nelle forme di legge. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta legittima la notifica presso il difensore, pur avendo l'imputato, in una memoria depositata all'udienza preliminare, dichiarato di prestare servizio militare in un luogo diverso da quello in cui prestava servizio al momento dell'arresto e presso il quale aveva eletto il proprio domicilio).

In tema di detenzione di sostanze stupefacenti, ai fini della concedibilità della circostanza attenuante del fatto di lieve entità, il giudice, quando il quantitativo della droga sia rilevante ma non imponente, deve procedere ad una valutazione globale ed onnicomprensiva di tutti gli elementi indicati dall'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990, quali i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione illecita, nonché la qualità e quantità delle sostanze. (Fattispecie relativa ad un quantitativo di 88 grammi netti di marijuana, da cui erano ricavabili circa 200 dosi di sostanza drogante).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/01/2013, n. 9723
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9723
Data del deposito : 17 gennaio 2013

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