Sentenza 2 ottobre 2012
Massime • 1
In materia di stupefacenti, il considerevole numero di dosi ricavabili ben può essere ritenuto un indice della destinazione della droga ad un uso non esclusivamente personale. (Nella specie, trattavasi di 50,360 grammi di hashish da cui erano ricavabili circa 2033 dosi medie singole).
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Coltivazione di marijuana e uso personale dopo le Sezioni Unite di Lorenzo Miazzi PARTE SECONDA Le caratteristiche della coltivazione non punibile. Sommario: 7. “Minime dimensioni svolte in forma domestica” - 8. La destinazione in via esclusiva all'uso personale e i suoi indici sintomatici - 9. Le tecniche di coltivazione: cosa vuol dire “rudimentali” - 10. Lo “scarso” numero di piante: sì, ma quante? - 11. Una previsione difficile: il quantitativo ricavabile - 11 a. Il quantitativo “modestissimo” - 11 b. Il prodotto “ricavabile” - 12. La mancanza di indici di inserimento nell'ambito del mercato -13. Il concetto di uso personale e gli indici sintomatici - 14. Uso personale anche se la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/10/2012, n. 43496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43496 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 02/10/2012
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - N. 2240
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDREAZZA Gastone - rel. Consigliere - N. 19372/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RO IA, n. a Caserta il 08/06/1989;
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli in data 21/10/2011;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Gaeta Pietro, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udite le conclusioni del Difensore, Avv. Oliva, che ha chiesto l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 21/10/2011 la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la sentenza del Gup presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 22/11/2010 di condanna di RO IA per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 parzialmente riformandola quanto alla pena accessoria della interdizione legale.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il Difensore dell'imputato. Con un primo motivo lamenta l'omessa, errata ed immotivata valutazione dell'esito della prova indiziaria in atti, avendo la sentenza omesso di valutare, al fine di considerare l'uso personale o di gruppo della sostanza, le modalità di trasporto e di occultamento (stecche di hashish nascoste nella cinta dei pantaloni in luogo dell'utilizzo di altri strumenti quali sottofondi creati nella vettura), l'assenza di strumenti per il confezionamento del prodotto in singole dosi, il mancato rinvenimento di denaro, nonché gli esiti della perquisizione effettuata sulla persona, abitazione e autovettura del prevenuto. Lamenta inoltre che, a fronte di questi stessi elementi, la Corte di merito non abbia ridotto la pena inflitta dal giudice di primo grado e non abbia concesso le attenuanti generiche. Nè poteva valorizzarsi nel senso della detenzione per fini di cessione la mancata spiegazione dei fatti da parte dell'imputato in sede di udienza di convalida. Con un secondo motivo lamenta l'errata e/o falsa interpretazione e/o applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 e art. 80, comma 2, avendo la Corte negato l'attenuante speciale sulla base dell'elevata quantità della sostanza e delle modalità del percorso intrapreso per acquistare la stessa con notevole diffusività della condotta di spaccio e richiama, a confutazione, l'orientamento di questa Corte circa i limiti quantitativi necessari per potersi definire lo stupefacente come di ingente quantità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il primo motivo, che ripropone le medesime censure già svolte con l'atto di appello e puntualmente disattese dalla sentenza gravata, è manifestamente infondato. La Corte territoriale, conformemente ai motivati assunti della sentenza di primo grado, ha posto in rilievo l'incompatibilità, con la pretesa destinazione dello stupefacente all'uso personale, del quantitativo di hashish detenuto, pari a 50,360 grammi di sostanza pura e da cui erano ricavabili circa 2033 dosi medie singole;
in tal modo ha ritenuto che il dato rappresentato dal notevole quantitativo, seppure non tale da integrare la circostanza aggravante dell'ingente quantità, sia, di per sè solo, indice di una necessaria destinazione a terzi dello stupefacente detenuto con conseguente illiceità penale della condotta. Tale assunto appare corretto. Questa Corte ha più volte affermato che i parametri di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, lett. a), sulla base dei quali apprezzare la destinazione ad un "uso non esclusivamente personale" di sostanze stupefacenti, sono tra loro non reciprocamente autonomi, sicché non sarebbe sufficiente l'accertamento di uno solo di essi perché la condotta di detenzione sia penalmente rilevante, dovendo essere valutate dal giudice "altre circostanze dell'azione" tali da escludere radicalmente un uso non strettamente personale. Ma tale indirizzo appare, a ben vedere, essere stato espresso in situazioni nelle quali, con riferimento in particolare al parametro della quantità, i giudici di merito avevano desunto l'illiceità della detenzione dal mero superamento dei limiti massimi tabellari (Sez. 6, n. 12146 del 12/02/2009, P.M. in proc. Delugan, Rv. 242923; Sez. 6, n. 40575 del 01/10/2008, P.M. in proc. Marsili, Rv. 241522; Sez. 6, n. 17899 del 29/01/2008, P.M. in proc. Cortucci, Rv. 239932), sì che si rendeva, evidentemente, necessario ricorrere agli altri elementi descritti dalla norma per qualificare la finalità della detenzione. Ciò è tanto vero che il principio esattamente affermato, in relazione a tali fattispecie, è stato quello secondo cui, pur in presenza di quantità "non esigue" o di confezioni plurime, ovvero di entrambe le situazioni, potrebbero essere valutate dal giudice "altre circostanze dell'azione" tali da escludere radicalmente un uso non strettamente personale dello stupefacente. Nella specie, invece, la sentenza impugnata ha individuato non già nel mero superamento del dato quantitativo bensì nel considerevole numero di dosi (2033) ricavabili dallo stupefacente l'elemento - indice di una destinazione ad un uso non esclusivamente personale. E tale conclusione, oltre a riposare su considerazioni del tutto logiche, appare in linea con un dato normativo che, diversamente interpretato, finirebbe per essere sostanzialmente amputato proprio in relazione al dato quantitativo. Nè la motivazione della sentenza impugnata appare illogica o contraddittoria laddove, secondo il ricorrente, non avrebbe preso in considerazione dati asseritamente significativi di un uso personale quali le modalità di trasporto e di occultamento (stecche di hashish nascoste nella cinta dei pantaloni in luogo dell'utilizzo di altri strumenti quali sottofondi creati nella vettura) o l'assenza di strumenti per il confezionamento del prodotto in singole dosi, apparendo tali dati, al più, del tutto neutri rispetto alla destinazione dello stupefacente.
4. Circa poi il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui al cit. D.P.R., art. 73, comma 5, invocata con il secondo motivo, escluso che l'assenza del carattere ingente del quantitativo possa, per ciò solo, tradursi in lievità del fatto (come invece parrebbe ritenere il ricorrente che ha invocato, appunto la non ingente quantità detenuta), va osservato che, per costante giurisprudenza di questa Corte, i fini della concedibilità o del diniego della circostanza attenuante del fatto di lieve entità di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, quindi, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendo conseguentemente escludere il riconoscimento dell'attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di lieve entità (da ultimo, Sez. 4, n. 6732 del 22/12/2011, Grasso, Rv. 251942). Ne consegue che l'elemento della quantità dello stupefacente, pari, come già detto sopra, a 50,360 grammi di sostanza pura e da cui erano ricavabili circa 2033 dosi medie singole, appare già di per sè tale da escludere ogni possibile lievità del fatto.
5. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma di Euro 1,000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2012