Sentenza 12 febbraio 2009
Massime • 1
In materia di stupefacenti, il mero dato quantitativo del superamento dei limiti tabellari previsti dall'art. 73, comma primo-bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990, come modificato dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, non vale ad invertire l'onere della prova a carico dell'imputato, ovvero ad introdurre una sorta di presunzione, sia pure relativa, in ordine alla destinazione della sostanza ad un uso non esclusivamente personale, dovendo il giudice globalmente valutare, sulla base degli ulteriori parametri indicati nella predetta disposizione normativa, se le modalità di presentazione e le altre circostanze dell'azione siano tali da escludere una finalità esclusivamente personale della detenzione. (Fattispecie in cui è stata ritenuta plausibile la tesi della precostituzione di una scorta per uso personale da parte dell'imputato, assuntore abituale di droghe "leggere", durante il lungo periodo di permanenza solitaria in pascoli montani, ove doveva recarsi per le attività connesse alla transumanza di greggi di pecore).
Commentari • 18
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Coltivazione di marijuana e uso personale dopo le Sezioni Unite di Lorenzo Miazzi PARTE SECONDA Le caratteristiche della coltivazione non punibile. Sommario: 7. “Minime dimensioni svolte in forma domestica” - 8. La destinazione in via esclusiva all'uso personale e i suoi indici sintomatici - 9. Le tecniche di coltivazione: cosa vuol dire “rudimentali” - 10. Lo “scarso” numero di piante: sì, ma quante? - 11. Una previsione difficile: il quantitativo ricavabile - 11 a. Il quantitativo “modestissimo” - 11 b. Il prodotto “ricavabile” - 12. La mancanza di indici di inserimento nell'ambito del mercato -13. Il concetto di uso personale e gli indici sintomatici - 14. Uso personale anche se la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/02/2009, n. 12146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12146 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 12/02/2009
Dott. IPPOLITO Francesco - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 279
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 11187/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TRENTO;
nel procedimento penale nei confronti di:
EL RG, n. a Cavalese il 22.7.1963;
avverso la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Trento, emessa in data 8.11.2007;
- letto il ricorso e il provvedimento impugnato;
- udita in Pubblica Udienza la relazione del Cons. Dr. F. Ippolito;
- udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dr. D'Angelo G., che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
1. Il Procuratore della Repubblica di Trento ricorre per Cassazione, deducendo erronea applicazione della legge penale (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73), avverso la sentenza con cui il giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Trento ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di RG AN, in ordine al delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, come modificato dalla L. n. 49 del 2006. Il AN era stato chiamato a rispondere dell'illecita detenzione di gr. 38,736 di sostanza stupefacente (hashish e marijuana) contenente gr. 1,328 di principio attivo pari al 3,4%, da cui potevano essere ricavate 53,1 dosi medie giornaliere. La sostanza stupefacente era stata rinvenuta nel corso di un controllo casuale nell'autovettura del AN, non suddivisa in dosi preconfezionate, ma contenuta per la maggior parte (gr.31,725) in un involucro e, per il resto, in vasetti contenenti i rimanenti frammenti, alcuni dei quali mescolati con tabacco.
Il giudice di merito ha ritenuto che le circostanze in cui la droga fu trovata e le modalità della sua conservazione rendevano credibile l'imputato, che giustificò la detenzione come volta a precostituirsi una scorta, per esclusivo uso personale, da utilizzare nei mesi seguenti in cui avrebbe curato la transumanza di greggi di pecore. In sintesi, il giudice trentino ha ritenuto che, pur essendo stato superato il dato quantitativo previsto dalla tabella ministeriale, va prosciolto l'imputato che allega la detenzione per uso personale, se manca la prova da parte dell'accusa sulla finalità non personale della detenzione.
2. Rileva il ricorrente che la sentenza è errata in punto di diritto, avendo il giudice omesso di considerare il mutamento del quadro normativo per effetto dell'entrata in vigore della L. n. 49 del 2006 che, in presenza di superamento della soglia quantitativa fissata nella specifica tabella, "ricollega la sanzione penale ad un'apparenza di destinazione desunta dagli elementi positivamente descritti dal legislatore".
"Appare del tutto ragionevole ritenere, - aggiunge il ricorrente -... se non si vuole opinare che il legislatore utilizzi le parole solo a scopo didattico, che la legge abbia, comunque, previsto una presunzione legale (meglio: un'apparenza) di uso non esclusivamente personale, obbligando il P.M. prima e il giudice dopo, a ritenere che lo stupefacente appare destinato ad uso non solamente personale e, conseguentemente ad affermare la responsabilità, laddove, sotto la previgente normativa, il P.M. doveva fornire la prova positiva di uso non esclusivamente personale".
3. Il ricorso è infondato.
3.1. Evidenzia, innanzitutto, il Collegio che, negli attuali ordinamenti costituzionali, il principio di materialità costituisce un requisito sostanziale di legittimità del diritto penale. Nessun rilievo può pertanto attribuirsi ad una "apparenza" che non si concreti in manifestazione di realtà effettiva. In coerenza, dunque, con il dovere costituzionale di bandire ogni prospettiva di c.d. "diritto penale dell'apparenza", questa Corte - dopo l'approvazione della L. 21 febbraio 2006, n. 49, che ha convertito con modificazioni il D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 - ha reiteratamente affermato che la modificazione introdotta dall'art. 4 bis, secondo cui la detenzione di sostanze stupefacenti costituisce reato se le sostanze detenute "appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale", al di là dell'infelice verbo utilizzato, non contiene elementi di sostanziale novità rispetto alla disciplina previgente, che, in base al combinato disposto del D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 75, sanzionava penalmente la detenzione di sostanze stupefacenti che non fosse finalizzata all'"uso personale" (cfr. Cass. 6, n. 17899/08, PM c/ Cortucci). In realtà, la modificazione normativa intervenuta non ha introdotto nei confronti dell'imputato che detiene un quantitativo di sostanza stupefacente in quantità superiore ai limiti massimi indicati con decreto ministeriale ne' una presunzione, sia pure relativa, di destinazione della droga detenuta ad uso non personale, ne' un'inversione dell'onere della prova, costituzionalmente inammissibile ex art. 25 Cost., comma 2 e art. 27 Cost., comma 2. I parametri indicati nella fattispecie per apprezzare la destinazione ad uso "non esclusivamente personale" (quantità, modalità di presentazione o altre circostanze dell'azione) costituiscono criteri probatori non diversi da quelli che già in passato venivano impiegati per stabilire la destinazione della sostanza detenuta. Tali parametri non vanno considerati singolarmente e isolatamente, sicché non è sufficiente la sussistenza di uno solo di essi (in ipotesi, il superamento quantitativo dei limiti tabellarmente previsti) affinché la condotta di detenzione sia penalmente rilevante: pur in presenza di quantità non esigue, il giudice può e deve valutare se le modalità di presentazione e le altre circostanze dell'azione sia tali da escludere un uso non esclusivamente personale (cfr. Cass. 6, n. 17899/08, rv. 239932; n. 19788/08, rv 239963; n. 27330/2008, rv 240526; n. 40575/2008, rv 241522).
È stato pure che ribadito che la valutazione sul punto del giudice di merito è sindacabile in sede di legittimità soltanto nei limiti di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), (Cass. n. 44419/2008, ced 241604; n. 19788/2008, rv 239963).
3.2. Tanto premesso, il Collegio osserva che nella specie il giudice del merito, attenendosi a tali principi di diritto e con motivazione fondata sulla modalità di detenzione delle sostanze e sulle circostanze dell'azione, ha valutato come plausibile la tesi difensiva di precostituzione di scorta per uso personale da parte dell'imputato, abituale assuntore di droghe "leggere", al fine di consumo personale nel lungo periodo di permanenza solitaria in campagna e in montagna, ove doveva recarsi per le attività connesse alla transumanza di greggi di pecore.
Queste considerazioni non sono neppure sindacabili in questa sede, non essendo state censurate nell'atto d'impugnazione, limitato alla violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, insussistente per le ragioni innanzi indicate.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2009