Sentenza 26 giugno 2001
Massime • 1
La persona che non rivesta la qualità di soggetto titolare del diritto alla eventuale restituzione delle cose sequestrate, non è legittimata a proporre impugnazione avverso il provvedimento del giudice che abbia rigettato la richiesta di sequestro preventivo formulata dal pubblico ministero.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/06/2001, n. 32283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32283 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VINCENZO VALENTE - Presidente - del 26/06/2001
1. Dott. MARIO FANTACCHIOTTI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. DIANA LAUDATI - Consigliere - N. 3748
3. Dott. MICHELE BESSON - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. DONATO DANZA - Consigliere - N. 4419/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
OÈ RO, n. il 5.3.52 a Milano e da Strazzari Sonia, n. il 11.4.1948 a Bologna
avverso l'ordinanza del tribunale per il riesame di Roma in data 12.12.2000
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. D. Danza Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Oscar Cedrangolo che ha concluso per il rigetto del ricorso
Udito l'avv. Roberto Ramponi del foro di Roma per i ricorrenti, che ha concluso per l'accoglimento dei motivi di impugnazione Udito altresì l'avv. Bruno Leuzzi del foro di Roma per la resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Fatto
Il tribunale di Roma, con l'ordinanza in epigrafe, in seguito ad appello proposto da IV TO avverso il procedimento del G.I.P. che aveva rigettato un'istanza di sequestro preventivo, applicava tale misura sulle somme di denaro depositate sul conto corrente n. 97620 intestato alla "s.r.l. Soluzioni Informatiche" presso l'agenzia di Roma della ROLO BANCA, il tutto fino all'importo di L. 533.001.540. Il disposto sequestro veniva giustificato con il rilievo che la delibera assembleare del 23/3/2000, della quale era stato deciso di "portare a nuovo" gli utili risultati del bilancio del 1999 e conseguentemente non si era provveduto alla distribuzione immediata degli stessi utili ai soci in proprio alle disposizioni statutarie (artt. 10 e 23), aveva determinato un'interversione del possesso in riferimento alle somme di spettanze dei soci stessi con indebita acquisizione di esse nella piena disponibilità degli organi di gestione societaria;
onde era configurabile il "fumus" del delitto appropriativo ex artt. 646, 61 n. 11, C.P., oltre al pericolo che detta disponibilità potesse aggravare "le conseguenze della denunziata condotta illecita con il definitivo consolidamento dei suoi effetti".
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli indagati anche nell'interesse della soc. "Soluzioni Informatiche s.r.l.". Con il primo motivo si denuncia errata interpretazione della normativa civilistica (art. 2433 c.c.) e statutarie in tema di distribuzione degli utili per avere il tribunale sostanzialmente affermato che i soci hanno diritto ad una immediata distribuzione degli utili indipendentemente dalla necessità di una conforme delibera assembleare, e che la delibera di non distribuzione, intervenuta nella specie, fosse perciò illegittima evidenziando l'intento appropriativo degli organi sociali: sarebbero, invece, insussistenti gli elementi costitutivi del reato ipotizzato, tenuto conto anche dell'intervenuto scioglimento della società con conseguente impossibilità di utilizzo delle disponibilità sociali per finalità diverse alla liquidazione.
Con il secondo motivo si deduce il difetto di legittimazione della querelante ad impugnare ex art. 322-bis C.P.P. il provvedimento con cui il G.I.P. aveva rigettato la richiesta di sequestro preventivo, in quanto detta norma attribuisce il potere di appello a quelle persone che, attraverso la proposizione dell'impugnazione mirano ad ottenere la restituzione del bene sottoposto alla misura reale e non già quindi a coloro che si propongono di ottenerne il sequestro: in tal senso viene richiamata la giurisprudenza costituzionale e di legittimità si chiede pertanto l'annullamento dell'impugnata ordinanza.
Diritto
Per priorità logica va esaminato "in primis" il secondo motivo, stante la natura pregiudiziale ed assorbente della questione dedotta rispetto alle censure che investono la correttezza giuridica della soluzione data dal tribunale al merito della vicenda. Il motivo merita accoglimento.
Con detta censura si sostiene che erroneamente il tribunale ha ritenuto la legittimazione della querelante ad impugnare ex art. 322- bis c.p. il provvedimento con il quale era stata rigettata dal G.I.P.
la richiesta di sequestro preventivo delle somme depositate sul c/c n. 97620 intestato alla "s.r.l Soluzioni Informatiche". L'art. 568 n.9, C.P.P. stabilisce testualmente che il diritto ad impugnare spetta soltanto a colui al quale la legge espressamente lo conferisce, mentre l'art. 591 dello stesso codice di rito prevede l'inammissibilità dell'impugnazione, rilevabile anche di ufficio (cm. 2), fra l'altro, nell'ipotesi che sia proposta da chi non è legittimato (lett. a, comma 1). Il tribunale si è pronunciato incidentalmente per l'ammissibilità dello appello proposto dalla querelante su rilievo che la sua legittimazione fosse correlata al diritto, secondo la prospettata impostazione accusatoria, di conseguire la "restituzione dei beni oggetto della richiesta di sequestro preventivo disattesa dal G.I.P"; ma non ha affrontato per nulla la questione in riferimento al primo comma dell'artico 322-bis C.P.P., che delinea l'ambito dei soggetti legittimati a proporre appello avverso le ordinanze in materia di sequestro preventivo e contro il decreto di sequestro emesso dal P.M..
Orbene il diritto di appellare è conferito, oltre che al P.M., all'imputato e al suo difensore, alla persona cui le cose sono state sequestrate ed a quella "che avrebbe diritto alla loro restituzione". La legittimazione di queste ultime due persone, secondo la chiara formulazione della norma, presuppone che sia intervenuto il provvedimento di sequestro, al quale si correla l'interesse a contrastarne la legittimità, da parte della prima, con l'effetto restitutorio che ne consegue in caso di esito vittorioso dell'impugnazione ed, a conseguire, in particolare, la restituzione, da parte della seconda, nella sua veste di terzo titolare di dritto, come quello di proprietà, idoneo a giustificare la domanda restitutoria. La legittimazione ad appellare di detti soggetti privati, in altri termini, è prevista chiaramente dalla norma in funzione dell'interesse che ne deriva dalla applicazione della misura reale, non configurandosi un diritto degli stessi al sequestro preventivo che, avuto riguardo alla sua finalità, soltanto il P.M., quale portatore dello interesse dello stato ad arginare le attività criminose, può chiedere al giudice, come del resto stabilisce l'art.321 C.P.P.. In caso di rigetto della richiesta, coordinando tale disposizione con la previsione del citato comma 1 dell'art. 312-bis, è agevole arguire in coerenza con la formulazione letterale di quest'ultima norma, che la titolarità del diritto ad appellare spetta esclusivamente al P.M., in quanto il legislatore non ha inteso conferire lo stesso potere ad altri soggetti e tampoco alle persone che potrebbero avere interessi privatistici sulle cose suscettibili di essere sequestrate. Un interesse alla applicazione della misura, quale è quello della querelante in relazione al diritto vantato sulle somme di cui trattasi, non è giuridicamente configurabile alla luce della disciplina normativa del sequestro preventivo: la sua posizione soggettiva può trovare tutela soltanto nell'ambito della normativa civilistica attraverso le apposite azioni, anche di natura cautelare, accordate dalla legge, a seconda che si controverta in ordine a diritti di proprietà o di credito. La riprova della certezza di simile impostazione discende anche dall'esame delle disposizioni relative al sequestro conservativo in materia penale. Un diritto autonomo di natura privatistica al sequestro è riconosciuto solo alla parte civile che può rivolgere l'istanza direttamente al giudice ove sussistano fondate ragioni di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni civili derivanti dal resto (art. 316, cm. 2, C.P.P.); tuttavia alla stessa parte non è accordato nessun potere di impugnazione in caso di rigetto dell'istanza, mentre il riesame può essere chiesto da "chiunque abbia interesse" solo avverso l'ordinanza applicativa del provvedimento cautelare, giusta previsione dell'articolo 318 C.P.P.. Ovunque dalla interpretazione sistematica della disciplina procedurale in tema di sequestri penali si arguisce l'assoluta insussistenza della facoltà di una parte privata di impugnare il provvedimento del G.I.P. che abbia respinto la richiesta di sequestro preventivo avanzata dal P.M..
Pertanto l'ordinanza del tribunale - che ha accolto l'appello della querelante disponendo il sequestro preventivo delle somme di denaro depositate sul c/c intestato alla soc. "Soluzioni Informatiche" - dev'essere annullata senza rinvio, stante la carenza di legittimazione di essa querelante a proporre impugnazione. Rimane assorbito il primo motivo di ricorso.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, il 26 giugno 2001.
Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2001