Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/05/2010, n. 31663
CASS
Sentenza 27 maggio 2010

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La circostanza attenuante del fatto di lieve entità, nei reati concernenti le sostanze stupefacenti, è esclusa nel caso in cui il dato ponderale e qualitativo della sostanza superi una soglia ragionevole di valore economico, non rilevando in senso contrario eventuali circostanze favorevoli all'imputato. (In motivazione la Corte, in un caso di illecita detenzione di circa gr. 100 di cocaina con principio attivo pari ad oltre il 47%, ha precisato che solo in presenza di un dato ponderale non cospicuo assumono valenza gli altri parametri legislativi).

Commentari2

  • 1Analisi della normativa sugli stupefacenti post Cote Costituzionale 32/14 (Massimario, 2014)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016

  • 2Il “famoso” comma V dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
    Walter Domenico Casciello · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/ · 10 ottobre 2016

    Entrando immediatamente nel cuore della questione, nel sistema sanzionatorio italiani vige la differenza tra droghe leggere e droghe pesanti. L'iter normativo da cui discendere è quello datato 12 Febbraio 2017 quando, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della normativa sugli stupefacenti compresa tra l'anno 2006 al marzo 2013. Infatti prima della pronuncia della Consulta la Legge Fini-Giovanardi aveva eliminato la distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti. Dopo l'illegittimità si è quindi tornati alla vecchia legge in vigore fino al 27 febbraio 2006 che distingueva appunto tra droghe leggere quali hashish, marijuana e droghe pensanti come eroina, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/05/2010, n. 31663
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31663
Data del deposito : 27 maggio 2010

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