Sentenza 27 maggio 2010
Massime • 1
La circostanza attenuante del fatto di lieve entità, nei reati concernenti le sostanze stupefacenti, è esclusa nel caso in cui il dato ponderale e qualitativo della sostanza superi una soglia ragionevole di valore economico, non rilevando in senso contrario eventuali circostanze favorevoli all'imputato. (In motivazione la Corte, in un caso di illecita detenzione di circa gr. 100 di cocaina con principio attivo pari ad oltre il 47%, ha precisato che solo in presenza di un dato ponderale non cospicuo assumono valenza gli altri parametri legislativi).
Commentari • 2
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- 2. Il “famoso” comma V dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990Walter Domenico Casciello · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/ · 10 ottobre 2016
Entrando immediatamente nel cuore della questione, nel sistema sanzionatorio italiani vige la differenza tra droghe leggere e droghe pesanti. L'iter normativo da cui discendere è quello datato 12 Febbraio 2017 quando, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della normativa sugli stupefacenti compresa tra l'anno 2006 al marzo 2013. Infatti prima della pronuncia della Consulta la Legge Fini-Giovanardi aveva eliminato la distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti. Dopo l'illegittimità si è quindi tornati alla vecchia legge in vigore fino al 27 febbraio 2006 che distingueva appunto tra droghe leggere quali hashish, marijuana e droghe pensanti come eroina, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/05/2010, n. 31663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31663 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 27/05/2010
Dott. GALBIATI Ruggero - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 1006
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - N. 32179/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ET DU N. IL 11/11/1982;
2) AL DI N. IL 22/06/1988;
avverso la sentenza n. 2336/2008 CORTE APPELLO di L'AQUILA, del 11/03/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/05/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. RUGGERO GALBIATI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. VOLPE Giuseppe, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.
FATTO E DIRITTO
1. Il GUP del Tribunale di Chieti dichiarava ED AH e AL ED colpevoli per il reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina per il peso di 99 gr (principio attivo pari a 47,60%); condannava AH alla pena di anni quattro mesi due di reclusione ed Euro 28.000,00 di multa, AL alla pena di anni quattro di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa.
2. Gli imputati proponevano appello.
La Corte dell'Aquila, con sentenza in data 11-3-2009, confermava in punto di responsabilità la decisione di primo grado, concedeva le circostanze attenuanti generiche ad entrambi i prevenuti, riduceva la pena per AH ad anni due mesi dieci di reclusione ed Euro 1.600,00 di multa e per AL ad anni due mesi otto di reclusione ed Euro 14.000,00 di multa.
La Corte evidenziava che non ricorrevano le condizioni per riconoscere l'ipotesi attenuata D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, comma 5 in considerazione del non trascurabile quantitativo di droga detenuto, nonché dell'altro materiale sequestrato (un foglietto contenente un elenco di nominativi con a fianco l'indicazione di somme di denaro;
un quaderno recante nominativi con a fianco le rispettive utenze telefoniche;
sostanza da taglio) attestante la ricorrenza di un episodio criminoso sicuramente non caratterizzato da minima offensività penale della condotta.
3. Gli imputati proponevano ricorso per cassazione. Si dolevano per l'eccessività della pena irrogata, ed in particolare per la mancata concessione del fatto di lieve entità. Chiedevano l'annullamento della decisione.
4.1 ricorsi si palesano inammissibili perché generici e manifestamente infondati. Si osserva che il dato quantitativo della sostanza detenuta dagli imputati, cocaina pari a gr 47,60% di principio attivo, consente l'approntamento di un numero considerevole di dosi medie-singole di droga, destinate allo spaccio. Detto elemento quantitativo appare sufficiente ad escludere la ricorrenza dell'attenuante in questione (v. così, S.U. 2- 6- 2.000 - Primavera;
Cass. 21- 12- 2004 n. 10211/2005; Cass. 24-2-2005 n. 20556). Difatti, nel caso in cui il dato ponderale e qualitativo, come si verifica nel caso di specie, superi una soglia ragionevole di valore economico, risulta priva di rilevanza, al fine di ritenere configurabile il fatto di lieve entità, ogni altra eventuale circostanza favorevole per il prevenuto;
mentre, solo in presenza di un dato quantitativo non cospicuo di sostanza assumono valenza gli altri parametri legislativi.
D'altro canto, nel caso di che trattasi, il comportamento tenuto dagli imputati, in riferimento al materiale rinvenuto, è indicativo di un coinvolgimento continuativo dei prevenuti nel settore dell'illecito smercio di droga.
5. L'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti ciascuno al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di ragioni di esonero, anche al versamento della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
La Corte di Cassazione IVO Sezione Penale dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 27 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2010