Sentenza 5 dicembre 2012
Massime • 1
Il termine di prescrizione della pena, diventata eseguibile a seguito della revoca dell'indulto precedentemente concesso, decorre dal momento in cui è divenuta definitiva la decisione che ha accertato la causa della revoca.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/12/2012, n. 22707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22707 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ZAMPETTI Umberto - Presidente - del 05/12/2012
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDIO Angela - rel. Consigliere - N. 3603
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 16532/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA;
nei confronti di:
MI GA, nato il [...];
avverso l'ordinanza n. 327/2011 TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA, del 14/02/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Angela Tardio;
lette le conclusioni del Procuratore Generale Dott. Francesco Mauro Iacoviello, che ha chiesto annullarsi con rinvio l'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 14 febbraio 2012 il Tribunale di Civitavecchia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato le richieste, avanzate dal Pubblico Ministero nei confronti di AB NO, di revoca dell'indulto e della sospensione condizionale della pena per essere le pene, comminate con le specifiche sentenze, ormai estinte, ex art. 172 cod. pen., per decorso del termine di dieci anni calcolato dalla commissione delle condotte attuate nel quinquennio successivo e giudicate con sentenze ormai irrevocabili, in conformità al principio affermato da questa Corte secondo il quale detto termine decorreva dal momento in cui si era verificato il presupposto della revoca del beneficio, e quindi, nel caso di specie, dalla data, non successiva al 1991, della commissione delle condotte successive.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Civitavecchia, che ne chiede l'annullamento sulla base di unico motivo, con il quale deduce inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 172 c.p., commi 5 e 7. Secondo il ricorrente, il dies a quo per il decorso del termine di prescrizione della pena, nel caso di revoca di benefici in precedenza concessi, deve individuarsi nel momento in cui diviene esecutiva la decisione che accerta la causa della revoca, avendosi solo in quel momento la certezza della verificazione della condizione risolutiva, e nella specie la sentenza che ha accertato la causa di revoca dell'indulto, concesso ai sensi del D.P.R. n. 865 del 1986 e del D.P.R. n. 394 del 1990, è divenuta esecutiva nel 2005. Quanto alla sospensione condizionale della pena, ad avviso del ricorrente, pur essendo la irrevocabilità delle sentenze, che hanno accertato la causa di revoca del beneficio, successiva al decorso del termine decennale, non si è verificata l'estinzione della pena, che, a norma dell'art. 172 c.p., comma 7, non ha luogo nei confronti dei recidivi, nei casi previsti dai capoversi dell'art. 99 cod. pen., come il AB, a condizione che la recidiva sia stata dichiarata nel giudizio di merito e riguardi condanne anteriori a quella che ha dato luogo alla pena della cui estinzione si tratta.
3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto l'accoglimento del ricorso per la sua fondatezza e l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Quanto alla questione riguardante il decorso del termine di prescrizione della pena, divenuta eseguibile a seguito della revoca dell'indulto prima concesso, si sono formati due orientamenti di questa Corte.
Secondo un primo orientamento, cui ha aderito il Giudice dell'esecuzione, l'indicato termine decorre dal momento in cui si è verificato in concreto il presupposto per la revoca del beneficio e non da quello in cui è divenuta definitiva la decisione che ha accertato la condizione risolutiva dello stesso beneficio, non potendo porsi a carico del condannato il danno per il ritardo con cui è presa la decisione (tra le altre, Sez. 1, n. 5145 del 18/10/1995, dep. 23/11/1995, Novellis, Rv. 202898; Sez. 1, n. 41574 del 12/12/2006, dep. 19/12/2006, Capetta, Rv. 236015; Sez. 1, n. 40678 del 16/10/2008, dep. 31/10/2008, Narzisi, Rv. 241562; Sez. 1, n. 18552 del 05/03/2009, dep. 05/05/2009, Canarecci, Rv. 243644; Sez. 1, n. 26748 del 21/05/2009, dep. 01/07/2009, Papallo, Rv. 244714; Sez. 1, n. 10924 del 13/01/2012, dep. 21/03/2012, P.G. in proc. Gargiulo, Rv. Rv. 252553).
Secondo l'altro orientamento, richiamato dal Procuratore ricorrente, il termine di prescrizione della pena, divenuta eseguibile a seguito della revoca dell'indulto precedentemente concesso, decorre dal momento in cui è divenuta definitiva la decisione che ha accertato la causa della revoca, poiché solo da quel momento si ha la certezza giudiziale dell'avvenuta verificazione della condizione risolutiva e si ha altresì la possibilità di dar corso alla concreta esecuzione della pena già coperta dal beneficio (tra le altre, Sez. 1, n. 3428 del 16/05/1997, dep. 26/06/1997, Sannazzaro, Rv. 207973; Sez. 1, n. 395 del 19/01/2000, dep. 22/02/2000, Bizzarro, Rv. 215384; Sez. 1, n. 38048 del 06/11/2006, dep. 20/11/2006, Gattuso, Rv. 235168; Sez. 1, n. 14939 del 13/03/2008, dep. 09/04/2008, Permeili, Rv. 240145; Sez. 1, n. 29856 del 24/06/2009, dep. 17/07/2009, P.M. e De Angeli, Rv. 244317; Sez. 1, n. 616 del 02/12/2009, dep. 11/01/2010, Moscovita, Rv. 245982; Sez. 1, n. 30593 del 13/05/2011, dep. 02/08/2011, Ferrazzo, Rv. 251105).
3. Il Collego ritiene di uniformarsi al secondo più consolidato orientamento, dando continuità ai principio di diritto, che, in modo conforme alla lettera dell'art. 172 c.p., comma 5 e alla ricostruzione sistematica dell'istituto, valorizza l'interesse generale alla certezza dei rapporti giuridici.
3.1. A norma dell'art. 172 c.p., comma 5, se l'esecuzione della pena è subordinata al verificarsi di una condizione, il tempo necessario per l'estinzione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata.
Quando la condizione consiste nella revoca dell'indulto, disposta in relazione alle condanne in questione, si deve tenere conto delle disposizioni contenute nei relativi provvedimenti legislativi di concessione dell'indulto, alla cui stregua il presupposto della revoca dell'indulto si concretizza "se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla di entrata in vigore" dei medesimi, "un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni" (D.P.R. n. 394 del 1990, art. 4) o "non inferiore a un anno" (D.P.R. n. 865 del 1986, art. 11), essendo questo il momento in cui il soggetto "tradisce" la fiducia insita nel beneficio accordatogli.
Tuttavia, la certezza giudiziale dell'avvenuta verificazione della condizione risolutiva, che opera di diritto all'atto del verificarsi dei suoi presupposti, è conseguita solo nel momento in cui passa in giudicato la sentenza di condanna che accerti la "causa" della revoca rendendo possibile, in presenza dei presupposti normativamente previsti, l'eseguibilità della pena irrogata e condonata.
3.2. Consegue agli svolti rilievi l'erroneità della decisione impugnata che, riferendosi alla data di commissione delle condotte delittuose, costituenti presupposto della revoca del beneficio dell'indulto, e non alla data della irrevocabilità della sentenza che ha accertato la causa della revoca, ha dichiarato estinte le pene comminate con le specifiche sentenze.
4. Il ricorso è fondato anche nella parte in cui il Procuratore ricorrente ha posto la questione relativa alla estinzione della pena per decorso del termine decennale nel momento della irrevocabilità delle sentenze che hanno accertato la causa di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, richiamando il disposto normativo dell'art. 172 c.p., comma 7, secondo il quale "l'estinzione delle pene non ha luogo, se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'art. 99 cod. pen.. 4.1. Questa Corte ha costantemente affermato che l'estinzione della pena per decorso del tempo non opera nei confronti dei condannati recidivi di cui ai capoversi dell'art. 99 cod. pen. a condizione che la recidiva sia stata specificamente dichiarata nel giudizio di merito, non essendo sufficiente che dal certificato penale risulti una situazione alla stessa rapportabile, e riguardi condanne anteriori a quella che ha dato luogo alla pena della cui estinzione si tratta (tra le altre, Sez. 1, n. 2097 del 12/07/1989, dep. 29/09/1989, Zuliani, Rv. 182173; Sez. 3, n. 3011 del 03/10/2000, dep. 08/11/2000, Calzoni, Rv. 217759; Sez. 1, n. 30707 del 16/04/2002, dep. 13/09/2002, Triulci, Rv. 222238; Sez. 1, n. 46229 del 06/10/2004, dep. 29/11/2004, Nardelli, Rv. 230295; Sez. 1, n. 44061 del 21/10/2008, dep. 26/11/2008, Cirillo, Rv. 241836; Sez. 1, n. 29856 del 24/06/2009, dep. 17/07/2009, P.M. e De Angeli, Rv. 244318;
Sez. 1, n. 23878 del 26/05/2010, dep. 22/06/2010, Di Muro, Rv. 247673).
4.2. L'ordinanza, che ha rigettato la richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena opponendo il rilievo della sua intervenuta estinzione ai sensi dell'art. 172 cod. pen. senza verificare la sussistenza di condizioni personali soggettive del condannato, preclusive dell'operato rilievo, è incorsa nella denunciata violazione di legge.
5. Sulle svolte premesse l'ordinanza deve essere, quindi, annullata con rinvio allo stesso Ufficio che si atterrà, nell'esame della istanza, agli indicati principi di diritto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Civitavecchia.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2013