Sentenza 26 maggio 2010
Massime • 1
L'estinzione della pena per decorso del tempo non opera nei confronti dei condannati recidivi di cui al capoverso dell'art. 99 cod. pen. a condizione che la recidiva sia stata dichiarata nel giudizio di merito e che riguardi condanne anteriori a quella che ha dato luogo alla pena della cui estinzione si tratta.
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- 1. La recidiva non preclude necessariamente l’estinzione della pena ai sensi dell’art. 172 c.p.Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 22 novembre 2012
- 2. La recidiva non preclude necessariamente l’estinzione della pena ai sensi dell’art. 172 c.p. .Filodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 9 settembre 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/05/2010, n. 23878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23878 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 26/05/2010
Dott. SIOTTO Maria C. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 1562
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 43857/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DI MU NG N. IL 16/01/1963;
avverso l'ordinanza n. 1/2009 CORTE ASSISE APPELLO di POTENZA, del 23/09/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SIOTTO Maria Cristina;
lette le conclusioni del PG Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro che ha chiesto l'annullamento c.r. dell'ordinanza impugnata. OSSERVA
Con ordinanza del 23/9/2009 la Corte di Assise di Appello di Potenza ha rigettato la richiesta di declaratoria di estinzione delle pene inflitte con le sentenze 1/10/91 (irr. il 12/5/92) e 18/2/92 (irr. il 19/1/93) avanzata da NG Di MU rilevando che, vertendosi in ipotesi di recidiva ex art. 99 c.p., comma 4, non sussistevano nella specie i presupposti per il suo accoglimento.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore del condannato con atto del 22/10/2009 deducendo erronea e falsa applicazione di legge. Il ricorrente ha rilevato che in relazione alle condanne per le quali si era avanzata richiesta di estinzione della pena non ricorreva la recidiva, dette sentenze non avendola infatti dichiarata, e che tale circostanza non poteva essere in executivis desunta dal certificato del casellario giudiziario. Ritiene il Collegio che il ricorso meriti piena condivisione la dove denunzia l'errore di diritto commesso dal giudice dell'esecuzione che ha ritenuto ostativa alla chiesta estinzione la condizione di recidivo ex art. 99 c.p.p., comma 4 sul rilievo che essa, non contestata ed accertata nelle sentenze penali in disamina, fosse nondimeno desumibile dal Giudice dell'esecuzione alla stregua del certificato penale del condannato.
Basti al proposito richiamare l'indirizzo anche recentemente ribadito da questa Corte per il quale ai fini dell'operatività della preclusione all'estinzione della pena per decorso del tempo prevista nei riguardi di recidivi dai capoversi dell'art. 99 c.p., è necessario che la recidiva sia stata dichiarata nel giudizio di merito e che riguardi condanne anteriori a quella che ha dato luogo alla pena della cui estinzione si tratta (in tal senso Cass. sent. n. 29586/2009; conforme Cass. sent. n. 44061/2008). Su tali premesse deve quindi annullarsi l'ordinanza e disporre rinvio allo stesso Ufficio perché proceda a nuovo esame della istanza facendo applicazione del sopra formulato principio di diritto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di Assise di Appello di Potenza.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2010