Sentenza 12 dicembre 2006
Massime • 1
In tema di esecuzione della pena subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione, il tempo necessario per l'estinzione della pena decorre dal momento in cui si sono verificati i presupposti per la revoca del beneficio in precedenza concesso e non dal giorno in cui é divenuta definitiva la decisione che ha accertato la condizione risolutiva prevista per la revoca del beneficio stesso. (Fattispecie in tema di revoca dell'indulto ex d.P.R. 22 dicembre 1990 n. 394).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/12/2006, n. 41574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41574 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 12/12/2006
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - N. 3841
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 022725/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AP AN N. IL 20/01/1964;
avverso ORDINANZA del 27/01/2006 CORTE APPELLO di CATANIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTACROCE GIORGIO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. CEDRANGOLO Oscar, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
1^ Nei confronti di AP TO sono state pronunciate due sentenze di condanna divenute irrevocabili: la prima, della corte di appello di Catania (27 novembre 1991), che gli ha inflitto la pena di due anni di reclusione e la multa di L.
1.500.000 per ricettazione e la seconda, della stessa corte di appello (21 settembre 1993), che gli ha inflitto la pena di anni due, mesi cinque e giorni dieci di reclusione e la multa di L.
4.000.000 per violazione della normativa in materia di stupefacenti. Per entrambi i provvedimenti il TA richiedeva ed otteneva l'indulto concesso con D.P.R. n. 390 del 1990. Il 20 febbraio 1998, il procuratore generale presso la corte di appello di Catania chiedeva alla corte di appello di Catania di revocare il condono concesso al condannato con una delle due sentenze e la corte territoriale, in veste di giudice dell'esecuzione, disponeva con ordinanza del 4 novembre 2000 la revoca dell'indulto concesso in relazione alla prima sentenza essendo intervenuta una nuova condanna a pena detentiva in virtù della seconda sentenza. TA proponeva incidente di esecuzione, volto ad ottenere l'estinzione della pena di anni due di reclusione inflittagli con la prima sentenza (quella del 27 novembre 1991), ma la corte di appello di Catania, con l'ordinanza qui impugnata (che è del 27 gennaio 2006), rigettava l'istanza, osservando che i termini di prescrizione decorrevano dall'avvenuto accertamento delle condizioni della revoca e, quindi, dal 4 novembre 2000.
Con la stessa ordinanza veniva dichiarata irrilevante la dedotta questione di legittimità costituzionale dell'art. 172 c.p., comma 5 in relazione agli artt. 3 e 24 Cost.. Ricorre per cassazione il TA tramite il proprio difensore, il quale deduce, sotto il profilo dell'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, che l'ordinanza che dispone la revoca di un beneficio precedentemente concesso ha natura meramente dichiarativa (esattamente come le Sezioni Unite Penali di questa Corte hanno affermato con riferimento alla revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall'art. 168 c.p., comma 1), essendo compito del giudice dell'esecuzione quello di limitarsi a verificare l'esistenza dei presupposti normativi applicabili ope legis, sicché la condizione risolutiva della revoca non poteva essere rappresentata dall'ordinanza del giudice dell'esecuzione, quanto piuttosto dalla pronuncia della seconda sentenza di condanna:
tanto più che l'ordine di esecuzione per fa seconda condanna non assoggettabile all'indulto venne emesso dal P.G. il 20 febbraio 1998, prima dell'ordinanza di revoca del 4 dicembre 2000 e indipendentemente da essa. Secondo la difesa, dunque, una corretta esegesi della norma dell'art. 172 c.p., comma 4 imponeva di far decorrere il dies a quo per il decorso della prescrizione della pena dal passaggio in giudicato della sentenza, come del resto aveva espressamente affermato la giurisprudenza di legittimità. Per cui il termine di prescrizione andava computato dal 3 dicembre 1993 (data del passaggio in giudicato della seconda sentenza di condanna) ovvero dalla data del passaggio in giudicato della sentenza nei cui confronti non poteva trovare applicazione l'indulto precedentemente concesso.
2^. Il ricorso non è fondato.
La giurisprudenza prevalente di questa Corte è orientata nel senso che il termine di prescrizione della pena condonata decorre non dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza che è causa della revoca, bensì dal giorno in cui è diventata definitiva la decisione che ha accertato la causa di revoca del beneficio in precedenza concesso, perché solo in tale momento si ha la giudiziale certezza del verificarsi della condizione risolutiva prevista per la revoca di diritto del beneficio già concesso e solo da tale data può essere dato corso alla esecuzione concreta della pena medesima (cfr. Cass., Sez. 1^, 28 febbraio 2000, n. 1441, Zanon, Rv. 216007; Id., Sez. 1^, 15 aprile 1999, n. 2998, Iacofci, Rv 213589; id., Sez. 1^, 19 gennaio 1994, n,. 294, Ferri;
Id., Sez. 1^, 16 maggio 1997, n. 3428, Sannazzaro, Rv 207973).
Nella giurisprudenza di questa Corte è presente però anche un altro orientamento che fa decorrere il termine di prescrizione della pena dal momento in cui si sono verificate le condizioni per la revoca del beneficio a prescindere dal fatto che queste cause di revoca siano state dichiarate con sentenza (Cass., sez. 1^, 18 ottobre 1995, n. 1545, Novettis, Rv. 202898; e, da ultimo, con specifico riferimento alla revoca della sospensione condizionale della pena, Cass., Sez. 1^, 18 maggio 2006, n. 17346, Petrella, Rv. 233882). Ad avviso del Collegio, la soluzione più corretta in ordine all'individuazione del termine di prescrizione della pena condonata, è proprio quella sostenuta dall'indirizzo minoritario di questa Corte, che risulta più rispondente alla lettera dell'art. 172 c.p., comma 5, oltre ad essere sorretta da precisi ed univoci argomenti testuali, logici e sistematici.
La norma richiamata statuisce che "se l'esecuzione della pena è subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione, il tempo necessario per l'estinzione della pena decorre dal giorno in cui il termine è scaduto o la condizione si è verificata". Dalla formulazione letterale della norma traspare un primo elemento a favore della soluzione qui condivisa, dato che l'esplicito riferimento al "giorno in cui... la condizione si è verificata" attesta inequivocabilmente che la decorrenza del termine di prescrizione della pena è, di per sè, collegata alla data in cui si è realizzato il presupposto dal quale la legge fa derivare la revoca del beneficio, a nulla rilevando il momento in cui è adottato il provvedimento di revoca del beneficio. Nè vale obbiettare, a giustificazione della tesi contraria, che la pena diventa concretamente eseguibile solo a seguito della decisione di revoca, per l'assorbente ragione che la decadenza dal beneficio opera di diritto, non appena la condanna passa in giudicato, e che il provvedimento di revoca ha mera funzione ricognitiva della condizione risolutiva del beneficio, per cui i relativi effetti si producono ex tunc, retroagendo al momento in cui la condizione si è verificata (Cass., Sez. 5^, 12 aprile 2005, Massabò, Rv. 232249). A sostegno di questa opzione interpretativa, che porta a far decorrere il termine di prescrizione non dalla data della revoca del beneficio ma da quella in cui si è avverata la condizione risolutiva, milita poi un ulteriore argomento ermeneutico, desumibile dalla stessa ratio della disciplina della prescrizione, sia del reato che della pena: che è legata indissolubilmente all'esigenza di certezza delle situazioni giuridiche, per cui il termine di prescrizione non può che decorrere dal fatto oggettivo della verificazione delle condizioni che rendono revocabile di diritto la sospensione condizionate della pena, dato che, sè così non fosse, la prescrizione verrebbe collegata a una data che varia di volta in volta in relazione alle contingenti determinazioni dell'Autorità giudiziaria, con l'ulteriore conseguenza che i termini e il decorso della prescrizione verrebbero fatti dipendere da cause riferibili alla maggiore o minore tempestività delle decisioni degli organi deputati all'esecuzione della pena e alla revoca del beneficio, in palese violazione dei principi di certezza e di legalità. Dalle considerazioni svolte appare che l'ordinanza impugnata è censurabile perché viziata da erronea applicazione dell'art. 172 c.p., comma 5, sicché deve essere annullata con rinvio alla corte di appello di Catania per un nuovo esame dell'istanza.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606, 623 c.p.p.;
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di Appello di Catania.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2006