Sentenza 13 gennaio 2012
Massime • 1
Il termine di prescrizione della pena, divenuta eseguibile a causa della revoca dell'indulto precedentemente concesso, decorre dal momento in cui in concreto si è verificato il presupposto per la revoca del beneficio e non da quello in cui è divenuta definitiva la decisione che ne ha accertato la condizione risolutiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/01/2012, n. 10924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10924 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 13/01/2012
Dott. SIOTTO Maria C. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 65
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. - Consigliere - N. 13530/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI NAPOLI;
nei confronti di:
1) RG PA N. IL 30/01/1958;
avverso l'ordinanza n. 2541/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 01/03/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA CRISTENA SIOTTO;
lette le conclusioni del PG Dott. Spinaci Sante, che ha chiesto l'annullamento parziale, senza rinvio, dell'ordinanza impugnata. OSSERVA
Con ordinanza 1/3/2011, dep. il 9/3/2011, la Corte di Appello di Napoli, in parziale accoglimento dell'incidente di esecuzione proposto da IU AL avverso il provvedimento di cumulo delle pene definitive allo stesso irrogate, ha dichiarato estinte nei confronti del IU le pene di cui alle sentenze indicate ai nn. 5-6-7-8-9-10 (per quest'ultima limitatamente a mesi dieci di reclusione) del provvedimento di cumulo in quanto trascorso il termine di cui all'art. 172 c.p., la cui decorrenza veniva individuata dalla Corte di merito nel momento in cui si erano verificati i presupposti per la revoca del beneficio dell'indulto applicato con le sentenze in questione.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore Generale deducendo inosservanza ed erronea applicazione di legge. Al proposito il ricorrente ha rilevato che le pene di cui alle sentenze indicate ai nn. 8-9-10 del provvedimento di cumulo non erano suscettibili di estinzione avendo il condannato riportato condanne per reati della medesima indole ovvero per essergli stata applicata la recidiva ai sensi dell'art. 99 c.p., comma 4; quanto alle ulteriori sentenze indicate ai nn. 5-6-7 del provvedimento il ricorrente P.G. ha sottolineato che la revoca dell'indulto era stata disposta con ordinanza 7/11/2008 della Corte di Appello di Napoli, passata in giudicato, per effetto della sentenza 11/1/2006, divenuta definitiva il 16/10/2007, sicché non era ancora trascorso il termine di estinzione, nulla rilevando a tal fine che fossero intervenute in precedenza anche altre sentenze di condanna in astratto suscettibili di costituire causa di revoca dei benefici riconosciuti. Il ricorso merita parziale accoglimento.
La censura di erronea applicazione di legge avanzata dal ricorrente P.G. coglie infatti nel segno con riguardo alla declaratoria di estinzione delle pene irrogate con le sentenze 13/10/82 (irrev. il 2/11/82), 8/2/82 (irrev. il 12/10/83), 23/10/89 (irrev. il 24/1/91) emesse dalla Corte di Appello di Napoli, non essendosi dalla Corte di merito tenuto doverosamente conto che, ai sensi dell'art. 172 c.p., u.c., ostavano a siffatta declaratoria sia la condanna per reati della stessa indole riportata dal IU durante il tempo necessario per l'estinzione della pena (tali essendo i reati oggetto della sentenza 16/10/85, irrev. l'1/3/86, con riguardo alla sentenza 13/10/82, nonché i reati oggetto della sentenza 27/11/87, irrev. il 25/5/88, con riguardo alla sentenza 8/2/82), sia il riconoscimento della recidiva ex art. 99 c.p., comma 4 (applicata a carico del IU con la sentenza 27/11/87 della Corte di Appello di Napoli e quindi impeditiva della estinzione della pena di cui alla sentenza 23/10/89). La rilevata erronea applicazione di legge impone dunque l'annullamento senza rinvio in parte qua della ordinanza impugnata, correttamente essendo state incluse nel provvedimento di cumulo le pene inflitte con le sentenze sopra citate e riportate ai nn. 8-9-10 del provvedimento medesimo.
A diversa conclusione deve invece pervenirsi con riguardo alla dichiarata estinzione delle pene irrogate con le sentenze indicate ai nn. 5-6-7 del provvedimento di cumulo (sentenza 17/9/79, irrev. il 25/6/80, del Tribunale di Napoli, nonché sentenze 6/10/80, irrev. il 13/1/82, e 2/6/81, irrev. il 22/12/82, della Corte di Appello di Napoli), atteso che ai fini della decorrenza del termine previsto per l'estinzione delle pene deve farsi riferimento, laddove - come nella specie - trattasi di condanne in relazione alle quali è stato revocato l'indulto, al momento della certa verificazione dei presupposti richiesti per la revoca del beneficio (quindi: data di definitività della condanna comportante la revoca del beneficio) e non già al momento della irrevocabilità del provvedimento (sentenza od ordinanza) con il quale - conseguentemente - si provvede sulla revoca in questione. Deve infatti richiamarsi al proposito l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale che, da un lato, ha sottolineato la natura meramente dichiarativa e non costitutiva di tale ultimo provvedimento e, dall'altro lato, ha escluso che possano influire in punto di estinzione delle pene i tempi della decisione di revoca (cfr ex multis: Cass. sentenze n. 17346/2006 e n. 26748/2009 nonché sentenza n. 616/2010, nelle motivazioni delle quali si precisa come, ai fini del decorso del termine di estinzione delle pene, debba farsi riferimento al momento del verificarsi dei presupposti normativamente richiesti, ossia al momento in cui le cause di revoca sono state definitivamente accertate). Alla stregua di quanto sopra è dunque infondata la censura con la quale il ricorrente P.G. assume doversi attribuire rilevanza, ai fini che qui interessano, all'ordinanza 7/11/2007 di revoca degli indulti, con siffatto provvedimento in realtà prendendosi solo atto della sussistenza delle cause di revoca in precedenza verificatesi e con esso solo disponendosi, conseguentemente, la revoca dei benefici applicati.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla declaratoria di estinzione delle pene inflitte a IU AL con le sentenze 13/10/82, 8/2/82, 23/10/89 della Corte di Appello di Napoli. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2012