Sentenza 21 maggio 2009
Massime • 1
Il termine di prescrizione della pena decorre dal momento in cui si sono verificati i presupposti per la revoca del beneficio precedentemente concesso (nel caso di specie, l'indulto), e non dal giorno in cui è divenuta definitiva la decisione che ha accertato la causa di revoca, non potendo porsi a carico del condannato il danno per il ritardo con cui viene presa la decisione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/05/2009, n. 26748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26748 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 21/05/2009
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 1735
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 006845/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di MELFI;
nei confronti di:
1) LO RE N. IL 23/09/1953;
avverso ORDINANZA del 01/12/2008 TRIBUNALE di MELFI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORRADINI GRAZIA;
Lette le conclusioni del P.G. Dr. Galasso Aurelio che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
OSSERVA
Con ordinanza 1 dicembre 2008 il Tribunale di Melfi in composizione monocratica, investito quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la opposizione proposta dal Pubblico Ministero in sede contro il precedente provvedimento dello stesso giudice in data 7 giugno 2008 con cui era stata dichiarata estinta per decorso del tempo, ai sensi dell'art. 172 c.p., la pena detentiva di nove mesi di reclusione inflitta a AP LV con sentenza della Corte di Appello di Napoli 4 marzo 1983, divenuta irrevocabile il 10 febbraio 1984. La suddetta pena era stata inizialmente dichiarata condonata ai sensi del D.P.R. n. 413 del 1978, ma successivamente, con ordinanza emessa in data 11 febbraio 2008, il Tribunale di Melfi aveva revocato il beneficio, avendo accertato la ricorrenza della ipotesi prevista dal D.P.R. n. 413 del 1978, art. 9 in conseguenza della condanna irrogata al AP con sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 5 ottobre 1983, irrevocabile il 19 ottobre 1983. Il giudice dell'esecuzione ha ritenuto che, nel caso di revoca di benefici, ai fini della individuazione del dies a quo per il decorso del termine di prescrizione decennale della pena, si dovesse fare riferimento non già al giorno in cui era divenuta definitiva la decisione che aveva accertato la causa della revoca del beneficio precedentemente concesso, come sostenuto dal Pubblico Ministero, bensì a quello di passaggio in giudicato della sentenza che era causa della revoca, poiché in quel momento si era verificata la condizione che autorizzava la esecuzione della pena, a norma dell'art. 172 c.p., comma 5. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Melfi ribadendo che, in caso di revoca di benefici, il dies a quo per il decorso del termine di prescrizione della pena doveva essere individuato nel momento in cui diveniva concretamente utilizzabile il titolo esecutivo e concretamente eseguibile la pena cioè nel momento in cui diveniva definitiva la ordinanza che aveva disposto la revoca, con la conseguenza che, essendo ciò avvenuto nella specie il 2.5.2008, la pena non era ancora estinta. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato rilevando che solo con il provvedimento di revoca si aveva la certezza giudiziale del verificarsi della condizione risolutiva. Il ricorso è infondato.
La questione portata all'esame di questa Corte è stata in passato oggetto di un contrasto giurisprudenziale in seno anche a questa Sezione, poiché da un lato è stato affermato che, qualora l'esecuzione della pena sia subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione, il "dies a quo" da computare ai fini della estinzione della pena ex art. 172 c.p., comma 5, decorre dal giorno in cui è divenuta definitiva la decisione che ha accertato la causa della revoca poiché solo da quel momento si ha certezza giudiziale dell'avvenuta verificazione della causa risolutiva e si ha altresì la possibilità di dare corso alla concreta esecuzione della pena già coperta dal beneficio (v. Cass. sez. 1 n. 38048 del 2006, rv. 235168; Cass. n. 9864 del 2007, rv. 236289; Cass. sez. 1 n. 1441 del 2000, rv. 216007; Cass. n. 395 del 2000, rv. 215384; rv. 193355; rv. 197787; rv. 203443; rv. 207973; rv. 213589 e, da ultimo, Cass, sez. 1 n. 14939 del 13.3.2008, rv. 240145), mentre da altro lato, soprattutto in epoca più recente, è stato ritenuto che il termine di prescrizione della pena decorre dal momento in cui si sono verificati i presupposti per la revoca del beneficio precedentemente concesso e non dal giorno in cui è divenuta definitiva la decisione che ha accertato la causa della revoca, non potendosi porre a carico del condannato il ritardo con cui viene assunta la decisione di revoca (v. Cass. n. 1545 del 1996, rv. 202898; n. 34332 del 2005, rv. 232249; n. 17346 del 2006, rv. 233882; n. 41547 del 2006, rv. 236015; e, da ultimo, n. 40678 del 16.10.2008, rv. 241562). Tale seconda soluzione pare in effetti preferibile sia perché non pone a carico del condannato il ritardo con cui il P.M. procede alla richiesta di revoca ed il giudice decide, spettando a tali organi operare con celerità, sia perché consente una interpretazione della norma conforme ai principi di ragionevolezza e di tempestività nella esecuzione delle pene, di cui all'art. 3 Cost. e art. 27 Cost., comma 2, con riguardo ai quali non appare accettabile che una pena definitiva e che dovrebbe essere eseguita tempestivamente venga di fatto eseguita dopo decenni, soltanto per inerzia degli organi a ciò preposti, in contrasto con l'effetto rieducativo della pena, per cui la esecuzione deve essere tendenzialmente prossima alla commissione del reato o quanto meno alla definitività della condanna. D'altronde anche la interpretazione letterale dell'art. 172 c.p., comma 5 suggerisce tale soluzione poiché impone che il tempo necessario per la esecuzione della pena decorre, nel caso in cui la esecuzione sia condizionata, dal momento in cui si è verificata la condizione, con ciò evocando i presupposti di fatto e di diritto per il verificarsi della condizione e non anche un provvedimento di accertamento definitivo della verificazione della condizione. Il ricorso del Pubblico Ministero deve essere in conseguenza respinto.
P.Q.M.
LA CORTE PRIMA SEZIONE PENALE Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2009