Sentenza 13 maggio 2011
Massime • 1
Il termine di prescrizione della pena, divenuta eseguibile a seguito della revoca dell'indulto precedentemente concesso, decorre dal momento in cui è divenuta definitiva la decisione che ha accertato la causa della revoca.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/05/2011, n. 30593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30593 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 13/05/2011
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - rel. Consigliere - N. 1799
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 1127/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ZZ CE N. IL 26/06/1955;
avverso l'ordinanza n. 5/2010 CORTE ASSISE APPELLO di CATANZARO, del 21/09/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCELLO ROMBOLÀ;
lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza 21/9/10 la Corte di Assise di Appello di Catanzaro, giudice della esecuzione, su richiesta del PG in sede revocava l'indulto concesso a RR CE in relazione alla pena di mesi 6 di reclusione ed Euro 77,47 di multa irrogata con sentenza 20/6/90 del Tribunale di Rossano (irr. il 19/3/91). Ciò per avere il RR commesso nel quinquennio nuovi delitti (D.P.R. n. 309 del 1990, ex artt. 73 e 74, contestati fino al settembre 1993) per i quali riportava la pena anni 9 e mesi 8 di reclusione (sentenza 29/9/09 della Corte di Assise di Appello di Catanzaro, irr. il 10/6/10). Infondata l'eccezione difensiva di prescrizione della pena in questione, il termine decennale previsto dall'art. 172 cp cominciando a decorrere dalla sentenza che accerta la ricorrenza della causa di revoca (citata Cass., sez. 1, sent. n. 12466 dell'11/3/09). Ricorreva per cassazione la difesa del RR, deducendo violazione di legge: la giurisprudenza fatta propria dal provvedimento impugnato era contrastata da altro e più convincente indirizzo giurisprudenziale (che citava: la più recente Cass., sez. 1, sent. n. 26748 del 21/5/09), che evitando di far dipendere la prescrizione della pena oggetto di indulto o di altro beneficio dalla maggiore o minor speditezza del processo che accertava la ricorrenza della causa di revoca del beneficio medesimo, faceva decorrere il tempo della prescrizione dalla verificazione della causa stessa (il nuovo reato commesso e non il suo definitivo accertamento). Nel suo parere scritto il PG presso la S.C. chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
Il ricorso è infondato e va rigettato. La giurisprudenza da preferire e cui questa Corte aderisce è quella richiamata dal giudice dell'esecuzione di Catanzaro (rv. 243498, Armento), maggioritaria rispetto a quella citata dal ricorrente (rv 244714, Papallo) e comunque conforme alla lettera dell'art. 172 c.p., comma 5. Si veda infatti, successiva, Cass., sez. 1, sent. n. 29856 del
24/6/09, rv. 244317, Pm e De Angelis: "Il termine di decorrenza della prescrizione della pena, divenuta eseguibile a seguito della revoca dell'indulto precedentemente concesso, coincide con il momento in cui è divenuta definitiva la decisione che ha accertato la causa della revoca, in quanto solo da quel momento si ha la certezza giudiziale dell'avvenuta verificazione della condizione risolutiva" (nel caso l'ipotesi opposta era addirittura che la prescrizione decorresse dal momento in cui fosse adottato dal giudice della esecuzione il provvedimento di revoca del beneficio). Ed ancora (Cass., sez. 1, sent. n. 616 del 2/12/09, dep. 11/1/10, rv. 245982, Moscovita): "Il termine di prescrizione della pena la cui esecuzione sia subordinata a una condizione decorre dal momento in cui diviene irrevocabile la decisione che ne accerta l'avverarsi e non quello in cui si sono verificati i presupposti per la revoca del beneficio concesso". Vero, dunque, che in tal modo va a danno del condannato l'eventuale ritardo con cui possa venire accertata la causa della revoca, ma (giusta, come detto, la lettera della norma) deve comunque prevalere l'interesse generale alla certezza dei rapporti giuridici. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del processo (art. 616 c.p.p.).
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2011