Sentenza 6 novembre 2006
Massime • 1
Ai fini dell'estinzione della pena ex art. 172, comma quinto cod. pen., qualora l'esecuzione della pena sia subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione, il "dies a quo" da computare decorre dal giorno in cui è divenuta definitiva la decisione che ha accertato la causa della revoca, in quanto solo da quel momento si ha la certezza giudiziale dell'avvenuta verificazione della causa risolutiva.
Commentario • 1
- 1. Alle Sezioni unite la questione relativa all'individuazione delhttps://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Segnaliamo ai lettori che, con l'ordinanza qui pubblicata, la prima Sezione penale della Corte di cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la decisione sulla questione concernente la individuazione del termine iniziale di decorrenza della prescrizione della pena divenuta eseguibile a causa della revoca dell'indulto (o di altro beneficio) precedentemente concesso, questione sulla quale si registra un risalente contrasto giurisprudenziale. 2. Secondo quanto rilevato nell'ordinanza di rimessione, due sono gli indirizzi che si contrappongono in giurisprudenza. Secondo un primo orientamento nel caso in cui l'esecuzione della pena sia subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/11/2006, n. 38048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38048 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 06/11/2006
Dott. CHIEFFI SEVERO - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 3194
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TURONE Giuliano C. - Consigliere - N. 017725/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TU AR, N. il 09/12/1970;
avverso l'ORDINANZA del 30/11/2005 dalla CORTE d'APPELLO di REGGIO CALABRIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIEFFI SEVERO;
lette le conclusioni del P.G.: inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
A seguito di richiesta avanzata da TU IC ai sensi dell'art. 671 c.p.p., con ordinanza 30/11/2005 la Corte di Appello di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell'esecuzione, riteneva la continuazione tra i fatti giudicati con le sentenze pronunciate dalla stessa Corte rispettivamente in data 09/10/1991, 22/03/1999 e 28/11/1997, fissando come pena base quella di anni otto di reclusione inflitta per il reato più grave di cui all'art. 416 bis c.p., con la terza sentenza e determinando l'aumento di pena per i reati oggetto delle due prime sentenze nella misura complessiva di anni due, mesi otto di reclusione ed Euro 1342,79 (aumenti specificamente indicati per ciascun reato in motivazione). Con la stessa ordinanza la Corte territoriale rigettava la richiesta di estinzione della pena per decorso del tempo con riferimento alla condanna riportata con la sentenza pronunciata in data 09/10/1991, osservando che il termine decennale di prescrizione cominciava a decorrere solo a partire dall'8/05/1999, data in cui era divenuta definitiva la sentenza 22/03/1999 con la quale era stata revocata la sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza 09/10/1991 (irrevocabile il 30/03/1992).
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore, che ne ha chiesto l'annullamento per violazione di legge e carenza della motivazione, deducendo: a) che il termine di prescrizione cominciava a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza con la quale era stata concessa la sospensione della pena;
b) che la pena base doveva essere individuata nel reato più grave previa scissione dell'aumento per l'aggravante; c) che gli aumenti di pena per i reati satelliti erano stati determinati senza alcuna motivazione.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, trattandosi di motivi manifestamente infondati e comunque non consentiti in questa sede.
Quanto al primo motivo è sufficiente rilevare che, in tema di revoca dei benefici, qualora l'esecuzione della pena sia subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione, ai fini della estinzione della pena ex art. 172 c.p., comma 5, il "dies a quo" decorre dal giorno in cui è diventata definitiva la decisione che ha accertato la causa della revoca, perché solo da quel momento si ha la giudiziale certezza dell'avvenuta verificazione della causa risolutiva (Cass. sez. 1^ n. 395/2000, RV. 215384; Cass. sez. 1^ n. 5516/1996, RV. 203.44 3). Pertanto nel caso di specie, poiché la revoca della sospensione condizionale è stata disposta con la sentenza 22/03/1999, divenuta irrevocabile in data 08/05/1999, solo da quest'ultima data decorreva il termine di prescrizione.
Quanto al secondo motivo è sufficiente rilevare che la pena base comprensiva della relativa aggravante è stata fissata dal giudice della cognizione, di guisa che, atteso il principio della intangibilità del giudicato, tale pena non poteva essere modificata.
Quanto al terzo motivo è sufficiente rilevare che il Tribunale, dopo aver individuato il reato più grave e fissato la pena base nella misura determinata dal giudice della cognizione, ha correttamente proceduto all'aumento di pena a titolo di continuazione sulla base dei criteri indicati dall'art. 133 c.p., specificando in particolare gli aumenti di pena per ciascun reato. Ne consegue che - poiché nel caso di specie le pene inflitte a titolo di aumento per la continuazione sono state determinate sulla base dei parametri previsti dall'art. 133 c.p. - l'ordinanza impugnata non merita alcuna censura, tanto più che dalla motivazione emerge con tutta evidenza che il giudice di merito ha esercitato il suo potere discrezionale con senso di equità e di proporzione senza sconfinare in arbitrio.
Pertanto, trattandosi di motivi manifestamente infondati e comunque non consentiti in questa sede, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 50,00 a favore della cassa delle ammende, non risultando assenza di colpa del ricorrente nella proposizione del ricorso (Corte Cost. sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 500,00 (Euro cinquecento) a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2006