Cass. pen., sez. I, sentenza 06/10/2004, n. 46229
CASS
Sentenza 6 ottobre 2004

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La recidiva non è un mero "status" soggettivo desumibile dal certificato penale ovvero dal contenuto dei provvedimenti di condanna emessi nei confronti di una persona, sicché, per produrre effetti penali, deve essere ritenuta dal giudice del processo di cognizione dopo una sua regolare contestazione in tale sede. Ne consegue che, in tema di estinzione della pena per decorso del tempo, non è consentito al giudice dell'esecuzione, ai fini dell'applicazione dell'art. 172, settimo comma, cod. pen., desumere la recidiva dall'esame dei precedenti penali, in mancanza di un accertamento in sede di cognizione, a nulla rilevando la non obbligatorietà della relativa contestazione.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 06/10/2004, n. 46229
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 46229
Data del deposito : 6 ottobre 2004

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