Sentenza 6 ottobre 2004
Massime • 1
La recidiva non è un mero "status" soggettivo desumibile dal certificato penale ovvero dal contenuto dei provvedimenti di condanna emessi nei confronti di una persona, sicché, per produrre effetti penali, deve essere ritenuta dal giudice del processo di cognizione dopo una sua regolare contestazione in tale sede. Ne consegue che, in tema di estinzione della pena per decorso del tempo, non è consentito al giudice dell'esecuzione, ai fini dell'applicazione dell'art. 172, settimo comma, cod. pen., desumere la recidiva dall'esame dei precedenti penali, in mancanza di un accertamento in sede di cognizione, a nulla rilevando la non obbligatorietà della relativa contestazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/10/2004, n. 46229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46229 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 06/10/2004
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - N. 3720
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 48040/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NA ET NI, n. il 11 marzo 1957;
contro l'ordinanza 14 ottobre 2003 del Tribunale di Milano;
visti gli atti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Livio Pepino;
lette le conclusioni del Procuratore Generale Dr. Francesco Mauro Iacoviello che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato limitatamente al capo concernente l'estinzione della pena di cui alla sentenza 9 febbraio 2003 del Tribunale di Milano. OSSERVA
1. Con ordinanza 14 ottobre 2003 il Tribunale di Milano, in veste di giudice dell'esecuzione, ha respinto le istanze di NA ET NI dirette ad ottenere la sospensione dell'esecuzione del provvedimento di cumulo 15 maggio 2003 della Procura Repubblica di Milano, la remissione in termini per proporre impugnazione avverso le sentenze 9 febbraio 1993 del Tribunale di Milano e 3 novembre 1993 del Tribunale militare di Torino, la dichiarazione di estinzione della pena di cui alla citata sentenza del Tribunale di Milano ai sensi dell'art. 172 cp. Ha proposto ricorso il NA deducendo: a1) l'illegittimità delle dichiarazioni di latitanza e di contumacia intervenute nei processi a proprio carico conclusisi con le sentenze in esecuzione, pronunciate pur essendo esso ricorrente da anni all'estero; a2) la violazione dell'art. 172 cp in quanto l'ordinanza impugnata ha negato l'estinzione della pena di cui alla sentenza 9 febbraio 1993 del Tribunale di Milano prendendo in considerazione una recidiva risultante dal certificato penale ma non contestata in sentenza. Il Procuratore generale ha concluso come in epigrafe.
2. Il primo motivo è in parte infondato e in parte generico. Con esso infatti si denunciano asserite violazioni verificatesi nel corso del giudizio di cognizione non deducibili in sede di esecuzione, dove possono essere fatte valere solo nullità concernenti la notifica dell'estratto contumaciale che, ove accertate, determinerebbero l'inesistenza del titolo esecutivo ai sensi dell'art. 670 cpp. Su quest'ultimo punto, il solo - si ripete - ammissibile in questa sede, il ricorso è irrimediabilmente privo di specificità, non precisando ne' i termini della notifica dell'estratto viziata da nullità ne' il motivo di detta nullità. Fondato è, invece, il secondo motivo. Per consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, "la recidiva non è un mero status soggettivo desumibile dal certificato penale ovvero dal contenuto dei provvedimenti di condanna emessi nei confronti di una persona, sicché, per produrre effetti penali, deve essere ritenuta dal giudice del processo di cognizione dopo una sua regolare contestazione in tale sede. Ne consegue che, in tema di estinzione della pena per decorso del tempo, non è consentito al giudice dell'esecuzione, ai fini dell'applicazione dell'art. 172, settimo comma, cp, desumere la recidiva dall'esame dei precedenti penali, in mancanza di un accertamento in sede di cognizione, a nulla rilevando la non obbligatorietà della relativa contestazione" (Cass., sez. 1^, 16 aprile - 13 settembre 2002, Triulcio, riv. n. 222238). Nessun argomento utile a modificare tale orientamento, condiviso da questo collegio, è prospettato nell'ordinanza impugnata che deve, conseguentemente essere annullata, limitatamente a tale capo, con rinvio al Tribunale di Milano per nuovo esame in ordine alla sussistenza delle condizioni per l'estinzione della pena, tenendo conto del principio di diritto sopra enunciato.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al capo relativo all'estinzione della pena e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Milano;
rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2004