Sentenza 7 luglio 2010
Massime • 1
La condizione di affidamento del minore, richiesta per l'integrazione del delitto di atti sessuali con minorenne (art. 609 quater, comma primo, n. 2, cod. pen.), è configurabile nei confronti del collaboratore scolastico, in quanto figura addetta a compiti di accoglienza, sorveglianza e vigilanza sugli alunni in occasione della momentanea assenza degli insegnanti ed in occasione del loro trasferimento nei locali della scuola ad altre sedi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/07/2010, n. 35809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35809 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2010 |
Testo completo
O S C U RA TA
i8 09 / 10 ле REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 07/07/2010
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Presidente - SENTENZA Dott. PIERLUIGI ONORATO
- Consigliere -N. 104г Dott. AGOSTINO CORDOVA
- Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. CLAUDIA SQUASSONI
- Consigliere - N. 14008/2010 Dott. LUIGI MARINI
- Rel. Consigliere - Dott. GIULIO SARNO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
B.P. N. IL "omissis"
avverso l'ordinanza n. 360/2010 TRIB. LIBERTA' di ROMA, del 19/02/2010
Panacantando GugelG e he sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. conclusper e Ergetts del ero p.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e
Senificativi, gli altri art. 52
Udit i difensor Avv.; Арешава рогдо quanto: a d.lgs. 12
☐ disposte d'ufficio
☐ a richiesta di parte
✓ imposto dalla legge
Deduce in questa sede il ricorrente:
1) la violazione o erronea applicazione dell'articolo 609 quater comma 1 del codice penale per l'assoluta inesistenza dei gravi indizi di colpevolezza e non potendosi nella specie configurare un rapporto di affidamento o vigilanza della minore;
2) la violazione nell'applicazione del quarto comma dell'articolo 609 quater del codice penale in relazione all'esclusione dell'ipotesi di minore gravità trattandosi in sostanza di baci ed effusioni peraltro sollecitate dalla stessa minore fortemente coinvolta nel rapporto sentimentale;
3) violazione ed erronea applicazione dell'articolo 274 dell'articolo 275 comma 3 CPP ed illogicità della motivazione non avendo mai posto in essere l'indagato atti di coercizione nei confronti della minore.
In udienza il difensore dell'indagato ha depositato relazione del responsabile delle analisi del direttore tecnico P.le biologico della Polizia di Stato concernente gli esami espletati sui pantaloni della ragazza per verificare la presenza di presunto liquido seminale.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Con il primo motivo il ricorrente sostanzialmente formula in questa sede due tipi di rilievi: il primo concerne l'asserita omessa motivazione sul rapporto di affidamento mentre il secondo ha per oggetto, invece, l'irrilevanza causale dell'asserito affidamento nel compimento degli atti contestati. Esaminando nell'ordine le questioni, si deve anzitutto premettere che, come affermato da questa sezione, la condizione di affidamento del minore, richiesta per l'integrazione del delitto di atti sessuali con minorenne che non ha compiuto gli anni sedici ma ha più di anni quattordici, può risultare anche dall'instaurazione di un rapporto occasionale e temporalmente definito. (Sez. 3, n. 24803 del 13/05/2009 Rv.
244124).
Sul punto, inoltre, correttamente il tribunale del riesame cita il d.p.r. 616/77, la legge 124/99 e il protocollo d'intesa tra il ministero della pubblica istruzione, l'unione province italiane e l'associazione comuni d'Italia, per evidenziare come il collaboratore scolastico è tra l'altro addetto a compiti di accoglienza, sorveglianza e di vigilanza sugli alunni in occasione della momentanea assenza degli insegnanti ed in occasione del loro trasferimento nei locali della scuola ad altre sedi.
Rispetto alla ulteriore obiezione del ricorrente il quale evidenzia che il rapporto contestato sarebbe avvenuto al di fuori dell'ambito scolastico, appare senz'altro condivisibile il rilievo del tribunale secondo cui tale circostanza da sola non può assumere valenza decisiva essendo innegabile che, come affermato in motivazione,
l'affidamento, una volta instauratosi, è certamente in grado di produrre effetti psicologici duraturi che possono innescare comportamenti anche oltre l'ambiente in cui è sorto il rapporto tra affidatario e minore. alu O S C U R A T A
2) sulla valutazione della gravità degli atti posti in essere, dedotta con il secondo motivo, il tribunale ha evidenziato tra l'altro che la p.o. sarebbe stata costretta ad abbassare in pantaloni e le mutandine e a subire l'eiaculazione sulle gambe. Al riguardo il difensore in udienza ha depositato la documentazione relativa alle analisi eseguite dalla polizia sui pantaloni con l'intento di escludere tale circostanza. Ma, a prescindere da qualsiasi rilievo circa la possibilità di introdurre per la prima volta in questa sede nuovi elementi di indagine per la valutazione, si deve rilevare che la produzione si appalesa comunque ininfluente in questa sede posto che la relazione stessa non solo evidenzia risultati parziali essendosi resa possibile solo l'analisi di alcuni campioni, e che, in ogni caso, qualsiasi elemento suscettibile di rilevanza probatoria necessariamente va confrontato con gli ulteriori elementi di indagine per una complessiva valutazione che, per l'evidente natura fattuale, è preclusa nel giudizio di legittimità. Quanto alla valutazione del coinvolgimento della minore nel rapporto, evidenziato, secondo il ricorrente, dall'esistenza di numerosa documentazione epistolare, a prescindere dal rilievo che l'articolo 609 quater disciplina un'ipotesi di violenza presunta proprio in considerazione della minore età della vittima, si deve rilevare che il tribunale correttamente valorizza la circostanza che la p.o., nella rielaborazione del vissuto dinanzi al consulente, ha dichiarato che a volte avrebbe voluto tagliarsi le vene per quello che le era successo. La misura in cui l'atteggiamento della vittima possa risentire anche del senso di colpa della minore nei confronti dei genitori, sfugge evidentemente alla valutazione di legittimità concernendo aspetti di merito.
3) in ordine al terzo motivo, si richiama quanto già detto sulla correttezza della motivazione che ritiene sussistente la coercizione sulla minore.
Al rigetto del ricorso consegue per il ricorrente l'onere del pagamento delle spese processuali.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'Istituto penitenziario competente, a norma dell'art. 94 comma 1 ter Disp. Att. cpp
Così deciso in Roma il 7.7.2010
Il Presidente
Риміді вист Il Consigliere estensore
Juli а DEPOSITATA IN CANCELLERIA
CASSAZION
- 6 OTT 2010
A
FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
M
E
R
dott. Fiorella Donati
P
३२४००
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