Sentenza 5 marzo 2009
Massime • 1
Il termine di prescrizione della pena, divenuta eseguibile a causa della revoca dell'indulto precedentemente concesso, decorre dal momento in cui in concreto si è verificato il presupposto per la revoca del beneficio e non da quello in cui è divenuta definitiva la decisione che ha accertato la condizione risolutiva dello stesso beneficio.
Commentario • 1
- 1. Le Sezioni Unite si pronunciano sul dies a quo nel computo delMaria Elisabetta Cognizzoli · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Con ordinanza del 21 marzo 2014 (depositata il 9 luglio 2014), n. 30007, la Corte di Cassazione, sezione I penale, rimetteva alle Sezioni Unite la decisione in merito alla seguente questione di diritto: «se, nel caso in cui l'esecuzione della pena sia subordinata alla revoca dell'indulto, il termine di estinzione della sanzione, a norma dell'art. 172, quinto comma, cod. pen., decorre dalla data in cui è divenuta definitiva la sentenza di condanna che costituisce il presupposto dal quale dipende la revoca del beneficio, o, invece, dalla data in cui è divenuta definitiva la decisione che accerta la sussistenza della causa di revoca del condono» (clicca qui per accedere all'ordinanza ed …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/03/2009, n. 18552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18552 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2009 |
Testo completo
(Revera indulio 18552 /09 H. hesheime delle pove Dies agno REPUBBLICA ITALIANA адио IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 05/03/2009
SENTENZA
N. 93309
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
PRESIDENTE Dott. CANZIO GIOVANNI
REGISTRO GENERALE CONSIGLIERE 1. Dott. NI GRAZIA
N. 040150/2008 2. Dott.ZAMPETTI UMBERTO "I
3. Dott. CAVALLO ALDO TI
tc 4.Dott. CASSANO MARGHERITA "I
ha pronunciato la seguente
SENTENZA LORDINANZA
sul ricorso proposto da :
1) CANARECCI OTTAVIO N. IL 04/07/1957
avverso ORDINANZA del 15/07/2008
TRIBUNALE di ROMA
sentita la relazione fatta dal Consigliere
Охолlette/sentit le conclusioni del P.G. Dr. Oscar Cedrangolo che NI GRAZIA
ho cresto dichiararsi manifestamente infondate la questione di legittimità costituscoviale;
rigettern il ricoricono
а
Con ordinanza 15 luglio 2008 il Tribunale di Roma in composizione monocratica, investito quale giudice dell'esecuzione della impugnazione di un provvedimento di cumulo relativo a sei sentenze di condanna, ha accolto la richiesta del Pubblico Ministero di revoca dell'indulto concesso a CI Ottavio, ai sensi del D.P.R. n. 774 del 1981 e del D.P.R. n. 865 del
1986, con sentenza 29.11.1991 della Corte di Appello di Roma, irrevocabile il 10 luglio 1992, con sentenza della stessa Corte di Appello 20 gennaio 1986, irrevocabile il 29 settembre 1988
e con ordinanza 28 giugno 1986 sempre della Corte di Appello di Roma con riguardo alla seconda sentenza;
ha invece rigettato le istanze del condannato di estinzione delle relative pene, ritenendo che, pur essendo maturato il termine decennale di prescrizione con riguardo al passaggio in giudicato delle relative sentenze, ma anche con riguardo al momento in cui erano risultati integrati i presupposti per la revoca dell'indulto in conseguenza della commissione di nuovi reati nel quinquennio dall'entrata in vigore dei provvedimenti di clemenza (avendo in particolare il CI commesso in data 16 ottobre 1985, e quindi nel quinquennio dalla entrata in vigore del D.P.R. n. 774 del 1981, altro reato per cui aveva riportato condanna definitiva con sentenza 9.10.1998 della Corte di Appello di Roma ed in data 22 giugno 1991, cioè nel quinquennio dalla entrata in vigore del D.P.R. n. 865 del 1986, un successivo reato per cui era stato condannato in via definitiva dal pretore di Roma con sentenza 27 aprile
2001), peraltro si dovesse avere riguardo, come dies a quo per il computo del termine prescrizionale, al successivo momento in cui era divenuto definitivo il provvedimento di revoca dell'indulto, poiché solo in quel momento la pena avrebbe potuto essere ritenuta eseguibile in concreto.
Ha proposto ricorso per cassazione la difesa del CI per violazione dell'art. 172 c.p. e mancanza o contraddittorietà della motivazione lamentando: erroneamente era stata esclusa la prescrizione della pena di cui alla sentenza 29 novembre 1991, irrevocabile il 10 luglio 1992, che era maturata il 10 luglio 2002 poiché successivamente non aveva commesso reati della stessa indole, essendo stato l'unico reato della stessa indole, di cui alla sentenza di condanna passata in giudicato il 10.7.1992, commesso il 22.6.1991 e quindi prima della sentenza di condanna del 29 novembre 1991; non era stato considerato che la recidiva semplice non ostava alla operatività della estinzione della pena;
le revoche del già concesso indulto erano illegittime poiché le relative pene erano già estinte per prescrizione in quanto una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 172 c.p. imponeva che il dies a quo per l'inizio del termine di prescrizione dovesse coincidere con il momento in cui erano maturati i presupposti per la revoca dei benefici eventualmente concessi e che non avevano reso
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и eseguibile immediatamente la pena e non invece con il termine, successivo magari di decenni, come nella specie, in cui erano divenuti definitivi i provvedimenti che avevano accertato le cause della revoca, che operavano di diritto. Il ricorrente ha quindi concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato ed in via subordinata ha eccepito la illegittimità costituzionale dell'art. 172 c.p. nella interpretazione data dal provvedimento impugnato, per contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione, con conseguente richiesta di rimessione della questione alla Corte Costituzionale.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per il rigetto del ricorso e la manifesta infondatezza della eccezione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente.
Il CI ha presentato una successiva memoria difensiva ribadendo che anche il comma 5 dell'art. 172 c.p. imponeva che, laddove la eseguibilità della pena fosse subordinata alla condizione della revoca di un beneficio, si dovesse fare riferimento al momento in cui maturavano i presupposti per la revoca e non a quello successivo dell'accertamento dei presupposti, collegato alla maggiore o minore tempestività degli organi deputati alle decisioni in tale materia.
Il ricorso è fondato quanto al primo ed assorbente motivo.
La questione portata all'esame di questa Corte è stata in passato oggetto di un contrasto giurisprudenziale in seno anche a questa Sezione, poiché da un lato è stato affermato che, qualora l'esecuzione della pena sia subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione, il "dies a quo" da computare ai fini della estinzione della pena ex art. 172, comma 5, C.P. decorre dal giorno in cui è divenuta definitiva la decisione che ha accertato la causa della revoca poiché solo da quel momento si ha certezza giudiziale dell'avvenuta verificazione della causa risolutiva e si ha altresì la possibilità di dare corso alla concreta esecuzione della pena già coperta dal beneficio ( v. Cass. sez. 1 n. 38048 del 2006, rv.
235168; Cass. sez. 1 n. 1441 del 2000, rv. 216007; Cass. n. 395 del 2000, rv. 215384; rv.
193355; rv. 197787; rv. 203443; rv. 207973; rv. 213589 e, da ultimo, Cass, sez. 1 n. 14939 del 13.3.2008, rv. 240145 ), mentre da altro lato, soprattutto in epoca più recente, è stato ritenuto che il termine di prescrizione della pena decorre dal momento in cui si sono verificati i presupposti per la revoca del beneficio precedentemente concesso e non dal giorno in cui è divenuta definitiva la decisione che ha accertato la causa della revoca, non potendosi porre a carico del condannato il ritardo con cui viene assunta la decisione di revoca (v. Cass. n. 1545 del 1996, rv. 202898; n. 34332 del 2005, rv. 232249; n. 17346 del 2006, rv. 233882; n. 41547
del 2006, rv. 236015; e, da ultimo, n. 40678 del 16.10.2088, rv. 241562 ).
2 Tale seconda soluzione pare in effetti preferibile sia perché non pone a carico del condannato il ritardo con cui il P.M. procede alla richiesta di revoca ed il giudice decide, spettando a tali organi operare con celerità, sia perché consente una interpretazione della norma conforme ai principi di ragionevolezza e di tempestività nella esecuzione delle pene, di cui agli artt. 3 e 27, comma 2, della Costituzione, con riguardo ai quali non appare accettabile che una pena definitiva e che dovrebbe essere eseguita tempestivamente venga di fatto eseguita dopo decenni, soltanto per inerzia degli organi a ciò preposti, in contrasto con l'effetto rieducativo della pena, per cui la esecuzione deve essere tendenzialmente prossima alla commissione del reato o quanto meno alla definitività della condanna.
D'altronde anche la interpretazione letterale del comma 5 dell'art. 172 c.p. suggerisce tale soluzione poiché impone che il tempo necessario per la esecuzione della pena decorre, nel caso in cui la esecuzione sia condizionata, dal momento in cui si è verificata la condizione,
con ciò evocando i presupposti di fatto e di diritto per il verificarsi della condizione e non anche un provvedimento di accertamento definitivo della verificazione della condizione.
In accoglimento del ricorso si deve pertanto annullare la ordinanza impugnata con rinvio al
Tribunale di Roma che si atterrà al principio di diritto per cui "il dies a quo ai fini della estinzione della pena decorre dal giorno in cui si erano verificati in concreto i presupposti, in base alle singole leggi di indulto, per la revoca dell'indulto precedentemente concesso con riguardo alle singole pene", alla cui stregua il giudice del rinvio riesaminerà se in fatto sia o meno maturata la prescrizione delle pene in relazione alle singole sentenze.
Tale decisione comporta l'assorbimento della questione di legittimità costituzionale dell'art. 172 collegata dal ricorrente alla diversa interpretazione della norma operata dal provvedimento impugnato. Restano altresì assorbite le altre doglianze del ricorrente sopra esposte che dovranno essere esaminate dal giudice dell'esecuzione qualora non dovessero sussistere i presupposti di fatto per la declaratoria di prescrizione delle pene alla stregua dei principi di diritto sopra indicati.
P.Q.M.
LA CORTE
PRIMA SEZIONE PENALE
Annulla la ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Roma.
Così deciso in Roma, addì 5 marzo 2009.
Il consigliere estensore Il Presidente
Dott. Grazia Corradini Dott. Giovanni Canzio
Houde 3