Cass. pen., sez. I, sentenza 05/03/2009, n. 18552
CASS
Sentenza 5 marzo 2009

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Il termine di prescrizione della pena, divenuta eseguibile a causa della revoca dell'indulto precedentemente concesso, decorre dal momento in cui in concreto si è verificato il presupposto per la revoca del beneficio e non da quello in cui è divenuta definitiva la decisione che ha accertato la condizione risolutiva dello stesso beneficio.

Commentario1

  • 1Le Sezioni Unite si pronunciano sul dies a quo nel computo del
    Maria Elisabetta Cognizzoli · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. Con ordinanza del 21 marzo 2014 (depositata il 9 luglio 2014), n. 30007, la Corte di Cassazione, sezione I penale, rimetteva alle Sezioni Unite la decisione in merito alla seguente questione di diritto: «se, nel caso in cui l'esecuzione della pena sia subordinata alla revoca dell'indulto, il termine di estinzione della sanzione, a norma dell'art. 172, quinto comma, cod. pen., decorre dalla data in cui è divenuta definitiva la sentenza di condanna che costituisce il presupposto dal quale dipende la revoca del beneficio, o, invece, dalla data in cui è divenuta definitiva la decisione che accerta la sussistenza della causa di revoca del condono» (clicca qui per accedere all'ordinanza ed …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 05/03/2009, n. 18552
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18552
Data del deposito : 5 marzo 2009

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