Sentenza 21 ottobre 2008
Massime • 1
La recidiva non può essere desunta "in executivis" sulla base del certificato penale, se non dichiarata dal giudice della cognizione. (Fattispecie in tema d'estinzione della pena per decorso del tempo).
Commentario • 1
- 1. In tema di estinzione della pena per decorso del tempo, non è consentito al giudice dell'esecuzione penale, ai fini dell'applicazione del disposto dell'art. 172 c.p.,…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 18 novembre 2015
Nota a Cass. pen., sez. I, sentenza ud. 8 aprile 2015 (dep. 18 maggio 2015), n. 20496, Pres. U. Giordano, Giud. estens. A. Centonze. Nella sentenza n. 20496 emessa dalla prima della Corte di Cassazione in data 8 aprile 2015, è stato affrontato il tema inerente come e quando la recidiva rilevi, come condizione ostativa, in materia di estinzione della pena per decorso del tempo. Nella fattispecie in esame, venne emessa, in sede di esecuzione, un'ordinanza con la quale fu rigettata l'opposizione proposta avverso il diniego della declaratoria di estinzione per prescrizione della pena dato che, secondo quanto dedotto in questo provvedimento, «dall'esame dell'ordinanza opposta risultava …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/10/2008, n. 44061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44061 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2008 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 440 6 1 /08 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 21/10/2008
SENTENZA
N. 2778/08 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
PRESIDENTE Dott. FAZZIOLI EDOARDO
REGISTRO GENERALE CONSIGLIERE 1. Dott.SILVESTRI GIOVANNI
N. 008857/2008 2. Dott. GIORDANO UMBERTO 11
3. Dott.SIOTTO MARIA CRISTINA 11
4. Dott. BO AR 11
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZ
Де sul ricorso proposto da :
N. IL 04/09/1973 1) LO UI GIUSEPPE avverso ORDINANZA del 17/10/2007
CORTE APPELLO di PERUGIA
sentita la relazione fatta dal Consigliere lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr.Aurelio falosso, de ha diesso BO AR
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2) all'applicazione del regime della continuazione tra i reati, per quali era stato condannato in distinte sentenze, di ricettazione e minaccia (commesse nell'aprile '92), incendio (commesso nel febbraio
'95) e violazioni della legge sulle armi (commesse tra l'aprile '93 e l'aprile '95); 3) di correzione di errore materiale relativamente alla pena inflitta con sentenza 22/11/05 della Corte di Appello di Perugia (su rinvio della Cassazione che annullava sentenza della Corte di Appello di Ancona) di 4 anni di reclusione anzi che di anni 3 e mesi 6 di reclusione (e multa); 4) la dichiarazione di prescrizione dei reati di cui alla detta sentenza in seguito alla pronuncia n. 393/96 della Corte Costituzionale.
L'istanza sub 1) era rigettata per la rilevata recidiva del LL, quella sub 2) per il lasso temporale intercorso tra i reati, quella sub 3) non ravvisandosi il dedotto errore materiale, quella sub 4) perché il nuovo regime della prescrizione non si applicava ai processi definiti.
Con la stessa ordinanza erano accolte le richieste del PG nei confronti del LL di applicazione dell'indulto (residuo) di 4 mesi di reclusione (e multa) sulle pene portate dalla prima e dalla terza delle sentenze in questione e di revoca della sospensione condizionale di cui alla prima sentenza (a causa dei reati, successivamente commessi, giudicati nella terza).
Ricorreva per cassazione la difesa, deducendo: 1) violazione di legge in ordine alla mancata dichiarazione di prescrizione della pena (il LL era stato dichiarato recidivo con sentenza 22/5/05 irrevocabile il 17/4/07, successiva pertanto al trascorso termine decennale della pena in questione inflitta con sentenza irrevocabile 1°/10/92);
2-3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della continuazione tra reati (ricettazione e minaccia, incendio, violazioni della legge sulle armi) riferibili tutti all'associazione per delinquere (la c.d. "ndrina di Sibari") facente capo al padre del LL (EP) nel periodo in cui LL LU EP tentava di costituire una sua autonoma ramificazione nelle Marche collegata con la
'ndrangheta calabrese (di tale associazione dava atto la nominata sentenza del 2005, che riconosceva anche la continuazione tra le violazioni della legge sulle armi commesse nell'aprile 1993, nel 1994 e nell'aprile 1995); 4) violazione di legge in ordine alla mancata considerazione della richiesta rideterminazione della pena in virtù del documentato presofferto. Chiedeva l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Nel suo parere scritto il PG presso la S.C. chiedeva l'accoglimento del primo motivo di ricorso (con annullamento senza rinvio), condividendone le ragioni, e il rigetto dei rimanenti, ritenuti infondati.
Il ricorso va accolto limitatamente ai motivi riguardanti la prescrizione della pena di due anni di reclusione e multa (per ricettazione, violazione della legge sulle armi e minaccia) inflitta al LL con sentenza 30/7/92 (irrevocabile il 1°/10/92) dal Gup del Tribunale di Ancona e la continuazione tra i reati di cui alla detta condanna e quelli di cui alla sentenza della Corte di Appello di Ancona di condanna ad anni due e mesi otto di reclusione per incendio e alla sentenza 22/11/05, irrevocabile il 17/4/07, della Corte di Appello di Perugia di condanna ad anni quattro di reclusione e multa per violazioni della legge sulle armi.
In ordine alla prima questione, infatti, va affermato il principio (peraltro riconosciuto anche nel provvedimento impugnato) che la recidiva del soggetto non può essere dedotta dal giudice dell'esecuzione (sulla base del certificato penale), ma dichiarata dal giudice della cognizione (non necessariamente quello che ha irrogato la pena di cui si tratta). E la dichiarazione di recidiva, per reati successivamente commessi, deve intervenire prima che il termine prescrizionale della pena sia maturato. Nel caso tale dichiarazione (e l'ulteriore condanna) è divenuta definitiva il 17/4/07, oltre il termine decennale di prescrizione della pena in questione, irrogata con sentenza irrevocabile
1'1/10/92. In base a tali principi il giudice di merito riprenderà in esame la questione.
Lo stesso dicasi per la continuazione. L'ordinanza non è sufficientemente motivata dove, evidenziando il "non indifferente lasso temporale nella commissione dei reati", non considera tuttavia che, se i reati (ricettazione, violazione della legge sulle armi e minaccia) della prima sentenza (aprile 1992) precedono di un anno le violazioni della legge sulle armi commesse tra l'aprile 1993 e l'aprile 1995 valutate in continuazione tra loro dal giudice della terza, l'incendio del febbraio 1995 (seconda sentenza) ricade nell'arco temporale delle dette violazioni. Rivaluterà dunque la questione il giudice di merito alla luce della precisata circostanza e degli altri elementi di valutazione in suo possesso.
Generica la doglianza sulla rideterminazione della pena da espiare in concreto, con il mero richiamo del ricorrente ad un presofferto che sarebbe stato documentato agli atti dell'incidente di esecuzione e non considerato dal decidente.
Pqm
annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla prescrizione della pena di cui alla sentenza del Gup del Tribunale di Ancona del 30/7/92, irrevocabile il 1°/10/92, ed
2 alla continuazione e rinvia per nuovo esame alla Corte nel resto il ricorso.
Roma, 21/10/08
Il cons.
DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
26 NOV. 2008
#CANCELLIERE
di Appello di Perugia, Rigetta
Il Presidente
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