Cass. pen., sez. III, sentenza 03/10/2000, n. 3011
CASS
Sentenza 3 ottobre 2000

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La recidiva - in quanto costituisce uno status personale dell'imputato ed una circostanza aggravante del reato - può essere presa in considerazione, ad ogni effetto giuridico, solo se dichiarata dal giudice di merito. Detto principio opera anche in sede di estinzione della pena a seguito di decorso del tempo, con la conseguenza che non è consentito al giudice dell'esecuzione desumere la recidiva dal certificato penale in mancanza di una dichiarazione giudiziale in sede cognitiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 03/10/2000, n. 3011
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3011
    Data del deposito : 3 ottobre 2000

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