Sentenza 3 ottobre 2000
Massime • 1
La recidiva - in quanto costituisce uno status personale dell'imputato ed una circostanza aggravante del reato - può essere presa in considerazione, ad ogni effetto giuridico, solo se dichiarata dal giudice di merito. Detto principio opera anche in sede di estinzione della pena a seguito di decorso del tempo, con la conseguenza che non è consentito al giudice dell'esecuzione desumere la recidiva dal certificato penale in mancanza di una dichiarazione giudiziale in sede cognitiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/10/2000, n. 3011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3011 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
1. Dott. ALFONSO MALINCONICO Presidente del 03/10/2000
2. Dott. ALDO RIZZO Consigliere SENTENZA
3. Dott. ALDO GRASSO Consigliere N. 3011
4. Dott. ALFREDO TERESI Consigliere REGISTRO GENERALE
5. Prof. Francesco NOVARESE Consigliere N. 17983/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da CA NZ, nato a [...] l'[...];
avverso l'ordinanza emessa il 9 aprile 2000 dal tribunale di Brescia;
nella udienza in camera di consiglio in data 3 ottobre 2000;
sentita la relazione fatta dal consigliere prof. Amedeo Franco;
lette le conclusioni del pubblico ministero con le quali chiede l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con declaratoria di estinzione della pena;
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 676 cod. proc. pen. depositato il 14 febbraio 2000, CA NZ chiese che il tribunale di Brescia dichiarasse l'estinzione della pena dell'ammenda di lire due milioni irrogata con sentenza di patteggiamento emessa l'11 ottobre 1990, e divenuta irrevocabile il 3 novembre 1990.
Il tribunale di Brescia, con ordinanza del 9 aprile 2000, depositata l'8 aprile 2000 (?), respinse l'istanza per il motivo che la pena non poteva considerarsi estinta in quanto non era ancora decorso il termine decennale previsto dall'art. 173, primo comma, cod. pen., termine applicabile nella specie essendo il CA
recidivo.
Il CA propone ricorso per cassazione deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento all'estinzione delle pene dell'arresto e dell'ammenda per decorso del tempo (art. 173 cod. pen.). Lamenta che l'ordinanza impugnata ha respinto l'istanza facendo generico riferimento alla recidiva semplice e richiamando le condanne successivamente riportate nel periodo in cui sarebbe maturata la prescrizione quinquennale della pena, senza però tenere conto che la recidiva può essere presa in considerazione solo se dichiarata dal giudice di merito, sicché non è consentito al giudice dell'esecuzione desumere la recidiva dall'esame del certificato penale in mancanza di una dichiarazione giudiziale emessa in sede cognitiva.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato. Invero, secondo la costante giurisprudenza di questa Suprema Corte, la recidiva, sia in quanto costituisce uno status personale dell'imputato (o dell'interessato), sia in quanto rappresenta una circostanza aggravante del reato, può essere presa in considerazione, ad ogni effetto giuridico, solo se dichiarata dal giudice di merito.
Tale principio vale anche in tema di estinzione della pena a seguito di decorso del tempo, che necessita di una dichiarazione giudiziale, sicché non è consentito al giudice della esecuzione desumere la recidiva dall'esame del certificato penale, in mancanza di una dichiarazione giudiziale emessa in sede cognitiva (Sez. I, 12 luglio 1989, Zuliani, m. 182.173). Tale principio, del resto, oltre che in tema di estinzione della pena a seguito di decorso del tempo, è stato ribadito numerose volte anche in tema di ammissibilità della domanda di riabilitazione (Sez. I, 30 gennaio 1997, Ponte, m. 207.044; Sez. I, 9 novembre 1995, Angeli, m. 203.053; Sez. V, 24 marzo 1995, Calso, m. 201.306; Sez. I, 15 maggio 1990, Guida, m. 184.578; Sez. V, 4 febbraio 1987, Giglio, m. 175.245; Sez. I, 20 febbraio 1986, Galli, m. 172.294; Sez. II, 28 aprile 1984, Cardi, m. 164.587) e di concessione del beneficio della liberazione condizionale (Sez. I, 5 marzo 1986, Pisanu, m. 172.381; Sez. I, 9 aprile 1985, Ferro, m. 168.950; Sez. I, 21 dicembre 1981, Strafile, m. 151.615).
Nella specie, appunto, il tribunale di Brescia, adito quale giudice dell'esecuzione, si è limitato a desumere la recidiva dall'esame del certificato penale, senza verificare se essa fosse stata o meno dichiarata in sede cognitiva. L'ordinanza impugnata deve quindi essere annullata senza rinvio mentre va dichiarata estinta la pena dell'ammenda di lire due milioni applicata al ricorrente con la sentenza dell'11 ottobre 1990 del tribunale di Brescia.
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione - Sezione III penale annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara estinta la pena dell'ammenda di lire due milioni applicata a CA NZ con sentenza 11 ottobre 1990 del tribunale di Brescia. Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 3 ottobre 2000. Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2000