Sentenza 16 aprile 2002
Massime • 2
L'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, riconoscendo la continuazione o il concorso formale tra più reati giudicati, determina la pena da eseguire incide sul trattamento sanzionatorio, ma non sulla decorrenza della prescrizione delle singole pene inflitte per ciascun reato, i cui termini, in forza della regola inderogabile stabilita nel quarto comma dell'art. 172 cod. pen., vanno computati dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile in relazione alle singole imputazioni contestate.
La recidiva non è un mero "status" soggettivo desumibile dal certificato penale ovvero dal contenuto dei provvedimenti di condanna emessi nei confronti di una persona, sicché, per produrre effetti penali, deve essere ritenuta dal giudice del processo di cognizione dopo una sua regolare contestazione in tale sede. Ne consegue che, in tema di estinzione della pena per decorso del tempo, non è consentito al giudice dell'esecuzione, ai fini dell'applicazione dell'art. 172, settimo comma, cod. pen., desumere la recidiva dall'esame dei precedenti penali, in mancanza di un accertamento in sede di cognizione, a nulla rilevando la non obbligatorietà della relativa contestazione.
Commentario • 1
- 1. Recidiva reiterata, concorso omogeneo, aggravante ad effetto specialeAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 17 giugno 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/04/2002, n. 30707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30707 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI EDOARDO - Presidente - del 16/04/2002
1. Dott. CHIEFFI SEVERO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. BARDOVAGNI PAOLO - Consigliere - N. 1591
3. Dott. CAMPO STEFANO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. VANCHERI ANGELO - Consigliere - N. 035750/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CI NI N. IL 06/10/1932
avverso ORDINANZA del 16/07/2001 GIP TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA sentita la relazione fatta dal Consigliere CAMPO STEFANO lette le conclusioni del P.G. Dr. Vincenzo GERACI, il quale chiede il rigetto del ricorso;
OSSERVA
1. Con ordinanza in data 16 luglio 2001 il G.i.p. del Tribunale di Reggio Calabria, quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'opposizione, proposta nell'interesse di CI OV, all'iscrizione a ruolo relativa alla pena pecuniaria per complessive lire 18.264.000 riguardante le condanne emesse nei confronti dell'opponente dal Pretore di Reggio Calabria (n. 241/94, irrevocabile il 22.10.1994 e n. 409/94. irrevocabile il 18.3.1996). Il giudice del merito, per quanto interessa in questa sede, affermava che la pena in questione non si era ancora prescritta, atteso che il termine prescrizionale di, cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza decorreva dall'ordinanza in data 18.9.1996, con la quale il competente giudice dell'esecuzione aveva unificato per continuazione, ai sensi dell'art. 671 c.p.p., i fatti di reato di cui alle due sentenze sopra indicate.
Aggiungeva, inoltre, che il termine di prescrizione era raddoppiato, perché nella specie si era verificata la situazione prevista dall'art. 173 co. 1^, rivestendo l'opponente la qualità sostanziale di recidivo ex art. 99 co. 1^ e 2^ cod. pen. (con la prima sentenza gli era stata negato il beneficio della sospensione della pena per i suoi precedenti penali, tra i quali uno per reato riguardante violazioni edilizie;
con la seconda sentenza egli era stato condannato sempre per un reato concernente violazioni edilizie) a nulla rilevando che la recidiva, la cui contestazione non è più obbligatoria, non gli fosse stata addebitata nei giudizi di cognizione.
2. Ricorre per cassazione il CI, il quale, per il tramite del proprio difensore, deduce erronea applicazione di legge (art. 606 co. 1^ lett. b) c.p.p. in relazione all'art. 173 cod. pen.), asserendo che il termine prescrizionale decorreva dalla data di irrevocabilità della sentenza e non da quella della successiva ordinanza di unificazione dei fatti di reato e rilevando che, in mancanza di una formale contestazione della recidiva in sede di cognizione, la stessa non poteva essere ritenuta sussistente in sede esecutiva con il conseguente di raddoppio del termine di prescrizione della pena pecuniaria.
3. Il ricorso è fondato nei limiti che si diranno.
Per una migliore comprensione della vicenda è opportuno ripercorrerne lo svolgimento.
Divenuta irrevocabile in data 22.10.1994 la sentenza n. 241/94, il competente ufficio del campione penale intimava al CI in data 8.9.1995 precetto di pagamento per lire 12.000.000 (oltre lire 76.000 per spese).
Passata in giudicato in data 18.3.1996 la sentenza n. 409/94 (condanna a lire 10.000.000 di ammenda), il giudice dell'esecuzione su istanza del CI disponeva con ordinanza in data 10.9.1996 l'unificazione per continuazione dei fatti di reato delle due succitate sentenze, determinando la pena unica complessiva in quella di lire 18.000.000 di ammenda.
In presenza del nuovo titolo esecutivo l'ufficio del campione penale rinnovava gli atti di esecuzione, di già in corso per quello derivante dalla sentenza n. 241/94, con una nuova procedura che assorbiva la precedente.
Ciò posto, la Corte precisa che l'art. 172 co. 4^ cod. pen. dispone in via generale che il termine di estinzione della pena decorre dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile e precisa al successivo comma sesto che nel caso di concorso di reati si ha riguardo, per l'estinzione della pena, a ciascuno di essi, anche se le pene sono state inflitte con la medesima sentenza. Ne discende che in tema decorrenza dei termini di prescrizione della pena, contrariamente a quanto esplicitamente previsto dall'art. 158 cod. pen. per quelli di prescrizione del reato laddove ne differenzia la decorrenza per il reato consumato, per quello tentato e per quello permanente o continuato, la regola generale di cui al quarto comma dell'art. 172 cod. pen. non ammette deroghe.
Tanto più al cospetto della disposizione di cui al sesto comma dello stesso art. 172 cod. pen., secondo cui anche in caso di concorso di reati (e la continuazione è dommaticamente equiparabile al concorso formale di reati, stante la regola comune dettata per essi dall'art.81 cod. pen.) accertati con un unico provvedimento di determinazione di pena - nella specie sentenza, ma la regola a maggior ragione va riferita anche all'ordinanza di cui all'art. 671 c.p.p. - per l'estinzione della pena deve aversi riguardo a ciascuno di essi. Applicando i suddetti principi alla fattispecie in esame, emerge che il termine di prescrizione della pena decorreva dalla data di irrevocabilità delle singole sentenze e che l'ordinanza di unificazione dei relativi fatti di reato non poteva avere alcuna incidenza sulla stessa, ma soltanto ha prodotto effetti in ordine alla entità complessiva della pena irrogata al condannato. Inoltre, contrariamente all'avviso del giudice del merito, la recidiva non è un mero status soggettivo desumibile dal certificato penale ovvero dal contenuto dei provvedimenti di condanna emessi nei confronti di una persona, ma, per produrre effetti penali, deve essere ritenuta dal giudice del processo di cognizione dopo una sua regolare contestazione in tale sede (cfr. Cass., 1^, 12.7.17 89 n. 2097, RV. 182173). Ne consegue che nessun effetto penale collegabile con la qualifica di recidivo, come nella specie il raddoppio ex art. 173 co. 1^ cod. pen. del termine di prescrizione della pena dell'ammenda derivante dalla recidiva c.d. qualificata ex art. 99 co. 2^ 3^ e 4^. cod. pen., può porsi a carico dell'odierno ricorrente, per il quale con le sentenze in questione non è stata ritenuta alcuna recidiva, sicché il termine di prescrizione della pena applicabile al caso in esame è quello normale di anni cinque.
L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio limitatamente alla pena pecuniaria di lire 12.000.000 di ammenda - previa sua deduzione dalla pena complessiva determinata per l'applicazione della continuazione - irrogata al CI con la sentenza del G.i.p. della Pretura di Reggio Calabria n. 241/94 divenuta irrevocabile il 22.10.1994, in quanto la stessa si è prescritta allo scadere del quinto anno da tale data, di guisa che risulta illegittimo ogni atto esecutivo diretto alla esazione della pena sopra indicata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio, previa scissione del reato continuato, l'ordinanza impugnata limitatamente alla pena pecuniaria di cui alla sentenza del G.i.p. della Pretura di Reggio Calabria irrevocabile in data 22.10.1994, che dichiara prescritta.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2002