Cass. pen., sez. I, sentenza 16/04/2002, n. 30707
CASS
Sentenza 16 aprile 2002

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L'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, riconoscendo la continuazione o il concorso formale tra più reati giudicati, determina la pena da eseguire incide sul trattamento sanzionatorio, ma non sulla decorrenza della prescrizione delle singole pene inflitte per ciascun reato, i cui termini, in forza della regola inderogabile stabilita nel quarto comma dell'art. 172 cod. pen., vanno computati dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile in relazione alle singole imputazioni contestate.

La recidiva non è un mero "status" soggettivo desumibile dal certificato penale ovvero dal contenuto dei provvedimenti di condanna emessi nei confronti di una persona, sicché, per produrre effetti penali, deve essere ritenuta dal giudice del processo di cognizione dopo una sua regolare contestazione in tale sede. Ne consegue che, in tema di estinzione della pena per decorso del tempo, non è consentito al giudice dell'esecuzione, ai fini dell'applicazione dell'art. 172, settimo comma, cod. pen., desumere la recidiva dall'esame dei precedenti penali, in mancanza di un accertamento in sede di cognizione, a nulla rilevando la non obbligatorietà della relativa contestazione.

Commentario1

  • 1Recidiva reiterata, concorso omogeneo, aggravante ad effetto specialeAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 17 giugno 2011

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 16/04/2002, n. 30707
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30707
Data del deposito : 16 aprile 2002

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