Sentenza 24 giugno 2009
Massime • 2
Il termine di decorrenza della prescrizione della pena, divenuta eseguibile a seguito della revoca dell'indulto precedentemente concesso, coincide con il momento in cui è divenuta definitiva la decisione che ha accertato la causa della revoca, in quanto solo da quel momento si ha la certezza giudiziale dell'avvenuta verificazione della condizione risolutiva, e non dal momento in cui sia adottato dal giudice dell'esecuzione il provvedimento di revoca del beneficio.
Ai fini dell'operatività della preclusione all'estinzione della pena per decorso del tempo prevista nei riguardi di recidivi dai capoversi dell'art. 99 cod. pen., è necessario che la recidiva sia stata dichiarata nel giudizio di merito e che riguardi condanne anteriori a quella che ha dato luogo alla pena della cui estinzione si tratta.
Commentari • 3
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Nota a Cass. pen., sez. I, sentenza ud. 8 aprile 2015 (dep. 18 maggio 2015), n. 20496, Pres. U. Giordano, Giud. estens. A. Centonze. Nella sentenza n. 20496 emessa dalla prima della Corte di Cassazione in data 8 aprile 2015, è stato affrontato il tema inerente come e quando la recidiva rilevi, come condizione ostativa, in materia di estinzione della pena per decorso del tempo. Nella fattispecie in esame, venne emessa, in sede di esecuzione, un'ordinanza con la quale fu rigettata l'opposizione proposta avverso il diniego della declaratoria di estinzione per prescrizione della pena dato che, secondo quanto dedotto in questo provvedimento, «dall'esame dell'ordinanza opposta risultava …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/06/2009, n. 29856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29856 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 24/06/2009
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 2118
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 3804/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di:
DE AN IO, nato a [...] il [...];
e dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Urbino;
avverso l'ordinanza pronunciata in data 27 dicembre 2008 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Urbino;
- udita la relazione del Consigliere Dott. Renato BRICCHETTI;
- lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. GALASSO Aurelio, che ha chiesto rigettarsi il ricorso del Pubblico Ministero e, in accoglimento del ricorso del condannato, annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con provvedimento di cumulo in data 23 maggio 2008 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Orbino rideterminava in anni otto e mesi due di reclusione la pena che IO DE AN, all'epoca in regime di affidamento in prova al servizio sociale, era tenuto ad espiare.
2. Con ordinanza del 6 luglio 2008 il Giudice dell'udienza preliminare del medesimo Tribunale revocava:
a) il beneficio dell'indulto concesso, con D.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744, per la pena di anni due di reclusione di cui alla sentenza,
per il reato di bancarotta fraudolenta commesso il 18 dicembre 1979, della Corte di appello di CO in data 20 maggio 1985, divenuta irrevocabile il 12 febbraio 1987, avendo il DE AN commesso, nel quinquennio decorrente dal 19 dicembre 1981, data di entrata in vigore del citato D.P.R., il delitto sotto indicato;
b) il beneficio dell'indulto concesso, con D.P.R. 16 dicembre 1986, n. 865, per la pena (residua) di anni due di reclusione di cui alla sentenza, per il reato di incendio doloso aggravato commesso il 18 febbraio 1986, della Corte di appello di CO in data 16 gennaio 1996, divenuta irrevocabile il 1 luglio 1996, avendo il DE AN commesso, nel quinquennio decorrente dal 16 dicembre 1986, data di entrata in vigore del D.P.R. da ultimo indicato, altro delitto per il quale aveva riportato condanna (Corte di appello di CO in data 10 luglio 1992) alla reclusione non inferiore ad un anno.
3. In data 11 novembre 2008 il DE AN proponeva incidente di esecuzione, eccependo la sopravvenuta prescrizione delle pene inflitte con le sentenze anzidette.
4. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Urbino, in funzione di giudice dell'esecuzione, rideterminava la pena da espiare in anni cinque, mesi sei e giorni diciotto di reclusione. Dopo avere premesso:
- che, in tema di esecuzione della pena subordinata al verificarsi di una condizione risolutiva, il tempo necessario per l'estinzione della pena decorre, a norma dell'art. 172 c.p., comma 5, dal giorno in cui è divenuta definitiva la decisione che ha accertato il verificarsi della condizione;
- che l'art. 172 c.p., u.c. stabilisce che l'estinzione della pena non ha luogo se il condannato, durante il tempo necessario per l'estinzione (nella specie, dieci anni), riporta una condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole;
- che il delitto della stessa indole deve essere commesso dopo il passaggio in giudicato della pronuncia che ha determinato la revoca dell'indulto.
osservava:
a) che la pena di cui alla sentenza della Corte di appello di CO in data 20 maggio 1985 era estinta essendo decorsi dieci anni dal passaggio in giudicato (1 luglio 1996) della sentenza pronunciata dalla stessa Corte in data 16 gennaio 1996 e non risultando che il DE AN avesse commesso delitti della stessa indole della bancarotta fraudolenta;
b) che non era, invece, estinta la pena di cui alla sentenza da ultimo indicata in quanto il DE AN aveva commesso il 6 marzo 2000, quindi nel termine dei dieci anni successivi alla sentenza che aveva accertato "il reato causa della revoca dell'indulto", altro reato della stessa indole per il quale era stato condannato con sentenza della Corte di appello di CO in data 5 giugno 2007, divenuta irrevocabile il 1 ottobre 2007;
c) che in relazione ai fatti di cui alla sentenza del 20 maggio 1985 il DE AN aveva presofferto per custodia cautelare mesi sei e giorni ventisei, dal 4 settembre 1986 al 30 marzo 1987;
d) che il condannato non aveva, invece, alcun "presofferto" in relazione ai fatti di cui alla sentenza del 5 giugno 2007. 5. Avverso l'anzidetta ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato ed il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Urbino, chiedendone l'annullamento.
5.1. Il difensore del condannato (che ha depositato in data 14 aprile 2009 anche una memoria di replica) deduce, con riguardo alla declaratoria di non estinzione della pena irrogata con la citata sentenza in data 16 gennaio 1996, l'erronea interpretazione dell'art.172 c.p., comma 7.
Rileva:
- che il giudice dell'esecuzione aveva ritenuto decisivo, al fine di escludere l'estinzione della pena, che, prima dello spirare del termine, fosse stato "commesso" un delitto della stessa indole;
- che, tuttavia, l'art. 172 c.p., comma 7 richiede che, durante il tempo necessario per l'estinzione della pena, sia "riportata" e passata in giudicato condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole (non è, in altre parole, sufficiente che un siffatto delitto sia stato commesso);
- che, pertanto, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto dichiarare e-stinta per prescrizione anche la pena di cui alla sentenza della Corte di appello in data 16 gennaio 1996. 5.2. Il Procuratore della Repubblica sviluppo un unico articolato motivo.
a) Lamenta, anzi tutto, l'inosservanza dell'art. 172 c.p., comma 7, nella parte in cui prevede che l'estinzione delle pene non abbia luogo "se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'art. 99 c.p.". Il giudice dell'esecuzione non aveva rilevato che nel procedimento conclusosi con pronuncia della Corte di appello di CO in data 5 giugno 2007 era stata ritenuta sussistente, "benché non correttamente inserita nell'intestazione" della sentenza di primo grado del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Urbino in data 26 marzo 2002, la recidiva reiterata specifica infraquinquennale.
La pena di cui alla sentenza della Corte di appello di CO in data 20 maggio 1985 era, pertanto, imprescrittibile. b) Sostiene, poi, il ricorrente che, nel caso di specie, il dies a quo, ai fini dell'estinzione della pena ex art. 172 c.p., comma 5, decorreva dal passaggio in giudicato dell'ordinanza in data 6 luglio 2008 che aveva revocato l'indulto. c) Denuncia, infine, la "distorta applicazione" dell'art. 657 c.p.p. da parte del giudice dell'esecuzione.
L'istanza per l'eventuale rideterminazione della pena avrebbe dovuto essere rivolta al pubblico ministero, "organo incaricato di dare esecuzione al precetto punitivo dello Stato".
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Il ricorso del condannato è meritevole di accoglimento;
non così quello del Procuratore della Repubblica.
6.1. Correttamente il giudice dell'esecuzione ha dichiarato estinta la pena sopra indicata al punto 2, lett. a) pena di anni due di reclusione di cui alla sentenza della Corte di appello di CO in data 20 maggio 1985, divenuta irrevocabile il 12 febbraio 1987: v. altresì punto 4, lett. a).
a) A norma dell'art. 172 c.p., comma 5, se l'esecuzione della pena è subordinata al verificarsi di una condizione, il tempo necessario per l'estinzione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata. Per il caso in cui la condizione consista nella revoca dell'indulto devono valere le seguenti considerazioni. Il presupposto della revoca dell'indulto si concretizza - come è dato e-vincersi dalle disposizioni contenute nei relativi provvedimenti legislativi di concessione - allorquando, nel quinquennio dall'entrata in vigore dei medesimi, sia commesso un delitto non colposo con condanna a pena detentiva non inferiore a soglie dal legislatore prestabilite. È in tale momento, invero, che il soggetto "tradisce" la fiducia insita nel beneficio accordatogli. La "causa" della revoca (che sarà poi successivamente dichiarata dal giudice dell'esecuzione) perviene, tuttavia, a completa formazione soltanto nel momento in cui passi in giudicato la menzionata sentenza di condanna. Non può, pertanto, che condividersi quanto già questa Corte ha avuto modo di affermare (cfr. Cass. 1^ 11 aprile 2006, Petrella, RV 233882; Cass. 1^ 13 marzo 2008, Perinelli, RV 240145;
nello stesso senso v. altresì Cass. 1^ 16 gennaio 2007, Corio, RV 236289) e cioè che, ai fini dell'estinzione della pena, il dies a quo, ai sensi dell'art. 172 c.p., comma 5, decorre dal giorno in cui è divenuta definitiva la decisione che ha accertato la "causa" della revoca, in quanto solo da quel momento si ha la certezza giudiziale dell'avvenuta verificazione della condizione risolutiva, e non - come sostenuto dal pubblico ministero ricorrente con il secondo profilo del ricorso: v. supra 5.2, lettera b) - dal momento in cui sia adottato, dal giudice dell'esecuzione, il provvedimento di revoca del beneficio.
Le cause di revoca dei benefici operano, invero, di diritto all'atto del verificarsi dei loro presupposti e le sentenze che le accertano hanno natura meramente dichiarativa e non costitutiva (cfr., ex plurimis, Cass. 1^ 18 ottobre 1995, Novellis, RV 202898). b) Ebbene, nel caso di specie, il termine di estinzione della sopracitata pena della reclusione è di dieci anni ai sensi dell'art.172 c.p., comma 1. Il decennio decorre dal 1 luglio 1996, vale a dire dal momento in cui è passata in giudicato la sentenza della Corte di appello di CO (pronunciata il 16 gennaio dello stesso anno) che ha accertato il reato di incendio doloso commesso dal DE AN nel quinquennio decorrente dal 19 dicembre 1981, data di entrata in vigore del D.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744, di concessione dell'indulto.
Va, dunque, ribadita la correttezza della statuizione di estinzione della pena, anche in considerazione del fatto che non risulta che, in tale decennio, il DE AN abbia riportato condanne alla reclusione per reati della stessa indole (va ricordato, in proposito, che, a norma dell'art. 172 c.p., u.c. l'estinzione delle pene non ha luogo se il condannato, nel corso del periodo di prescrizione, riporta una condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole).
Si aggiunga che erra il pubblico ministero ricorrente quando ritiene primo punto del ricorso: supra 5.2, lett. a) che, nel caso di specie, sia applicabile la preclusione di cui all'art. 172 c.p., u.c., primo periodo, secondo cui l'estinzione delle pene non ha luogo, se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'art. 99 c.p.. La recidiva anzidetta, che può essere presa in considerazione soltanto se dichiarata nel giudizio di merito (cfr., ex plurimis, Cass. 1^ 2 febbraio 2005, Esposito, RV 231209; Cass. 1^ 6 ottobre 2004, Nardelli, RV 230295; Cass. 1^ 16 aprile 2002, Triulcio, RV 222238), deve, invero, riguardare condanne anteriori a quella che ha dato luogo alla pena della cui estinzione si tratta (in termini cfr. Cass. 3^ 2 aprile 1965, Ungaro, RV 099579). Nel caso in esame, invece, il pubblico ministero fonda la propria doglianza sull'affermazione che una "successiva" sentenza di condanna (pronunciata in data 26 marzo 2002 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Urbino e confermata dalla citata decisione della Corte di appello di CO in data 5 giugno 2007) avrebbe ritenuto sussistente la recidiva reiterata specifica infraquinquennale;
l'uso del condizionale è d'obbligo in quanto - come osservato dal Procuratore generale presso questa Corte, nella propria requisitoria scritta, e sostanzialmente confermato dal ricorrente - la recidiva non risulta ne' dall'imputazione, ne' dal dispositivo della sentenza e soltanto nella motivazione, segnatamente nella parte dedicata alla determinazione del trattamento sanzionatorio, si fa riferimento ad essa attraverso una locuzione ("aumentata per la recidiva") che non consente neppure di affermare che si tratti di uno dei "casi preveduti dai capoversi dell'art. 99 c.p.", come richiesto dall'art. 172 c.p., u.c..
6.2. Non può, invece, essere condivisa la declaratoria di non estinzione della pena sopra indicata al punto 2, lett. b) v. altresì punto 4, lett. b).
Afferma il giudice dell'esecuzione che la pena non era prescritta perché nel decennio, decorrente dal 1 luglio 1996, vale a dire dal passaggio in giudicato della sentenza di cui sopra si è detto, il DE AN aveva "commesso" un reato della stessa indole (un altro delitto di incendio doloso in data 6 marzo 2000).
Detta affermazione è giuridicamente erronea.
Come si è detto, a norma dell'art. 172 c.p., u.c., la preclusione si attiva non nel caso in cui il condannato abbia commesso, nel corso del periodo di prescrizione, un delitto della stessa indole, ma soltanto qualora, in detto periodo (e non anche successivamente, ancorché il reato sia commesso entro il termine prescrizionale;
cfr., per tutte, Cass. 1^ 7 aprile 2004, Turco, RV 227984; Cass. 1^ 6 dicembre 1993, Spazzali, RV 196363), "abbia riportato una condanna" alla reclusione per tale delitto. E, nel caso di specie, la condanna è stata "riportata" (id est, passata in giudicato) il 1 ottobre 2007, quando ormai il decennio (decorrente, si ricordi, dal 1 luglio 1996) era trascorso.
6.3. Va detto per concludere, con riguardo all'ultima parte del ricorso del Procuratore della Repubblica v. 5.2, lett. c), che è costante l'orientamento giurisprudenziale secondo cui "qualora sia promosso un incidente di esecuzione avverso un provvedimento di cumulo e sia necessario accertare periodi di presofferto, il giudice dell'esecuzione deve provvedervi direttamente, avvalendosi dei poteri di cui all'art. 666 c.p.p., comma 6, e, se del caso, formando all'esito un nuovo cumulo aggiornato e corretto (cfr. Cass. 1^ 4 dicembre 2000, p.m. in proc. Garozzo, RV 218085).
7. In conclusione, la decisione impugnata va annullata nella parte relativa alla declaratoria di non estinzione della pena sopra indicata al punto 2, lett. b), con rinvio, per nuovo esame, al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Urbino, che si atterrà ai principi dianzi indicati (al punto 6.2).
Il ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Urbino deve, invece, essere rigettato.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata rinvia per nuovo esame al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Urbino. Rigetta il ricorso del pubblico ministero.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2009