Sentenza 13 marzo 2008
Massime • 1
Ai fini dell'estinzione della pena ex art. 172, comma quinto cod. pen., qualora l'esecuzione della pena sia subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione, il "dies a quo" da computare decorre dal giorno in cui è divenuta definitiva la decisione che ha accertato la causa della revoca, in quanto solo da quel momento si ha la certezza giudiziale dell'avvenuta verificazione della causa risolutiva.
Commentario • 1
- 1. MAE esecutivo eseguibile anche se condanna senza difensore (Cass. 43542/12)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 30 giugno 2025
Il divieto di pronuncia favorevole all'estradizione -previsto dall'art. 705 c.p.p., comma 2, lett. b), nell'ipotesi in cui la sentenza per la cui esecuzione è stata domandata contenga disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato - ricorre solo quando sia prospettata l'assenza nell'ordinamento dello Stato richiedente di disposizioni a tutela delle fondamentali garanzie difensive e del diritto al giusto processo, e non quando sia denunciata la mera violazione di norme processuali presenti in quest'ultimo: non osta alla consegna MAE di chi sia stato ocndannato senza difensore se sia possibile richiedere un nuovo giudizio. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/03/2008, n. 14939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14939 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 13/03/2008
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Alberto - Consigliere - N. 786
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 034299/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PERINELLI IVANO, N. IL 15/10/1959;
avverso ORDINANZA del 04/06/2007 TRIBUNALE di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. VECCHIO MASSIMO;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Dott. Galasso Aurelio, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. RILEVA IN FATTO E IN DIRITTO
1. - Con ordinanza, deliberata il 4 giugno 2007 e depositata il 8 giugno 2007, il Tribunale di Roma, in composizione monocratica e in funzione di giudice della esecuzione, ha revocato i benefici della sospensione condizionale della esecuzione della pena e della non menzione della condanna nei certificati del casellario giudiziale, spediti a richiesta di privati, non per ragione di diritto elettorale, concessi a Ivano ER dal Pretore di Tivoli - Sezione distaccata di Subiaco con sentenza 18 dicembre 1991 (irrevocabile dal 18 gennaio 1992).
Il Tribunale ha motivato: il condannato in data 23 ottobre 1996 e, pertanto, nel quinquennio successivo, aveva commesso reato pel quale aveva riportato condanna a pena detentiva per delitto, giusta sentenza della Corte di appello di Roma 24 ottobre 2001 (irrevocabile dal 25 marzo 2004); e - quanto alla eccezione difensiva di estinzione della pena per prescrizione - non era ancora spirato il termine decennale.
2. - Ricorre per Cassazione il condannato, personalmente, mediante atto s.d., depositato il 27 giugno 2007, col quale dichiara promiscuamente di denunciare, à sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lettere b) ed e), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 172 e 168 c.p., nonché mancanza della motivazione.
Il ricorrente sostiene: la revoca del beneficio della sospensione condizionale della esecuzione della pena deve essere retrodatata al 29 maggio 1992 per effetto della commissione del delitto di ricettazione pel quale esso ER aveva riportato condanna il 16 aprile 1998, trattandosi del primo reato commesso dopo concessione dei benefici;
conseguentemente, risalendo il dies a quo del termine di prescrizione della pena alla ridetta data del 29 maggio 1992, la pena si estinse il 29 maggio 2002; peraltro, anche accedendo alla opinione del Tribunale circa l'inizio della decorrenza del termine di prescrizione, la stessa sarebbe comunque maturata il 23 ottobre 2006. 3. - Il Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte, con atto del 7 novembre 2007, oppone: la condanna (del 16 aprile 1998) per il reato commesso (il 29 maggio 1992) immediatamente dopo la concessione del beneficio revocato è passata in giudicato il 2 novembre 2004; la revoca, pertanto, consegue, come correttamente ritenuto dal giudice della esecuzione, al delitto commesso il 23 ottobre 1996, in quanto la relativa condanna è passata in giudicato anteriormente (il 25 marzo 2004) a quella pel reato del 29 maggio 1992; il termine di prescrizione della pena è stato tempestivamente interrotto dal provvedimento di esecuzione del Pubblico Ministero in data 4 maggio 2006.
4. - Il ricorso è infondato.
4.1 - In ordine alla decorrenza del termine di prescrizione, ai sensi dell'art. 172 c.p., comma 5, questa Corte - giova ricordare - ha fissato il principio di diritto, secondo il quale, "se l'esecuzione della pena è subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione, il dies a quo da computare decorre dal giorno in cui è divenuta definitiva la decisione che ha accertato la causa della revoca, in quanto solo da quel momento si ha la certezza giudiziale dell'avvenuta verificazione della causa risolutiva" (Sez. 1, 6 novembre 2006, n. 38048, Gattuso, massima n. 235168 cui adde:
Sez. 1, 11 aprile 2006, n. 17346, Petrella, massima n. 233882). Epperò, nella specie, pur se si accogliesse la tesi (errata) del ricorrente, il quale collega l'effetto della revoca alla commissione della ricettazione del 29 maggio 1992, il decorso del termine decennale, avrebbe, allora, avuto inizio il 2 novembre 2004, data del passaggio in giudicato della sentenza che ha accertato la (ritenuta) causa della revoca, sicché non si sarebbe comunque compiuto. 4.2 - Ma è appena il caso di aggiungere che, ai fini della revoca della sospensione condizionale della esecuzione della pena ai sensi dell'art. 168 c.p., comma 1, numero 1 la commissione, entro i termini stabiliti dall'art. 163 c.p., di un delitto ovvero di una contravvenzione della stessa indole, costituisce condizione necessaria, ma non sufficiente: occorre pure che il condannato, per il reato successivamente commesso, riporti (ulteriore) condanna con sentenza irrevocabile.
Solo alla data del passaggio in giudicato della seconda condanna si perfeziona l'effetto giuridico della revoca della sospensione condizionale della esecuzione della prima condanna e, pertanto, ha inizio il decorso del termine di prescrizione della pena, ai sensi dell'art. 172 c.p., comma 5. Nulla, pertanto, rileva ai fini della questione in esame che, successivamente al primo reato e prima di quello che comporta, nei sensi anzidetti, la revoca del beneficio il condannato abbia commesso medio tempore un altro reato, se la relativa condanna passa in giudicato dopo quella del reato più recente cui consegue la revoca. 4.3 - Conseguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento della spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento della spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2008