Sentenza 19 giugno 2012
Massime • 2
Ai fini della configurabilità del delitto di disastro aviatorio colposo, costituente un reato di pericolo astratto, va comunque verificata l'offensività del fatto alla luce del criterio della "contestualizzazione dell'evento", con giudizio ex ante, nel senso che occorre verificare dalla visuale di un osservatore avveduto, posto nella stessa situazione materiale dell'agente, e dunque, alla luce degli elementi concretamente determinatisi (quali le dimensioni del mezzo, il numero di passeggeri che può essere trasportato, il luogo effettivo di caduta ecc.) se il fatto era in grado di esporre a pericolo l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone, richiedendo il pericolo astratto, nella specie, la verosimiglianza della presenza di un numero indeterminato di persone nella sfera di esplicazione del fatto.
La disposizione di cui all'art. 449, comma secondo, cod. pen. - per la quale la pena è raddoppiata, tra l'altro, se si tratta di caduta di un aeromobile adibito a trasporto di persone - prevede un reato autonomo e non una circostanza aggravante dell'ipotesi prevista nell'art. 449, comma primo, cod. pen., e richiede una stabile correlazione tra un soggetto o un bene ed un determinato utilizzo, con la conseguenza che il trattamento sanzionatorio più grave non è circoscritto ai soli aeromobili che abbiano in corso un trasporto di persone ma all'ordinaria destinazione del veicolo e alla connessa maggiore probabilità che dalla caduta derivi un danno di particolare gravità. Ne consegue che detta previsione è applicabile al velivolo adibito al servizio 118 di elisoccorso regionale ancorché la caduta di quest'ultimo avvenga nel corso di un volo di posizionamento.
Commentari • 2
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- 2. Strage funivia Stresa-Mottarone e l’ipotesi di attentato alla sicurezza dei trasporti aggravato dal disastro colposoRiccardo Radi · https://www.filodiritto.com/ · 14 maggio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/06/2012, n. 36639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36639 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2012 |
Testo completo
366 39 /1 2 M particola wlto nozione a evicted i REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: UDIENZA PUBBLICA DEL 19/06/2012 Dott. CARLO IU BRUSCO - Presidente - N. 1020/2012 Dott. VINCENZO ROMIS - Consigliere - SENTENZA Dott. UMBERTO MASSAFRA - Consigliere - Dott. SALVATORE DOVERE Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. ANDREA MONTAGNI N. 47091/2011 - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) EE CO SP ("Resfouserole coule) 2) CA IU N. IL 19/08/1967 3) NE LO N. IL 27/10/1949 avverso la sentenza n. 1665/2010 CORTE DI APPELLO DI FIRENZE, del 10/6/2011; visti gli atti, la sentenza e il ricorso, udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/6/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE DOVERE;
Udito il P.G. Dott. VITO D'AMBROSIO, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Uditi, per le parti civili, l'Avv. Giorgio Robiony, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorsi, nonché l'avv. Stefano Ercoli, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di difesa delle parti civili;
Udito il difensore dei ricorrenti, avv. Stefano Castrale, anche in sostituzione dell'avv. Ercica Gilardino, il quale ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Livorno condannava TE GI e TI RO per il reato di cui all'articolo 589 comma 3 cod. pen. nonché per il reato di cui agli articoli 428 e 449 comma 2 cod. pen., che riteneva in concorso formale tra loro, e concesse ad entrambi le attenuanti generiche, condannava ciascuno di essi alla pena di anni due di reclusione, oltre al pagamento in solido delle spese processuali, concedendo altresì il beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna. Condannava altresì gli imputati, in solido con il responsabile civile, al risarcimento del 70% dei danni patrimoniali e morali patiti dalle parti civili costituite nonchè al pagamento di provvisionali provvisoriamente esecutive. La Corte di Appello di Firenze, decidendo sull'appello promosso dagli imputati, con sentenza del 10 giugno 2011 riformava tale decisione dichiarando non doversi procedere nei confronti degli imputati in ordine al reato di omicidio colposo perché estinto per prescrizione e confermando nel resto la condanna, con rideterminazione della pena per il reato di disastro aviatorio colposo in anni uno mesi quattro di reclusione.
2.1. L'accertamento condotto nelle sedi di merito dava luogo alla seguente ricostruzione dei fatti di causa. Il 26.10.2002 l'elicottero AB412 IAGSO di proprietà della Freeair Helicopters S.p.A., adibito ad attività di eliambulanza per il servizio sanitario della Regione Piemonte, veniva sottoposto alla manutenzione ordinaria prevista alla scadenza delle 600 ore di volo ad opera di un apposito staff della medesima società operante nello stabilimento di Tarquinia. Si trattava dei due tecnici TE Franco e TI RO, i quali procedevano alle operazioni di smontaggio, manutenzione e rimontaggio dell'albero di trasmissione del moto dal motore al rotore delle pale e dei due relativi giunti, interno ed esterno. Dopo aver effettuato più prove di avviamento a terra e più prove di avviamento e atterraggio in volo, l'elicottero ripartiva alle ore 16,50 alla volta della base di Borgosesia, assumendo una rotta via mare in direzione di Genova, con a bordo il pilota Sergio CI ed il copilota Nicola NI. Dopo aver superato di 40 miglia l'isola d'Elba ad una quota di 3000 piedi, in vista dell'isola di Gorgona, alle 17,47, il pilota dichiarava emergenza via radio alla postazione radar di Pisa-Radar e comunicava la necessità di effettuare un ammaraggio forzato senza specificarne la causa. Immediatamente venivano avviati soccorsi aerei e navali, ma l'elicottero e i piloti non venivano ritrovati. Soltanto il 30 ottobre successivo il veicolo, che non disponeva di galleggianti di 2 H emergenza gonfiabili né di zattera o giubbotti salvagente, veniva localizzato sul fondale alla profondità di circa 170 metri e alla distanza di circa 5,3 miglia dall'isola di Gorgona. Il 13 novembre 2002 veniva rinvenuto il corpo del NI, al largo del Golfo di La Spezia. Dopo diversi tentativi, il 5 maggio 2003 venivano recuperati alcuni reperti del relitto, fra i quali il rotore con il suo mozzo e la trasmissione sottostante. Degli ingranaggi costituenti il giunto fra il rotore e le pale veniva recuperato il solo giunto esterno mentre quello interno andava perduto a seguito di strappo.
2.2. Sia il Tribunale che la Corte di Appello, avvalendosi anche nelle conclusioni dei periti che avevano indagato in ordine alle cause della manovra di emergenza di ammaraggio forzato eseguita dal pilota, hanno ritenuto provata la colpa dei due imputati sotto il profilo di un negligente rimontaggio del giunto di trasmissione tra motore e rotore in sede di ispezione manutentiva, con imperfetto fissaggio della molla di ritegno del giunto interno, che ne aveva provocato un'anomala frizione all'interno del giunto esterno, così ingenerando una temperatura talmente elevata nell'ingranaggio da determinare la fusione plastica dei componenti dentati e la perdita di trasmissione tra motore e rotore. Il Tribunale aveva ravvisato un concorso di colpa del comandante pilota CI, per aver questi optato per una rotta marina nonostante l'elicottero non fosse certificato per il volo sull'acqua e non avesse in dotazione dispositivi di emergenza per un eventuale ammaraggio forzato. Tale manovra ed il conseguente evento non si sarebbero comunque verificati senza la difettosa manutenzione operata dagli imputati.
2.3. La Corte di Appello ha mantenuto ferme le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice, rigettando le doglianze avanzate dagli imputati e dal responsabile civile. Queste investivano, in primo luogo, le conclusioni cui erano pervenuti i periti che, con critica radicale, venivano giudicate congetturali, giacchè assenti elementi obbiettivi a causa della perdita della parte fondamentale del Main Drivershaft, ovvero della sede nella quale erano alloggiati i pezzi che nella prospettiva accusatoria non erano stati assemblati correttamente;
nonché erronee sotto più aspetti. I ricorrenti indicavano alcune possibili ipotesi causali alternative, quali l'esistenza di un'anomalia del regolatore di carburante, il distacco di una lamina del bearing pivot e segnalavano che il decesso del NI era potuto venire per cause naturali dal momento che la portiera posta al suo lato era stata trovata chiusa e che nei suoi polmoni non era stata trovata acqua, sicché doveva essere esclusa l'ipotesi di morte per annegamento. 3 H Sotto altro aspetto si sosteneva l'insussistenza del nesso di causalità tra la condotta degli imputati e l'evento, essendosi riconosciuto nella sentenza di primo grado che se si fosse seguita la rotta via terra l'elicottero e l'equipaggio si sarebbero verosimilmente salvati, di talché la scelta del comandante di seguire una rotta via mare aveva assunto una rilevanza autonoma nella determinazione dell'evento morte. Sul piano interpretativo, poi, si censurava la qualificazione dell'art. 449, co. 2 c.p. quale reato autonomo piuttosto che come circostanza aggravante.
2.4. Di contro, la Corte di Appello riteneva che la ricostruzione svolta dal Tribunale in ordine alla causa e alla natura dell'avaria fosse corretta, congruamente ed adeguatamente motivata e supportata da riscontri tecnici in grado di dare certezza processuale al di là di ogni ragionevole dubbio, in ordine al fatto che la causa tecnica dell'avaria che aveva portato all'inabissamento dell'elicottero e ad un ammaraggio di fortuna era stata lo scorretto rimontaggio dei componenti del giunto di trasmissione da parte del due tecnici addetti alla manutenzione. La Corte territoriale riteneva che le conclusioni dei periti non fossero meramente congetturali perché essi avevano eseguito l'esame della corona interna del giunto esterno e di alcuni denti del giunto interno che vi erano rimasti incollati. Da tale esame era emerso con certezza che nel giunto si era prodotto un aumento di temperatura elevatissimo sia nella parte interna che nella parte esterna dei due ingranaggi tale da determinare una deformazione plastica dei denti e l'asportazione di alcuni degli stessi. Poiché nella fase di manutenzione non era stato cambiato alcun pezzo, il surriscaldamento non poteva avere avuto causa che in un errore nella fase di rimontaggio. Errore che la Corte individuava, in forma alternativa, nell'imperfetto serraggio della molla di ritegno della ghiera che manteneva fisso l'ingranaggio interno del giunto;
o nella mancanza di lubrificazione dell'ingranaggio stesso per perdita di grasso, dovuta all'imperfetta collocazione della guarnizione inferiore. Il fatto che non fosse possibile risolvere l'alternativa, ad avviso della Corte territoriale, non escludeva la certezza processuale in ordine alla imperfetta ricomposizione dei diversi elementi nella fase di rimontaggio. Tesi che risultava viepiù confermata dal fatto che l'avaria si era manifestata dopo circa due ore da che l'elicottero aveva ripreso ad operare. La Corte di Appello condivideva il giudizio dei periti secondo il quale era da escludere un vizio occulto dei pezzi andati in avaria, perché gli stessi erano stati Н appena controllati dai tecnici;
inoltre una loro malformazione sarebbe stata evidenziata da cricche diverse da quelle reperite sugli stessi dopo l'incidente. In conclusione, il complesso indiziario che si erano formato sull'ascrivibilità dell'avaria esclusivamente ad un errore di rimontaggio dei giunti era assistito da gravità, precisione e concordanza. Quanto al decesso per presunte cause naturali del NI, che si sarebbe voluto essere stato causa dell'ammaraggio forzato, la Corte rilevava come il perito medico legale avesse attribuito la morte all'annegamento, che doveva essersi peraltro prodotto dopo che il NI era riuscito ad uscire dall'abitacolo. Per ciò che concerne il tema del nesso eziologico, che si pretendeva escluso dalla scelta del CI di seguire una rotta sul mare, la Corte distrettuale escludeva che tale scelta fosse da qualificarsi come causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento morte, ricordando gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità sul punto. Concludeva quindi per l'assenza di tale carattere in ragione del fatto che non poteva costituire sviluppo totalmente autonomo ed imprevedibile il fatto del pilota che indebitamente percorreva una rotta di mare pur non disponendo delle dotazioni di emergenza in caso di ammaraggio forzato, "essendo d'ogni evidenza indispensabile che un elicottero, quale che sia la rotta seguita, possa contare su una perfetta trasmissione della forza dal rotore alle pale". Il fatto che l'avaria non avesse caratteristiche catastrofiche e che si sia determinato il più grave tra gli eventi perché la manovra di emergenza dell'autorotazione aveva avuto fine in un braccio di mare piuttosto che sulla terraferma non rendeva la perdita di forza motore alle pale da concausa qual'era mera occasione, stante il concorso sinergico delle diverse cause.
2.5. Il giudice di seconde cure riteneva parimenti infondato il motivo attinente alla dedotta prescrizione del disastro aviatorio colposo, che riteneva costituire ipotesi di reato autonomo e non figura circostanziale. Aderendo all'orientamento maggioritario in giurisprudenza, la Corte affermava che la particolare specie di danno aviatorio (e ferroviario o navale) di cui all'art. 449, co. 2 cod. pen. è estranea alla struttura essenziale del reato del quale costituisce una particolare tipizzazione dell'evento.
2.6. Pur in assenza di motivo di gravame espresso sul punto, la Corte distrettuale affermava che ricorreva nel caso di specie quel pericolo concreto per l'incolumità pubblica che è elemento costitutivo della fattispecie tipica, in quanto 5 де la caduta dell'elicottero aveva cagionato la morte dei due piloti e la distruzione del mezzo aereo, inoltre si trattava di mezzo comunque destinato al servizio 118 di elisoccorso della Regione Piemonte e, come tale, destinato a trasportare più persone. La conclusione della Corte di Appello era nel senso che "l'omissione colposa dei tecnici dello staff... ha dunque creato un concreto pericolo concernente la vita di un numero indeterminato di persone, quali i pazienti soccorsi e medici di bordo, fra le quali vanno ricompresi anche i piloti addetti alla conduzione del velivolo".
2.7. La Corte territoriale riteneva invece fondato il motivo attinente alla prescrizione dell'omicidio colposo, disponendo in coerenza con tale giudizio.
3. Hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di seconde cure I responsabile civile Freeair Helicopters s.p.a. a mezzo del difensore di fiducia avv. Erica Gilardino ed il difensore di entrambi gli imputati, avv. Stefano Castrale.
3.1. Con un primo cumulativo motivo di ricorso, si deduce ai sensi dell'articolo 606, co. 1 lett. b) cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'ipotesi di cui all'articolo 449, co. 2 cod. pen. Si deduce altresì, ai sensi dell'art. 606, co. 1 lett. e) cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'ipotesi di cui all'art. 449, co. 2 cod. pen., risultando il vizio dal testo della sentenza impugnata rapportato agli atti del procedimento ed in particolare alla perizia disposta dal Tribunale di Livorno;
ai sensi dell'art. 606, co. 1 lett. b) cod. proc. pen., si deduce, ancora, l'inosservanza ° erronea applicazione della legge, con riferimento alla qualificazione dell'art. 449, co. 2 cod. pen. come reato autonomo e non come circostanza aggravante.
3.2. Si espone che nel caso in esame non è ravvisabile il concreto pericolo per la pubblica incolumità, in quanto l'inabissamento del velivolo è avvenuto in mare e tra i soggetti indeterminati meritevoli di tutela anticipata non possono collocarsi i piloti poichè diversamente opinando qualsiasi incidente costituirebbe disastro;
inoltre, il fatto che il mezzo fosse adibito al servizio di elisoccorso della Regione Piemonte e quindi destinato a trasportare più persone non può - - essere valutato nel senso indicato dalla Corte poiché l'incidente avvenne mentre 6 H il velivolo era impegnato nel trasferimento dell'elicottero dalla base di Tarquinia a quella di Borgosesia e pertanto in un volo di posizionamento, al quale non sarebbero applicabili le norme operative per l'esercizio di aeromobili in servizio di trasporto pubblico (Doc. 41/231000/M3 ed. Gennaio 2007) emesse dal Ministero dei trasporti.
3.3. Ad avviso dell'esponente, a differenza di quanto sostenuto dalla Corte di Appello, era stato proposto uno specifico motivo di doglianza in ordine alla ritenuta autonomia del reato previsto dall'articolo 449, co. 2 cod. pen. Si critica quindi la qualificazione in termini di reato autonomo della fattispecie prevista dall'articolo 449, comma 2 cod. pen., facendo riferimento a quanto previsto nei lavori preparatori ed al rapporto di species a genus che intercorre tra l'ipotesi del primo comma e quella del secondo comma. Qualificata come circostanza aggravante la fattispecie che qui interessa determinerebbe la necessità di prendere atto che il reato è prescritto.
4. Con un secondo motivo di ricorso si censura la sentenza laddove ha ritenuto sussistente il nesso eziologico tra condotte ed evento ed ha ridimensionato a semplice concorso di colpa nella misura del 30% la scelta dei piloti di seguire una rotta via mare. Ad avviso degli esponenti, nel caso di specie l'evento dannoso non sarebbe rappresentato dall'avaria dell'elicottero ma dalla morte dei due piloti. Ebbene tale evento non sarebbe stato determinato dalla condotta addebitata agli imputati ma dalla scelta dei piloti di procedere lungo una rotta di mare, come rilevato da entrambe le decisioni di merito, dalle quali emerge che se l'avaria fosse intervenuta durante un volo sopra terraferma con elevata probabilità i due piloti si sarebbero salvati e molto probabilmente anche l'elicottero avrebbe subito danni contenuti. Quindi, a tutto concedere, se si fosse percorsa una rotta via terraferma, la condotta descritta nel capo d'imputazione avrebbe molto probabilmente causato minori danni alle persone e al mezzo. La relazione diretta tra condotta degli imputati ed avaria e conseguente manovra di autorotazione non si estende all'evento morte e al disastro aviatorio, atteso che tra tali eventi dannosi e la condotta degli imputati si frappone una condotta gravemente imprudente, atipica ed imprevedibile dei piloti;
condotta che costituisce mera occasione e non è quindi da sola sufficiente a determinare l'evento ai sensi dell'articolo 41, comma 2 cod. pen. Sul punto si insiste particolarmente, osservando che il cedimento dell'albero non aveva avuto conseguenze catastrofiche e quindi la serie causale scaturente dalla ritenuta condotta colposa degli imputati si era esaurita con l'evento 7H costituito dalla manovra di autorotazione, che può essere quindi considerata come il massimo livello di rischio attivato con la condotta colposa addebitata. Le operazioni di manutenzione possono essere considerate soltanto l'occasione per l'ulteriore tragico sviluppo della serie causale, conseguente, invece da una imprudente condotta degli piloti.
5. Con un terzo motivo di ricorso si censura la sentenza perché questa avrebbe omesso di affrontare l'aspetto relativo all'elemento soggettivo del reato. Tale lacuna non potrebbe essere colmata con le osservazioni svolte sul punto dal Tribunale in quanto i motivi di appello avevano formulato esplicite doglianze proprio in relazione all'elemento soggettivo, lamentando la mancata individuazione del profilo di colpa addebitato agli imputati. Infatti il Tribunale di Livorno ha escluso sia l'imperizia che l'imprudenza individuando quale unico profilo di colpa la negligenza, senza tuttavia riuscire ad identificare con certezza il contenuto della stessa e anzi specificando che i tecnici erano di comprovata esperienza e dotati della necessaria professionalità e che erano state correttamente eseguite tutte le procedure di natura formale relative al doppio controllo. Anche i periti che erano stati nominati dal Tribunale hanno escluso la negligenza. Non si comprende quindi quale sia il profilo di colpa che può essere addebitato agli imputati. Si richiede quindi l'annullamento dell'impugnata sentenza.
7. I motivi di ricorso del responsabile civile sono pedissequi, salvo che per l'aggiunta di un quarto. La Corte di Appello avrebbe confermato la condanna del responsabile civile senza alcuna motivazione sul punto, nonostante fosse stata dedotta la violazione dell'art. 538 cod. proc. pen. Non risultano quindi indicati e congruamente argomentati i motivi di responsabilità eventualmente riscontrabili a carico del responsabile civile. L'incombenza affidata agli imputati dalla società, ovvero la ispezione delle 600 ore, non avrebbe agevolato o reso possibile la commissione del reato. CONSIDERATO IN DIRITTO 8. I ricorsi sono infondati e pertanto non meritano accoglimento. Nella trattazione che segue, stante l'identico tenore dei motivi esposti da entrambi i ricorrenti (ad eccezione del quarto motivo del ricorso del responsabile civile), si procederà ad un esame unitario degli stessi.
9.1. Il primo motivo di ricorso ruota intorno ai lineamenti della fattispecie prevista dall'articolo 449 comma 2 cod. pen. In punto di diritto si assume che la fattispecie incriminatrice definita dall'art. 428 cod. pen. richiede il pericolo H concreto per l'incolumità pubblica e si critica la qualificazione di tale fattispecie come reato autonomo piuttosto che come circostanza aggravante;
in punto di fatto, si critica il giudizio della Corte di Appello secondo il quale nel caso di specie si sarebbe realizzato il pericolo concreto per la pubblica incolumità perchè l'elicottero era destinato a trasportare più persone (si richiama al riguardo quanto affermato dai periti nominati dal Tribunale, secondo i quali essendo in corso un volo di posizionamento non erano applicabili al caso in questione i regolamenti che fanno riferimento al trasporto pubblico passeggeri) e si assume che non risulta sussistente tale elemento di fattispecie perché la caduta è avvenuta in mare aperto e non si dà, nel caso che occupa, una pluralità di soggetti destinatari della tutela.
9.2. Pregiudiziale appare la questione concernente la compiuta integrazione della fattispecie incriminatrice definita dagli artt. 428, co. 1 e 449, co. 2 cod. pen. Con previsioni speculari a quelle dell'articolo 423 cod. pen., anche l'articolo 428 cod. pen. distingue l'ipotesi in cui si tratti della caduta di aeromobile in proprietà di altri rispetto all'autore del fatto (comma 1) da quella che vede quest'ultimo essere proprietario dell'aeromobile (comma 3). Nel primo caso la norma tace ogni riferimento al requisito del pericolo per l'incolumità pubblica, espressamente menzionato nel comma 3, dal cui testo discende che, se a cadere è un velivolo in proprietà del reo, dal fatto deve derivare pericolo per l'incolumità pubblica (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 7664 del 15/10/2009, Pirovano, Rv. 246848). Il dato letterale dell'art. 428, co. 1 cod. pen. ha indotto la giurisprudenza di legittimità ad escludere che debba ritenersi necessario per l'integrazione della fattispecie che qui interessa che si accerti l'effettivo verificarsi di un pericolo comune. Si è ricordato come la stessa disposizione preveda fattispecie, quali il naufragio e la sommersione, ad integrare le quali basta che l'evento colpisca anche una barca autorizzata al trasporto di qualche persona, compresa la barca a remi (Cass. Sez. 4, sent. 9029 del 12/2/1981, San Pietro, rv. 150517). Ancor più radicalmente, si è rilevato che il legislatore, in via presuntiva, ma anche ragionevolmente, ha ritenuto che ogni qualvolta un aeromobile si abbatta al suolo si verifica, o si può verificare, una situazione di particolare gravità e complessità e viene suscitato un certo allarme nella comunità. Il delitto di cui si discute, è stato affermato, rientra nella categoria dei reati di pericolo presunto: "il delitto di caduta di aeromobile previsto dall'art. 428 c.p. nella forma dolosa, e dall'art. 449 c.p. in quella colposa, è un reato di pericolo presunto e consiste nel H cagionare la caduta di un velivolo, sia esso militare ovvero adibito al trasporto di persone". Il giudice, pertanto, non è chiamato ad appurare se, nella vicenda concretamente verificatasi, vi sia stato pericolo per l'incolumità pubblica, dovendosi limitare ad accertare che il fatto sia conforme al tipo. Anche il noto pronunciamento della Corte costituzionale (sentenza n. 286 del 1974), secondo il quale non vi può essere reato di pericolo presunto che non si caratterizzi per una certa concretezza, cioè se non sussista una potenziale idoneità a creare una situazione di pericolo per la pubblica incolumità, è stato ritenuto compatibile con l'affermazione di principio fatta dal giudice di legittimità. Si è sostenuto che dall'intervento interpretativo di rigetto della Corte delle leggi è derivato un certo ravvicinamento tra le ipotesi rispettivamente contemplate al comma 1 e al comma 3 dell'art. 428 cod. pen., senza però che ciò comporti il superamento dell'interpretazione che coglie nella previsione dell'art. 428, co. 1 cod. pen. un reato di pericolo presunto (Cass. sez. 4, sent. n. 7266 del 26/1/1998, P.G. in proc. Viviani, rv. 211846). Ad avviso di questa Corte, l'interpretazione appena rievocata merita di essere riconsiderata alla luce delle più recenti acquisizioni dottrinarie e giurisprudenziali in materia di reati di pericolo.
9.3. In linea generale, la categoria del pericolo presunto è stata raggiunta da severe censure per la sua asserita incompatibilità con il principio di offensività e, correlativamente, con il principio di colpevolezza. Anche sulla scorta di una serie di prese di posizione della Corte costituzionale (tra le molte, C. cost. n. 286/1974, n. 333/1991, n. 133/1992, n. 360/1995, n. 296/1996, n.247/1997, n. 263 e n. 519/2000, n. 265/2005; n. 225/2008), la ricostruzione delle fattispecie incentrate sul pericolo si è mossa all'indirizzo del rinvenimento, nel tessuto normativo della fattispecie tipica, di elementi che consentano di dare concreta attitudine offensiva alla condotta. Così, ad esempio in materia di incendio, l'opera ermeneutica si è prodotta sul significato da attribuire a tale termine, definito in modo da espungere quelle classi di ipotesi prive di una concreta attitudine offensiva, sia pure solo potenziale, per l'incolumità pubblica: incendio non è quindi un qualsiasi fuoco sia pure esteso, ma è solo quel fuoco che presenta caratteri di tale diffusività e capacità distruttiva da porre in pericolo l'incolumità pubblica (Cass. Sez. 4, sent. n. 43126 del 29/10/2008, Cominetto, rv. 242459). Attraverso operazioni di questo genere si tende a sostituire il pericolo presunto con il pericolo astratto: il pericolo non può essere insindacabilmente 10H ritenuto solo che si realizzi il fatto conforme al tipo, ma è conforme al tipo solo il fatto che esprima davvero una potenzialità offensiva dei beni tutelati. Quando questa potenzialità offensiva non sia rinvenibile nella fattispecie definita dal legislatore si apre la strada della censura costituzionale. Allorché la fattispecie astratta non proponga profili di incompatibilità con il canone di offensività, dovrà essere il giudice ordinario a garantire che il fatto concreto esprima almeno una minima offensività. Talvolta la giurisprudenza non sembra incline a condurre l'indagine sul campo della concreta offensività. Si sostiene, ad esempio, che non è comunque necessario accertare - nell'ipotesi di cui all'art. 423, co. 1 cod. pen. - il verificarsi di un concreto pericolo per la pubblica incolumità, giacché "l'altruità sia pur parziale del bene incendiato, rende inconferente il rilievo difensivo in merito all'assenza di un pericolo concreto per la pubblica incolumità, che si presume invece in modo assoluto" (Cass. sez. 1, sent. n. 28843 del 24/03/2009, Malvestio, Rv. 244290; Cass. Sez. 4, sent. n. 43126 del 29/10/2008, Cominetto). Per contro, ancor di recente e confermando un indirizzo ormai risalente, il giudice delle leggi ha ribadito la compatibilità costituzionale di forme di tutela avanzata, che colpiscano l'aggressione ai valori protetti nello stadio della semplice esposizione a pericolo, ricordando che le soluzioni individuate dal legislatore debbono comunque misurarsi con l'esigenza di rispetto del principio di necessaria offensività del reato. Alla Corte spetta di procedere alla verifica dell'offensività in astratto>>, acclarando se la fattispecie delineata dal legislatore esprima un reale contenuto offensivo ("esigenza che, nell'ipotesi del ricorso al modello del reato di pericolo, presuppone che la valutazione legislativa di pericolosità del fatto incriminato non risulti irrazionale e arbitraria, ma risponda all'id quod plerumque accidit"). Al giudice ordinario resta affidato, nell'esercizio del proprio potere ermeneutico, il compito di uniformare la figura criminosa al principio di offensività nella concretezza applicativa ed evitare che l'area di operatività dell'incriminazione si espanda a condotte prive di un'apprezzabile potenzialità lesiva (C. cost. n. 205/2008; in altra decisione si parla di condotta 'assolutamente inidonea a porre a repentaglio il bene giuridico tutelato': C. cost. n. 360/95). Le Sezioni unite di questa Corte, dal canto loro, hanno aderito integralmente all'impostazione del giudice delle leggi, precisando che "in ossequio, al principio di offensività inteso nella sua accezione concreta, **** 11 H spetterà al giudice verificare se la condotta, di volta in volta contestata all'agente ed accertata, sia assolutamente inidonea a porre a repentaglio il bene giuridico protetto, risultando in concreto inoffensiva. La condotta è "inoffensiva" soltanto se il bene tutelato non è stato leso o messo in pericolo anche in grado minimo (irrilevante, infatti, è a tal fine il grado dell'offesa)" (Cass. Sez. U, sent. n. 28605 del 24/04/2008, Di Salvia, Rv. 239921). Se quindi non sembra seriamente dubitabile la necessità di andare al di là della astratta pericolosità del tipo di condotta, pure occorre evitare di azzerare ogni differenza tra reati di pericolo astratto e reati di pericolo concreto. Da un canto l'assimilazione delle due tipologie determinerebbe una contraddizione logica: nel momento in cui si ammette la compatibilità costituzionale della categoria dei reati di pericolo astratto non sarebbe coerente negarne l'esistenza sul piano applicativo. Per altro verso, giudicate meritevoli di considerazione le ragioni politico-criminali sottese al ricorso a forme di anticipazione della tutela di beni supraindividuali, non si può sottrarre al legislatore i relativi strumenti;
tanto più che il principio di offensività non è indifferente ad una declinazione correlata al rango del bene oggetto di tutela. Di qui la necessità di puntualizzare un profilo che non sempre la giurisprudenza appare cogliere nella sua importanza: la 'concreta' messa in pericolo del bene tutelato va valutata in rapporto alla natura del pericolo medesimo e al bene di cui trattasi. Detto altrimenti, la verifica della concreta offensività del fatto va pur sempre rapportata alla natura del reato come di pericolo astratto.
9.4. Nel caso di disastro aviatorio, per caduta si intende il contatto del veicolo con qualsiasi superficie, acquea o terrestre, che avvenga senza il completo controllo della traiettoria dell'assetto di volo da parte del pilota. Un'accezione di caduta che la identifichi con l'abbandono inerte alla forza di gravità, con esclusione quindi dell'atterraggio o dell'ammaraggio di fortuna quindi di una presa di contatto con la superficie nella persistenza di una relativa ma insufficiente capacità di governo dell'aeromobile da parte del pilota - non sembra ricevibile, dal momento che il concetto di caduta rimanda ad una perdita di quota che non sia per intero governata. Pertanto anche la tradizionale esemplificazione del pilota che, prima di lanciarsi con il paracadute dal veicolo in avaria, operi sulla strumentazione di bordo perché l'aereo cada in una zona disabitata piuttosto che sul centro cittadino, rimanda ad una ipotesi di caduta, secondo l'accezione di cui all'articolo 428 cod. pen. 12 Ragioni di ordine sistematico (si allude all'art. 1123 Codice della Navigazione) inducono parte della dottrina ad escludere dall'ambito di applicazione della norma eventi verificatisi in fase di atterraggio o di decollo o per collisione con ostacoli fissi o immobili durante il volo. Quel che sembra certo, è che la locuzione 'caduta di aeromobile' non sembra si presti più di tanto ad operazioni interpretative di 'maggiorazione' del tasso di offensività della fattispecie, rispetto a quanto non rechi naturalmente con sé l'ipotesi della precipitazione di un velivolo. Tanto ritenuto, va osservato come la necessità di operare una verifica dell'offensività in concreto dell'evento 'caduta' abbia sollecitato, in specie la dottrina, a segnalare che la fattispecie di disastro aviatorio va interpretata alla luce del criterio della 'contestualizzazione dell'evento' (in modo non dissimile da altri reati di pericolo astratto). In ragione di esso non integra il reato qualsiasi precipitare a terra governato dalla sola forza di gravità ma va accertato, alla luce degli elementi concretamente determinatisi, quali le dimensioni del mezzo, il numero dei passeggeri che può essere trasportato, il luogo effettivo di caduta, l'espansività e la potenza del danno materiale, se il fatto era in grado di esporre a pericolo l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone. Siffatto giudizio va condotto secondo una prospettiva ex ante, ovvero verificando se alla luce dei fattori conosciuti e conoscibili (giudizio ontologico a base totale) da parte dell'agente od omittente al momento del compiersi della condotta (se trattasi di reato di mera condotta) o a quello del verificarsi dell'evento (nel caso di reati di evento) quest'ultimo si presentava, ove realizzato, come in grado di esporre a pericolo la pubblica incolumità. Quel giudizio, per utilizzare le parole della dottrina, è condotto dalla "visuale di un osservatore avveduto, posto nella stessa situazione materiale dell'agente, che giudica il decorso fattuale secondo un parametro probabilistico, suscettibile di assumere connotati diversi, in dipendenza del contesto di riferimento". Ciò conduce a precisare che, quando si tratti di disastri che coinvolgono mezzi di trasporto, "trattandosi di situazioni già connotate in sé da una pregnante osmosi tra danno materiale e pericolo pluripersonale, il carattere della diffusività è, per così dire, connaturato all'oggetto materiale (...), cosicchè ad assumere rilievo in chiave prognostica, è, semmai, il solo dato dell'indeterminatezza delle vittime". In sostanza, rispetto al delitto che qui occupa, il pericolo astratto comporta un giudizio di verosimiglianza della presenza di un numero indeterminato di persone nella sfera di esplicazione del fatto. 13 H E' opportuno svolgere una precisazione in ordine al concetto di Indeterminatezza che deve essere assunto ai fini che qui occupano. Come questa Corte ha già avuto modo di chiarire, l'indeterminatezza di cui si parla "non può essere identificata con l'idea di una prospettiva di pericolo per un numero potenzialmente sterminato di persone;
e neppure connettersi con l'impossibilità di identificare le stesse persone potenzialmente esposte al pericolo, con la conseguenza che non rileva il pericolo corso da congiunti od amici". Tenuto conto che il legislatore ha preso in considerazione eventi dotati di forza dirompente e quindi in grado di coinvolgere numerose persone, in un modo che non è precisamente definibile o calcolabile, "ciò che caratterizza il pericolo per la pubblica incolumità è semplicemente la tipica, qualificata possibilità che le persone si trovino coinvolte nella sfera d'azione dell'evento disastroso descritto dalla fattispecie, esposte alla sua forza distruttiva" (Cass. Sez. 4, sent. n. 13893 del 27/02/2009, Niccolai, Rv. 243214).
9.5. Date queste premesse, la motivazione che la Corte di Appello ha offerto delle ragioni per le quali nel caso di specie deve ritenersi sussistente il pericolo per l'incolumità pubblica, e quindi integrato il delitto previsto dagli artt. 428, co. 1 e 449, co. 2 cod. pen., manifesta un errore di diritto. Per quanto sopra evidenziato, non è corretto fare riferimento al fatto "che si trattava di mezzo comunque destinato al servizio 118 di elisoccorso della Regione Piemonte e, come tale, a trasportare più persone", sicchè si sarebbe creato un pericolo concernente la vita di un numero indeterminato di persone, "quali i pazienti soccorsi e medici di bordo, fra i quali vanno ricompresi anche i piloti addetti alla conduzione del velivolo". Si tratta, infatti, di elementi del tutto estranei al contesto fattuale entro il quale si verificò la caduta del velivolo, che durante il volo di trasferimento da Tarquinia a Borgosesia non aveva e non doveva avere alcun altro soggetto a bordo diverso dai piloti. Così facendo, la Corte territoriale ha raccordato il giudizio di verosimiglianza dell'esposizione a pericolo di una cerchia indeterminata (nel senso sopra chiarito) di persone non allo specifico fatto ma ad una ipotesi le cui coordinate spazio-temporali sono state arbitrariamente fissate dalla Corte medesima. Ciò non di meno la decisione cui è pervenuta il giudice di seconde cure è esatta. Nel caso di specie, la tipica, qualificata possibilità che delle persone si trovassero coinvolte nella sfera d'azione dell'evento disastroso descritto dalla fattispecie, esposte alla sua forza distruttiva, si è concretizzata, atteso che la caduta del velivolo è avvenuta in un braccio di mare che si colloca in un'aria di intenso traffico marittimo per la vicinanza del porto di Livorno, crocevia di una 14 H 14 pluralità di rotte marittime. Ciò rendeva verosimile che la caduta potesse determinare un pericolo per l'incolumità pubblica, per la possibilità che si verificasse un impatto tra velivolo e navi o altri natanti. Risulta del tutto evidente, alla luce di quanto sin qui espresso, che la circostanza dell'assenza di natanti sul luogo e al momento della precipitazione del velivolo risulta del tutto irrilevante, dovendosi avere riguardo alla verosimile possibilità della presenza di essi.
9.6. Le Sezioni unite di questa Corte hanno statuito che è doveroso fare applicazione dell'art. 619 cod. proc. pen. tutte le volte in cui la Corte di cassazione, rimanendo nell'ambito della sua funzione istituzionale e nel rispetto del fatto come ritenuto dal giudice di merito, possa ovviare a errori di diritto, insufficienze motivazionali o cadute di attenzione da parte del giudice "a quo", lasciando inalterato l'essenziale del contesto decisorio assunto con la sentenza esaminata (Cass. S.U., sent. n. 9973 del 24/06/1998, Kremi, rv. 211072). Nel caso di specie, poiché l'errore di diritto qui rilevato non incide sull'esattezza del decisum, si può far luogo a integrazione della parte argomentativa ad opera di questa Corte, in applicazione della regola di cui al primo comma dell'art. 619 cod. proc. pen. (Cass. Sez. 6, sent. n. 2387 del 26/01/2000, Manconi, Rv. 215644), nel senso di escludere ogni rilievo alla astratta destinazione del velivolo caduto ad elisoccorso e quindi adibito al trasporto di persone per la configurazione del reato di cui agli artt. 428, co. 1 e 449, co. 2 cod. pen. 10. In ordine alla questione concernente la natura basica o circostanziale dell'ipotesi prevista dall'art. 449, co. 2 cod. pen., essa risulta infondata. Va ricordato che il prevalente orientamento giurisprudenziale qualifica la fattispecie configurata dalla norma in parola come originante un autonomo reato, e non una circostanza aggravante dell'ipotesi di cui al comma 1 dello stesso articolo 449 cod. pen. L'esattezza della conclusione discende dalla disamina di tale ipotesi criminosa, che si caratterizza, tanto da meritare un trattamento sanzionatorio particolarmente severo, in ragione della particolarità del disastro, riguardante le strade ferrate, le navi e gli aeromobili adibiti al trasporto di persone (Cass. Sez. 4, sent. n. 27851 del 04/03/2004, Del Bono, Rv. 229072), nonché per la tecnica di tipizzazione, che mantiene integra la fisionomia autonoma ed unitaria anche delle ipotesi colpose di cui all'art. 449 cod. pen. (Cass., Sez. 4, sent. n. 1544/ del 18/1/2012, Tedesco ed altri). 15 11.1. In ordine al preteso errore di diritto in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale ritenendo integrato il reato di cui all'art. 449, co. 2 cod. pen., va ritenuto che la censura non sia fondata. La locuzione "aeromobili adibiti al trasporto di persone" leggibile nel testo del secondo comma dell'articolo 449 cod. pen. va interpretata considerando che il termine 'adibire' vuol dire destinare ad una particolare funzione una persona o una cosa;
ovvero porre una stabile correlazione tra un soggetto o un bene ed un determinato utilizzo. Si può parlare pertanto di cosa adibita ad una determinata funzione anche quando non sia in corso l'utilizzo della stessa o questa sia al momento sottoposta ad un diverso uso. In tema di mezzi di trasporto è ricorrente la distinzione tra mezzi destinati al trasporto di cose e mezzi destinati al trasporto di persone;
una classificazione che prelude a una diversa disciplina giuridica. La locuzione quindi identifica una tipologia di mezzi di trasporto, astrattamente considerata. Appare perciò evidente come non sia corretto attribuire alla locuzione sopra menzionata un significato che alluda ai soli aeromobili che abbiano in corso un trasporto di persone, come pretenderebbero gli esponenti rimarcando che il volo durante il quale avvenne il sinistro era un volo di trasferimento dell'aeromobile da una base all'altra. Appare ragionevole la previsione legale, che con ogni evidenza dall'ordinaria destinazione del veicolo ricava un giudizio di maggiore probabilità che dalla caduta derivi un danno di particolare gravità, e a questo riconduce un significativo aggravamento del trattamento sanzionatorio. 11.2. Ciò posto risulta irrilevante la censura che, alludendo al travisamento della prova rappresentata dalla perizia, rimarca come fosse emerso dall'accertamento giudiziale la non applicabilità al volo di cui trattasi delle norme in materia di trasporto pubblico. Peraltro, mette conto qui ricordare che "il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", essere superato il limite costituito dal "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice" (Cass. Sez. 4, sent. n. 19710 del 03/02/2009, P.C. in proc. Buraschi, Rv. 243636). 16 H Nel caso di specie, invece, il giudice di appello ha riesaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al Tribunale e, dopo avere preso atto delle censure degli appellanti, è giunto alla medesima conclusione del primo giudice. Inoltre, il ricorrente è venuto meno all'onere, gravante su colui che lamenti l'omessa o travisata valutazione di specifici atti processuali, di provvedere alla trascrizione in ricorso dell'integrale contenuto degli atti medesimi, nei limiti di quanto già dedotto, perché di essi è precluso al giudice di legittimità l'esame diretto, a meno che il "fumus" del vizio non emerga all'evidenza dalla stessa articolazione del ricorso (Cass. Sez. 1, sent. n. 6112 del 22/01/2009, Bouyahia, Rv. 243225; Cass. Sez. 4, sent. n. 37982 del 26/06/2008, Buzi, Rv. 241023). 12.1. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso. Esso rimanda ad uno dei temi di maggior complessità del diritto penale, ovvero l'interpretazione da preferire per l'art. 41 co. 2 cod. pen., a mente del quale "le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento". Per quanto si tratti di una norma di fondamentale importanza tanto sul piano giuridico che su quello speculativo, a tutt'oggi non si cheta il dibattito dottrinario e giurisprudenziale, a dimostrazione di soluzioni percepite ancora come approssimate e provvisorie. Com'è noto, l'opinione maggiormente seguita sostiene che la funzione della norma è quella di mitigare il rigore derivante dalla meccanica applicazione del principio generale contenuto nell'art. 41, co. 1 cod. pen., ovvero del principio per il quale vi è equivalenza nelle cause che possono individuarsi come produttive dell'evento, così identificate attraverso il noto procedimento che taluno chiama di 'eliminazione mentale' (teoria della "condicio sine qua non"). Allo scopo il legislatore ha dato rilievo a cause sopravvenute dal carattere peculiare;
quale sia tale carattere è tutt'altro che agevole comprendere sulla base del testo di legge. Con affermazione di Indubbia persuasività, si è sostenuto che se dovesse trattarsi di cause in grado di instaurare un processo causale del tutto autonomo da ogni altra pregressa, saremmo in presenza di una disposizione inutile perché all'esclusione della valenza giuridica delle diverse 'cause' si perverrebbe già con l'applicazione del principio condizionalistico previsto dall'art. 41, co. 1 cod. pen. L'attitudine eziologica di ciascuna causa è premessa della regola dell'equivalenza causale (altrimenti neppure si potrebbe parlare di 'causa'). 17 H Perché possa ritenersi interrotto il nesso condizionalistico tra condotta del trasgressore ed evento è necessario che il fattore interferente assorba per intero il processo causale. E' quanto si esprime comunemente con l'affermazione per la quale la condotta del trasgressore degrada, da causa, ad occasione dell'evento. E' quanto si pretende con la richiesta del necessario carattere di eccezionalità della causa sopravvenuta (ma, secondo l'opinione preferibile, anche precedente o concomitante: art. 41, co. 3 cod. pen.). Deve pertanto trattarsi, secondo questo condivisibile orientamento, di un processo non completamente avulso dall'antecedente, ma "sufficiente" a determinare l'evento, secondo un'accezione di sufficienza che non può essere identificata nell'autonomia cui allude l'art. 41, co. 1 cod. pen. (sicchè fuorviante è il riferimento sovente operato al carattere, che si vorrebbe dover essere proprio della causa sufficiente, della "totale indipendenza dalla condotta dell'imputato": Cass. Sez. 5, sent. n. 11954 del 26/01/2010, Palazzolo, Rv. 246549; Cass. Sez. 5, sent. n. 15220 del 26/01/2011, Trabelsi e altri, Rv. 249967). Lo snodo essenziale del tema in esame sembra a tutt'oggi essere quello del reperimento di un'adeguata definizione di "causa sufficiente", la quale va ricercata nella prospettiva propria del giudizio di attribuzione di responsabilità giuridica. Si tratta, detto altrimenti, del concetto 'giuridico' di causa sufficiente. Ciò posto, è più agevole comprendere che tale concetto non può e non deve essere colto alla luce di leggi fisiche, ma sulla base delle ragioni dell'imputazione giuridica. Viene perciò in rilievo, ad esempio per la teoria della causalità umana, il potere di signoria dell'uomo, in forza del quale si afferma che "può dunque essere oggettivamente attribuito all'agente quanto è da lui dominabile ma non ciò che fuoriesce da questa possibilità di controllo" (Cass. Sez. 4, sent. n. 9967 del 18/01/2010, P.G. e P.C. in proc. Otelli e altro, Rv. 246797). Fuori della possibilità di controllo viene ritenuto, secondo questa dottrina, "il fatto che ha una probabilità minima, insignificante di verificarsi: il fatto che si verifica soltanto in casi rarissimi... nei giudizi sulla causalità umana si considerano "propri" del soggetto tutti i fattori esterni che concorrono con la sua azione, esclusi quelli che hanno una probabilità minima, trascurabile di verificarsi;
in altri termini esclusi i fattori che presentano un carattere di eccezionalità". Nel fare propria questa teoria la giurisprudenza di legittimità svolge un'utile precisazione. Per l'attribuzione del fatto sul piano oggettivo è necessario: a) che l'imputato con la sua condotta abbia posto in essere un fattore causale del risultato, vale a dire un fattore senza il quale risultato medesimo nel caso 18 H concreto non si sarebbe avverato;
b) che l'evento non sia dovuto al concorso di fattori eccezionali. La causa sopravvenuta idonea ad escludere il rapporto di causalità (o a procurane la sua interruzione, come altrimenti si dice) presuppone quindi l'esistenza di un percorso causale ricollegato all'azione (od omissione) dell'agente ma si pone rispetto a questo come addizione completamente atipica, di carattere assolutamente anomalo ed eccezionale;
di un fattore che non si verifica se non in casi del tutto imprevedibili a seguito della causa presupposta (Cass. Sez. 4, sent. n. 9967 del 18/01/2010, P.G. e P.C. in proc. Otelli e altro, Rv. 246797). Tanto vale per H fattore interferente che abbia concorso nella determinazione di quel medesimo evento cui avrebbe condotto il percorso causale facente interamente capo all'agente/omittente, qualora non fosse intervenuto quell'ulteriore addizione causale. Ma vale, secondo la prevalente giurisprudenza, anche nell'ipotesi in cui il fattore interferente che si innesta nel decorso causale già innescato dalla condotta del trasgressore aggrava l'evento che si sarebbe prodotto. Anche in tali casi non risulta comunque reciso il nesso causale e la concorrenza causale di condotte di altri dal reo assume valore solo sul piano sanzionatorio. 12.2. La natura eccezionale ed imprevedibile del fatto sopravvenuto è però un tipico accertamento devoluto al giudice del merito che deve logicamente valutare il suo convincimento sul punto. Ciò è avvenuto nel caso in esame perché, secondo i giudici di primo e di secondo grado, non può reputarsi causa totalmente autonoma ed imprevedibile il fatto che il pilota abbia optato per una rotta di mare pur non essendo il velivolo adeguatamente equipaggiato per le possibili emergenze. Ciò che davvero rileva, come bene ha spiegato la Corte distrettuale, è che sono sempre prevedibili e tutt'altro che eccezionali guasti o altri accadimenti nel corso del volo, i quali richiedano il perfetto funzionamento del sistema motore-pale. Non potendosi in alcun modo escludere ed anche questa è una considerazione che la Corte di Appello ha operato esplicitamente - che anche la caduta da una rotta di terra potesse avere effetti egualmente letali. Anzi, l'ipotesi opposta avanzata dai ricorrenti appare meramente congetturale, avulsa com'è da qualsiasi riferimento a concreti dati di contesto. Ne consegue la correttezza della valutazione della Corte di merito. 13. Anche il terzo motivo di ricorso risulta infondato. 19 Sul punto dell'omessa motivazione in tema di elemento soggettivo, va rilevato che la Corte territoriale ha più volte fatto riferimento all'errore nel riposizionamento dei pezzi fatti oggetto delle operazioni di manutenzione. Di più, ha evocato le sole due ipotesi che si sintetizzano in quella locuzione: l'errore nel montare la guarnizione, con l'effetto di perdita di lubrificante;
l'errore nel fissaggio della molla di ritegno del giunto interno. Con tali indicazioni si è chiaramente descritto il profilo di colpa ritenuto dal decisore. A tal proposito va tenuto conto che i riferimenti della Corte di Appello vanno colti tenendo presente che il giudizio della stessa coincide con quello assunto dal giudice di prime grado, sicchè le due motivazioni si integrano. Il Tribunale aveva affermato sussistente un comportamento negligente. Le osservazioni dei ricorrenti, secondo i quali gli imputati sono tecnici di comprovata esperienza e dotati della necessaria professionalità appaiono prive di decisività. Peraltro, poiché "nel giudizio di appello, è consentita la motivazione "per relationem", con riferimento alla pronuncia di primo grado, nel caso in cui le censure formulate a carico della sentenza del primo giudice non contengano elementi di novità rispetto a quelli già esaminati e disattesi dallo stesso" (Cass. Sez. 4, sent. n. 38824 del 17/09/2008, Raso ed altri, Rv. 241062), è onere del ricorrente dare dimostrazione della non coincidenza tra le questioni poste al primo giudice e quelle dedotte in secondo grado. Nel caso di specie tale prova non è stata fornita. 14. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile siccome mancante del requisito della specificità. Il ricorso del responsabile civile, sul punto, si limita ad enunciare che la Corte di Appello ha unicamente confermato le statuizioni della appellata sentenza, laddove le dichiarazioni rese dai testimoni sarebbero di contenuto tale da non risultare "che l'incombenza affidata agli imputati dalla società abbia in qualche modo agevolato o reso possibile la commissione del reato". Si tratta pertanto di un'enunciazione meramente assertiva, che non risponde alla prescrizione dell'art. 581, co. 1 lett. c) cod. proc. pen., per il quale l'impugnazione deve indicare i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda. Come costantemente affermato da questa Corte (v. tra le altre, Cass. Sez. 6, 30/10/2008, Arruzzoli ed altri, rv. 242129), in materia di impugnazioni, l'indicazione di motivi generici nel ricorso, in violazione dell'art. 581 lett. c) cod. proc. pen., costituisce di per sè motivo di inammissibilità del proposto gravame. 20 Н 0 2 15. Segue al rigetto dei ricorsi la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. 16. I ricorrenti vanno altresì condannati alla rifusione delle spese in favore delle costituite parti civili. Tali spese si liquidano in complessivi euro 3.000,00 a favore di NI MA IE, RI IT e NI NT ed in complessivi euro 2.500,00 in favore di IO EN e CI GI, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali oltre alla rifusione delle spese in favore delle parti civili che liquida in complessivi euro 3.000,00 a favore di NI MA IE, RI IT e NI NT e in complessivi euro 2.500,00 in favore di IO EN e CI GI, oltre accessori come per legge. Così decisa in Roma, nella camera di consiglio del 19 giugno 2012. Il Consigliere estensore Il Presidente dr. Carlo GI Brusco dr. Salvatore Dovere The CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA 21 SET. 2012 DICAS IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIC Giulio M TIBERIO 21