Sentenza 15 ottobre 2009
Massime • 1
Il reato di disastro colposo di cui all'art. 449 cod. pen. richiede un avvenimento grave e complesso con conseguente pericolo per la vita o l'incolumità' delle persone indeterminatamente considerate; è necessaria quindi una concreta situazione di pericolo per la pubblica incolumità nel senso della ricorrenza di un giudizio di probabilità relativo all'attitudine di un certo fatto a ledere o a mettere in pericolo un numero non individuabile di persone, anche se appartenenti a categorie determinate di soggetti; ed, inoltre, l'effettività' della capacita diffusiva del nocumento (cosiddetto pericolo comune) deve essere accertata in concreto, ma la qualificazione di grave pericolosità non viene meno allorché, casualmente, l'evento dannoso non si è verificato. (Fattispecie in cui la Corte ha ravvisato il reato di cui all'art. 449 in relazione all'art. 428 cod. pen. nella precipitazione di un elicottero in un giardino di una abitazione, dopo che si era levato in volo privo del pilota, che era disceso dal velivolo, lasciando il motore acceso).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/10/2009, n. 7664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7664 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 15/10/2009
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 2542
Dott. IZZO Fausto - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - N. 4166/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) VA GI EA MA N. IL 06/04/1945;
avverso la sentenza n. 3565/2004 CORTE APPELLO di TORINO, del 06/07/2006;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/10/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. IZZO Fausto;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. LO VOI Francesco, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv. Carta Andrea, che ha richiesto l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza del Tribunale di Aosta del 8/4/2004, IR GI, in qualità di proprietario e pilota di un elicottero, veniva condannato per il delitto di cui all'art. 449 c.p., in relazione all'art. 428 c.p., comma 3, per avere cagionato la caduta dell'aeromobile, determinando pericolo per la pubblica incolumità (fatto acc. in Courmayeur il 8/3/2002). All'imputato veniva irrogata la pena di mesi otto di reclusione. Veniva dichiarato, inoltre, non doversi procedere in ordine alle gravi lesioni patite dal passeggero L'LE NN per intervenuta remissione di querela.
2. Con sentenza del 6/7/2006 la Corte di Appello di Torino, dopo avere espletato perizia tecnica ai sensi dell'art. 603 c.p.p., confermava la pronuncia di condanna.
Riteneva la Corte che la responsabilità dell'imputato emergeva chiara dalla istruzione dibattimentale svolta sia in primo che in secondo grado.
Ricordava la Corte che il giorno dei fatti, verso le ore 17.20, l'elicottero del IR, da lui pilotato, proveniente da Aosta con a bordo quattro passeggeri, era atterrato nei pressi del palazzetto dello sport di Courmayeur. Vicino all'aeromobile si era assemblata una piccola folla in attesa delle personalità politiche che ne dovevano discendere per una manifestazione pubblica. Il pilota, scendeva dall'elicottero, mantenendo il rotore a pieni giri. Dopo avere aperto il portellone anteriore e posteriore destro ed avere aiutato a scendere tre dei quattro passeggeri, si recava dall'altro lato per aprire il portellone anteriore sinistro e fare scendere il L'LE che era seduto nel posto del copilota. In tale frangente l'aeromobile prendeva improvvisamente quota con il passeggero ancora a bordo e, dopo un percorso di circa 50 mt, urtava un cavo telefonico e precipitava nel giardino di una civile abitazione.
Nell'occasione il L'LE pativa gravissime lesioni con postumi permanenti.
La Corte distrettuale, alla luce dell'istruzione svolta e della perizia espletata, ha ritenuto sussistere tutti i profili di colpa, specifica e generica, addebitati all'imputato.
In particolare questi:
- era atterrato con l'elicottero in un luogo diverso da quello per cui era stato autorizzato dalla Regione Valle d'Aosta, in una zona ove erano presenti persone ed abitazioni;
- dopo l'atterraggio aveva lasciato il rotore a pieni giri ed era disceso dall'aeromobile;
- nello scendere non aveva frizionato in modo adeguato il comando del passo collettivo;
- aveva consentito che un passeggero sedesse nel posto del copilota. La concatenazione di tali imprudenze aveva determinato la presa di quota dell'elicottero, verosimilmente per l'urto dei comandi da parte del L'LE nel momento in cui si era mosso per discendere dal veicolo.
La Corte inoltre affermava la tipicità della condotta in relazione all'art. 449 c.p. in quanto, con valutazione operata ex ante, la negligente ed imprudente condotta del IR aveva messo in pericolo un numero indeterminato di persone, in ragione della localizzazione in centro abitato del fatto e della imprevedibilità della lunghezza del volo del mezzo, arrestatosi per l'urto con un cavo telefonico;
della presenza di più persone nei pressi del veicolo;
del pericolo costituito dalla proiezione dei frammenti del mezzo dopo la caduta e del pericolo di incendio determinatosi con l'incidente.
3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato lamentando:
3.1. la carenza ed illogicità della motivazione, laddove aveva riconosciuto la sussistenza del concreto pericolo per la pubblica incolumità.
Invero, premessa la scarsa conoscenza della materia manifestata dal perito nominato dalla Corte, era da escludere che il giorno dei fatti si fosse verificata una situazione di pericolo concreto, ciò perché non vi era stata alcuna esplosione, alcun incendio e nessuna vittima, salvo le lesioni al passeggero;
l'elicottero non avrebbe potuto percorrere una distanza maggiore di quella percorsa (50 mt), in quanto agendo sul solo comando del passo collettivo e non anche sugli altri, tra cui la pedaliera, l'elicottero si rovescia e precipita per la sua instabilità; pertanto mai si sarebbe potuto raggiungere l'ingresso del Palazzetto dello Sport, sito a distanza superiore.
3.2. la carenza ed illogicità della motivazione, laddove era stata riconosciuta la condotta colposa del IR come causa dell'evento. Invero:
a) quanto al sito di atterraggio il D.M. 10 marzo 1988 consentiva di atterrare su proprietà privata o demaniale, previa consenso del proprietario. Nel caso di specie, il consenso del Sindaco e delle Forze di Polizia era stato concesso per fatti concludenti, in quanto non vie era stata opposizione per un precedente atterraggio e la Polizia presente non lo aveva inibito;
b) quanto alle pale in movimento, il divieto è finalizzato ad evitare rischi per i passeggeri, ma non era questo rischio preso in considerazione della norma che si era concretizzato;
c) in ordine alla contestazione di insufficiente frizionamento del passo collettivo, il giudice di merito non aveva preso in considerazione un'ipotesi più che plausibile e che cioè il L'LE, nello scendere dal veicolo, aveva ritenuto che la leva servisse per spostare il sedile e quindi l'avesse volontariamente toccata a tale scopo, violando un esplicito divieto impartito dal IR, di non slacciare la cintura di sicurezza e non toccare alcunché;
3.3. La violazione di legge ed in particolare dell'art. 41 c.p., comma 2, per non avere il giudice di merito valutato che la condotta imprudente del L'LE era stato un fattore causale eccezionale e sopravvenuto idoneo da solo a produrre l'evento. Invero il L'LE, in quanto persona laureata, deputato, sottosegretario di Stato, non aveva bisogno di particolari raccomandazioni, sicché la sua imprudenza era un fatto del tutto imprevedibile.
4. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
4.1. In ordine al primo motivo di censura, va osservato che, come affermato concordemente dai giudici di merito, sussiste la tipicità del disastro aviatorio colposo contestato (art. 449 c.p. in relazione all'art. 428 c.p., comma 3). È da premettere che questa Corte di legittimità ha più volte ribadito che quando il disastro (nel caso di specie la caduta di un aeromobile) è determinato da un bene di proprietà dell'autore del fatto, la sua punibilità è condizionata dal verificarsi di un concreto pericolo per la pubblica incolumità (cfr. Cass. 1, 2498/89, Wiseman;
Cass. 4, 13893/09, Niccolai). Si tratta, pertanto, di un reato di pericolo concreto, ove cioè il verificarsi del pericolo di danno è elemento costitutivo della fattispecie.
La difesa dell'imputato, prendendo le mosse dalla circostanza che il disastro riguardava un aeromobile di proprietà dell'imputato, ha ritenuto che, non essendosi verificato un reale e concreto pericolo per la pubblica incolumità, difettava la tipicità del fatto, per assenza di un elemento della fattispecie incriminatrice. Per rispondere alla doglianza va richiamata la giurisprudenza consolidata di questa Corte in materia, laddove è stato affermato che: "Il delitto di disastro colposo di cui all'art. 449 c.p. richiede un avvenimento grave e complesso con conseguente pericolo per la vita o l'incolumità delle persone indeterminatamente considerate al riguardo;
è necessaria una concreta situazione di pericolo per la pubblica incolumità nel senso della ricorrenza di un giudizio di probabilità relativo all'attitudine di un certo fatto a ledere o a mettere in pericolo un numero non individuabile di persone, anche se appartenenti a categorie determinate di soggetti;
ed, inoltre, l'effettività della capacità diffusiva del nocumento (cd. pericolo comune) deve essere accertata in concreto, ma la qualificazione di grave pericolosità non viene meno allorché, casualmente, l'evento dannoso non si è verificato" (cass. 4, 5820/2000, Alessio;
conf. Cass. 4, 19342/07, Rubiero). Nel caso di specie, come evidenziato dalla Corte di merito, sono presenti tutti gli indici sintomatici elencati dalla richiamata giurisprudenza. Infatti l'elicottero dopo essere atterrato in una zona abitata, ha preso quota, senza il pilota a bordo, e dopo circa cinquanta metri, a seguito dell'urto con dei cavi telefonici, è precipitato in un giardino di un villino.
Se ne deduce che, tenuto conto che l'aeromobile non era governato, solo per un mero caso fortunato esso non si è abbattuto sulle abitazione ovvero sulle persone in attesa delle autorità politiche presenti sull'elicottero, con le gravi conseguenze immaginabili. Il fatto ha pertanto provocato un reale pericolo di danno per l'integrità fisica e la vita di un numero non determinabile di persone, creando quindi un concreto rischio per la incolumità pubblica.
Inoltre, considerato che sull'aeromobile vi erano carburante ed oli della trasmissione e del motore, vi era stato anche il concreto rischio del verificarsi di un incendio di maggiori dimensioni di quello realizzatosi e quindi con ulteriore capacità diffusiva del pericolo.
Pertanto vanno condivise le valutazioni, coerenti e non illogiche, svolte in modo concorde dai giudici di merito circa il verificatosi concreto pericolo per la pubblica incolumità, con valutazione effettuata ex ante, e quindi in ordine alla configurabilità del delitto contestato. Per quanto detto il motivo di censura è infondato.
4.2. La difesa dell'imputato ha, inoltre, censurato la sentenza, laddove aveva riconosciuto la causalità della condotta colposa del IR;
di contro i suoi comportamenti non avevano evidenziato alcuna colpa generica o specifica.
4.2.1. In particolare, con riferimento al sito di atterraggio, ha esposto al difesa che il D.M. 10 marzo 1988 consentiva di atterrare su proprietà privata o demaniale, previo consenso del proprietario. Nel caso di specie, il consenso del Sindaco e delle Forze di Polizia era stato concesso per fatti concludenti, in quanto non vi era stata opposizione per un precedente atterraggio e la Polizia presente non lo aveva inibito.
Orbene, va premesso che il citato D.M. dispone all'art. 8 che "L'uso di un'aviosuperfide non munita di segnaletica ubicate su un'area di proprietà privata è subordinato all'assenso del proprietario dell'area; se ubicata su un'area di proprietà dello Stato o di enti pubblici, l'uso è subordinato al nulla osta o alla concessione d'uso da parte della competente autorità amministrativa". Nel caso in oggetto, l'elicottero è atterrato in una zona non destinata ad aviosuperficie e vicina ad abitazioni, per cui il consenso all'utilizzo dell'area doveva provenire dalla P.A. competente, verosimilmente il Sindaco.
Ebbene, il fatto che vi sia stata deplorevole tolleranza da parte delle pubbliche autorità all'atterraggio, non significa che l'imputato abbia ricevuto un provvedimento autorizzativo o concessorio tacito.
È noto, infatti, che l'agire amministrativo è regolato dalle rigide norme sul procedimento amministrativo, per cui un atto della P.A. non può che da esso conseguire. Nè può farsi riferimento nel caso di specie ad un provvedimento tacito, in quanto il cd. silenzio assenso, è anch'esso procedimentalizzato (cfr. L. n. 241 del 1990, art. 20). Ne consegue che l'atterraggio dell'elicottero del IR, in un'area non destinata ad aviosuperfice, urbanizzata ed abitata, costituisce una grave violazione delle regole di diligenza e prudenza, che ha consentito il concretizzarsi del rischio che il loro rispetto mirava a prevenire: di qui la causalità della condotta colposa dell'imputato.
4.2.2. La difesa del IR ha anche lamentato che il giudice di merito, nell'addebitare la colpa di avere fatto scendere i passeggeri quando le pale erano ancora in movimento, non aveva valutato che il divieto era finalizzato ad evitare rischi per i passeggeri, ma il rischio concretizzatosi era stato diverso e cioè la ripresa di quota dell'aeromobile.
Orbene, il D.M. 10 marzo 1988, art. 11, u.c. prevede, per gli elicotteri, che "Lo sbarco e l'imbarco di persone deve avvenire con il carrello poggiato stabilmente a terra ed il rotore o i rotori completamente fermi. Il rotore o i rotori possono essere in movimento, con il passo delle pale del rotore al minimo, qualora, durante le fasi di imbarco e sbarco, sia presente personale addetto all'assistenza dei passeggeri".
Nel caso di specie va osservato che al momento dello sbarco dei passeggeri il rotore era a pieni giri e non al minimo;
inoltre all'assistenza dello sbarco dei passeggeri si era dedicato lo stesso pilota, abbandonando i comandi.
Ma l'addebito più rilevante di colpa formulato è relativo al mancato od insufficiente frizionamento del "passo collettivo". Va premesso che tale comando consente di cambiare l'angolo di incidenza delle pale e quindi la loro capacità a far decollare o meno l'elicottero.
Tale leva è collocata vicino al sedile del pilota e, quando il veicolo è atterrato deve essere posizionata a "zero". Come osservato in sentenza, l'azzeramento del passo collettivo non garantisce dal pericolo che il veicolo riprenda quota o si destabilizzi, in quanto delle vibrazioni o un urto, potrebbero allontanare la leva dalla posizione di "zero". Ecco perché si deve operare affinché la leva non si muova: questa operazione viene detta "frizionamento" del passo collettivo.
Ha osservato la Corte di merito che la ripresa di quota del veicolo era stata resa possibile dal fatto che il passo collettivo o non era stato frizionato oppure non lo era stato a sufficienza. Se ne desume da tale ricostruzione del fatto effettuata dalla Corte distrettuale, che è addebitabile al IR una doppia grave negligenza ed imprudenza: avere, durante le operazioni di sbarco dei passeggeri abbandonato i comandi mentre il rotore dell'elicottero era ad un normale regime di giri e non al minimo;
non avere frizionato a sufficienza il passo collettivo, tanto che un semplice urto od occasionale aggancio dello stesso da parte dell'ultimo passeggero (L'LE), aveva determinato l'allontanamento del comando dalla posizione di "zero" ed il posizionamento delle pale con un angolo di incidenza che aveva consentito il decollo dell'aeromobile. In breve, non bisogna spendere ulteriori parole per evidenziare come tali negligenze abbiano avuto un'efficacia causale sul sinistro verificatosi.
Anche tale doglianza pertanto infondata.
4.3. Con ulteriore motivo la difesa censura la sentenza laddove non aveva preso in considerazione che la condotta del L'LE, il quale evidentemente aveva toccato il comando del passo collettivo, era stata imprevedibile, in quanto frutto della violazione di un esplicito divieto a toccare i comandi, ed inoltre costituiva un fattore causale eccezionale e sopravvenuto da solo idoneo a produrre l'evento.
Anche tale doglianza è infondata, come già rimarcato dal giudice del merito.
È certo che il passeggero L'LE abbia toccato il comando;
escludendo l'ipotesi inverosimile di un volontario azionamento finalizzato al decollo dell'aeromobile, è presumibile che egli si sia appoggiato con la mano o con il corpo al comando nello scendere, ovvero ad esso si sia agganciato un capo di abbigliamento o una borsa.
Ebbene, tale eventualità, in relazione ad un comando posto al centro tra i due sediolini anteriori dell'elicottero, in un ambiente di per sè stretto, non deve ritenersi assolutamente remota. In verità il contatto tra il passeggero ed il comando, con i gravi effetti verificatisi, è stato reso possibile perché in precedenza erano state violate dal pilota elementari regole di prudenza. Tali regole, è bene ricordarlo, hanno una finalità ostativa rispetto a situazioni di pericolo che posso verificarsi, tra cui anche condotte disattente di terzi.
Nel caso di specie, il L'LE, benché mero passeggero, era stato fatto sedere sul sedile destinato al copilota, vicino a comandi attivi dell'aeromobile; era stato lasciato da solo sul mezzo con il rotore a pieni giri;
a fianco a lui vi era passo collettivo (comando destinato a determinare il decollo del veicolo) non frizionato o non sufficientemente frizionato.
La somma di tali imprudenze del IR hanno costituito terreno fertile perché un accidentale contatto del passeggero con il comando facesse decollare l'elicottero.
Ne consegue che correttamente la Corte di merito ha escluso che la condotta del L'LE sia stata causa dell'evento ed ha attribuito ai descritti negligenti ed imprudenti comportamenti dell'imputato, l'efficacia causale del disastro.
Per quanto detto anche tale censura è infondata.
Consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2010