Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/01/2010, n. 9967
CASS
Sentenza 18 gennaio 2010

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Massime1

La condotta del medico che visiti la paziente senza osservare le regole dell'arte medica (nella specie: omettendo di avvedersi della gravità della patologia che ella presentava) non costituisce causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento, e non è, quindi, idonea ad escludere il rapporto di causalità tra l'evento-morte della stessa paziente ed un altrui comportamento colposo antecedente.

Commentario1

  • 1Lesioni personali: qual è il confine con l'omicidio preterintenzionale?
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 7 settembre 2023

    La massima In tema di omicidio preterintenzionale, l'evento morte deve costituire il prodotto della specifica situazione di pericolo generata dal reo con la condotta intenzionale volta a ledere una persona, sicché esso non può essere imputato a titolo preterintenzionale, ma deve essere punito a titolo di colpa, in quanto effetto di una serie causale diversa da quella avente origine dall'evento di lesioni dolose, ove sia del tutto estraneo all'area di rischio attivato con la condotta iniziale - intenzionalmente diretta a provocare lesioni - e sia, invece, conseguenza di un comportamento successivo (Cassazione penale , sez. V , 21/01/2022 , n. 15269). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/01/2010, n. 9967
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9967
Data del deposito : 18 gennaio 2010

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