Sentenza 18 gennaio 2010
Massime • 1
La condotta del medico che visiti la paziente senza osservare le regole dell'arte medica (nella specie: omettendo di avvedersi della gravità della patologia che ella presentava) non costituisce causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento, e non è, quindi, idonea ad escludere il rapporto di causalità tra l'evento-morte della stessa paziente ed un altrui comportamento colposo antecedente.
Commentario • 1
- 1. Lesioni personali: qual è il confine con l'omicidio preterintenzionale?Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 7 settembre 2023
La massima In tema di omicidio preterintenzionale, l'evento morte deve costituire il prodotto della specifica situazione di pericolo generata dal reo con la condotta intenzionale volta a ledere una persona, sicché esso non può essere imputato a titolo preterintenzionale, ma deve essere punito a titolo di colpa, in quanto effetto di una serie causale diversa da quella avente origine dall'evento di lesioni dolose, ove sia del tutto estraneo all'area di rischio attivato con la condotta iniziale - intenzionalmente diretta a provocare lesioni - e sia, invece, conseguenza di un comportamento successivo (Cassazione penale , sez. V , 21/01/2022 , n. 15269). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/01/2010, n. 9967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9967 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 18/01/2010
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo G. - rel. Consigliere - N. 96
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 21493/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI LECCE;
nei confronti di:
2) PA DR, N. IL. 14/01/1964, parte civile;
nei confronti di:
1) LI NA NZ, N. IL 10/11/1964;
2) SC AN, N. IL 08/08/1965;
avverso la sentenza n. 1767/2007 CORTE APPELLO di LECCE, del 24/11/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/01/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO GIUSEPPE BRUSCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GIALANELLA Antonio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
Udito, per la parte civile, l'Avv. D'Angelo Danilo, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi;
uditi gli avv.ti Plastino P., per TE PA e Troso Alessandro per RI, i quali hanno concluso per il rigetto dei ricorsi. La Corte:
OSSERVA
1) La Corte d'Appello di Lecce, con sentenza 24 novembre 2008, giudicando sull'appello proposto da SC AN e LI NA NZ contro la sentenza 16 gennaio 2007 del Tribunale di Lecce - che li aveva condannati il primo alla pena di mesi otto di reclusione (con la concessione delle attenuanti generiche) e il secondo alla pena di un anno di reclusione per il delitto di omicidio colposo in danno di PA ER - ha riformato la sentenza di primo grado assolvendo entrambi gli imputati dal reato loro ascritto con la formula perché il fatto non sussiste.
2) I fatti che hanno dato luogo al processo sono stati così concordemente ricostruiti dai giudici di merito.
Il 29 settembre 2002 PA ER era stata accolta nel centro Narconon denominato "Il Gabbiano" di Melendugno per essere sottoposta ad una cura di disintossicazione da sostanze stupefacenti. Nel pomeriggio del 7 ottobre 2002, poiché la ricoverata era molto sofferente, due operatori della comunità, SA RO e TO NG, decidevano di accompagnarla presso la locale guardia medica o presso il più vicino pronto soccorso. Poiché la guardia medica locale era chiusa i due operatori decidevano di accompagnare la PA all'ospedale di Lecce.
Nel corso del viaggio TO riceveva una prima telefonata da parte di LI NA (responsabile del reparto e suo superiore) che gli ingiungeva di tornare indietro perché riteneva che la paziente simulasse il malore per potersi allontanare dalla comunità. A fronte delle perplessità espresse da TO questi riceveva una seconda telefonata da parte di SC, direttore del centro, che, informato compiutamente della situazione, gli ordinava di riportare la paziente in comunità.
Perdurando la sofferenza della PA i due imputati la sera del medesimo 29 settembre chiedevano l'intervento del medico di guardia dott. MA che visitava la paziente verso le ore 22,30. Peraltro il mattino successivo la paziente, che lamentava dolori lancinanti, veniva accompagnata presso l'ospedale Vito Fazzi di Lecce dove decedeva poco dopo il ricovero a causa di "collasso cardiocircolatorio seguito a shock settico da peritonite diffusa secondaria a perforazione di ulcera pilorica".
2) Il Tribunale di Lecce ha ritenuto che l'evento dovesse essere attribuito ai due responsabili del centro perché, in base alle indagini di natura tecnica svolte nel giudizio, doveva ritenersi provato che la patologia che aveva colto la paziente, se affrontata adeguatamente nel pomeriggio del 7 ottobre 2002, sarebbe stata agevolmente contrastata e la paziente sarebbe sopravvissuta. Ha ritenuto inoltre il primo giudice che la condotta dei due imputati fosse stata gravemente negligente e imprudente perché, malgrado non avessero la possibilità di osservare direttamente le condizioni della paziente e di parlare con lei (al contrario di SA che insisteva per il ricovero) e in mancanza di alcun riscontro medico e dei necessari elementi di conoscenza si erano assunti la responsabilità di impedire un ricovero che avrebbe salvato la vita della ricoverata.
3) La Corte d'Appello di Lecce, con sentenza 24 novembre 2008, ha invece assolto i due imputati dal reato loro ascritto perché il fatto non sussiste.
La sentenza della Corte di merito ha condiviso la ricostruzione dei fatti effettuata dal primo giudice e ha confermato che, senza l'intervento dei due responsabili del centro, la vita della PA sarebbe stata salvata. Neppure ha contestato, anche se il tema dell'elemento soggettivo non viene affrontato nella sentenza, che la condotta degli imputati sia stata connotata da colpa e che la violazione delle regole cautelari abbia avuto efficienza causale sul verificarsi dell'evento.
Ha però ritenuto, il secondo giudice, che esistesse una causa sopravvenuta da sola idonea ad escludere il rapporto di causalità perché da sola sufficiente a determinare l'evento (art. 41 c.p., comma 2); la causa sopravvenuta sarebbe costituita dall'erronea diagnosi formulata dal medico che, la sera del 7 ottobre 2002, aveva visitato la paziente senza rendersi conto della gravità della patologia.
4) Contro la sentenza di secondo grado hanno proposto ricorso sia il Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Lecce che la parte civile PA DR.
Il Procuratore generale deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 41 c.p., comma 2 sotto il profilo che l'erronea diagnosi del dott. MA poteva al più costituire una concausa dell'evento ma non una causa da sola sufficiente a determinarlo perché si inseriva nella serie causale dipendente dal fatto addebitato agli imputati.
La parte civile, dopo aver integralmente riportato (da p. 2 a p. 23) la trascrizione dell'esame del consulente tecnico del pubblico ministero deduce, con il primo motivo di ricorso, la violazione degli artt. 589, 40 e 41 c.p. rilevando che la condotta del dott. MA si era inserita in una situazione di pericolo creata dai due imputati le cui conseguenze la sua condotta non era riuscito ad evitare. Del resto la negligenza o imperizia di un medico non costituisce avvenimento eccezionale o atipico rispetto alla serie causale precedente della quale costituisce anzi un normale sviluppo evolutivo.
Con il secondo motivo si deducono analoghe censure sotto il profilo del vizio di motivazione.
5) Va premesso che nel presente giudizio non sono più in discussione nè l'esistenza di una condotta colposa da parte degli imputati ne' la riconducibilità del decesso della PA alla violazione delle regole cautelari da parte loro.
Le censure proposte con i ricorsi e la soluzione data dalla Corte di merito ripropongono uno dei temi di maggior complessità del diritto penale che riguarda l'interpretazione dell'art. 41 c.p., comma 2, secondo cui "le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento".
Si tratta di una norma di fondamentale importanza all'interno dell'assetto normativo che il codice ha inteso attribuire al tema della causalità e lo scopo della norma, secondo l'opinione maggiormente seguita, è quello di temperare il rigore derivante dalla meccanica applicazione del principio generale contenuto nell'art. 41 c.p., comma 1, in esame che si ritiene abbia accolto il principio condizionalistico o dell'equivalenza delle cause ("condicio sine qua non"). Anzi, secondo taluni autori, questa norma escluderebbe che il codice abbia voluto accogliere integralmente la teoria condizionalistica essendo, il concetto di causa sopravvenuta, estraneo a questa teoria così come è da ritenere estraneo alla teoria della causalità adeguata.
È stato affermato in dottrina che se il comma 2 in esame venisse interpretato nel senso che il rapporto di causalità dovesse ritenersi escluso solo nel caso di un processo causale del tutto autonomo verosimilmente si tratterebbe di una disposizione inutile perché, in questi casi, all'esclusione si perverrebbe con la mera applicazione del principio condizionalistico previsto dall'art. 41 c.p., comma 1. Deve pertanto trattarsi, secondo questo condivisibile orientamento, di un processo non completamente avulso dall'antecedente, di una concausa che deve essere, appunto, "sufficiente" a determinare l'evento. Ma questa sufficienza non può essere intesa come avulsa dal precedente percorso causale perché, altrimenti, torneremmo al caso del processo causale del tutto autonomo per il quale il problema è risolto dall'art. 41 c.p., comma 1. Su questa affermazione di principio deve ritenersi raggiunto un sufficiente consenso in quanto gli orientamenti (peraltro, a quanto risulta, quasi esclusivamente dottrinali) che sostenevano la tesi della completa autonomia dei processi causali non sembrano essere state più riproposte negli ultimi decenni.
In base alla ricostruzione che va sotto il nome della teoria della causalità "umana" si parte dalla premessa che, oltre alle forze che l'uomo è in grado di dominare, ve ne sono altre - che parimenti influiscono sul verificarsi dell'evento - che invece si sottraggono alla sua signoria. Può dunque essere oggettivamente attribuito all'agente quanto è da lui dominabile ma non ciò che fuoriesce da questa possibilità di controllo.
Quali sono gli elementi esterni controllabili?
Innanzitutto quelli dotati da carattere di normalità, cioè quelli che si verificano con regolarità qualora venga posta in essere l'azione. Ma non solo queste conseguenze si sottraggono al dominio dell'uomo ma altresì quelle che si caratterizzano per essere non probabili o non frequenti perché comunque possono essere prevedute dall'uomo.
Che cosa sfugge invece al dominio dell'uomo?
Ciò che sfugge a questo dominio - secondo l'illustre Autore che ha formulato la teoria - "è il fatto che ha una probabilità minima, insignificante di verificarsi: il fatto che si verifica soltanto in casi rarissimi............nei giudizi sulla causalità umana si considerano "propri" del soggetto tutti i fattori esterni che concorrono con la sua azione, esclusi quelli che hanno una probabilità minima, trascurabile di verificarsi;
in altri termini esclusi i fattori che presentano un carattere di eccezionalità". Per concludere che per l'imputazione oggettiva dell'evento sono necessari due elementi, uno positivo e uno negativo: quello positivo "è che l'uomo con la sua condotta abbia posto in essere un fattore causale del risultato, vale a dire un fattore senza il quale il risultato medesimo nel caso concreto non si sarebbe avverato;
il negativo è che il risultato non sia dovuto al concorso di fattori eccezionali (rarissimi). Soltanto quando concorrono queste due condizioni l'uomo può considerarsi "autore" dell'evento". Perché possa parlarsi di causa sopravvenuta idonea ad escludere il rapporto di causalità (o la sua interruzione come altrimenti si dice) si deve dunque trattare, secondo questa ricostruzione, di un percorso causale ricollegato all'azione (od omissione) dell'agente ma completamente atipico, di carattere assolutamente anomalo ed eccezionale;
di un evento che non si verifica se non in casi del tutto imprevedibili a seguito della causa presupposta. È noto l'esempio riportato nella relazione ministeriale al codice penale: l'agente ha posto in essere un antecedente dell'evento (ha ferito la persona offesa) ma la morte è stata determinata dall'incendio dell'ospedale nel quale il ferito era stato ricoverato. Il che, appunto, non solo non costituisce il percorso causale tipico (come, per es., il decesso nel caso di gravi ferite riportate a seguito dell'aggressione) ma realizza una linea di sviluppo della condotta del tutto anomala, oggettivamente imprevedibile in astratto e imprevedibile per l'agente che non può anticipatamente rappresentarla come conseguente alla sua azione od omissione (quest'ultimo versante riguarda l'elemento soggettivo ma il problema, dal punto di vista dell'elemento oggettivo del reato, si pone in termini analoghi).
Va infine rilevato che sia l'Autore che l'ha proposta che tutti coloro che l'hanno condivisa - comprese la giurisprudenza di legittimità e quella di merito - hanno affermato che la teoria della causalità "umana" è applicabile anche ai reati omissivi impropri. 6) Alla luce della ricostruzione che precede la tesi accolta dalla sentenza impugnata (che peraltro neppure si è posta i problemi indicati) non solo non appare condivisibile ma si evidenzia nella sua evidente infondatezza.
Non è infatti possibile qualificare come inopinata, abnorme, assolutamente imprevedibile la condotta di un soggetto, pur negligente, la cui condotta inosservante trovi la sua origine e spiegazione nella condotta di chi abbia creato colposamente le premesse su cui si innesta il suo errore o la sua condotta negligente. Inoltre la condotta del medico che ha visitato la paziente non può essere ritenuta abnorme o imprevedibile perché non è eccezionale la condotta di un medico che affronti senza l'osservanza delle regole dell'arte medica il caso sottopostogli. Era certamente obbligo del medico approfondire gli aspetti della patologia che presentava la paziente ma eccezionale e imprevedibile non è certo la condotta di chi si inserisce in una condotta negligente da altri tenuta. Non è la natura colposa della persona successivamente intervenuta che vale ad escludere il rapporto di causalità ma la natura abnorme ed imprevedibile della medesima. Insomma nel caso in esame non può ipotizzarsi l'ipotesi prevista dall'art. 41 c.p., comma 2, perché la causa sopravvenuta non solo non costituisce uno sviluppo del tutto autonomo ed eccezionale della prima condotta inosservante ma rientra nell'ambito delle conseguenze prevedibili di questa condotta addebitabile ai ricorrenti di cui costituisce una possibile, e quindi prevedibile, conseguenza. Anzi la loro condotta colposa trova l'antecedente logico e causale nella violazione delle regole cautelari da parte di chi il ricovero tempestivo aveva impedito.
7) Alle considerazioni svolte consegue l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata ad altra sezione della Corte d'Appello di Lecce che si atterrà ai principi di diritto indicati e provvedere al regolamento delle spese tra le parti del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Lecce cui rimette anche il regolamento delle spese tra le parti relative al presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2010