Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/01/1998, n. 7266
CASS
Sentenza 26 gennaio 1998

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Il delitto di caduta di aeromobile previsto dall'art. 428 cod. pen. nella forma dolosa, e dall'art. 449 cod. pen. in quella colposa, è un reato di pericolo presunto per la pubblica incolumità e consista nel cagionare la caduta di un velivolo, sia esso militare ovvero adibito al trasporto di persone; la sua obiettività giuridica è perciò diversa da quella del reato di perdita colposa di aeromobile, previsto dall'art. 106 cod. pen. mil. di pace, consistente nel danno per l'amministrazione militare a seguito di violazione di doveri funzionali. Ne consegue l'insussistenza di un rapporto di specialità tra le due fattispecie legali, che sotto l'aspetto formale possono anche concorrere, come esiti della stessa azione o omissione.

In tema di nesso di causalità lo strumento per individuarlo, rispetto all'evento lesivo, è rappresentato dal giudizio controfattuale, nel senso che, mediante l'eliminazione mentale del fattore (il comportamento umano) dato per condizionante, si verifica se, alla luce della massima di esperienza applicabile al caso, l'evento dato per lesivo sarebbe accaduto ugualmente o no: la condotta dell'uomo è causale solo in questo secondo caso, perché senza di essa l'evento non sarebbe accaduto. (Fattispecie di esclusione del rapporto di causalità perché la decisione del pilota di attraversare nell'uno o nell'altro aeroporto, come quella di abbandonare, o no, l'aereo al suo destino di auto-eterodistruzione, non modificò in nulla la prospettiva dell'evento "incendio" dell'aeroplano e di ciò che, abbattendosi al suolo, esso avrebbe potuto colpire).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/01/1998, n. 7266
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7266
    Data del deposito : 26 gennaio 1998

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