Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/02/2009, n. 13893
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Sentenza 27 febbraio 2009

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Ai fini della sussistenza del delitto di cui agli artt. 428 e 449, comma secondo, cod. pen., perché si abbia naufragio non è necessario che il natante sia affondato, ma è sufficiente che lo stesso non sia più in grado di galleggiare regolarmente, risultando così inutilizzabile per la navigazione. (Fattispecie relativa all'incagliamento di una imbarcazione a motore sugli scogli da cui era conseguita l'apertura di due falle nello scafo e il danneggiamento delle eliche e del timone).

Per la sussistenza del delitto di naufragio colposo di natante di proprietà dell'autore del reato è necessario che dall'evento disastroso discenda un concreto pericolo per l'incolumità pubblica, il quale consiste nella concreta esposizione anche solo delle persone presenti sull'imbarcazione all'imponderabile forza distruttiva dell'evento medesimo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/02/2009, n. 13893
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13893
    Data del deposito : 27 febbraio 2009

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