Sentenza 26 gennaio 2000
Massime • 1
Ove l'ordinanza dichiarativa della contumacia non sia in alcun modo motivata in ordine all'impedimento dell'imputato e tuttavia tale mancanza non abbia alcuna influenza sul "decisum", la Corte di cassazione può integrare la parte argomentativa del provvedimento, ai sensi del primo comma dell'art. 619 cod. proc. pen. (Nella specie, la Corte ha osservato come un certificato medico che prescriveva "tre giorni di riposo e cure per colica renale" non fosse tale da integrare una "assoluta impossibilità di comparire", ma fosse addirittura concepito in termini da escludere un'evenienza di quel genere).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/01/2000, n. 2387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2387 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Fortunato PISANTI Presidente del 26/1/2000
1. Dott. Renato FULGENZI Consigliere SENTENZA
2. " Raffaele LEONASI " N. 144
3. " Giovanni CASO " REGISTRO GENERALE
4. " Francesco SERPICO " N. 43509/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposta da CO GI nato Ascoli Piceno il 18/12/1957
avverso la sentenza del 20/5/1999 della Corte d'Appello di Ancona. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere Dott. Leonasi
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Frasso che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTO E DIRITTO
Con sentenza 20/5/99 la Corte d'Appello di Ancona, in riforma di decisione assolutoria del Pretore di fermo, dichiarava AN GI colpevole del reato di maltrattamenti in danno della moglie AL Cinzia, condannandolo a pena di legge. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato sulla base di tre motivi e cioè: I) nullità della ordinanza con la quale la Corte dispose procedersi in contumacia sebbene l'imputato avesse fatto pervenire certificazione medica relativa a colica renale in atto (documento disatteso dalla Corte senza alcuna motivazione); 2) manifesta illogicità della motivazione della sentenza e in punto di attendibilità della persona offesa (malgrado si fosse dato atto di non poche contraddizioni e incongruenze già evidenziate dal primo giudice) e circa la valutazione della testimonianza della madre dell'imputato, alla quale si era dato credito su fatti relativi al reato di cui all'art. 570 C.P. (originariamente contestato in concorso materiale) senza fare altrettanto rispetto al reato di cui all'art. 572 C.P. ancora all'esame; 3) omessa motivazione sul dolo, consistente nella coscienza e volontà di tenere una condotta di sopraffazione abituale e programmata, restando irrilevante la semplice reiterazione degli episodi.
Detti motivi - osserva questa Suprema Corte - sono del tutto infondati.
I) Risulta dagli atti del dibattimento di appello - che si possono esaminare anche in questa sede in presenza di questione di carattere processuale - che il documento medico prodotto in limine si limitava a prescrivere "tre giorni di riposo e cure per colica renale". Ora, è vero che l'ordinanza dichiarativa della contumacia non fu in alcun modo motivata in ordine a detta emergenza ma, non influendo tale mancanza sull'esattezza del decisum, si può far luogo a integrazione della parte argomentativa ad opera di questa Corte in applicazione della regola di cui al primo comma dell'art. 619 C.P.P.:
e così è sufficiente osservare che non solo il predetto documenta non attestava l'esistenza di una "assoluta impossibilità di comparire", ma addirittura era concepito in termini tali da escludere una evenienza di quel genere. Legittimamente, quindi, fu disposto procedersi in contumacia.
2) Si ricorda che a mente dell'art. 606 lett. e) C.P.P. il vizio di illogicità manifesta dev'essere riscontrato tra le varie proposizioni inserite nella motivazione (senza alcuna possibilità di ricorrere al controllo delle risultanze processuali) e deve incidere in modo significativo sul complessivo ragionamento seguito dal giudice.
Nel caso, la Corte territoriale ha dato atto, per quanto riguarda la testimonianza della persona offesa, che alcuni tratti di disorganicità o di lacunosità su episodi di minore importanza (vissuti non sempre con la stessa intensità per il variare della condizione psicologica e di conseguenza oscillanti nella rievocazione) non intaccano la esistenza di ricordi più precisi sui fatti più gravi, consistiti appunto in una serie di violenze fisiche, spesso culminate in lesioni, protrattesi negli anni. Episodi pienamente confermati, del resto, da testimonianze e da visite al pronto soccorso alle quali la vittima dovette sottoporsi "con cadenza quasi ritmica". Motivazione, come ognun vede, perfettamente coerente e appagante.
È priva poi di ogni rilievo in questa sede la censura riguardante l'altra teste, posto che quest'ultima non viene presa in alcun modo in considerazione ai fini del giudizio di colpevolezza per il reato all'esame.
3. la Corte d'appello non solo si sofferma a lungo, nelle premesse della parte argomentativa, sui noti caratteri del dolo nel delitto di maltrattamenti in famiglia (caratteri, del resto, ricordati dallo stesso ricorrente), ma ha cura di ricostruire i fatti inquadrandoli sempre in quella prospettiva. È sufficiente richiamare i riferimenti alle "continue e mortificanti violenze morali attraverso le quali il marito sfogava un incontenibile sentimento di disprezzo verso la moglie"; al "clima di immanente avvilimento morale"; alla "violenza costituente il linguaggio fondamentale che improntava di sè, nella dimensione della quotidianità familiare, lo stile della comunicazione tra il marito e la moglie". Francamente non si vede che cosa d'altro si sarebbe potuto dire a esaurimento del tema.
P. Q. M.
rigetta il ricorso e condanna i ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2000