Sentenza 14 novembre 2017
Massime • 1
È configurabile il reato di cui all'art. 17 R.D. 18 giugno 1931 n. 73 nel caso di mancata esposizione della tabella con l'indicazione dei giochi proibiti dal Questore, prescritta dall'art. 110, comma 1, del Testo Unico di Pubblica Sicurezza e disciplinata dall'art. 195 del relativo regolamento d'esecuzione, all'interno di un locale destinato all'attività di raccolta e di intermediazione di scommesse collegate ad eventi sportivi per conto di un "bookmaker" straniero.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/11/2017, n. 6918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6918 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2017 |
Testo completo
069 1 8-18 AND REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. 2186 sez. Elisabetta Rosi - Presidente - Luca Semeraro UP 14/11/2017 Alessio Scarcella R.G.N. 12047/2017 Alessandro Maria Andronio Fabio Zunica -Relatore- ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da TO EN, nato a [...] il [...], LE MA, nato in [...] il [...], JA RD ON, nato in [...] il [...], avverso la sentenza del 21-01-2016 della Corte di appello di Ancona;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Paola Filippi, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito per i ricorrenti l'avvocato Daniella Agnello, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 21 gennaio 2016, la Corte di appello di Ancona confermava la sentenza del Tribunale di Macerata del 3 dicembre 2013, con la quale, all'esito di rito abbreviato, EN TO, MA LE e JA RD ON erano stati condannati, il primo alla pena di 7 mesi di reclusione e il secondo e il terzo alla pena di mesi 3 di arresto ed € 206 di ammenda ciascuno, con conversione della pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria. L'affermazione di colpevolezza, quanto alla posizione di TO, concerneva i reati di cui agli art. 4 della legge n. 401/1989 e 88 del R.D. 773/1931 (capo A), 718- 719 n. 1 e 2 cod. pen. (capo B), 17 del R.D. 773/1931 (capo C) e 650 cod. pen. (capo D), contestandosi all'imputato di avere, quale titolare della ditta individuale Club Cinquepuntocinque Soccer Player sita in Recanati, esercitato abusivamente l'attività di raccolta e intermediazione, con il bookmaker straniero BE AL Limited con sede in AL, di scommesse collegate a eventi sportivi con relativo incasso delle quote e pagamento delle vincite in denaro, in assenza dei requisiti di cui all'art. 11 del T.U.L.P.S. (come la buona condotta) necessari per l'autorizzazione del Questore (capo A), tenendo così un gioco d'azzardo, atteso il carattere aleatorio degli eventi su cui venivano raccolte le scommesse, eventi presentati e proiettati su appositi schermi televisivi creati e gestiti da un server a distanza per conto della BE AL Limited (capo B), non provvedendo altresì a installare presso i locali della ditta la tabella dei giochi proibiti dal Questore di Macerata, essendo installate 3 apparecchiature per videogiochi (capo C), e infine continuando a svolgere la predetta attività di intermediazione non ottemperando alla diffida del Questore di Macerata del settembre 2009 di non esercitare oltre le attività di intermediazione (capo D), fatti accertati in Recanati l'11 gennaio e il 20 marzo 2011. Quanto a MA LE e JA RD ON, rispettivamente senior manager e legale rappresentante della BE AL Limited con sede in AL, il giudizio di colpevolezza veniva formulato solo con riferimento all'imputazione di cui agli art. 718-719 cod. pen. (capo B), mentre, quanto all'ulteriore fattispecie a loro contestata, ovvero quella di cui agli art. 88 del R.D. 773/31 e 4 della legge n. 401/1989 (capo A), interveniva pronuncia assolutoria perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
2. Per l'annullamento della sentenza della Corte marchigiana, hanno proposto ricorso per cassazione, tramite il loro comune difensore, EN TO, MA LE e JA RD ON.
2.1. In particolare MA LE e JA RD ON eccepiscono in primo luogo la nullità delle sentenze di primo e secondo grado per la mancata traduzione del testo in lingua inglese;
si osserva al riguardo che i due ricorrenti sono cittadini inglesi che non parlano l'italiano e che, ancor prima della modifica dell'art. 143 2 Ff comma 2 cod. proc. pen. avvenuta con il d. lgs. n. 23 del 4 marzo 2014 (data successiva a quella di emissione della sentenza di primo grado), era già in vigore e direttamente applicabile il diritto alla interpretazione e alla traduzione di tutti gli atti fondamentali del processo penale, ivi compresa la sentenza, avendo il d.lgs. 32/2014 dato tardiva attuazione alla direttiva del Parlamento europeo n. 2010/64/Ue del Parlamento europeo, cui gli Stati membri avrebbero dovuto adeguarsi entro il 27 ottobre 2013. Del resto, l'art. 143 cod. proc. pen., pure nella formulazione antecedente alla novella legislativa, imponeva già l'obbligo di traduzione di tutti gli atti del processo, e ciò anche alla luce della lettura costituzionalmente orientata che ne aveva dato sia la Corte Costituzionale con la sentenza n. 10/1993, sia questa Corte con la sentenza n. 4929/2006. Nel merito, la difesa contesta l'omessa considerazione da parte della Corte dell'evoluzione normativa in tema di scommesse e giochi virtuali, osservando che le argomentazioni della sentenza non potevano riguardare il bookmaker Stanley, leader nel settore del betting mondiale e soggetto abilitato all'esercizio di tutti i giochi on line, essendosi aggiudicata la concessione dei giochi pubblici;
in ogni caso, dopo un'articolata descrizione dell'iter normativo e giurisprudenziale registratosi in materia, la difesa evidenzia che tutte le procedure di selezione per l'esercizio in concessione dei giochi avviate prima dal CONI e poi da AAMS, sono state eseguite in assoluto dispregio dei principi comunitari e sono state dichiarate già discriminatorie proprio in danno di Stanley. Quanto alla fattispecie di cui agli art. 718 e 71 cod. pen., l'unica per la quale è intervenuta la condanna dei ricorrenti, si sostiene nel ricorso che la situazione fattuale accertata esula dal concetto di gioco d'azzardo, in quanto sia per le scommesse ippiche e sportive, sia per tutti gli altri giochi, anche virtuali, il giocatore effettua una previsione di risultato sulla base di dati che rientrano nel suo patrimonio conoscitivo (l'importanza della posta in gioco, la presenza o meno di particolari fattori di stimolo, le statistiche e altro); la difesa afferma in particolare che il virtual betting in contestazione è un gioco regolarmente prodotto, commercializzato e verificato da aziende sottoposte ai controlli di legge da parte delle Autorità dell'Unione Europea. Con memoria integrativa depositata il 9 novembre 2017, il difensore di LE e ON, oltre a ribadire le doglianze già formulate nel ricorso, si duole altresì della mancata motivazione da parte della Corte di appello in ordine alla richiesta di concessione agli imputati del beneficio della sospensione condizionale della pena, eccependo in tal senso l'omessa considerazione da parte dei giudici di secondo grado del comune status di incensurati dei ricorrenti.
2.2. Nel suo ricorso EN TO, dopo ampi riferimenti all'evoluzione della giurisprudenza comunitaria e nazionale, sia di merito che di legittimità, censura la violazione di legge, il difetto e la manifesta illogicità della motivazione, 3 ff osservando, sulla falsariga dei ricorrenti LE e ON, che gli affidamenti delle nuove concessioni per l'esercizio delle scommesse virtuali recepiscono i vizi dei precedenti bandi di gara, in quanto i concessionari di prima sono stati abilitati a esercitare il gioco virtuale giovandosi di un percorso autorizzatorio esclusivo e dedicato, nonostante le loro concessioni siano state assegnate con modalità ritenute contrastanti con il diritto dell'Unione Europea. In ordine alla propria specifica posizione, TO lamenta l'erroneità del rilievo formulato dalla Corte di appello sulla inesistenza della domanda di autorizzazione di polizia o di un diniego fondato su motivi di ordine pubblico, posto che il diniego citato dalla Corte di appello era intervenuto in epoca successiva alla data di contestazione del reato e riguardava comunque fatti e circostanze non attinenti al presente procedimento, mentre i pregiudizi di polizia citati nel successivo diniego riguardavano fatti non definiti con sentenza irrevocabile. Quanto poi alla condanna relativa alla fattispecie di cui all'art. 650 cod. pen., si evidenzia che tale reato, avente natura sussidiaria, era assorbito nel reato di cui all'art. 4 comma 4 bis della legge 401/89, a sua volta non applicabile nel caso di specie per il citato contrasto con la normativa comunitaria di riferimento. In ogni caso, aggiunge il ricorrente, l'ordine questorile di chiusura dell'attività non poteva considerarsi "legalmente dato", essendo viziato da violazione della normativa comunitaria;
si sottolinea infine l'insussistenza delle ragioni di giustizia richieste dall'art. 650 cod. pen., con conseguente esclusione del reato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.I ricorsi di MA LE e di JA RD ON devono essere accolti, imponendosi nei loro confronti l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per non aver commesso il fatto. Relativamente alla posizione di EN TO, invece, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente ai capi b), c) e d), per essere i reati estinti per prescrizione, con eliminazione della relativa pena, mentre nel resto il ricorso deve essere rigettato.
2. Iniziando la disamina proprio dalla posizione di MA LE e di JA RD ON, occorre innanzitutto premettere che è estranea al presente giudizio tutta la problematica relativa al contrasto con i principi comunitari delle procedure di selezione per l'esercizio in concessione delle scommesse e dei giochi virtuali avviate dallo Stato italiano (tema su cui questa Sezione si è più volte pronunciata, ad esempio con le sentenze n. 45490 del 15.9.2016, che riguardava proprio la BE, n. 35067 del 12.4.2016 e n. 39561 del 20.7.2017), in quanto già in primo grado il Tribunale di Macerata, nel richiamare l'evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia, ha correttamente escluso la configurabilità rispetto a LE e ON del reato contestato al capo a), ritenendolo ravvisabile unicamente 4 ঠি a carico di TO, ma per motivazioni diverse, che in ogni caso sono indipendenti dalla questione dell'illegittima esclusione dalle gare della BE. L'unica fattispecie per la quale è stata affermata la penale responsabilità dei ricorrenti è dunque quella di cui al capo b), avente ad oggetto il reato ex art. 718 e 719 n. 1 e 2 cod. pen., reato che, al di là della fondatezza del giudizio di ascrivibilità dal punto di vista soggettivo, è stato ritenuto legittimamente configurabile nella sua dimensione oggettiva, in quanto la proiezione dei giochi virtuali installati nel locale gestito da TO, contraddistinti da una preminente componente aleatoria, è avvenuta al di fuori degli limiti fissati dall'art. 24 della legge n. 88 del 7 luglio 2009, che ancora la liceità dei giochi al previo rispetto di taluni requisiti soggettivi del gestore, nel caso di specie rivelatisi insussistenti. Ciò posto, va tuttavia rilevato che l'estensione dell'addebito penale anche ai dirigenti della BE è avvenuta in maniera indebita e non adeguatamente motivata, posto che in entrambe le decisioni di merito non è stato specificato, come era necessario, in cosa sarebbe consistito il contributo di LE e ON nella realizzazione della condotta contestata, essendo state soltanto richiamate nelle sentenze, peraltro in modo del tutto generico, le "evidenze documentali che attestano la fornitura delle apparecchiature di gioco" e dunque "l'ampliamento della propria offerta di servizi di scommesse attraverso l'attivazione di un nuovo sistema di gioco denominato V Sports" (v. pag. 5 della sentenza di secondo grado). L'esistenza di un rapporto contrattuale tra TO e i manager della BE è tuttavia insufficiente a fondare la tesi di un concorso morale o materiale dei ricorrenti nella commissione del reato, in quanto l'integrazione della fattispecie nel caso di specie è ricollegabile non alla mera installazione dei giochi virtuali, in ordine ai quali la legislazione nazionale recentemente ha anzi manifestato progressive aperture (sulla scia della direttiva 2000/31/CE), ma alla mancata osservanza da parte di TO delle specifiche procedure di controllo comunque imposte dalla legislazione interna, ad esempio in materia di pubblica sicurezza (e in particolare dall'art. 88 del T.U.L.P.S., come modificato dall'art. 2 ter della legge n. 73/2010). Rispetto a questo profilo, senz'altro ascrivibile al gestore del punto scommesse, l'apporto dei ricorrenti è rimasto meramente assertivo, non avendo le decisioni di merito, al di là del solo richiamo alla documentazione contrattuale, esplicitato in che modo si sarebbe manifestato il contributo concorsuale dei due ricorrenti, i quali peraltro non risulta abbiano avuto contatti diretti con l'autore del fatto incriminato, essendo scaturito il loro coinvolgimento nel presente processo unicamente dal mero accertamento delle loro cariche formali ricoperto nella società BE. Deve quindi escludersi nel caso di specie la legittimità dell'attribuzione del fatto agli odierni ricorrenti, dovendosi richiamare sul punto il consolidato indirizzo ermeneutico di questa Corte (ex multis v. Sez. 6, n. 46309 del 9/10/2012 Rv. 253984), secondo cui "ai fini della sussistenza del concorso di persone nel reato, 5 F8 non occorre la prova del previo concerto tra i concorrenti, ma è necessario dimostrare che ciascuno di essi abbia agito per una finalità unitaria con la consapevolezza del ruolo svolto dagli altri e con la volontà di agire in comune". In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte, nei confronti di MA LE e di JA RD ON si impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e l'assoluzione dei ricorrenti per non aver commesso il fatto. L'accoglimento del motivo principale dei ricorsi esime la Corte dall'affrontare le ulteriori questioni processuali sollevate dalla difesa, ivi compresa quella sull'omessa traduzione della sentenza, dovendosi sul punto unicamente precisare che, come già affermato da questa Sezione (v. sentenza n. 22261 del 09/12/2016, Rv. 269982), la mancata traduzione della sentenza in una lingua nota all'imputato alloglotta non integra la nullità prevista dall'art. 178, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., sotto il profilo della lesione recata alla effettiva partecipazione al giudizio e alla completa esplicazione del diritto di difesa, qualora (come appunto avvenuto nella vicenda in esame) sia stata proposta tempestiva impugnazione da parte del difensore e non siano stati allegati elementi specifici in ordine al pregiudizio derivante dalla omessa traduzione.
3. Passando all'esame del ricorso proposto nell'interesse di TO, deve rilevarsi che le censure difensive sulla configurabilità dei reati non sono fondate. In ordine all'imputazione di cui al capo a), occorre infatti evidenziare che, come correttamente osservato nelle due conformi decisioni di merito, il reato di cui all'art. 4 della legge n. 401 del 1989 è configurabile quando l'esercizio di scommesse svolto in Italia per conto di un "bookmaker" straniero avvenga senza che il titolare dell'attività di raccolta scommesse abbia ottenuto l'autorizzazione di polizia di cui all'art. 88 T.U.L.P.S., anche se l'allibratore straniero delegante sia stato regolarmente autorizzato nel suo Paese oppure, come è avvenuto nel caso che ci occupa, sia stato illegittimamente escluso dalle procedure selettive. La giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 12335 del 7.1.2014, Rv. 259293, Sez. 3, n. 7695 del 12.1.2012, Rv. 252096 e Sez. 6, n. 25510 del 19.04.2017, Rv. 270156) è invero concorde nel ritenere che colui il quale opera in Italia per conto di un soggetto straniero, a prescindere dalla presenza di un regolare titolo concessorio in capo al delegante, non può considerarsi dispensato dall'obbligo di richiedere l'autorizzazione di polizia di cui all'art. 88 del R.D. 773/1931, atteso che tale provvedimento è funzionale a prevenire eventuali infiltrazioni criminali. Del resto la Corte di Giustizia europea (con la stessa sentenza "Placanica" del 6 marzo 2007) ha sempre riconosciuto che le limitazioni al diritto di stabilimento o di prestazione dei servizi sono legittime se dettate da ragioni di ordine pubblico, da ragioni sociali o da tutela del consumatore e se sono adeguate e proporzionate, posto che il controllo effettuato all'estero non è sufficiente a garantire la serietà professionale dell'intermediario che opera in Italia, per cui devono considerarsi 6 FZ illegittime le sole restrizioni giustificate da ragioni economiche o prive di adeguata giustificazione, mentre la previsione del T.U.L.P.S. che impone il preventivo rilascio della licenza di per sé non è affatto incompatibile con il diritto comunitario. In tal senso, quindi, l'affermazione della penale responsabilità rispetto a TO risulta immune da censure, in quanto, come si rileva dal provvedimento del Questore di Macerata del 12 aprile 2011, notificato all'interessato il successivo 21 aprile, il ricorrente, con sentenza del G.I.P. di Macerata del 21 maggio 1998, è stato condannato in ordine al delitto di cui all'art. 73 del d.P.R. 309/1990, per aver illegalmente detenuto, in concorso con altra persona, grammi 17 di cocaina, nonché grammi 100 di marijuana, sostanze cadute in sequestro il 10 febbraio 1997, allorquando TO, con altre due persone, venne arrestato in flagranza di reato;
nella diffida del Questore si dà inoltre conto del fatto che, in data 14 luglio 2010, il ricorrente era stato destinatario, unitamente ad altre 20 persone, dell'ordinanza cautelare emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Ancona su richiesta della Procura Distrettuale Antimafia di Ancona nell'ambito del procedimento penale n. 9381/09 R.G.N.R e 8828/09 R.G.GIP. avente ad oggetto, tra gli altri, i reati di detenzione illegale di armi, delitti in materia di stupefacenti, associazione a delinquere di stampo mafioso, estorsioni e incendi, in alcuni casi con la contestazione dell'aggravante di cui all'art. 7 della I. 203/1991. Alla stregua di tali risultanze, alcun dubbio si pone quindi sulla legittimità della diffida del Questore, la cui adozione, attesa la natura del provvedimento, non imponeva la definizione dei vari procedimenti penali in cui TO era coinvolto. Ma in ogni caso, a prescindere dal contenuto della diffida, è dirimente ai fini della configurabilità del reato contestato il rilievo che il ricorrente non aveva mai richiesto l'autorizzazione di polizia di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S., essendosi limitato a presentare nel 2009 una mera dichiarazione con cui attestava di essere subentrato a far data dal 9 marzo 2009 nel rapporto contrattuale in corso tra la BE e tale AT TI, per cui già nel 2009 il Questore di Macerata aveva diffidato TO dall'esercitare l'attività di intermediazione e di raccolta di scommesse, difettando non solo l'autorizzazione di polizia, ma prima ancora una regolare richiesta di autorizzazione, non potendo certo essere considerata tale la generica dichiarazione sostitutiva di subentro contrattuale del marzo 2009. L'inesistenza dell'autorizzazione di cui all'art. 88 del R.D. n. 773/1931, necessaria a prescindere dalla problematica inerente la posizione dell'allibratore straniero, rende quindi configurabile il delitto di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa di cui al capo a), mentre la conclamata inosservanza da parte di TO della diffida questorile 20 marzo 2009, notificata regolarmente all'interessato il 9 aprile 2009, vale senz'altro a integrare anche la contravvenzione di inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità di cui al capo d), essendo stato trasgredito dal ricorrente un provvedimento amministrativo legittimamente 7 FZ adottato per ragioni di sicurezza pubblica, in base a un presupposto oggettivo non contestato, ovvero la mancanza della necessaria istanza di autorizzazione all'esercizio della raccolta di scommesse, per cui la diffida del 2009 non presta il fianco alle obiezioni di illegittimità sollevate dalla difesa, al pari del resto di quella del 2011, giustificata dalle gravi pendenze giudiziarie di TO, oltre che dalla ravvisata e prolungata inosservanza della precedente diffida questorile. Le censure difensive appaiono infondate anche rispetto ai due ulteriori reati per i quale è intervenuta la formulazione del giudizio di colpevolezza del ricorrente, dovendosi richiamare, quanto alla fattispecie di cui agli art. 718-719 cod. pen. (capo B), le considerazioni sopra svolte in ordine al mancato rispetto da parte di TO delle procedure di controllo previste dall'art. 24 della legge n. 88/2009 e successive modifiche in tema di giochi virtuali, mentre, quanto alla contestazione avente ad oggetto il reato di cui agli art. 17 del R.D. 773/31 (capo C), è sufficiente ancora una volta ribadire la non pertinenza del richiamo difensivo alla giurisprudenza comunitaria in tema di scommesse, posto che l'obbligo di esporre la tabella dei giochi proibiti dal Questore in un luogo visibile dell'esercizio commerciale è funzionale ad assicurare una tutela informativa dell'utenza che prescinde dal corretto inquadramento giuridico della posizione dell'allibratore straniero, per cui l'inosservanza dell'obbligo sancito dall'art. 195 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. (R.D. 6 maggio 1940 n. 635) è destinata ad assumere rilievo penale anche nel caso in cui l'attività di raccolta delle scommesse venga esercitata per conto di un soggetto straniero illegittimamente escluso dalle procedure di gara, fermo restando che nel caso di specie, come si è detto, il disvalore della condotta del ricorrente era insito nell'avere egli iniziato l'attività senza mai ottenere e addirittura richiedere la necessaria autorizzazione di polizia. Tanto premesso, deve tuttavia prendersi atto che, rispetto alle contravvenzioni di cui ai capi b), c) e d), è maturato il termine quinquennale di prescrizione massima, termine che, tenendo conto dell'unica sospensione verificatasi, computabile in 60 giorni in quanto legata a un legittimo impedimento difensivo (udienza del 24 settembre 2015), risulta decorso al più tardi il 19 maggio 2016. La sentenza emessa nei confronti di TO deve essere quindi annullata senza rinvio limitatamente ai capi b), c) e d), per essere i reati estinti per prescrizione, mentre nel resto il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue che dal trattamento sanzionatorio deve essere eliminata la pena corrispondente alle tre contravvenzioni contestate, pari a complessivi 3 mesi, residuando cioè la sola pena di 4 mesi relativa al delitto di cui capo a), rispetto al quale non è invece decorso il termine di prescrizione massima di 7 anni e 6 mesi.
P.Q.M.
8 FZ Annulla la sentenza impugnata senza rinvio nei confronti di TO EN limitatamente ai capi b), c) e d), per essere i reati estinti per prescrizione ed elimina la relativa pena di mesi 3 di reclusione;
rigetta nel resto il ricorso di TO. Annulla la sentenza impugnata senza rinvio nei confronti di LE MA e ON JA RD, per non aver commesso il fatto. Così deciso il 14/11/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente A veto Rea Elisabetta Rosi Fabio Zunica DEPOSITATA IN CANCELLERA 13 FFR 2018 IL CANCELLIERE Luana Mariaki 9