Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/10/1998, n. 12992
CASS
Sentenza 23 ottobre 1998

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Massime1

Ai fini della esclusione del reato di oltraggio, di cui all'art. 341 cod. pen., le espressioni con le quali può essere sindacata l'attività del pubblico ufficiale debbono essere immediatamente percepite come un giudizio che investe il provvedimento posto in essere da colui che esercita una pubblica funzione. Allorché, invece, la critica non si ponga in un rapporto di immediatezza con l'operato del pubblico ufficiale ma sia indirizzata alla sua persona, non si verte più nei limiti di un dissenso, con la conseguenza che, se le espressioni usate sono munite di un vigore offensivo e idonee a sminuire la dignità del pubblico ufficiale, deve escludersi la liceità del dissenso stesso.

Commentario1

  • 1Oltraggio a pubblico ufficiale: lesione del prestigio e esclusione della tenuità del fatto (Giudice Eliana Franco)
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/10/1998, n. 12992
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12992
Data del deposito : 23 ottobre 1998

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