Sentenza 23 ottobre 1998
Massime • 1
Ai fini della esclusione del reato di oltraggio, di cui all'art. 341 cod. pen., le espressioni con le quali può essere sindacata l'attività del pubblico ufficiale debbono essere immediatamente percepite come un giudizio che investe il provvedimento posto in essere da colui che esercita una pubblica funzione. Allorché, invece, la critica non si ponga in un rapporto di immediatezza con l'operato del pubblico ufficiale ma sia indirizzata alla sua persona, non si verte più nei limiti di un dissenso, con la conseguenza che, se le espressioni usate sono munite di un vigore offensivo e idonee a sminuire la dignità del pubblico ufficiale, deve escludersi la liceità del dissenso stesso.
Commentario • 1
- 1. Oltraggio a pubblico ufficiale: lesione del prestigio e esclusione della tenuità del fatto (Giudice Eliana Franco)https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/10/1998, n. 12992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12992 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Luigi D'ASARO Presidente del 27/10/98
1. Dott. Luigi SANSONE Consigliere SENTENZA
2. " Oreste CIAMPA Consigliere N.1430
3. " Adolfo DI VIRGINIO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Antonio Stefano AGRÒ Consigliere N.42965/97
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da: CH UL, nato a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma in data 19.5.1997 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Luigi Sansone
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Antonio Siniscalchi che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
Udito il difensore Avv. Massimo Biffa del Foro di Roma. Fatto e diritto
CH UL ricorre avverso la sentenza 19.5.97 della Corte d'Appello di Roma, confermativa, in sede di rinvio per difetto di motivazione sull'invocato vizio totale di mente, di quella 7.10.93 del Tribunale della stessa città, che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di rapina aggravata e di quello di porto abusivo di coltello e, ritenuta la continuazione tra gli stessi, concesse le attenuanti generiche e applicata la diminuente del vizio parziale di mente, lo aveva condannato - con giudizio di prevalenza delle generiche sulle contestate aggravanti - alla pena di anni uno, mesi quattro, giorni quindici di reclusione e L. 900.000 di multa, nonché alla misura di sicurezza della casa di cura e custodia per la durata non inferiore ad un anno.
A sostegno del ricorso deduce la palese violazione del c.d. "principio di diritto" stabilito dalla sentenza di annullamento della Corte di Cassazione che, in pratica, aveva imposto al giudice di rinvio di dare conto, con adeguatezza e logicità, delle ragioni del convincimento sullo stato di mente dell'imputato, quale risultante da un'approfondita valutazione a confronto della consulenza del P.M. e della difesa, nonché dall'esame di tutti i fatti idonei ad incidere sulla decisione, al quale principio, invece, la Corte del merito non si era attenuta, in quanto da un lato aveva omesso di motivare sulle conclusioni della perizia di parte e su tutti i fatti incidenti sulla decisione, dall'altro era incorsa in contraddittorietà e travisamenti logico-fattuali, tanto da pervenire a recepire le conclusioni della consulenza del P.M. senza giustificare le ragioni dell'accoglimento, omettendo nel modo più assoluto di argomentare su quelle della consulenza di parte volta ad evidenziare un vizio totale di mente sulla base di argomentazioni scientificamente corrette, di cui non poteva non tenersi conto, anche perché sorretta da copiosa documentazione relativa allo stato pregresso della malattia del prevenuto, già dichiarato per ben tre volte incapace di intendere e di volere.
Il ricorso è fondato.
La seconda sezione penale di questa Corte, infatti, nell'annullare la sentenza 24.2.94 della Corte di Appello di Roma per assoluto difetto di motivazione limitatamente al ritenuto vizio parziale di mente del CH, ebbe testualmente ad affermare: "la Corte di merito non ha enunciato le ragioni per le quali ha ritenuto di dover accogliere l'una piuttosto che l'altra di tale due ipotesi (vizio di mente totale o parziale) ne' ha dato conto, con adeguatezza e logicità, delle ragioni che l'hanno indotta a recepire le conclusioni relative alla sussistenza di un vizio di mente solo parziale cui è giunto il consulente tecnico del P.M. anziché quelle, di diverso segno, in quanto volte ad evidenziare un vizio totale, contenute in altra consulenza tecnica, pure di parte, in quanto effettuata su iniziativa della difesa del prevenuto. Sotto tale profilo i giudici di secondo grado, cosi come del resto quelli del primo, che altrettanto apoditticamente si sono riportati alle valutazioni del c.t. della parte pubblica, sono venuti meno all'obbligo di supportare la decisione assunta con un apparato argomentativo adeguato e completo idoneo ad evidenziare, con logicità e conseguenza, le ragioni determinative del loro convincimento, dimostrando di avere tenuto conto di tutti e non soltanto di parte dei fatti idonei ad incidere sulla decisione".
Come si vede, quindi, con la sentenza suddetta fu stabilito un chiaro principio di diritto, quello cioè di dare conto, con adeguatezza e logicità, delle ragioni del convincimento nel contraddittorio tra consulenza del P.M. e consulenza della difesa e dare dignità a tutti i fatti idonei ad incidere sulla decisione, per cui, ai sensi dell'art. 627/3^ comma cpp, il giudice di rinvio - trattandosi nella specie di riconosciuto inadempimento dell'obbligo della motivazione e di conseguente annullamento derivante da tale vizio - era tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento. I giudici del rinvio, invece, nonostante l'inequivoco tenore della sentenza di annullamento, si sono ancora una volta limitati a far proprie le conclusioni della consulenza del P.M. al cui accoglimento, poi, hanno tentato di dare giustificazione con una sommaria valutazione del comportamento del CH all'atto della commissione della rapina, valutazione che, ove svincolata - come nella specie - dall'esame approfondito di tutti gli elementi relativi alla personalità e alle accertate deficienze psichiche del prevenuto, nulla dice sul reale stato di mente del predetto, anche perché detto comportamento era già stato analizzato e approfondito sia nella consulenza del P.M. che in quelle della difesa, i cui estensori erano poi giunti ad opposte soluzioni. E allora, in queste circostanze le espressioni di conferma dei risultati della perizia, fatta propria dalla Corte del merito - che ha completamente ignorato il contenuto della consulenza dell'imputato, nonché la copiosa documentazione allegata, - si risolvono in apodittiche affermazioni dei giudici di merito denotanti soltanto un loro atteggiamento soggettivo di fronte ad un fenomeno, la schizofrenia, malattia mentale caratterizzata essenzialmente da dissociazione psichica, che, per le sue caratteristiche, implicazioni e degenerazioni, e per la sua sintomatologia estremamente variabile (che può dar luogo alla schizofrenia ebefrenica, catatonica, paransilla o simplex) andava perciò particolarmente approfondito ai fini dello accertamento dello stato di mente dell'imputato. E tanto andava fatto anche con riferimento al contenuto della consulenza della difesa alle cui deduzioni ed osservazioni, basate su argomentazioni tecniche precise e dettagliate, nonché su incontrovertibili dati di fatto, i giudici di merito avrebbero dovuto dare concreta risposta, per cui, è opportuno ribadirlo, le conclusioni e argomentazioni della stessa non avrebbero potuto essere superate senza un minimo esame, ma andavano invece approfondite, confutate e eventualmente criticate o disattese sulla scorta di argomentazioni tecnicamente valide ed appropriate, tali da dare certezza della scelta operata in ordine allo stato di mente del prevenuto.
Evidente, pertanto, il difetto di motivazione sul punto della impugnata sentenza che va perciò annullata, con rinvio, per nuovo esame, ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606 e segg. c.p.p., annulla la impugnata sentenza e rinvia, per nuovo esame, ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 1998