Sentenza 11 luglio 2014
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del concorso del privato nel delitto di abuso d'ufficio, l'esistenza di una collusione tra il privato ed il pubblico ufficiale non può essere dedotta dalla mera coincidenza tra la richiesta dell'uno e il provvedimento adottato dall'altro, essendo invece necessario che il contesto fattuale, i rapporti personali tra i predetti soggetti, ovvero altri dati di contorno, dimostrino che la domanda del privato sia stata preceduta, accompagnata o seguita dall'accordo con il pubblico ufficiale, se non da pressioni dirette a sollecitarlo o persuaderlo al compimento dell'atto illegittimo.
Commentario • 1
- 1. Il concorso di persone nel reato (art. 110 c.p.): una breve casistica giurisprudenzialeDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 30 agosto 2021
Scopo di questo scritto è quello di procedere ad una disamina di come in sede giurisprudenziale, sia di legittimità, che di merito, sono ravvisate ipotesi di concorso di persone nel reato, secondo quanto previsto dall'art. 110 cod. pen.. Per tale scopo, verrà fatta prima una sintetica analisi di cosa prevede questo articolo, per poi richiamare siffatti casi, in primo luogo in relazione ai reati stabiliti dal codice penale e, in secondo luogo, a proposito degli illeciti penali contemplati nelle leggi speciali. Indice L'art. 110 c.p.: cosa prevede questa norma giuridica e come deve essere interpretata Le ipotesi di concorso per i reati previsti nel codice penale Le ipotesi di concorso per …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/07/2014, n. 37880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37880 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 11/07/2014
Dott. LEO Guglielmo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI NO Pierluigi - Consigliere - N. 1346
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere - N. 21614/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AV GI N. IL 06/04/1954;
DI NO IN N. IL 06/09/1955;
avverso la sentenza n. 2720/2011 CORTE APPELLO di L'AQUILA, del 27/09/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/07/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per l'annullamento con rinvio per SA e l'inammissibilità del ricorso del Di AN;
Udito il difensore Avv. MARCONI Guglielmo, per SA, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 27 settembre 2013 la Corte d'appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Teramo il 13 aprile 2011, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di SA IG - nella sua qualità di assessore del Comune di Isola Gran Sasso e titolare della ditta Edilpark, committente ed esecutrice dei lavori edili di cui ai capi d'imputazione che seguono - in ordine ai reati di cui ai capi sub 1) ex art. 110 c.p. - art. 81 cpv. c.p. e D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. c) artt. 72, 93-94- 95, anche in violazione delle L.R. n. 18 del 1996 e L.R. n. 394 del 1991 e D.P.R. n. 120 del 2003 e sub 2) ex art. 110 c.p., D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. c) e artt. 93 e 94, anche in violazione della L.R. n. 138 del 1996, ed ha quindi rideterminato la pena inflittagli per la residua imputazione (nel capo sub 10) di cui agli artt. 81 cpv., 110 e 323 c.p. in mesi otto di reclusione, previa concessione delle attenuanti generiche;
ha inoltre rideterminato la pena inflitta a Di AN IN per il reato (sub 8) di cui agli artt. 81 cpv. e 323 c.p., nella sua qualità di responsabile dell'Ufficio tecnico del su indicato Comune, in mesi cinque e giorni dieci di reclusione, previa concessione delle attenuanti generiche. La sentenza di primo grado è stata confermata nel resto, con la condanna degli imputati alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili.
1.1. Si contesta, in particolare, al Di AN di aver procurato un ingiusto vantaggio patrimoniale alla ditta Edilpark del SA, attraverso una serie di comportamenti attivi ed omissivi posti in essere in violazione di norme di legge e regolamentari (L. n. 394 del 1991, art. 13; D.P.R. 5 giugno 1995, art. 7, comma 1, all. a); D.P.R. n. 357 del 1997 e succ. modifiche;
D.P.R. n. 120 del 2003; L. n. 164 del 1974; L.R. n. 75 del 1995) e consistiti nella mancata demolizione dell'opera abusiva realizzata in cemento armato al posto del preesistente manufatto in muratura, nella mancata demolizione di un secondo fabbricato abusivo adiacente al primo, nel rilascio del permesso di costruire, su tale opera abusiva, una "country house" in difetto dei requisiti richiesti dalla L.R. n. 75 del 1995, artt. 37 - 41, nella mancata revoca del su citato permesso, nel mancato ordine di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, con il tentativo di far ottenere un nuovo titolo nel marzo 2007 e la sanatoria dal Genio civile ai fini sismici nel dicembre dello stesso anno.
2. Avverso la su indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del SA, deducendo due motivi di doglianza il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente riassunto.
2.1. Erronea applicazione dell'art. 323 c.p., in relazione all'art. 110 c.p., per la carenza di elementi dimostrativi di un rapporto collusivo tra il ricorrente, quale beneficiario del provvedimento, ed il pubblico ufficiale. L'impugnata pronuncia, al riguardo, assume aprioristicamente l'esistenza di un rapporto collusivo tra il SA ed il pubblico ufficiale sul mero presupposto dei benefici che il primo avrebbe tratto dalla realizzazione dell'attività edilizia e dal suo ruolo di assessore comunale. Nè vi è prova di pressioni dirette a sollecitare o persuadere il pubblico funzionario per sviarne l'operato secondo i fini perseguiti dal ricorrente.
2.2. Vizi motivazionali con riferimento agli artt. 110 - 323 c.p., riguardo alla prova dell'ipotizzato concorso criminoso tra il privato ed il pubblico funzionario, che la Corte d'appello, con l'impugnata pronuncia, non ha dimostrato.
3. Avverso la su indicata sentenza ha altresì proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del Di AN, deducendo i motivi di doglianza qui di seguito sinteticamente riassunti.
3.1. Violazioni di legge e vizi motivazionali con riferimento all'art. 323 c.p. e art. 192 c.p.p., non avendo la Corte d'appello considerato che dal complesso delle emergenze probatorie risultava chiaramente che proprio il ricorrente ebbe ad attivarsi fattivamente affinché quanto prescritto nel permesso di costruire fosse rispettato, in tal modo ostacolando, anziché favorire l'abuso edilizio perpetrato. La violazione di numerose disposizioni di legge, al più, è stata la conseguenza dell'induzione in errore da parte della progettista della Edilpark, della carenza di competenze tecniche e del ricorso alla figura di un ingegnere e di un comitato tecnico all'interno del Comune per istruire le pratiche edilizie, nonché della errata interpretazione della normativa di riferimento. Al riguardo, inoltre, deve considerarsi che, proprio nel momento in cui il Comune si apprestava ad emanare un'ordinanza di demolizione, l'attività dell'ufficio tecnico veniva paralizzata dalla richiesta di sanatoria avanzata dalla predetta ditta. Manca, dunque, la prova del dolo intenzionale, la cui presenza non può desumersi dalla conclamata illegittimità del procedimento amministrativo. Nè alcuna prova è stata offerta, infine, in merito all'ipotizzata esistenza di una collusione con il SA, ovvero all'effettivo tornaconto personale che egli avrebbe potuto ottenere, favorendo quella ditta. CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Infondato, in primo luogo, deve ritenersi il ricorso del Di AN, che va pertanto rigettato per le ragioni qui di seguito esposte e precisate.
4.1. Per quel che attiene alle correlative doglianze in narrativa illustrate (v., supra, il par. 3.1.), tutte al limite dell'inammissibilità in quanto fortemente orientate verso una rivalutazione del merito, incompatibile con l'odierno scrutinio di legittimità, è necessario ribadire, sul piano generale ed al fine della verifica della consistenza dei rilievi mossi alla sentenza della Corte distrettuale, che tale decisione non può essere isolatamente valutata, ma deve essere esaminata in stretta correlazione con la sentenza di primo grado, dal momento che l'iter motivazionale di entrambe sostanzialmente si dispiega secondo la puntuale articolazione di sequenze logico-giuridiche pienamente convergenti (Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008, dep. 11/04/2008, Rv. 239735; Sez. 6, n. 1307 del 14/1/2003, Rv. 223061). Siffatta integrazione tra le due motivazioni si verifica non solo allorquando i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, ma anche, e a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (da ultimo, Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, Rv. 252615).
Nel caso portato alla cognizione di questa Suprema Corte, in particolare, ci si trova di fronte a due pronunzie, di primo e di secondo grado, che sostanzialmente concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle conformi rispettive decisioni, con una struttura motivazionale della sentenza di appello che viene a saldarsi perfettamente con quella precedente, sì da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, in considerazione del fatto che l'impugnata pronunzia ha comunque offerto una congrua e ragionevole giustificazione del finale giudizio di colpevolezza formulato nei confronti dell'odierno ricorrente. Discende da tale evenienza, secondo una linea interpretativa in questa Sede da tempo tracciata, che l'esito del giudizio di responsabilità non può certo essere invalidato da prospettazioni alternative, risolventisi in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, dep. 23/06/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, dep. 28/12/2006, Rv. 235507).
Nel caso di specie, invero, l'adeguatezza delle ragioni giustificative illustrate nell'impugnata sentenza non è stata validamente censurata dal ricorrente, limitatosi a riproporre, per lo più, una serie di obiezioni già esaustivamente disattese dai Giudici di merito ed a formulare critiche e rilievi sulle valutazioni espresse in ordine alle risultanze offerte dal materiale probatorio sottoposto alla loro cognizione, prospettandone, tuttavia, una diversa ed alternativa lettura, in questa Sede, evidentemente, non assoggettabile ad alcun tipo di verifica, per quanto sopra evidenziato.
Il tessuto motivazionale della sentenza in esame, dunque, non presenta affatto quegli aspetti di carenza, contraddittorietà o macroscopica illogicità del ragionamento del giudice di merito che, alla stregua del consolidato insegnamento giurisprudenziale da questa Corte elaborato, potrebbero indurre a ritenere sussistente il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) (anche nella sua nuova formulazione), nel quale sostanzialmente si risolvono le censure dal ricorrente articolate.
4.2. Sulla base delle numerose ed univoche emergenze probatorie, orali e documentali, offerte dall'esito dell'istruzione dibattimentale, sì come puntualmente richiamate nelle scansioni delle relative sequenze motivazionali, i Giudici di merito hanno ricostruito analiticamente l'intera vicenda storico-fattuale oggetto della regiudicanda e specificamente confutato le obiezioni ed i rilievi difensivi, evidenziando in particolare: a) che l'imputato, una volta ricevuta la richiesta di permesso a costruire su una zona vincolata (per ragioni sismiche, paesaggistiche ed ambientali), avrebbe dovuto, proprio in considerazione della tipologia di funzioni amministrative svolte, ed istituzionalmente legate al controllo del territorio e della regolare attuazione della pianificazione urbanistica, effettuare i necessari controlli documentali e di verifica in loco, per accertare la conformità al vero di quanto prospettato nella richiesta, sia in relazione alle peculiari condizioni di tutela che connotavano la zona, ubicata all'interno di un parco naturale, sia in ragione della rilevata circostanza di fatto che agli atti v'era una relazione tecnica del progettista, senza data e numero di protocollo, ove si ammetteva in sostanza che si era verificata, anteriormente alla stessa richiesta di permesso di costruire, una demolizione con successiva ricostruzione abusiva, in quanto non preceduta dal rilascio del correlativo permesso;
b) che, una volta effettuato un sopralluogo il 2 febbraio 2007, e conseguentemente accertato che, in adiacenza al fabbricato principale, v'era un altro fabbricato abusivo in cemento armato, l'imputato omise di provvedere alla sospensione dei lavori e di elevare contravvenzioni a carico della parte interessata;
c) che i provvedimenti del caso non vennero adottati neanche in seguito al secondo sopralluogo, allorché si constatò che l'opera abusiva realizzata accanto al fabbricato principale era stata coperta con della terra, proprio al fine di nascondere appositamente quanto era stato ivi effettuato, ossia l'abusivo prolungamento del lato ovest del fabbricato.
5. Dal complesso delle emergenze probatorie, sia analiticamente che globalmente valutate, i Giudici di merito hanno coerentemente desunto la sussistenza dell'ipotizzata condotta delittuosa, avuto riguardo, in particolare, alla specificità delle funzioni amministrative svolte ed al ruolo direttivo ricoperto dall'imputato nell'Ufficio tecnico comunale, unitamente alla serie delle condotte omissive riscontrate, e reiterate nel tempo, anche ad indagini già iniziate, ad esclusivo vantaggio della posizione del coimputato SA, Assessore comunale con il quale, proprio in ragione della peculiarità delle funzioni esercitate, vi erano oggettivi rapporti di colleganza.
Entro tale prospettiva, avuto riguardo al principio, in questa Sede statuito, secondo cui l'intenzionalità del dolo riguarda soltanto l'evento del reato, mentre gli altri elementi della fattispecie sono oggetto di dolo generico (Sez. 6, n. 34116 del 20/04/2011, dep. 15/09/2011, Rv. 250833), deve rilevarsi come la Corte d'appello abbia coerentemente concluso il suo percorso motivazionale, osservando, con congrue ed esaustive argomentazioni, che nel caso in esame la serie di atti posta in essere dall'imputato era chiaramente sintomatica della diretta ed esclusiva intenzione di favorire gli interessi della su indicata persona alla costruzione dell'opera abusiva oggetto della richiesta di permesso ed al mancato blocco dei lavori edili connessi alla relativa realizzazione (arg. ex Sez. 6, n. 21192 del 25/01/2013, dep. 17/05/2013, Rv. 255368).
In relazione ai profili or ora evidenziati, in definitiva, deve ritenersi che la conclusione cui è pervenuta la sentenza impugnata riposa su un quadro probatorio linearmente rappresentato come completo ed univoco, e, come tale, in nessun modo censurabile sotto il profilo della congruità e della correttezza dell'assetto logico - argomentativo.
In questa Sede, invero, a fronte di una corretta ed esaustiva ricostruzione del compendio storico-fattuale oggetto della regiudicanda, non può ritenersi ammessa alcuna incursione nelle risultanze processuali per giungere a diverse ipotesi ricostruttive dei fatti accertati nella decisione di merito, dovendosi la Corte di legittimità limitare a ripercorrere l'iter argomentativo ivi tracciato, ed a verificarne la completezza e la insussistenza di vizi logici ictu oculi percepibili, senza alcuna possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle correlative acquisizioni processuali.
Al rigetto del ricorso, conclusivamente, consegue la condanna del predetto ricorrente al pagamento delle spese processuali, ex art. 616 c.p.p.. 6. Fondato, di contro, deve ritenersi il ricorso proposto dal SA, ove si consideri che questa Corte ha reiterata mente affermato il principio secondo cui, ai fini della configurabilità del concorso del privato nel delitto dell'abuso di ufficio, l'esistenza di una collusione tra lo stesso privato ed il pubblico ufficiale non può essere dedotta dalla mera coincidenza tra la richiesta dell'uno ed il provvedimento dell'altro, essendo necessario che il contesto fattuale, i rapporti personali tra i predetti soggetti, nonché altri dati di contorno, dimostrino che la domanda del privato sia stata preceduta, accompagnata seguita quanto meno dall'accordo con il pubblico ufficiale, se non da pressioni dirette a sollecitarlo o persuaderlo al compimento dell'atto illegittimo (in questo senso, ex plurimis, v. Sez. 6, n. 40499 del 21/05/2009, Bonito ed altro, Rv. 245010; Sez. 6, n. 37531 del 14/06/2007, Serione altri, Rv. 239029; Sez. 6, n. 2844/04 del 01/12/2003, Celiano, Rv. 227260;
v., inoltre, Sez. 6, n. 26714 del 14 giugno 2013, dep. 19 giugno 2013).
Di tale criterio ermeneutico la Corte territoriale non ha fatto corretta applicazione, poiché se, per un verso, non v'è dubbio che il SA abbia conseguito un vantaggio non legittimo attraverso la serie di comportamenti reiteratamente posti in essere dal Di AN, neppur vi è dubbio, per altro verso, che una idonea disamina delle note modali del contributo causalmente orientato all'attuazione del fatto tipico, sì come delineato nel tema d'accusa, unitamente alla compiuta individuazione di contegni specifici, e non solo presunti, in tal senso indirizzati, debbano ritenersi irrinunciabili per affermare la presenza di una compartecipazione criminosa del soggetto privato nella commissione del reato di abuso d'ufficio.
È proprio sotto questo profilo che la motivazione della sentenza di appello si mostra lacunosa ed incompleta, laddove si limita a desumere la presenza di un contributo materiale dal mero rilievo della posizione soggettiva rivestita dal coimputato, senza esplicitare in punto di fatto le concrete caratteristiche che l'ipotizzato accordo criminoso dovrebbe specificamente assumere, alla luce dei su indicati criteri direttivi tracciati nell'insegnamento giurisprudenziale di questa Suprema Corte.
7. Sul punto s'impone, dunque, l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza, per un nuovo giudizio che dovrà colmare le lacune motivazionali sopra indicate, uniformandosi al quadro di principii al riguardo stabiliti da questa Suprema Corte.
P.Q.M.
Annulla nei confronti del SA la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Perugia. Rigetta il ricorso del Di AN, che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 11 luglio 2014.
Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2014