Sentenza 7 gennaio 2014
Massime • 1
Integra il reato di cui all'art. 4, comma quattro bis, legge n. 401 del 1989 la condotta del soggetto che, pur già abilitato all'estero alla raccolta di scommesse, agisca in Italia tramite collaboratori o rappresentanti che non abbiano chiesto alle autorità nazionali le necessarie autorizzazioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/01/2014, n. 12335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12335 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GENTILE Mario - Presidente - del 07/01/2014
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - N. 8
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCARCELLA Alessio - rel. Consigliere - N. 41017/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DO AR, n. 23/09/1973 a GAGLIANO DEL CAPO;
avverso la sentenza della Corte d'Appello di LECCE in data 22/03/2013;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Alessio Scarcella;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Cons. Dott. Gaeta Pietro, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché il fatto non costituisce reato;
udite le conclusioni dell'Avv. Feriozzi Antonio del Foro di Roma, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. DO AR ha proposto personalmente tempestivo ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di LECCE in data 22/03/2013, depositata in data 2/04/2013, con cui veniva confermata la sentenza 8/03/2011 emessa dal Tribunale di LECCE, SEZ. DIST. TRICASE, con cui la medesima imputata è stata condannata, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena sospesa di mesi quattro di reclusione (oltre al pagamento delle spese processuali, alla confisca e distruzione di quanto sequestrato), per il reato di cui all'art. 110 c.p., L. n. 401 del 1989, art. 4, comma 1 e comma 4 bis, per aver esercitato abusivamente l'organizzazione di concorso pronostici che le legge riserva allo Stato o ad altro Ente concessionario e, comunque, perché, in assenza di concessione, autorizzazione o licenza di cui all'art. 88 T.U.L.P.S., svolgeva presso l'esercizio denominato CBC di AR Barbara in via Corso Umberto 1, attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o, comunque, favorire l'accettazione e/o la raccolta anche per via telematica (mediate collegamento sul sito www.goldbet.com e www.goldwin.com) di scommesse su competizioni calcistiche ed altre attività sportive;
in Gagliano del Capo fino al 25 ottobre 2008. 2. Ricorre avverso la predetta sentenza l'imputata, deducendo sei motivi di ricorso, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. c.p.p.. 2.1. Deduce, con un primo motivo, la violazione di legge sub specie di erronea applicazione della L. n. 401 del 1989, art. 4, commi 1 e 4 bis, nonché - come sembrerebbe desumersi dal confuso motivo di ricorso - per vizio di omessa motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. e); in sintesi si duole la ricorrente per aver la Corte territoriale omesso di pronunciarsi su una serie di argomenti dedotti con riferimento all'aspetto dell'imprescindibile elemento soggettivo del reato de quo, in quanto, in un caso analogo, la medesima Corte d'appello sarebbe pervenuta a giudizio assolutorio per insussistenza dell'elemento psicologico del reato in questione;
di tale decisione, allegata in appello dalla ricorrente, tuttavia la Corte salentina non avrebbe tenuto conto.
2.2. Deduce, con un secondo motivo, l'erronea applicazione e/o inosservanza della legge penale ex art. 606 c.p.p., lett. b), con riferimento alla ritenuta configurazione, nel caso di specie, del reato di cui alla L. n. 401 del 1989, art. 4, commi 1 e 4 bis;
in sintesi, si duole la ricorrente per aver la Corte territoriale ritenuto configurabile il reato de quo anche nel caso in cui si tratti di attività di semplice CTD (ossia, di centro di elaborazione dati), attività per cui sarebbe necessaria secondo i giudici di merito l'autorizzazione ex art. 88 T.U.L.P.S.; in altri termini, la Corte salentina avrebbe ritenuto responsabile la ricorrente (titolare di un CTD, munito di regolare licenza di Internet Point, presso cui insistevano terminali preposti all'attività di gioco e scommessa on line operanti direttamente con il server remoto sito in Austria della società GO) del reato in esame, non riconoscendo alcuna differenza tra l'attività di intermediazione e l'attività di commercializzazione (laddove, secondo la ricorrente, quest'ultima operava solo come punto di commercializzazione, senza mai interferire o ingerirsi nel rapporto di giocata, intervenuto direttamente tra l'avventore munito di proprio conto di gioco e il serve remoto dell'allibratore estero).
2.3. Deduce, con un terzo motivo, l'erronea applicazione e/o inosservanza dell'art. 533 c.p.p. con riferimento al ritenuto raggiungimento della prova;
in sintesi, si duole la ricorrente per aver la Corte territoriale ritenuto configurabile la sua responsabilità in difetto di qualsiasi prova di quali specifiche competizioni sportive sarebbero state organizzate e se dette competizioni rientrassero o meno tra quelle oggetto della "riserva" statale;
in altri termini, i giudici di merito ne avrebbero affermato la responsabilità penale in assenza di elementi obiettivi sull'attività effettiva di esercizio di scommesse su eventi riservati allo Stato o altro ente concessionario;
infine, mancherebbe qualsiasi prova di aver "organizzato" scommesse su dette competizioni, laddove il concetto di "organizzazione" presuppone in concreto un'attività finalizzata all'organizzazione di palinsesti, determinazione di quote, con un minimo di risorse umane, etc.
2.4. Deduce, con un quarto motivo, sostanzialmente riproduttivo del primo, la violazione di legge per carenza di motivazione o, comunque, inosservanza dell'art. 533 c.p.p., con riferimento all'argomento dedotto dalla difesa basato sulla carenza dell'elemento soggettivo del reato dovuto a successiva assoluzione del medesimo giudicante di altro imputato per la medesima fattispecie, dopo l'intervento della CGE;
in sintesi si duole la ricorrente per non aver la Corte territoriale tenuto conto di altra decisione, emessa in data 6/11/2012 dal medesimo giudice di primo grado, in cui altro imputato, per fatto analogo, era stato assolto per l'insussistenza del fatto, disapplicando la normativa interna;
in altri termini, l'esistenza di un contrasto interpretativo o giurisprudenziale (peraltro ancora più marcato dal momento che, la stessa ricorrente, con decisione del 19/12/2012, era stata assolta da identica imputazione sempre dal medesimo giudice di prime cure per insussistenza del fatto) all'epoca dei fatti, avrebbe imposto l'adozione di una pronuncia assolutoria per aver la ricorrente agito in presenza di una normativa alquanto oscura e contraddittoria;
diversamente, la Corte salentina avrebbe omesso qualsiasi motivazione su tale questione, ignorando del tutto la decisione assolutoria allegata dalla difesa della ricorrente.
2.5. Deduce, con un quinto ed elaborato motivo, l'inosservanza e/o violazione degli artt. 43 e 49 del Trattato UE, richiedendo la non applicazione o disapplicazione della L. n. 401 del 1989, art. 4 e dell'art. 88 T.U.L.P.S., per contrasto con la normativa europea, deducendo dunque l'erronea interpretazione e/o applicazione della L. n. 401 del 1989, art. 4; in sintesi, si duole la ricorrente per l'insufficienza e carenza della motivazione della sentenza impugnata, avendo la Corte territoriale omesso di trattare adeguatamente una serie di argomenti determinanti (tra cui la richiesta disapplicazione della normativa interna per manifesto contrasto con i richiamati articoli del Trattato UE), svolgendo, a tal fine, alcune considerazioni sia sulla natura giuridica dell'intermediazione (rilevando come l'organizzazione delle scommesse competa esclusivamente alla società estera GO relativamente alla quale la ricorrente non assume ne' mai aveva assunto il ruolo di intermediario, richiamando numerose decisioni di alcuni tribunali del riesame di Lecce, Roma, Agrigento, Modena, Brindisi e Trapani), sia sul difetto di prova circa il pericolo per l'ordine pubblico (richiamando il c.d. principio del mutuo riconoscimento con ampi cenni sugli ordinamenti austriaco e maltese, presso cui hanno sede le società GO e NL IN, evidenziando come manchi qualsiasi indagine del PM in ordine alla circostanza che la GO, per quanto qui di interesse, non sia assoggettata a rigorosi controlli dallo Stato austriaco sul regolare svolgimento della propria attività, evocando a tal fine una decisione del tribunale del riesame di Messina) sia, infine, sulla libertà di stabilimento e sulla libertà di prestazione di servizi, rapportata alle illegittimità in precedenza accertate del c.d. bando Bersani e valutate alla luce dell'attuale situazione (adducendo di non aver chiesto la licenza ex art. 88 T.U.L.P.S. perché sapeva di non poterla ottenere in quanto la GO non era concessionaria in Italia, non essendovi alcuna differenza con chi tale richiesta aveva richiesto, successivamente ottenendone il diniego, in quanto la mancanza della licenza ex art. 88 T.U.L.P.S. era legata a ragioni discriminatorie e di incompatibilità tra la normativa interna e quella europea, avendo prima ottenuto l'aggiudicazione di due concessioni tramite la società TOTOIN s.r.l., poi decadute per "evidenti" ragioni discriminatorie, come emergerebbe dalla relazione della Commissione Parlamentare Antimafia del 2010 - che evidenzia come l'unico obiettivo della normativa nazionale è quello della raccolta di entrate fiscali - evocata in ricorso nonché dall'evoluzione della giurisprudenza della CGUE - di cui vengono richiamati i più importanti arresti: LE, AR e TT, GA, IC - e della giurisprudenza interna, di cui parimenti vengono richiamate alcune importanti decisioni sia di legittimità che di merito sulla questione: Sez. 3, n. 16928/2007, Sez. 3, n. 789/2008, Sez. 3, n. 8722/2008 tra tutte).
2.6. Deduce, infine, con un sesto motivo, l'erronea applicazione e/o inosservanza della legge penale ex art. 606 c.p.p., lett. b), limitatamente alla parte in cui la Corte d'appello ritiene di non dover disapplicare la normativa interna e, quindi, ritiene sussistere il reato in questione per non aver l'appellante richiesto l'autorizzazione ex art. 88 T.U.L.P.S.; in sintesi, si duole la ricorrente per aver la Corte d'appello ritenuto configurabile il reato in esame per il mancato possesso della licenza ex art. 88 T.U.L.P.S., ritenendo che l'obbligo di "disapplicare" la normativa interna sussisterebbe solo laddove l'intermediario abbia chiesto tale licenza, laddove, invece, tale obbligo sussiste automaticamente ove, come avvenuto nel caso in esame, si tratti di un soggetto che svolge l'attività di intermediazione per la raccolta di scommesse gestite da un allibratore straniero che sia stato impedito ad ottenere in Italia il rilascio della concessione perché contrastante con la normativa interna.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito esposte.
4. Il primo ed il quarto motivo, stante l'omogeneità della censura, possono essere trattati unitariamente. Con gli stessi la ricorrente si duole per aver la Corte d'appello confermato la responsabilità penale, in difetto di prova dell'elemento psicologico del reato;
in particolare, la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi su una serie di argomenti dedotti con riferimento all'aspetto dell'imprescindibile elemento soggettivo del reato de quo, in quanto, in un caso analogo, la medesima Corte sarebbe pervenuta a giudizio assolutorio per insussistenza dell'elemento psicologico del reato in questione.
Il motivo è inammissibile per genericità e, comunque, per manifesta infondatezza. È generico, in quanto la ricorrente, nel denunciare l'omessa motivazione fondata "su una serie argomenti dedotti", omette, tuttavia, di specificarli in questa sede: per essere specifici, infatti, i motivi devono rappresentare una censura meditata della decisione impugnata (v., ex multis: Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009 - dep. 28/05/2009, P.M. in proc. Candita e altri, Rv. 244181). È, comunque, manifestamente infondato, in quanto la tesi sostenuta dalla ricorrente - secondo cui l'esistenza di un contrasto interpretativo o giurisprudenziale all'epoca dei fatti, avrebbe imposto l'adozione di una pronuncia assolutoria per aver la ricorrente agito in presenza di una normativa alquanto oscura e contraddittoria -, non tiene conto del principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui la scusabilità dell'ignoranza della legge penale, può essere invocata dall'operatore professionale di un determinato settore (qual è, nel caso in esame, la ricorrente, all'epoca dei fatti titolare di un centro trasmissione dati) solo ove dimostri, da un lato, di aver fatto tutto il possibile per richiedere alle autorità competenti i chiarimenti necessari e, dall'altro, di essersi informato in proprio, ricorrendo ad esperti giuridici, così adempiendo il dovere di informazione (v., da ultimo: Sez. 3, n. 35694 del 05/04/2011 - dep. 03/10/2011, Pavanati, Rv. 251225). In ogni caso, poiché, come sostenuto dalla ricorrente, si era in presenza contrasto giurisprudenziale (e non un orientamento pacifico, ciò che avrebbe legittimato la stessa ad invocare il principio della buona fede: Sez. U, n. 8154 del 10/06/1994 - dep. 18/07/1994, P.G. in proc. Calzetta, Rv. 197885), la stessa avrebbe dovuto risolvere il "dubbio eventuale" attraverso l'esatta conoscenza della specifica norma o, in caso di soggettiva invincibilità di esso, astenersi dalla azione illecita, come invece non avvenuto. Per l'affermazione della scusabilità dell'ignoranza, occorre, infatti, che da un comportamento positivo degli organi amministrativi o da un complessivo "pacifico" orientamento giurisprudenziale, l'agente abbia tratto il convincimento della correttezza dell'interpretazione normativa e, conseguentemente, della liceità del comportamento tenuto.
5. Il secondo ed il terzo motivo, poi, possono anch'essi essere trattati congiuntamente, attesa l'omogeneità delle questioni oggetto di censura. Ambedue i motivi sono inammissibili per genericità e, comunque, manifestamente infondati. Da un lato, infatti, la ricorrente si limita a riproporre le medesime doglianze già espresse davanti ai giudici del merito, senza tener conto delle argomentazioni offerte dal giudice del gravame a confutazione delle originarie censure, apparendo dunque il motivo aspecifico, ossia generico ed indeterminato, in quanto ripropone le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del riesame, risultando tale motivo carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, la quale non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all'inammissibilità del ricorso (v. tra le tante: Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849).
I motivi sono, in ogni caso, manifestamente infondati. La manifesta infondatezza di entrambi i motivi discende dalla pacifica giurisprudenza di questa Sezione che, sul punto, ha più volte affermato che costituisce attività organizzata per l'accettazione e la raccolta, per via telematica, di scommesse senza autorizzazione quella che favorisca in qualunque modo sia le attività di accettazione sia quelle di raccolta di scommesse (Sez. 3, n. 35470 del 20/06/2012 - dep. 14/09/2012, Giordano, Rv. 253388, principio affermato in un caso sovrapponibile a quello in esame, avendo questa Sezione rigettato il ricorso che sosteneva l'inapplicabilità della L. n. 401 del 1989, art. 4, comma 4 bis, ai meri punti di commercializzazione altresì definiti come "centri elaborazione dati" ovvero "centri trasmissione dati"). Che, poi, non vi fosse dubbio sul fatto che si trattasse di organizzazione di scommesse su eventi "riservati", emerge chiaramente dalla lettura della sentenza di primo grado (che, lo si ricorda per completezza, in caso di doppia conforme, si integra formando un tutt'uno con la sentenza d'appello che, del resto, ha mostrato di condividerne gli approdi con opportuno ed adeguato vaglio critico:
v., per tutte, Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011 - dep. 12/04/2012, Valerio, Rv. 252615), in cui il giudice da atto che: a) le persone presenti sul posto avevano delle ricevute di scommesse;
b) i computer presenti nell'esercizio della AR erano collegati al sito goldsportbet.com, inibito dall'Agenzia dei Monopoli;
c) l'esame del registro dei corrispettivi aveva confermato che la ricorrente non svolgesse attività di internet point, ma di raccolta di scommesse attinenti a competizioni sportive;
d) la AR, dalla sua postazione, poteva verificare le giocate effettuate dagli altri computer ed effettuare le ricariche dei conti gioco;
e) il sito su cui venivano effettuate le scommesse era un sito .com, cioè non autorizzato dai monopoli di Stato;
f) per poter accedere a tale sito era stato installato nei computer della AR un programma particolare che evitava il blocco da parte dei monopoli. Quanto allo svolgimento dell'attività vietata, integrante la fattispecie penale, la stessa sentenza di primo grado, cui rinvia quella d'appello, si fa carico di precisare che le attività svolte dalla ricorrente (installazione di PC collegati al web;
possibilità data ai clienti dell'esercizio commerciale di aprire o di ricaricare un conto gioco sul sito della società concessionaria e di effettuare le giocate tramite i predetti Pc;
diretta gestione delle somme di denaro) costituiscono, innegabilmente, un'attività organizzata al fine di raccogliere le scommesse, posta in essere in favore di società titolare di regolare concessione, ma da soggetto privo della prescritta licenza ex art. 88 TULPS (v., in termini: Sez. 3, n. 42077 del 06/10/2011 - dep. 16/11/2011, P.M. in proc. Barretta, Rv. 251311).
6. Inammissibili, per identiche ragioni, sono infine il quinto ed il sesto motivo, in quanto afferenti entrambi alla questione di diritto attinente la complessa problematica della disciplina delle scommesse on line sui siti di imprese scommettitrici stabilite all'estero in paesi appartenenti all'U.E. ed ivi a tanto autorizzate dalla locale legislazione.
Le censure difensive sul punto, infatti, mirano a sostenere che il ricorrente si limiti a mettere a disposizione del pubblico i servizi e le tecnologie necessarie al giocatore per consentirgli di inoltrare le scommesse al bookmaker austriaco ET EN BH di Innsbruck, il quale porrebbe in essere tutte le attività finalizzate all'organizzazione, gestione, promozione ed offerta delle scommesse, alla stesura e all'aggiornamento dei palinsesti degli eventi sportivi come alla realizzazione delle quote. A tali attività, invece, la ricorrente sarebbe rimasta estranea, essendosi limitata a prestare un "servizio di connettività", censurandosi invece l'argomentazione del tribunale secondo cui lo scommettitore dovrebbe necessariamente utilizzare un proprio conto di gioco (cosa avvenuta nel caso in esame) e non effettuare il pagamento della puntata al gestore del CTD (cosa, parimenti, avvenuta nel caso in esame): in sostanza, nessuna intermediazione illecita sarebbe stata posta in essere dalla AR.
La tesi difensiva, pur suggestiva, non merita accoglimento. Ed invero, come già affermato da questa Corte integra il reato di attività organizzata per l'accettazione e la raccolta, per via telematica, di scommesse senza autorizzazione, "sub specie" di illecita intermediazione, la condotta del gestore di un centro di servizio che non si limiti a svolgere un'attività di mero supporto tecnico a beneficio dello scommettitore titolare del contratto di conto di gioco con il concessionario, ma - come accertato nel caso della AR - raccolga le giocate rilasciando le ricevute dopo aver riscosso il denaro dagli scommettitori titolari dei contratti di conto di gioco, provvedendo materialmente all'apertura dei conti di gioco personali dei clienti o provvedendo a ricaricarli (v., ex multis: Sez. 3, n. 49392 del 10/11/2009 - dep. 22/12/2009, De Micheli, Rv. 245711). L'atto di riscuotere il denaro dallo scommettitore, titolare del conto di gioco, infatti, costituisce un'interferenza nell'attività di scommessa del cliente che integra quella condotta d'illecita intermediazione, sanzionata dalla norma di cui alla L. n. 401 del 1989, art. 4, per dipiù posta in essere in assenza dell'autorizzazione ex art. 88 TULPS (ed è pacifico che integri il reato previsto dalla L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 4, l'esercizio di scommesse svolto in Italia per conto di un "bookmaker" straniero senza avere ottenuto l'autorizzazione di polizia di cui all'art. 88 T.U.L.P.S., anche se l'allibratore straniero delegante sia stato regolarmente autorizzato nel suo Paese, come nel caso della società austriaca: v., Sez. 2, n. 17093 del 28/03/2013 - dep. 15/04/2013, Faggioli e altri, Rv. 255552).
7. Quanto, poi, alla questione della mancata disapplicazione della normativa interna per contrasto con i principi comunitari e con la giurisprudenza della C.G.U.E., ne va rilevata parimenti la manifesta infondatezza per le ragioni che seguono.
La difesa, in sostanza, con tale motivo, censura la mancata disapplicazione da parte del giudice del riesame della normativa interna in quanto asseritamente incompatibile con le norme del Trattato CE in tema di libera circolazione e libertà di stabilimento. A conforto della doglianza, opera un interessante excursus dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale, soprattutto comunitaria, ritenendo che, anche nel caso della società austriaca LD EN BH di Innsbruck (bookmaker cui la AR è legata da un contratto di affiliazione), ricorrano le medesime ragioni che indussero la Corte di giustizia europea, prima (con la nota sentenza IF) e questa Corte, poi (a partire da Sez. 3, n. 28413 del 10/07/2012 - dep. 16/07/2012, CI, Rv. 253241), a ritenere sussistente un contrasto tra la normativa interna e quella comunitaria, disapplicando la prima e, così, escludendo che possa integrare il reato di cui alla L. n. 401 del 1989, art. 4 la raccolta di scommesse in assenza di licenza di pubblica sicurezza da parte di soggetto che operi in Italia per conto di operatore straniero (nella specie, si trattava della "LE International Betting Ltd") cui la licenza sia stata negata per illegittima esclusione dai bandi di gara e/o mancata partecipazione a causa della non conformità, nell'interpretazione della Corte di giustizia CE, del regime concessorio interno agli artt. 43 e 49 del Trattato CE. In particolare, la censura difensiva, si sofferma sulle caratteristiche del bando che replicherebbe i medesimi vizi d'illegittimità già accertati dalla CGUE con la citata sentenza IF (Corte giustizia UE, sez. 4, 16/02/2012, n. 72), ritenendo che i principi da quest'ultima sentenza affermati e confermati da questa stessa Sezione, anche da ultimo con riferimento ad operatori diversi dalla TA (ad es., con la sentenza di questa Sezione, n. 12630 del 2013, Antelli e con altra sentenza di questa stessa Sezione, n. 17723 del 2013, Chiappini, non ufficialmente massimate, ambedue riferite all'operatore "LD"), si estendano dunque pacificamente anche all'operatore austriaco, tenuto conto delle disposizioni introdotte nel bando e nello schema di convenzione, di natura discriminatoria nei confronti degli aspiranti nuovi concessionari stranieri.
7.1. Osserva, sul punto, questa Corte che la sentenza 16 febbraio 2012 della Corte di giustizia, quarta sezione, pronunciata nelle cause riunite C-72/10 e C-77/10, ST e CI, ha ritenuto meritevole di tutela la specifica posizione della società LE, la quale aveva intenzionalmente omesso di partecipare ai bandi di gara indetti dall'AAMS il 28 agosto 2006 per la distribuzione delle oltre 16.000 nuove concessioni;
e ciò, nonostante che si trattasse bandi pubblicati per porre rimedio al contrasto tra i principi del Trattato e la precedente disciplina nazionale che aveva presieduto ai bandi di gara pubblicati nell'anno 1999 che escludevano dal concorso le società di capitale. Tale valutazione è stata compiuta in quanto la società LE ha sostenuto di avere rinunciato a partecipare alle gare del 2006 a causa dell'esistenza di regole contenute nella norma di legge, in particolare nell'art. 38, commi 2 e 4, del "decreto Bersani" (D.L. n. 223 del 2006, convertito dalla L. n. 248 del 2006) e di clausole contrattuali redatte dall'AAMS, in particolare gli artt. 13, 14 e 23 del capitolato d'oneri, che favorivano indebitamente i titolari delle concessioni distribuite proprio a seguito dei bandi di gara del 1999 che la Corte di giustizia (sentenza 6 marzo 2007, in cause riunite C.338/04 e altre, IC e altri) e la stessa Corte di Cassazione (per tutte, sentenze di questa Sezione 28 marzo 2007, n. 16969, PG in proc. Palmioli, e 22 ottobre 2008, n. 2417, Grieco) hanno ritenuto in contrasto coi principi del Trattato CE (ora UE), con conseguente ingiustificata penalizzazione dei futuri nuovi concessionari. In particolare, la Corte di giustizia ha ribadito che un regime di monopolio statale che operi mediante il sistema delle concessioni può non confliggere con i principi del Trattato CE, anche se tutte le limitazioni ai principi di libertà di stabilimento e prestazione dei servizi devono essere strettamente legate a "motivi imperativi di interesse generale" e non possono discendere da esigenze di natura economica o da interessi patrimoniali dello Stato membro. Tali restrizioni possono, dunque, trovare giustificazione (punto 61 della motivazione) in base a obiettivi legati, da un lato, "alla riduzione delle occasioni di gioco" e, dall'altro, "alla lotta contro la criminalità mediante l'assoggettamento a controllo degli operatori attivi in tale settore e l'incanalamento delle attività di gioco d'azzardo entro circuiti così controllati". La stessa Corte ha, poi, aggiunto che l'eccezionalità delle limitazioni introdotte dal regime statale, sia mediante leggi sia mediante altre fonti normative, ha come conseguenza la necessità che le condizioni di partecipazione alla gara per l'assegnazione delle concessioni risultino "formulate in modo chiaro, preciso e univoco". Riaffermata l'esigenza che il regime nazionale assicuri a tutti i concessionari il pieno esercizio delle libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività (punto 51), la Corte di giustizia rileva che il "concedere agli operatori esistenti ulteriori vantaggi concorrenziali rispetto ai nuovi concessionari ha come conseguenza di perpetuare e di rafforzare gli effetti dell'esclusione illegittima di questi ultimi dalla gara del 1999, e costituisce, dunque, una nuova violazione degli artt. 43 CE e 49 CE" (punto 53), ponendosi in contrasto anche con i "principi di parità di trattamento e di non discriminazione a motivo della nazionalità" (punto 54), principi che determinano una concreta limitazione del potere discrezionale delle autorità nazionali (punto 56). La Corte di giustizia conclude che spetta al giudice di rinvio verificare, con riferimento all'ipotesi di decadenza legata alle contestazioni di reato mosse ai legali rappresentanti della società (art. 23, comma 2, dello schema di convenzione AAMS), se la decadenza sia legittimamente correlata a: 1) procedimenti per fatti di criminalità organizzata, ipotesi che sembra alla Corte stessa poter giustificare le limitazioni;
2) per "ogni altra ipotesi di reato suscettibile di fa venire meno il rapporto fiduciario con AAMS", ipotesi che, invece, la Corte di giustizia sembra considerare in modo problematico rispetto alla possibilità per l'aspirante concessionario di comprendere il contenuto della limitazione (punti 79 e 80). La Corte di giustizia afferma, dunque, che "non possono essere applicate sanzioni (...) nei confronti di persone (... ) legate a un operatore, come la LE, che era stato escluso dalle gare precedenti in violazione del diritto dell'Unione, anche dopo la nuova gara prevista dal decreto Bersani" (punto 85), così che non occorre affrontare il tema della presunzione d'innocenza (punto 86).
7.2. Successivamente alla predetta decisione, merita di essere ricordato l'intervento della stessa Corte di Giustizia (Corte giustizia UE, sez. 3, 12/09/2013, cause riunite C-660/11 e C-8/12) aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell'art. 267 TFUE, dal Tribunale amministrativo regionale per la Toscana. La decisione, pur ribadendo i principi già espressi dalla predetta IF (in particolare quanto all'illiceità delle restrizioni contenute nell'art. 38 del Decreto Bersani anche perché eccessivamente garantiste verso chi era già in possesso di tali titoli), afferma, tuttavia, da un lato, che gli artt. 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale, qual è quella italiana, che imponga alle società interessate a esercitare attività collegate ai giochi d'azzardo l'obbligo di ottenere un'autorizzazione di polizia, in aggiunta a una concessione rilasciata dallo Stato al fine di esercitare simili attività, e che limiti il rilascio di una siffatta autorizzazione segnatamente ai richiedenti che già sono in possesso di una simile concessione;
dall'altro, che le predette norme convenzionali devono essere interpretate nel senso che, allo stato attuale del diritto dell'Unione, la circostanza che un operatore disponga, nello Stato membro in cui è stabilito, di un'autorizzazione che gli consente di offrire giochi d'azzardo non osta a che un altro Stato membro, nel rispetto degli obblighi posti dal diritto dell'Unione, subordini al possesso di un'autorizzazione rilasciata dalle proprie autorità la possibilità, per un tale operatore, di offrire siffatti servizi a consumatori che si trovino nel suo territorio. Ricorda, a tale proposito la C.G.U.E. che, considerato l'ampio margine discrezionale degli Stati membri riguardo agli obiettivi che essi intendono perseguire ed al livello di tutela dei consumatori da essi ricercato e vista l'assenza di un'armonizzazione in materia di giochi d'azzardo, allo stato attuale del diritto dell'Unione non esiste alcun obbligo di mutuo riconoscimento delle autorizzazioni rilasciate dai vari Stati membri (v., in tal senso, sentenze dell'8 settembre 2010, Stop e a., C- 316/07, da C-358/07 a C-360/07, C-409/07 e C-410/07, Racc. pag. 1- 8069, punto 112, nonché del 15 settembre 2011, CK e Ò mer, C- 347/09, Racc. pag. 1-8185, punti 96 e 99). Ne discende che ogni Stato membro conserva il diritto di subordinare la possibilità per gli operatori che intendano proporre giochi d'azzardo a consumatori che si trovino sul suo territorio al rilascio di un'autorizzazione da parte delle sue autorità competenti, senza che la circostanza che un operatore privato sia già titolare di un'autorizzazione rilasciata in un altro Stato membro possa esservi d'ostacolo (v. sentenza Stop e a., cit., punto 113). Infatti, i vari Stati membri non dispongono necessariamente degli stessi mezzi tecnici per controllare i giochi d'azzardo e non compiono per forza le medesime scelte al riguardo. Il fatto che un particolare livello di tutela dei consumatori possa essere raggiunto in un determinato Stato membro, mediante l'applicazione di tecniche sofisticate di controllo e di sorveglianza, non consente di concludere che il medesimo livello di protezione possa essere raggiunto in altri Stati membri che non dispongano di questi mezzi tecnici o non abbiano fatto le medesime scelte. Inoltre, uno Stato membro può legittimamente scegliere di voler sorvegliare un'attività economica che si svolge nel suo territorio, ciò che sarebbe per esso impossibile qualora dovesse fidarsi dei controlli effettuati dalle autorità di un altro Stato membro mediante sistemi di regolazione cui esso non sovrintende in prima persona (v., in tal senso, sentenza CK e Ò mer, cit., punto 98).
Ne consegue, dunque, la legittimità della previsione del T.U.L.P.S. che impone il preventivo rilascio della licenza.
7.3. Da quanto sopra esposto, in linea di principio, ne deriva che la L. n. 401 del 1989, art. 4 può essere disapplicato, con conseguente esclusione del reato a carico dei gestori dei punti di commercializzazione, sia con riferimento alla peculiare posizione della società "LE International Betting Ltd", sia con riferimento alla posizione della società ET EN BH di Innsbruck, che si caratterizzano, entrambe, per alcune rilevanti e specifiche circostanze: a) la illegittima esclusione dai bandi di gara del 1999; b) la mancata partecipazione alle gare indette nell'anno 2006, nonostante il manifestato interesse, a causa della non conformità del nuovo regime concessorio ai principi del Trattato;
c) la successiva presentazione di richiesta di autorizzazione R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ex art. 88, richiesta respinta a causa dell'assenza di concessione.
Ciò, del resto, è stato confermato apertamente, da un lato, dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (C.G.U.E., Sez. 8, ordinanza 16 febbraio 2012, in C- 413/10, Pulignano ed altri, sentenza che sancisce l'equiparazione delle posizioni tra la TA e la "ET", stante la posizione della ricorrente Zungri, legata da contratto di affiliazione alla "ET", valutata dal giudice europeo come analoga quella degli altri sette, legati invece alla TA) che, dall'altro, dalla giurisprudenza di questa stessa Sezione (Sez. 3, sentenza n. 12630 del 2013, ud. 23/01/2013 - dep. 18/03/2013, ric. Antelli, non ufficialmente massimata).
Nel caso in cui il punto di commercializzazione sia gestito in forza di un rapporto contrattuale con la società ET EN BH di Innsbruck, l'applicazione della sanzione penale è esclusa, salvo che non risulti provata la sussistenza di una situazione non assimilabile a quella già esaminata dalle predette decisioni della Corte di Giustizia e di questa Corte Suprema.
7.4. Alla luce di tali considerazioni, deve rilevarsi, quanto alla fattispecie in esame, che nella sentenza impugnata si evidenzia, del tutto correttamente, come la AR, pur operando in Italia in collegamento con la società "ET", abilitata all'esercizio di tale attività all'estero, non avesse mai chiesto la licenza di pubblica sicurezza di cui all'art. 88 T.U.L.P.S. (v., da ultimo, nel senso che integra il reato di cui alla L. n. 401 del 1989, art. 4, comma 4 bis, la condotta del soggetto che, pur già abilitato all'estero alla raccolta di scommesse, agisca in Italia tramite collaboratori o rappresentanti che non abbiano chiesto alle autorità nazionali le necessarie autorizzazioni: Sez. 2, n. 17093 del 28/03/2013 - dep. 15/04/2013, Faggioli e altri, Rv. 255552; conforme, Sez. 3, n. 7695 dei 12/01/2012 - dep. 28/02/2012, Scerra, Rv. 252096).
La circostanza che la ricorrente non avesse mai chiesto tale licenza, consente dunque di superare le doglianze contenute nell'impugnazione circa l'omesso controllo da parte dei giudici di merito sulla sussistenza di particolari ragioni di ordine ovvero di sicurezza pubblica in capo alla ricorrente, controllo certamente doveroso sol che la relativa licenza di P.S. fosse stata richiesta e non rilasciata in favore della AR. Come, del resto, sottolineato dalla Corte d'appello nell'impugnata sentenza i principi espressi dalla C.G.U.E. e da questa Corte di legittimità, presuppongono, quale condizione per la disapplicazione della normativa interna, che l'intermediario abbia chiesto la licenza di P.S. prevista dall'art. 88 T.U.L.P.S. "vedendosela rigettare perché la società cui era collegato non aveva le autorizzazioni".
Quando, come nel caso della AR, l'intermediario non abbia mai chiesto la licenza di P.S., i principi del giudice comunitario non possono trovare applicazione e, dunque, la condotta di accertata intermediazione ha indubbia rilevanza penale;
diversamente opinando, come giustamente evidenziano i giudici d'appello, si finirebbe per attribuire un'ingiustificata ed irrazionale posizione di favore agli intermediari in Italia delle società straniere (come la ET) mai sottopostisi al controllo dell'Autorità di P.S., omettendo di richiedere la licenza ex art. 88 T.U.L.P.S., sul presupposto per nulla scontato, e nel caso in esame fondato solo su un'affermazione congetturale della ricorrente, che tale licenza sarebbe stata rifiutata perché la società cui era collegata non aveva, a sua volta, potuto ottenere in Italia le necessarie concessioni o autorizzazioni a causa di illegittima esclusione dalle gare.
8. Il ricorso dev'essere, dunque, dichiarato inammissibile. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non emergendo ragioni di esonero, al pagamento a favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, di somma che si stima equo fissare, in Euro 1000,00 (mille/00).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 7 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2014