Sentenza 12 novembre 2018
Massime • 1
La revoca del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario, prevista dall'art. 175 cod. pen. nel caso in cui successivamente alla commissione del fatto per cui sia stato concesso il beneficio venga accertata la commissione di un delitto, opera di diritto e ha contenuto meramente dichiarativo; pertanto, non comportando alcuna violazione del divieto di "reformatio in peius", deve essere disposta d'ufficio dal giudice di appello, anche in assenza di impugnazione della parte pubblica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/11/2018, n. 10294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10294 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2018 |
Testo completo
10294-1 9 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE composta da Sent. n. 2911/2018 sez. 5 Rossella CATENA - Presidente - P.U. 12/11/2018- Caterina MAZZITELLI R.G.N. 51571/2017 Barbara CALASELICE Relatore ND FIDANZIA Matilde BRANCACCIO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE UC EA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/07/2016 della Corte di appello di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Barbara Calaselice;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore generale, Maria Francesca Loy, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore dell'imputato, Avv. A. I. Iannucci, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di L'Aquila, con la sentenza impugnata, ha riformato la condanna emessa,all'esito di rito abbreviato, dal Tribunale di Avezzano in data 25 marzo 2015, nei confronti di ND De LU per il reato di furto aggravato relativo ad un'autovettura (art. 625, comma 1, n. 2 e 7 cod. pen.), alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 400 di multa, con la concessione delle circostanze attenuanti generiche, reputate equivalenti alle aggravanti, revocando i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel casellario giudiziale, concessi dal giudice di primo grado.
2. Avverso l'indicata pronuncia ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo, nei motivi di seguito riassunti, violazione di legge, quanto al divieto di reformatio in peius, avendo la Corte territoriale, in assenza di appello della parte pubblica, revocato i benefici concessi in primo grado, non ricorrendo, la fattispecie di cui all'art. 168, comma 1, cod. pen., richiamando precedenti di questa Corte di legittimità CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, in quanto infondato, deve essere rigettato.
2. Con riferimento alla revoca della sospensione condizionale della pena, in sede di cognizione, è stato affermato da questa Corte di legittimità il condivisibile principio secondo il quale, in presenza di provvedimento di revoca del giudice di appello, di natura meramente dichiarativa (art. 168, comma 1 e 3, cod. pen.), non vi è violazione del divieto di reformatio in peius, né del principio devolutivo, pur se il giudice della cognizione proceda alla revoca nell'assenza di appello, sul punto, della parte pubblica. Infatti, in questi casi gli effetti di diritto sostanziale risalgono de jure al momento in cui si è verificata la condizione, anche prima della pronuncia giudiziale e indipendentemente da essa. Sicché il provvedimento di revoca ha natura meramente ricognitiva del venir meno del beneficio, già caducato per effetto del passaggio in giudicato della sentenza attinente al secondo reato, nei casi di cui all'art. 168, comma 1, cod. pen. Ad analoga conclusione è pervenuta la Corte di legittimità in relazione ai casi in cui la revoca della sospensione condizionale intervenga per benefici concessi in presenza delle cause ostative 2 б indicate al comma 4 dell'art. 164 cod. pen., trattandosi di pronuncia dichiarativa, che attiene a effetti di diritto sostanziale che si producono ope legis (Sez. U,. n. 7551 del 08/04/1998 Rv. 210798, relativa alla contraria ipotesi di cui all'art. 168, comma 2, cod. pen., per la quale si è ritenuto che, in assenza di impugnazione sul punto del pubblico ministero, al giudice di appello è inibito un provvedimento che lederebbe a un tempo il principio del favor rei;
Sez. 3, n. 56279 del 24/10/2017, Principalli, Rv. 272429 - 01; Sez. 2, n. 37009 del 30/06/2016, Seck, Rv. 267913; Sez. 5, n. 40466 del 27/09/2002 Rv. 225699; Sez. 1, n. 20293 del 08/05/2008 Rv. 239996).
2.1. Ciò premesso, la Corte territoriale risulta avere correttamente applicato i suddetti principi con riferimento alla revoca della sospensione condizionale, essa risultando giustificata dall'esistenza di precedente condanna, alla pena di anni uno mesi otto di reclusione ed euro 280 di multa, per fatti commessi il 28 aprile 2012, giudicati con pronuncia divenuta irrevocabile nel 2013, mentre il ricorrente ha riportato condanna per i fatti sub iudice, commessi dopo quelli giudicati con sentenza irrevocabile (il 25 novembre 2012), nel quinquennio sia dalla commissione che dal passaggio in giudicato di quei fatti. Ricorre, nella specie, un'ipotesi di revoca di diritto ai sensi dell'art. 168, comma 1 n. 2, cod. pen.
3. Con riferimento alla disposta revoca del beneficio della non menzione della condanna, si rileva che va ribadito il principio affermato da questa Corte secondo il quale, nel caso in cui il condannato, successivamente alla concessione del beneficio di cui all'art. 175 cod. pen., commetta un delitto, la revoca del beneficio suddetto opera di diritto ed è provvedimento di contenuto meramente dichiarativo. Sicché non comporta violazione del divieto di reformatio in peius la revoca disposta dal giudice della cognizione di ufficio, in assenza di impugnazione, sul punto, della parte pubblica (Sez. 6, n. 17247 del 17/12/2003 - dep. 2004, Satti, Rv. 228463 01; Sez. 5, n. 5384 del 31/01/2000, Cordova, - Rv. 215573 01).- In applicazione di tale principio, correttamente nella specie, il certificato del casellario giudiziale acquisito in sede di appello ha evidenziato che l'imputato era già stato condannato per delitti commessi in data 28 aprile 2012, giudicati con sentenza di primo grado del 19 luglio 2012, divenuta irrevocabile in data 17 marzo 2013. Sicché si è accertato, nel giudizio di appello, che rispetto al beneficio concesso dal giudice di primo grado per il fatto sub iudice, commesso in data 25 novembre 2012, si era verificata la condizione per la revoca di diritto di cui all'art. 175, comma 3 cod. pen., stante la commissione di un delitto accertata 3 8 dopo la commissione del fatto per il quale il beneficio era stato concesso (con sentenza divenuta irrevocabile nel 2013).
3. Segue al rigetto del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del grado.
PQM
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso il 12/11/2018 Il Presidente Consigliere estensore Rossella Catena Barbara Calaselice छन्, math caus Depositato in Cancelleria 8. MAR. 2019...Roma. IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO dott.ssa Maria Cristina D'Angelo 4