Sentenza 30 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 30/01/2001, n. 1294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1294 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2001 |
Testo completo
I D , A O 01 2 94 /01 here S L S 0 L 1 A O T . , B 3 T I A 3 R S D 5 'A E P A L . S L T I N S E N O D bese 3 G P I -7 O S IM N -8 A E A D 1 S D 1 E I , E REPUBBLICA ITALIANA A O E T R O N G T E T IS G S IT E E G L IR E IN NO R D A L O L E D LA CORTE SU RE ADI CASSAZIONE Oggetto Cessazione affitto SEZIONE TERZA CIVILE agrario Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 4383/98 Dott. Angelo GIULIANO Dott. Vittorio DUVA -© Consigliere Cron.2704 Dott. Bruno DURANTE Consigliere- Rep. Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere Ud. 20/09/00 Dott. Donato CALABRESE Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. IL SOLE 24 ORE VIALE RENATO, VIALE EZIO, elettivamente domiciliati in per diritti L. 3000. il 3.1 GEN. 2001 IL CANCELLIERE ROMA VIA CRESCENZIO 19, presso lo studio dell'avvocato ROMBOLA' ANTONIO, che li difende unitamente 3000 CANCELLERIA all'avvocato CARDILLO GIUSEPPE, giusta delega in atti;
ricorrenti -
contro
CG408087 • RA ET, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G B VICO 1, presso 10 studio dell'avvocato PROSPERI MANGILI FRANCO, che lo difende unitamente all'avvocato BALDON FRANCESCO, giusta delega in atti;
2000 controricorrente - 1429 nonchè
contro
VIALE ARMANDO;
intimato avversO la sentenza n. 7/97 della Corte d'Appello di 17 VENEZIA, SEZ SPECIALIZZATA AGRARIA emessa il 20/11/1996, depositata il 11/03/97; rg.15/1996; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/09/00 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito l'Avvocato FRANCO PROSPERI MANGILI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il rigetto del ricorso. den SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 23.11.1995 AZ IM, pro- prietario del fondo rustico di ha.
4.63.30 in agro di Campagna Lupia, censito al f. 27, mapp. 106, condotto in affitto dalla famiglia coltivatrice di AL AT e DO, assumendo che il relativo contratto era sor- - to prima dell'annata agraria 1939/40, adiva la Sezione specializzata agraria del Tribunale di Venezia, chie- ai sensi dell'art. 2 della legge n.203/1982, fer dichiararsi la cessazione del rapporto agrario dendo 10.11.1992, V e accertarsi alla scadenza del l'inesistenza di miglioramenti. AL AT restava contumace, mentre si costitui- va tardivamente AL DO nonché interveniva nel 2 giudizio volontariamente AL ZI. Entrambi, per quanto rileva, contestavano la doman- sostenendo che il contratto era sorto alla fine da, dell'annata agraria 1964/65 -con conseguente scadenza nell'annata agraria 1997/98- atteso che l'originario rapporto instaurato tra AL AR (zio di essi resi- stenti) e tale BE era definitivamente cessato con il rilascio intervenuto nel 1961 e comunque aveva subi- to una novazione al momento dell'inizio della conduzio- ne da parte loro. Con sentenza depositata il 13.5.1996 l'adita Sezio- ne dichiarava il contratto cessato alla data del 10.11.1992 e condannava la famiglia coltivatrice di AL AT e AL DO al rilascio del fondo, Per mentre rigettava la domanda relativa all'accertamento della inesistenza di miglioramenti. La decisione, gravata da AL DO, AT ed ZI, veniva confermata dalla Corte d'appello di Vene- zia - Sezione specializzta agraria con sentenza deposi- tata 1'11.3.1997. Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso AL AT e AL ZI svolgendo un unico motivo. Ha resistito con controricorso AZ IM. stata disposta All'udienza del 9.3.2000 3 l'integrazione del contraddittorio nei confronti di AL DO, che non ha svolto difese. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo i ricorrenti denunciano errata interpretazione e applicazione dell'onere probatorio previsto dall'art. 2697 C.C. Assumono che l'onere di provare l'inizio della propria affittanza sarebbe spet- tato loro ove il concedente avesse fornito prova di un rapporto con essi conduttori iniziato in data diversa e anteriore, mentre non è stato dallo stesso concedente provato alcunchè sul punto. Il motivo va disatteso. Ha premesso la Corte di merito che all'affermazione del AZ che il contratto di affittanza agraria era sorto anteriormente all'annata agraria 1939/40, i AL avevano replicato che questo rapporto era stato risol- to, ovvero era stato novato mediante la stipulazione di un altro contratto iniziato con l'annata agraria * 1964/65. Sulla base di tali posizioni assunte in concreto dalle parti, lo stesso giudice ha dunque osservato -al- la stregua del principio di distribuzione dell'onere probatorio stabilito dall'art. 2697 C.C.- che il fatto addotto dagli affittuari a sostegno dell'esistenza di un nuovo e diverso titolo giustificativo del godimento del fondo agricolo doveva essere da essi comprovato, difensiva il fondamento costituendo la deduzione onere che, però, non era stato assolto, dell'eccezione, per cui non era fondata la doglianza degli appellanti. Trattasi di iter logico-giuridico corretto, giacchè non spettava certo al AZ di dimostrare l'esistenza di una novazione del rapporto agrario, es- sendo essa una eccezione sollevata da controparte, con la quale questa opponeva in sostanza un controdiritto. Come esposto con il motivo di ricorso, tuttavia i AL assumono che sarebbe spettato loro l'onere di provare l'inizio della propria affittanza agraria ove il concedente avesse fornito prova di un rapporto con essi conduttori iniziato in data diversa e anteriore. der L'assunto non coglie nel segno. Che al concedente che richiede il rilascio del fon- per una certa scadenza ex art. 2 della legge n. do 203/1982 incomba l'obbligo di dare la dimostrazione * dell'epoca in cui è sorto il contratto agrario non può • revocarsi in dubbio, ma un tale obbligo è nel caso di specie superato dalla difesa degli affittuari. Costoro, invero, sostenendo a loro volta -in repli- all'affermazione del concedente che il contratto ca agrario in questione era sorto anteriormente all'annata agraria 1939/40- che il contratto era stato novato me- 5 diante la stipulazione di un altro contratto iniziato con l'annata agraria 1964/65, hanno di fatto ricono- sciuto l'epoca iniziale del rapporto al 1939/40, indi- cata dal concedente (attore). Il ricorso va, pertanto, rigettato, con condanna in " solido dei ricorrenti alle spese, liquidate come da di- spositivo, in favore del resistente AZ IM (mentre non v'è materia per la regolamentazione delle spese quanto a AL DO).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido alle spese del giudizio di Cassazione in fa- vore del controricorrente, liquidate in L. 16.000 # , oltre L.
2.000.000 per onorari. Così deciso, 20.9.2000. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. how AM quis donato Calabrese Depositata in Cancelleria IL CANCELLIERE C1 TT EN Oggi, 30 GEN 2001. IL CANCELLIERE C1 TT A LA , DI DI BOLLO OGNI SPESA, TASSA AI SENSI DELL'ART. 10 POSTA 533 . IM N DA 11-8-73 REGISTRO, E DA ESENTE E DIRITTO G LEG DELLA O