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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIX, sentenza 09/01/2026, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 289/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 39, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
RO ROBERTO, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3734/2025 depositato il 05/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di MA - Via Ostiense 131l 00154 MA RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401485634 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401485634 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401485634 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401485634 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401485634 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401485634 TARI 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401485634 TEFA 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401485634 TEFA 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401485634 TEFA 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401485634 TEFA 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401485634 TEFA 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401485634 TEFA 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13188/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente Ricorrente_1 rappresentava di aver ricevuto notifica-in data 6 novembre 2024 dal Comune di MA Capitale- dell' avviso di accertamento in oggetto relativo ad omessa dichiarazione TARI e TEFA anni dal 2018 al 2023 per l' unita' immobiliare sita in MA , Indirizzo_1 , così come indicata nell' accertamento in oggetto.
Riferiva, altresì, che l' avviso impugnato era da ritenersi illegittimo per infondatezza dei presupposti impositivi, difetto di motivazione e violazione di legge e ne chiedeva, dunque, l'annullamento, avendo il coniuge sig. Nominativo_2 provveduto all'integrale pagamento del dovuto, come da documentazione allegata .
L'ente comunale non si costituiva in giudizio.
All'udienza datata 11 dicembre 2025 il giudice monocratico emanava la seguente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha prodotto documentazione dalla quale risulta l'avvenuto annullamento in data 11 giugno
2025 da parte del Comune di MA Capitale dell'accertamento impugnato , per riconoscimento della fondatezza delle motivazioni del ricorso, avendo la ricorrente dimostrato di non essere tenuta al pagamento per gli anni in oggetto , essendo, dunque , venute meno le ragioni alla base della materia del contendere.
Pertanto, sulla base di quanto esposto, va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Quanto alle spese di giudizio tra le parti, stante l'avvenuto annullamento del provvedimento in oggetto in pendenza di ricorso avvenuto in data 11 giugno 2025 , vanno compensate, sussistendone giustificati motivi.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate. ROMA, 11.12.2025 Il
Giudice monocratico R.Roberti
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 39, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
RO ROBERTO, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3734/2025 depositato il 05/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di MA - Via Ostiense 131l 00154 MA RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401485634 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401485634 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401485634 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401485634 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401485634 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401485634 TARI 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401485634 TEFA 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401485634 TEFA 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401485634 TEFA 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401485634 TEFA 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401485634 TEFA 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401485634 TEFA 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13188/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente Ricorrente_1 rappresentava di aver ricevuto notifica-in data 6 novembre 2024 dal Comune di MA Capitale- dell' avviso di accertamento in oggetto relativo ad omessa dichiarazione TARI e TEFA anni dal 2018 al 2023 per l' unita' immobiliare sita in MA , Indirizzo_1 , così come indicata nell' accertamento in oggetto.
Riferiva, altresì, che l' avviso impugnato era da ritenersi illegittimo per infondatezza dei presupposti impositivi, difetto di motivazione e violazione di legge e ne chiedeva, dunque, l'annullamento, avendo il coniuge sig. Nominativo_2 provveduto all'integrale pagamento del dovuto, come da documentazione allegata .
L'ente comunale non si costituiva in giudizio.
All'udienza datata 11 dicembre 2025 il giudice monocratico emanava la seguente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha prodotto documentazione dalla quale risulta l'avvenuto annullamento in data 11 giugno
2025 da parte del Comune di MA Capitale dell'accertamento impugnato , per riconoscimento della fondatezza delle motivazioni del ricorso, avendo la ricorrente dimostrato di non essere tenuta al pagamento per gli anni in oggetto , essendo, dunque , venute meno le ragioni alla base della materia del contendere.
Pertanto, sulla base di quanto esposto, va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Quanto alle spese di giudizio tra le parti, stante l'avvenuto annullamento del provvedimento in oggetto in pendenza di ricorso avvenuto in data 11 giugno 2025 , vanno compensate, sussistendone giustificati motivi.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate. ROMA, 11.12.2025 Il
Giudice monocratico R.Roberti