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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 11/09/2025, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1012/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI LECCE prima sezione civile la Corte, composta dai seguenti magistrati: dr.ssa Anna Rita Pasca presidente rel. ed est. dr. Riccardo Mele consigliere dr. Maurizio Petrelli consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1012 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022 promossa da
in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 Parte_2
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Alvaro Antonio Storella C.F._1 come da procura in atti,
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
(C.F.: ), in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Reggiani come da procura in atti,
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 14 maggio 2025, da intendersi qui per integralmente riportate.
Svolgimento del procedimento
Il giudice di prime cure ha così testualmente ricostruito lo svolgimento del processo:
pagina 1 di 11 “Ha agito in giudizio, con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., , quale socia Parte_2 accomandataria di deducendo quanto segue: Parte_1
- che, nel luglio del 1991, la società ha aperto il contratto di conto corrente Pt_1 ordinario n. 010/0070261 con la filiale di AR, poi Controparte_2 transitata in ed ancora operativo;
Parte_3
- che, nel settembre del 2016, si è rivolta ad una società di consulenza finanziaria (
[...]
per la redazione di una perizia tecnico-contabile per esaminare i tassi di CP_3 interesse applicati dalla Banca, l'eventuale anatocismo e le altre commissioni applicate;
- che la consulenza è stata redatta sulla base degli estratti-conto dal III trimestre 1991 al
III trimestre 1995, dal IV trimestre 1995 al IV trimestre 1997 e dal I trimestre 2000 al I trimestre 2016, ma in assenza del contratto originario, degli eventuali successivi contratti
e degli estratti conto del 1998 e del 1999;
- dal ricalcolo effettuato dal consulente di parte è emerso che la ha applicato la CP_2 capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, la commissione di massimo scoperto mai pattuita, le commissioni di disponibilità fondi e di istruttoria veloce nulle (perché applicate a prescindere dallo sconfinamento effettivo della società oltre il limite dell'affidamento); è risultato che sono stati applicati tassi usurari.
Ha concluso chiedendo di verificare l'illegittimità delle clausole indicate in parte motiva con condanna della alla restituzione delle somme indebitamente riscosse. Con CP_2 vittoria di spese e competenze di causa.
Si è costituita la società che ha contestato punto per punto le Controparte_1 deduzioni attoree, eccependo – in via preliminare – l'incompetenza per territorio del
Tribunale di Lecce, poiché le parti avrebbero convenuto un foro alternativo ed esclusivo, e sostenendo l'intervenuta prescrizione.
Alla prima udienza del 10.03.2017, parte ricorrente ha contestato l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata da parte resistente ed ha chiesto ammettersi consulenza tecnica.
Con ordinanza dell'08.03.2018 il G.I. ha ritenuto infondata l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Lecce ed ha ammesso consulenza tecnica, fissando l'udienza del 18.05.2018 per il giuramento del consulente.
All'udienza del 18.05.2018, la difesa della ha chiesto la revoca dell'ordinanza Pt_3 ammissiva della consulenza tecnica, evidenziando che parte attrice non aveva allegato gli
pagina 2 di 11 estratti-conto, così non adeguatamente supportando, dal punto di vista istruttorio, la propria domanda;
la difesa di parte ricorrente si è opposta alla richiesta.
Con ordinanza del 22-25.06.218, il G.I. ha revocato l'ordinanza ammissiva della consulenza “in ragione della mancata produzione degli estratti conto da parte dell'attore, in violazione del principio di ripartizione dell'onere della prova” ed ha fissato l'udienza del 21.06.2019 per la decisione della controversia.
Nel settembre 2018, la ha proposto atto di citazione identico al ricorso ex art. Pt_2
702-bis c.p.c., formulando identiche domande, iscritto al n. 8584/2018 R.G..
Si è costituito che, in primo luogo, ha eccepito la violazione del Controparte_1 principio del “ne bis in idem”.
Riunite le cause con ordinanza del 6.07.2020, è stata disposta la prosecuzione dei due giudizi riuniti e, precisate dalle parti le conclusioni all'udienza dell'11.11.2022, a seguito di discussione orale, la causa è stata decisa ex art. 281-sexies c.p.c. con sentenza n.
3172/2022, emessa l'11.11.2022 e pubblicata in pari data, con la quale il Tribunale di
Lecce ha rigettato le domande proposte da condannando la stessa al Parte_2 pagamento di spese e competenze di causa in favore di . Controparte_1
Con atto di citazione notificato in data 12.12.2022 in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t. ha proposto il presente appello avverso la citata Parte_2 sentenza, deducendo l'erroneità della stessa per i motivi che verranno di seguito esaminati.
, costituitosi con comparsa di costituzione e risposta depositata il Controparte_1
28.02.2023, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, del quale ha in subordine chiesto il rigetto nel merito, con conferma della sentenza di primo grado;
ha altresì eccepito l'inammissibilità della produzione documentale (estratti conto) di parte appellante successiva alla disposta riunione dei giudizi, per violazione del principio del ne bis in idem. Con ordinanza del 7.7.2023 questa Corte, sciogliendo la riserva espressa all'udienza del 6.4.23, ha rigettato la richiesta di c.t.u. formulata dall'appellante, ritenendo la causa
<matura per la decisione di merito senza bisogno di assunzione di mezzi di prova>>.
Precisate dalle parti le conclusioni all'udienza del 14.05.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, la causa è stata riservata per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ. per il deposito di comparse conclusionali e di repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Deve preliminarmente rilevarsi che questa Corte non ritiene ritualmente proposta dalla difesa di parte appellante alcuna richiesta di discussione orale dell'appello. pagina 3 di 11 È noto l'orientamento di recente espresso dalla Cassazione, in base al quale la richiesta di discussione orale può essere reiterata anche con la comparsa conclusionale o con la replica, non essendo necessaria una separata istanza;
è tuttavia sempre necessario che si tratti di reiterazione di richiesta tempestivamente formulata in sede di precisazione delle conclusioni, e ciò anche a garanzia del diritto della controparte ad una corretta instaurazione del contraddittorio. Con ordinanza nr. reg. gen. 10395/2020, numero di raccolta generale 23514/2024, pubblicata il 2/09/2024, la terza sezione civile della
Cassazione ha infatti ribadito il seguente principio di diritto: «nei giudizi di appello celebrati innanzi la Corte di appello, la riproposizione della richiesta di discussione orale della causa di cui all'art. 352, secondo comma, cod. proc. civ., già formulata in sede di precisazione delle conclusioni, non richiede il deposito di un'apposita ed autonoma istanza diretta al Presidente della Corte di appello ma può essere contenuta nella memoria di replica depositata nel termine all'uopo prescritto». Da ciò discende che, ferma restando la libertà di forma nel reiterare la richiesta di discussione orale in sede di comparsa conclusionale o di repliche, è tuttavia necessario che la stessa sia stata già espressamente formulata in sede di precisazione delle conclusioni, trattandosi di presupposto imprescindibile. Orbene, nella fattispecie in esame alcuna richiesta in tal senso è contenuta nelle note scritte di precisazione delle conclusioni sostitutive dell'udienza del 14 maggio
2025, nelle quali la difesa di parte appellante si è limitata a chiedere <termine per il deposito di comparsa conclusionale>>. In tale contesto la richiesta, nella comparsa conclusionale e nelle note di replica, <di trattazione orale per esporre direttamente le motivazioni del ricorso e per garantire una migliore comprensione delle circostanze del caso>> non può valere a far ritenere ritualmente formulata una richiesta di discussione orale, stante – come detto – l'assenza di una tale istanza in sede di precisazione delle conclusioni.
2. – Sempre in via preliminare, deve rilevarsi che il mandato risulta conferito da Parte_2 in qualità di legale rappresentante della società corrente in
[...] Parte_1
AR (LE) alla via Cisternella n.18, ma la costituzione in appello risulta avvenuta dalla quale “persona fisica”. Sul punto tuttavia questa Corte aderisce Pt_2 all'orientamento giurisprudenziale in base al quale la cessazione di una società, ove non dichiarata, nelle forme di legge, dal difensore della stessa, non determina l'interruzione del giudizio, vigendo il principio di ultrattività del mandato alla lite, per cui l'appello deve ritenersi proposto (come da mandato) da Parte_1
pagina 4 di 11 3. – , costituitosi con comparsa di costituzione depositata il Controparte_1
28.02.2023, ha in via preliminare eccepito l'inammissibilità dell'appello, per intervenuta decadenza dell'appellante ex art. 346 c.p.c. dalle domande dalla stessa proposte nel giudizio di primo grado, rigettate e non riproposte con l'atto di appello.
L'eccezione è fondata. Con l'atto di appello del 12.12.2022 sono state da Parte_1 proposte le seguenti testuali conclusioni:
<Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Lecce, disattesa ogni contraria istanza,
A) accogliere l'appello e in riforma della impugnata sentenza,
B) previa declaratoria che non si è verificata alcuna decadenza istruttoria nell'ambito dell'originario giudizio RG n. 11081/2016, per quanto in premessa meglio dedotto, e previo rigetto delle deduzioni e delle eccezioni preliminari proposte dalla banca appellata,
C) ammettere la chiesta CTU contabile ove occorra con i quesiti e le ulteriori disposizioni già riportate nella ordinanza del 8.3.2018 R.G. n.11081/2016, all'uopo autorizzando il nominando CTU all'utilizzo di tutti i documenti già depositati del summenzionato giudizio;
D) con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite di entrambi i gradi del giudizio, da liquidare in favore del deducente procuratore antistatario.
Ai fini istruttori si riporta a tutte le richieste formulate nel giudizio di primo grado, ove occorra con ordine di esibizione, ex art.201 cpc, dei documenti richiesti con il ricorso introduttivo.>>
In tale contesto, il diritto di impugnazione risulta esercitato solo avverso questioni processuali, senza alcuna reiterazione di domande aventi natura sostanziale, con conseguente inammissibilità dell'appello anche ex art. 346 c.p.c..
4. – In ogni caso, ove per mera ipotesi dovesse essere consentito l'esame del contenzioso nel merito, dovrebbe comunque pervenirsi al rigetto dell'appello, perché infondato.
Con il primo motivo di gravame l'appellante deduce illogicità e contraddittorietà della sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto maturate le decadenze istruttorie a carico della ricorrente e, conseguentemente, ha rigettato la domanda attorea, ritenendola sfornita di prova per la mancata produzione degli estratti conto, pacificamente nella disponibilità di parte attrice.
Sostiene che, alla luce dei principi giurisprudenziali in materia, nel rito sommario di cognizione di cui all'art. 702 bis c.p.c. non sussista per le parti alcuna preclusione istruttoria, né in relazione all'indicazione di mezzi di prova, né in relazione al deposito di pagina 5 di 11 documenti, la cui produzione assume che possa essere ammissibile anche dopo il primo atto difensivo e fino alla pronuncia dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c..
Assume l'appellante che il Tribunale si sarebbe contraddetto nel ritenere sfornita di prova la domanda proposta da dopo avere, nel primo giudizio introdotto con il Parte_1 rito ex art. 702 bis c.p.c., ammesso la CTU con ordinanza dell'8.03.2018, a scioglimento di riserva espressa all'udienza del 10.03.2017, avendo così sostanzialmente ritenuto sufficiente la documentazione in atti, con conseguente impossibilità di successiva revoca e del rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni. Tanto, sull'assunto che l'ordinanza ammissiva di CTU (poi revocata) abbia superato la barriera di cui all'art. 702 ter cpc, con la conseguenza di non poter poi ritenere maturata la preclusione istruttoria a carico della ricorrente per la mancata produzione in giudizio degli estratti conto e, dunque, per il mancato assolvimento dell'onere probatorio.
Aggiunge che quand'anche il Tribunale avesse ritenuto parziale la documentazione depositata da entrambe le parti, avrebbe dovuto già alla prima udienza integrare d'ufficio la prova in applicazione del principio espresso dalla Suprema Corte alla luce del quale, qualora non sia contestata l'applicazione di interessi ultralegali non pattuiti e la capitalizzazione trimestrale, il correntista può limitarsi a fornire la prova dell'esistenza del rapporto contrattuale, quand'anche non abbia fatto richiesta della documentazione ex art. 119 TUB. Si sostiene, in sostanza, che il Tribunale avrebbe dovuto rigettare, in quanto infondata, la richiesta di revoca dell'ordinanza ammissiva della CTU formulata dalla banca appellata, non essendo maturata la preclusione istruttoria a carico della ricorrente.
In subordine, l'appellante deduce che la documentazione sarebbe stata dalla s.a.s. correttamente prodotta nel successivo giudizio ordinario RG 8584/2018, promosso dalla stessa parte attrice nelle more del giudizio sommario ed a questo riunito, in quanto depositata nei termini – assegnati dal primo giudice - di cui all'art. 183 VI c. c.p.c., avendo quindi errato il primo giudice nel ritenere che le decadenze processuali verificatesi nel primo giudizio non potessero “essere aggirate dalla parte che vi sia incorsa mediante
l'introduzione di un secondo giudizio identico al primo e a questo riunito”.
5. – Le censure non possono essere condivise, risultando peraltro già correttamente valutate e decise dal primo giudice, con motivazione sulla quale i motivi di appello non sono idonei ad incidere.
pagina 6 di 11 Deve in particolare rilevarsi, nel merito, che dalla lettura della sentenza di primo grado emerge con chiarezza che la domanda è stata correttamente rigettata dal Tribunale per mancanza di prova, motivo dirimente ed idoneo a sorreggere la decisione gravata.
Questa Corte non ignora l'orientamento giurisprudenziale citato dall'appellante (espresso da Cass. 18 dicembre 2015, n. 25547 e da ultimo Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 7 gennaio
2021, n. 46 che ha statuito “Poiché l'art. 702 bis, commi 1 e 4, c.p.c., non prevede alcuna specifica sanzione processuale, né in relazione al mancato rispetto del requisito di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente e il resistente intendano, rispettivamente, avvalersi, né in relazione alla mancata allegazione di detti documenti al ricorso o alla comparsa di risposta, è ammissibile la produzione documentale eseguita, nell'ambito del procedimento sommario disciplinato dagli artt. 702 bis e ss. c.p.c., successivamente al deposito del primo atto difensivo e fino alla pronuncia dell'ordinanza di cui all'art. 702 ter c.p.c.»).
Tuttavia, la Suprema Corte sul tema ha più volte evidenziato come, pur in assenza di esplicite previsioni normative sul punto, non prevedendo l'art. 702 bis alcuna preclusione istruttoria, deve ritenersi sul piano logico che occorra una completa articolazione probatoria già in sede di ricorso e di comparsa di risposta, cioè prima che il giudice decida in ordine alla compatibilità della trattazione della controversia con il rito sommario, affinché una eventuale decisione di conversione del rito possa essere adottata consapevolmente in udienza, con individuazione nella pronuncia della relativa ordinanza della “barriera processuale che impedisce alle parti la formulazione di nuove richieste istruttorie” (cfr. Cass. civ. Sez. III Ord., 05/10/2018, n. 24538), decisione che deve essere presa non oltre la prima udienza del procedimento sommario, che, quindi, necessariamente costituisce il termine ultimo per la delimitazione del thema probandum.
Il Supremo Collegio ha, inoltre, precisato che la necessità di “un'istruzione non sommaria” non possa ravvisarsi nella mancanza di prove offerte dalle parti nella fase sommaria, posto che gli elementi per decidere se sia o meno necessaria la conversione del rito (da sommario a ordinario) devono risultare dalle difese svolte da attore e convenuto, non invece dalle carenze delle stesse;
viceversa, si finirebbe per ammettere delle“ipotesi di conversione del rito determinate non dalla natura non sommaria dell'istruttoria da compiere, ma da carenze nelle deduzioni delle prove, ipotesi di conversione del rito non contemplata affatto dall'art. 702 ter c.p.c.” (Cass. civ. Sez. III Ord., 05/10/2018, n. 24538).
pagina 7 di 11 Da ciò discende che il giudice della fase sommaria, “in mancanza di prove proposte dalle parti, dovrebbe sempre fare applicazione del principio di cui all'art. 2697 c.c., non potendo supplire con l'esercizio di poteri istruttori d'ufficio, non essendovi, nella disciplina di cui agli artt. 702 bis ss. c.p.c., la previsione di un potere d'ufficio di disporre mezzi di prova diverso da quello limitato previsto per il rito ordinario”.
Nella fattispecie in esame, dall'esame della documentazione in atti risulta che nel primo giudizio introdotto ex art. 702 bis c.p.c. da la stessa non ha depositato gli Parte_1 estratti conto in questione, relativi al contratto oggetto di contestazione, che pure erano pacificamente nella sua disponibilità, avendoli depositati dopo la riunione del contenzioso da detta s.a.s. introdotto con giudizio sommario con quello successivamente introdotto, dalla stessa s.a.s., con rito ordinario. Non risulta inoltre avanzata dall'attrice alcuna istanza di integrazione delle prove all'udienza del 10.03.2017 ed ancor meno istanza di conversione del rito, essendosi la stessa limitata a richiedere l'ammissione di CTU contabile, per cui deve necessariamente ritenersi maturata la preclusione all'espletamento delle attività probatorie delle parti.
Correttamente pertanto il Tribunale, con ordinanza del 22-25.06.2018, ha revocato l'ordinanza ammissiva della consulenza “in ragione della mancata produzione degli estratti conto da parte dell'attore, in violazione del principio di ripartizione dell'onere della prova”.
Osserva la Corte poi che, per consolidato orientamento della giurisprudenza in materia di azione di ripetizione di indebito promossa dal correntista nei confronti della banca, l'onere probatorio, ex art. 2697 c.c., di produzione degli estratti conto integrali, ricade sull'attore correntista. Sul punto, infatti, la Suprema Corte ha precisato che “il correntista, il quale agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito, è tenuto a fornire prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida «causa debendi», sicché il medesimo ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute” (cfr. Cass., sez. I, 3 dicembre 2018, n. 31187).
L'attore è, pertanto, onerato della ricostruzione dell'intero andamento del rapporto e della produzione della documentazione contrattuale, con la conseguenza che non può essere accolta la domanda di restituzione se mancano e se sono incompleti gli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione (Cass. n. 30822/2018; si veda anche pagina 8 di 11 Cass. n. 24948/2017), in quanto soltanto la produzione dell'intera sequenza degli estratti conto consente di ricostruire in maniera puntuale il rapporto contrattuale inter partes.
In assenza di siffatta produzione, correttamente è stata revocata l'ordinanza ammissiva di
CTU contabile. ul punto deve solo aggiungersi che è pacifica la revocabilità dell'ordinanza istruttoria, con la conseguenza che la revoca priva di ogni effetto il provvedimento revocato, che non può quindi comportare alcun superamento delle decadenze o preclusioni nelle quali è incorsa una delle parti, né alcuna contraddittorietà con la decisione finale della controversia. Corretta appare poi la revoca dell'ammissione di consulenza tecnica d'ufficio, atteso che la stessa “costituisce un mezzo di ausilio per il giudice, volto alla più approfondita conoscenza dei fatti già provati dalle parti, la cui interpretazione richiede nozioni tecnico-scientifiche, e non un mezzo di soccorso volto a sopperire all'inerzia delle parti” (così Cass., 19 aprile 2011, n. 8989), non potendo, dunque, essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negata dal giudice qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (così Cass., 6 giugno 2003, n. 6090).
Né la maturata preclusione probatoria può essere posta nel nulla in seguito alla riunione, disposta con ordinanza del 6.07.2020, delle due cause iniziate dalla stessa s.a.s., cioè in seguito alla riunione del giudizio ordinario avente medesimo oggetto (identiche cause soggette a riti diversi) introdotto da parte dell'originaria ricorrente, sempre nei confronti del con conseguente prosecuzione dell'unico giudizio nelle forme Controparte_1 ordinarie con concessione dei termini di cui all'art. 183, c. 6 c.p.c. (in quanto richiesti dall'avv. Storella), atteso che la riunione non comporta, come pretende parte appellante, il venir meno delle preclusioni istruttorie già maturate nel primo giudizio e l'inammissibilità del secondo, avendo la Cassazione chiarito, sulla base di orientamento consolidato, che pur dopo la riunione i due giudizi mantengono le loro peculiarità, con la conseguenza che le preclusioni maturate in una causa relativa alla parte di oggetto processuale comune alle altre cause riunite si estendono alle altre.
In disparte, pertanto, il fatto che, una volta richiesti anche solo da una parte processuale i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la loro concessione non implica alcuna anticipata decisione sul verificarsi di decadenze o preclusioni, rileva questa Corte che, come correttamente motivato dal Tribunale, “è evidente che se vi sono delle preclusioni istruttorie alla prima udienza (o nei successivi termini perentori concessi su richiesta delle pagina 9 di 11 parti) nel caso di trasformazione del rito sommario nel rito ordinario, non possono che sussistere le stesse preclusioni anche nel caso in cui il procedimento venga instaurato ab origine con rito sommario”.
Con la conseguenza che, operata la riunione delle due cause (che – come detto - non realizza una vera e propria fusione dei procedimenti, tale da determinarne il concorso nella definizione dell'effettivo “thema decidendum et probandum”, restando anzi intatta l'autonomia di ciascuna causa), “il giudice deve trattare soltanto la causa iniziata per prima, decidendo in base ai fatti tempestivamente allegati e al materiale istruttorio in essa raccolto salva l'eventualità che, non potendo tale causa condurre ad una pronuncia sul merito, venga meno l'impedimento alla trattazione della causa successivamente instaurata” (Cassazione Civile Sez. II, n. 20248 del 14.07.2023; Cass. Civ. ordinanza|27 gennaio 2025| n. 1877; Cass. Sez. 3, sent. 5 ottobre 2018, n. 24529).
Sotto il dedotto profilo, pertanto, la decisione del Tribunale, da intendersi qui per integralmente richiamata, è esente da censure.
6. - Con il secondo ed ultimo motivo di gravame l'appellante lamenta l'erronea liquidazione delle spese del giudizio, in quanto fondata sulle fasi - di trattazione e di merito
– di un giudizio ordinario, anziché tenendo conto dell'attività effettivamente svolta.
Invoca, pertanto, in subordine, la riforma della decisione sul punto.
Tale censura Parimenti è parimenti infondata, atteso che il Tribunale ha correttamente provveduto alla liquidazione delle spese del giudizio ordinario conseguente alla riunione delle due cause connesse, risultando spese e compensi conformi ai parametri di legge.
Non sussistono i presupposti di legge per la condanna dell'appellante ex art.96 c.p.c..
7. - Conclusivamente, l'appello va rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata e con condanna dell'appellante, in applicazione del principio della soccombenza, al pagamento delle spese di questo grado, liquidate come da dispositivo sulla base del valore dichiarato dall'appellante e dei parametri prossimi ai minimi di legge, atteso il limitato numero di questioni esaminate e l'assenza, in appello, di una fase istruttoria (veds. Cassazione, ordinanza nr.7343/2025, paragrafo n.3, ultimo capoverso).
Si dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 La Corte d'Appello di Lecce, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto di citazione notificato il 12.12.2022 da in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t. , nei confronti di Parte_2 in persona del l.r.p.t., avverso la sentenza n. 3172 emessa Controparte_1 dal Tribunale di Lecce l'11.11.2022, pubblicata in pari data, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida nella complessiva somma di euro 6.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e rimborso spese generali nella misura del 15% a favore dell'appellato Controparte_1
[...]
3. dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Così deciso in Lecce, l'11 settembre 2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Rita Pasca
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI LECCE prima sezione civile la Corte, composta dai seguenti magistrati: dr.ssa Anna Rita Pasca presidente rel. ed est. dr. Riccardo Mele consigliere dr. Maurizio Petrelli consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1012 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022 promossa da
in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 Parte_2
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Alvaro Antonio Storella C.F._1 come da procura in atti,
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
(C.F.: ), in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Reggiani come da procura in atti,
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 14 maggio 2025, da intendersi qui per integralmente riportate.
Svolgimento del procedimento
Il giudice di prime cure ha così testualmente ricostruito lo svolgimento del processo:
pagina 1 di 11 “Ha agito in giudizio, con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., , quale socia Parte_2 accomandataria di deducendo quanto segue: Parte_1
- che, nel luglio del 1991, la società ha aperto il contratto di conto corrente Pt_1 ordinario n. 010/0070261 con la filiale di AR, poi Controparte_2 transitata in ed ancora operativo;
Parte_3
- che, nel settembre del 2016, si è rivolta ad una società di consulenza finanziaria (
[...]
per la redazione di una perizia tecnico-contabile per esaminare i tassi di CP_3 interesse applicati dalla Banca, l'eventuale anatocismo e le altre commissioni applicate;
- che la consulenza è stata redatta sulla base degli estratti-conto dal III trimestre 1991 al
III trimestre 1995, dal IV trimestre 1995 al IV trimestre 1997 e dal I trimestre 2000 al I trimestre 2016, ma in assenza del contratto originario, degli eventuali successivi contratti
e degli estratti conto del 1998 e del 1999;
- dal ricalcolo effettuato dal consulente di parte è emerso che la ha applicato la CP_2 capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, la commissione di massimo scoperto mai pattuita, le commissioni di disponibilità fondi e di istruttoria veloce nulle (perché applicate a prescindere dallo sconfinamento effettivo della società oltre il limite dell'affidamento); è risultato che sono stati applicati tassi usurari.
Ha concluso chiedendo di verificare l'illegittimità delle clausole indicate in parte motiva con condanna della alla restituzione delle somme indebitamente riscosse. Con CP_2 vittoria di spese e competenze di causa.
Si è costituita la società che ha contestato punto per punto le Controparte_1 deduzioni attoree, eccependo – in via preliminare – l'incompetenza per territorio del
Tribunale di Lecce, poiché le parti avrebbero convenuto un foro alternativo ed esclusivo, e sostenendo l'intervenuta prescrizione.
Alla prima udienza del 10.03.2017, parte ricorrente ha contestato l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata da parte resistente ed ha chiesto ammettersi consulenza tecnica.
Con ordinanza dell'08.03.2018 il G.I. ha ritenuto infondata l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Lecce ed ha ammesso consulenza tecnica, fissando l'udienza del 18.05.2018 per il giuramento del consulente.
All'udienza del 18.05.2018, la difesa della ha chiesto la revoca dell'ordinanza Pt_3 ammissiva della consulenza tecnica, evidenziando che parte attrice non aveva allegato gli
pagina 2 di 11 estratti-conto, così non adeguatamente supportando, dal punto di vista istruttorio, la propria domanda;
la difesa di parte ricorrente si è opposta alla richiesta.
Con ordinanza del 22-25.06.218, il G.I. ha revocato l'ordinanza ammissiva della consulenza “in ragione della mancata produzione degli estratti conto da parte dell'attore, in violazione del principio di ripartizione dell'onere della prova” ed ha fissato l'udienza del 21.06.2019 per la decisione della controversia.
Nel settembre 2018, la ha proposto atto di citazione identico al ricorso ex art. Pt_2
702-bis c.p.c., formulando identiche domande, iscritto al n. 8584/2018 R.G..
Si è costituito che, in primo luogo, ha eccepito la violazione del Controparte_1 principio del “ne bis in idem”.
Riunite le cause con ordinanza del 6.07.2020, è stata disposta la prosecuzione dei due giudizi riuniti e, precisate dalle parti le conclusioni all'udienza dell'11.11.2022, a seguito di discussione orale, la causa è stata decisa ex art. 281-sexies c.p.c. con sentenza n.
3172/2022, emessa l'11.11.2022 e pubblicata in pari data, con la quale il Tribunale di
Lecce ha rigettato le domande proposte da condannando la stessa al Parte_2 pagamento di spese e competenze di causa in favore di . Controparte_1
Con atto di citazione notificato in data 12.12.2022 in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t. ha proposto il presente appello avverso la citata Parte_2 sentenza, deducendo l'erroneità della stessa per i motivi che verranno di seguito esaminati.
, costituitosi con comparsa di costituzione e risposta depositata il Controparte_1
28.02.2023, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, del quale ha in subordine chiesto il rigetto nel merito, con conferma della sentenza di primo grado;
ha altresì eccepito l'inammissibilità della produzione documentale (estratti conto) di parte appellante successiva alla disposta riunione dei giudizi, per violazione del principio del ne bis in idem. Con ordinanza del 7.7.2023 questa Corte, sciogliendo la riserva espressa all'udienza del 6.4.23, ha rigettato la richiesta di c.t.u. formulata dall'appellante, ritenendo la causa
<matura per la decisione di merito senza bisogno di assunzione di mezzi di prova>>.
Precisate dalle parti le conclusioni all'udienza del 14.05.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, la causa è stata riservata per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ. per il deposito di comparse conclusionali e di repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Deve preliminarmente rilevarsi che questa Corte non ritiene ritualmente proposta dalla difesa di parte appellante alcuna richiesta di discussione orale dell'appello. pagina 3 di 11 È noto l'orientamento di recente espresso dalla Cassazione, in base al quale la richiesta di discussione orale può essere reiterata anche con la comparsa conclusionale o con la replica, non essendo necessaria una separata istanza;
è tuttavia sempre necessario che si tratti di reiterazione di richiesta tempestivamente formulata in sede di precisazione delle conclusioni, e ciò anche a garanzia del diritto della controparte ad una corretta instaurazione del contraddittorio. Con ordinanza nr. reg. gen. 10395/2020, numero di raccolta generale 23514/2024, pubblicata il 2/09/2024, la terza sezione civile della
Cassazione ha infatti ribadito il seguente principio di diritto: «nei giudizi di appello celebrati innanzi la Corte di appello, la riproposizione della richiesta di discussione orale della causa di cui all'art. 352, secondo comma, cod. proc. civ., già formulata in sede di precisazione delle conclusioni, non richiede il deposito di un'apposita ed autonoma istanza diretta al Presidente della Corte di appello ma può essere contenuta nella memoria di replica depositata nel termine all'uopo prescritto». Da ciò discende che, ferma restando la libertà di forma nel reiterare la richiesta di discussione orale in sede di comparsa conclusionale o di repliche, è tuttavia necessario che la stessa sia stata già espressamente formulata in sede di precisazione delle conclusioni, trattandosi di presupposto imprescindibile. Orbene, nella fattispecie in esame alcuna richiesta in tal senso è contenuta nelle note scritte di precisazione delle conclusioni sostitutive dell'udienza del 14 maggio
2025, nelle quali la difesa di parte appellante si è limitata a chiedere <termine per il deposito di comparsa conclusionale>>. In tale contesto la richiesta, nella comparsa conclusionale e nelle note di replica, <di trattazione orale per esporre direttamente le motivazioni del ricorso e per garantire una migliore comprensione delle circostanze del caso>> non può valere a far ritenere ritualmente formulata una richiesta di discussione orale, stante – come detto – l'assenza di una tale istanza in sede di precisazione delle conclusioni.
2. – Sempre in via preliminare, deve rilevarsi che il mandato risulta conferito da Parte_2 in qualità di legale rappresentante della società corrente in
[...] Parte_1
AR (LE) alla via Cisternella n.18, ma la costituzione in appello risulta avvenuta dalla quale “persona fisica”. Sul punto tuttavia questa Corte aderisce Pt_2 all'orientamento giurisprudenziale in base al quale la cessazione di una società, ove non dichiarata, nelle forme di legge, dal difensore della stessa, non determina l'interruzione del giudizio, vigendo il principio di ultrattività del mandato alla lite, per cui l'appello deve ritenersi proposto (come da mandato) da Parte_1
pagina 4 di 11 3. – , costituitosi con comparsa di costituzione depositata il Controparte_1
28.02.2023, ha in via preliminare eccepito l'inammissibilità dell'appello, per intervenuta decadenza dell'appellante ex art. 346 c.p.c. dalle domande dalla stessa proposte nel giudizio di primo grado, rigettate e non riproposte con l'atto di appello.
L'eccezione è fondata. Con l'atto di appello del 12.12.2022 sono state da Parte_1 proposte le seguenti testuali conclusioni:
<Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Lecce, disattesa ogni contraria istanza,
A) accogliere l'appello e in riforma della impugnata sentenza,
B) previa declaratoria che non si è verificata alcuna decadenza istruttoria nell'ambito dell'originario giudizio RG n. 11081/2016, per quanto in premessa meglio dedotto, e previo rigetto delle deduzioni e delle eccezioni preliminari proposte dalla banca appellata,
C) ammettere la chiesta CTU contabile ove occorra con i quesiti e le ulteriori disposizioni già riportate nella ordinanza del 8.3.2018 R.G. n.11081/2016, all'uopo autorizzando il nominando CTU all'utilizzo di tutti i documenti già depositati del summenzionato giudizio;
D) con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite di entrambi i gradi del giudizio, da liquidare in favore del deducente procuratore antistatario.
Ai fini istruttori si riporta a tutte le richieste formulate nel giudizio di primo grado, ove occorra con ordine di esibizione, ex art.201 cpc, dei documenti richiesti con il ricorso introduttivo.>>
In tale contesto, il diritto di impugnazione risulta esercitato solo avverso questioni processuali, senza alcuna reiterazione di domande aventi natura sostanziale, con conseguente inammissibilità dell'appello anche ex art. 346 c.p.c..
4. – In ogni caso, ove per mera ipotesi dovesse essere consentito l'esame del contenzioso nel merito, dovrebbe comunque pervenirsi al rigetto dell'appello, perché infondato.
Con il primo motivo di gravame l'appellante deduce illogicità e contraddittorietà della sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto maturate le decadenze istruttorie a carico della ricorrente e, conseguentemente, ha rigettato la domanda attorea, ritenendola sfornita di prova per la mancata produzione degli estratti conto, pacificamente nella disponibilità di parte attrice.
Sostiene che, alla luce dei principi giurisprudenziali in materia, nel rito sommario di cognizione di cui all'art. 702 bis c.p.c. non sussista per le parti alcuna preclusione istruttoria, né in relazione all'indicazione di mezzi di prova, né in relazione al deposito di pagina 5 di 11 documenti, la cui produzione assume che possa essere ammissibile anche dopo il primo atto difensivo e fino alla pronuncia dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c..
Assume l'appellante che il Tribunale si sarebbe contraddetto nel ritenere sfornita di prova la domanda proposta da dopo avere, nel primo giudizio introdotto con il Parte_1 rito ex art. 702 bis c.p.c., ammesso la CTU con ordinanza dell'8.03.2018, a scioglimento di riserva espressa all'udienza del 10.03.2017, avendo così sostanzialmente ritenuto sufficiente la documentazione in atti, con conseguente impossibilità di successiva revoca e del rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni. Tanto, sull'assunto che l'ordinanza ammissiva di CTU (poi revocata) abbia superato la barriera di cui all'art. 702 ter cpc, con la conseguenza di non poter poi ritenere maturata la preclusione istruttoria a carico della ricorrente per la mancata produzione in giudizio degli estratti conto e, dunque, per il mancato assolvimento dell'onere probatorio.
Aggiunge che quand'anche il Tribunale avesse ritenuto parziale la documentazione depositata da entrambe le parti, avrebbe dovuto già alla prima udienza integrare d'ufficio la prova in applicazione del principio espresso dalla Suprema Corte alla luce del quale, qualora non sia contestata l'applicazione di interessi ultralegali non pattuiti e la capitalizzazione trimestrale, il correntista può limitarsi a fornire la prova dell'esistenza del rapporto contrattuale, quand'anche non abbia fatto richiesta della documentazione ex art. 119 TUB. Si sostiene, in sostanza, che il Tribunale avrebbe dovuto rigettare, in quanto infondata, la richiesta di revoca dell'ordinanza ammissiva della CTU formulata dalla banca appellata, non essendo maturata la preclusione istruttoria a carico della ricorrente.
In subordine, l'appellante deduce che la documentazione sarebbe stata dalla s.a.s. correttamente prodotta nel successivo giudizio ordinario RG 8584/2018, promosso dalla stessa parte attrice nelle more del giudizio sommario ed a questo riunito, in quanto depositata nei termini – assegnati dal primo giudice - di cui all'art. 183 VI c. c.p.c., avendo quindi errato il primo giudice nel ritenere che le decadenze processuali verificatesi nel primo giudizio non potessero “essere aggirate dalla parte che vi sia incorsa mediante
l'introduzione di un secondo giudizio identico al primo e a questo riunito”.
5. – Le censure non possono essere condivise, risultando peraltro già correttamente valutate e decise dal primo giudice, con motivazione sulla quale i motivi di appello non sono idonei ad incidere.
pagina 6 di 11 Deve in particolare rilevarsi, nel merito, che dalla lettura della sentenza di primo grado emerge con chiarezza che la domanda è stata correttamente rigettata dal Tribunale per mancanza di prova, motivo dirimente ed idoneo a sorreggere la decisione gravata.
Questa Corte non ignora l'orientamento giurisprudenziale citato dall'appellante (espresso da Cass. 18 dicembre 2015, n. 25547 e da ultimo Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 7 gennaio
2021, n. 46 che ha statuito “Poiché l'art. 702 bis, commi 1 e 4, c.p.c., non prevede alcuna specifica sanzione processuale, né in relazione al mancato rispetto del requisito di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente e il resistente intendano, rispettivamente, avvalersi, né in relazione alla mancata allegazione di detti documenti al ricorso o alla comparsa di risposta, è ammissibile la produzione documentale eseguita, nell'ambito del procedimento sommario disciplinato dagli artt. 702 bis e ss. c.p.c., successivamente al deposito del primo atto difensivo e fino alla pronuncia dell'ordinanza di cui all'art. 702 ter c.p.c.»).
Tuttavia, la Suprema Corte sul tema ha più volte evidenziato come, pur in assenza di esplicite previsioni normative sul punto, non prevedendo l'art. 702 bis alcuna preclusione istruttoria, deve ritenersi sul piano logico che occorra una completa articolazione probatoria già in sede di ricorso e di comparsa di risposta, cioè prima che il giudice decida in ordine alla compatibilità della trattazione della controversia con il rito sommario, affinché una eventuale decisione di conversione del rito possa essere adottata consapevolmente in udienza, con individuazione nella pronuncia della relativa ordinanza della “barriera processuale che impedisce alle parti la formulazione di nuove richieste istruttorie” (cfr. Cass. civ. Sez. III Ord., 05/10/2018, n. 24538), decisione che deve essere presa non oltre la prima udienza del procedimento sommario, che, quindi, necessariamente costituisce il termine ultimo per la delimitazione del thema probandum.
Il Supremo Collegio ha, inoltre, precisato che la necessità di “un'istruzione non sommaria” non possa ravvisarsi nella mancanza di prove offerte dalle parti nella fase sommaria, posto che gli elementi per decidere se sia o meno necessaria la conversione del rito (da sommario a ordinario) devono risultare dalle difese svolte da attore e convenuto, non invece dalle carenze delle stesse;
viceversa, si finirebbe per ammettere delle“ipotesi di conversione del rito determinate non dalla natura non sommaria dell'istruttoria da compiere, ma da carenze nelle deduzioni delle prove, ipotesi di conversione del rito non contemplata affatto dall'art. 702 ter c.p.c.” (Cass. civ. Sez. III Ord., 05/10/2018, n. 24538).
pagina 7 di 11 Da ciò discende che il giudice della fase sommaria, “in mancanza di prove proposte dalle parti, dovrebbe sempre fare applicazione del principio di cui all'art. 2697 c.c., non potendo supplire con l'esercizio di poteri istruttori d'ufficio, non essendovi, nella disciplina di cui agli artt. 702 bis ss. c.p.c., la previsione di un potere d'ufficio di disporre mezzi di prova diverso da quello limitato previsto per il rito ordinario”.
Nella fattispecie in esame, dall'esame della documentazione in atti risulta che nel primo giudizio introdotto ex art. 702 bis c.p.c. da la stessa non ha depositato gli Parte_1 estratti conto in questione, relativi al contratto oggetto di contestazione, che pure erano pacificamente nella sua disponibilità, avendoli depositati dopo la riunione del contenzioso da detta s.a.s. introdotto con giudizio sommario con quello successivamente introdotto, dalla stessa s.a.s., con rito ordinario. Non risulta inoltre avanzata dall'attrice alcuna istanza di integrazione delle prove all'udienza del 10.03.2017 ed ancor meno istanza di conversione del rito, essendosi la stessa limitata a richiedere l'ammissione di CTU contabile, per cui deve necessariamente ritenersi maturata la preclusione all'espletamento delle attività probatorie delle parti.
Correttamente pertanto il Tribunale, con ordinanza del 22-25.06.2018, ha revocato l'ordinanza ammissiva della consulenza “in ragione della mancata produzione degli estratti conto da parte dell'attore, in violazione del principio di ripartizione dell'onere della prova”.
Osserva la Corte poi che, per consolidato orientamento della giurisprudenza in materia di azione di ripetizione di indebito promossa dal correntista nei confronti della banca, l'onere probatorio, ex art. 2697 c.c., di produzione degli estratti conto integrali, ricade sull'attore correntista. Sul punto, infatti, la Suprema Corte ha precisato che “il correntista, il quale agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito, è tenuto a fornire prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida «causa debendi», sicché il medesimo ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute” (cfr. Cass., sez. I, 3 dicembre 2018, n. 31187).
L'attore è, pertanto, onerato della ricostruzione dell'intero andamento del rapporto e della produzione della documentazione contrattuale, con la conseguenza che non può essere accolta la domanda di restituzione se mancano e se sono incompleti gli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione (Cass. n. 30822/2018; si veda anche pagina 8 di 11 Cass. n. 24948/2017), in quanto soltanto la produzione dell'intera sequenza degli estratti conto consente di ricostruire in maniera puntuale il rapporto contrattuale inter partes.
In assenza di siffatta produzione, correttamente è stata revocata l'ordinanza ammissiva di
CTU contabile. ul punto deve solo aggiungersi che è pacifica la revocabilità dell'ordinanza istruttoria, con la conseguenza che la revoca priva di ogni effetto il provvedimento revocato, che non può quindi comportare alcun superamento delle decadenze o preclusioni nelle quali è incorsa una delle parti, né alcuna contraddittorietà con la decisione finale della controversia. Corretta appare poi la revoca dell'ammissione di consulenza tecnica d'ufficio, atteso che la stessa “costituisce un mezzo di ausilio per il giudice, volto alla più approfondita conoscenza dei fatti già provati dalle parti, la cui interpretazione richiede nozioni tecnico-scientifiche, e non un mezzo di soccorso volto a sopperire all'inerzia delle parti” (così Cass., 19 aprile 2011, n. 8989), non potendo, dunque, essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negata dal giudice qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (così Cass., 6 giugno 2003, n. 6090).
Né la maturata preclusione probatoria può essere posta nel nulla in seguito alla riunione, disposta con ordinanza del 6.07.2020, delle due cause iniziate dalla stessa s.a.s., cioè in seguito alla riunione del giudizio ordinario avente medesimo oggetto (identiche cause soggette a riti diversi) introdotto da parte dell'originaria ricorrente, sempre nei confronti del con conseguente prosecuzione dell'unico giudizio nelle forme Controparte_1 ordinarie con concessione dei termini di cui all'art. 183, c. 6 c.p.c. (in quanto richiesti dall'avv. Storella), atteso che la riunione non comporta, come pretende parte appellante, il venir meno delle preclusioni istruttorie già maturate nel primo giudizio e l'inammissibilità del secondo, avendo la Cassazione chiarito, sulla base di orientamento consolidato, che pur dopo la riunione i due giudizi mantengono le loro peculiarità, con la conseguenza che le preclusioni maturate in una causa relativa alla parte di oggetto processuale comune alle altre cause riunite si estendono alle altre.
In disparte, pertanto, il fatto che, una volta richiesti anche solo da una parte processuale i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la loro concessione non implica alcuna anticipata decisione sul verificarsi di decadenze o preclusioni, rileva questa Corte che, come correttamente motivato dal Tribunale, “è evidente che se vi sono delle preclusioni istruttorie alla prima udienza (o nei successivi termini perentori concessi su richiesta delle pagina 9 di 11 parti) nel caso di trasformazione del rito sommario nel rito ordinario, non possono che sussistere le stesse preclusioni anche nel caso in cui il procedimento venga instaurato ab origine con rito sommario”.
Con la conseguenza che, operata la riunione delle due cause (che – come detto - non realizza una vera e propria fusione dei procedimenti, tale da determinarne il concorso nella definizione dell'effettivo “thema decidendum et probandum”, restando anzi intatta l'autonomia di ciascuna causa), “il giudice deve trattare soltanto la causa iniziata per prima, decidendo in base ai fatti tempestivamente allegati e al materiale istruttorio in essa raccolto salva l'eventualità che, non potendo tale causa condurre ad una pronuncia sul merito, venga meno l'impedimento alla trattazione della causa successivamente instaurata” (Cassazione Civile Sez. II, n. 20248 del 14.07.2023; Cass. Civ. ordinanza|27 gennaio 2025| n. 1877; Cass. Sez. 3, sent. 5 ottobre 2018, n. 24529).
Sotto il dedotto profilo, pertanto, la decisione del Tribunale, da intendersi qui per integralmente richiamata, è esente da censure.
6. - Con il secondo ed ultimo motivo di gravame l'appellante lamenta l'erronea liquidazione delle spese del giudizio, in quanto fondata sulle fasi - di trattazione e di merito
– di un giudizio ordinario, anziché tenendo conto dell'attività effettivamente svolta.
Invoca, pertanto, in subordine, la riforma della decisione sul punto.
Tale censura Parimenti è parimenti infondata, atteso che il Tribunale ha correttamente provveduto alla liquidazione delle spese del giudizio ordinario conseguente alla riunione delle due cause connesse, risultando spese e compensi conformi ai parametri di legge.
Non sussistono i presupposti di legge per la condanna dell'appellante ex art.96 c.p.c..
7. - Conclusivamente, l'appello va rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata e con condanna dell'appellante, in applicazione del principio della soccombenza, al pagamento delle spese di questo grado, liquidate come da dispositivo sulla base del valore dichiarato dall'appellante e dei parametri prossimi ai minimi di legge, atteso il limitato numero di questioni esaminate e l'assenza, in appello, di una fase istruttoria (veds. Cassazione, ordinanza nr.7343/2025, paragrafo n.3, ultimo capoverso).
Si dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 La Corte d'Appello di Lecce, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto di citazione notificato il 12.12.2022 da in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t. , nei confronti di Parte_2 in persona del l.r.p.t., avverso la sentenza n. 3172 emessa Controparte_1 dal Tribunale di Lecce l'11.11.2022, pubblicata in pari data, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida nella complessiva somma di euro 6.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e rimborso spese generali nella misura del 15% a favore dell'appellato Controparte_1
[...]
3. dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Così deciso in Lecce, l'11 settembre 2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Rita Pasca
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