Sentenza 10 marzo 1989
Massime • 6
La previsione normativa della circostanza aggravante prevista dall'art. 112 n. 3 cod. pen. - coerentemente alla finalità che persegue e cioè di sanzionare con maggior severità la Forma di più intensa Determinazione psicologica rispetto a quella normale riconducibile nella previsione dell'art. 110 stesso codice - deve ritenersi comprensiva non solo dei rapporti di subordinazione connessi all'investitura di pubblici impieghi o funzioni e di quelli attinenti all'istituto della famiglia ed, in genere, a qualsiasi soggezione di indole privata, ma anche di qualunque relazione di fatto e, magari contra ius, che una soggezione comporti. Pertanto, ai fini della configurabilità della predetta aggravante, il dato qualificante è rappresentato da un comportamento che, al di là di ogni classificazione del rapporto sottostante, abbia consentito la realizzazione di specifici reati, attenuando in concreto, pur senza annullarle, le facoltà di reazione del soggetto "determinato" (coactus tamen volui) da parte di quello "determinante" in forza di una "coercizione", o meglio, "soggezione psicologica" derivante dal timore reverenziale o dalla preoccupazione di non pregiudicare i propri interessi o da semplice suggestione. Il che giustifica, peraltro, la correlativa disposizione dell'art. 114, secondo cpv. Cod. pen., che prevede la eventuale diminuzione di pena per il "determinato", proprio in forza di detta opera di sfruttamento o di condizionamento psicologico da lui subita. (fattispecie in tema di estorsione realizzata da singoli analisti, che abusando, delle rispettive qualità e della precarietà delle condizioni di equilibrio psichico e delle capacità di reazione dei propri analizzati in concorso con il capo carismatico dell'organizzazione nonché amministratore della società del gruppo, avevano costretto i singoli assistiti a sborsare ingenti somme di denaro e di assumersi pesanti obbligazioni finanziarie).*
Non sono deducibili come motivi di ricorso in Cassazione le violazioni delle norme della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in quanto non sono applicabili ai rapporti giuridici interni, avendo efficacia vincolante solo per le parti contraenti e non per i singoli. ( Conf mass n 161894; ( Conf mass n 158743; ( Conf mass n 163330; ( Conf mass n 162912; ( Conf mass n 178178; ( Conf mass n 174896; ( Conf mass n 158743; ( Conf mass n 154850; ( contra mass n 155007; ( contra mass n 154632; ( contra mass n 168410; ( contra mass n 168409; ( contra mass n 168408).*
Il giudice di merito è libero non solo nella scelta dei mezzi di prova ma anche nella loro valutazione nel senso che egli può attribuire ad essi il valore probatorio che realisticamente risponde al loro contenuto nell'ambito di un ragionamento logico e giuridicamente corretto che rispecchi la realtà processuale, non esistendo nel sistema processuale vigente una gerarchia di prove privilegiate. Ne consegue che anche gli indizi, le presunzioni, le prove critiche indirette ovunque rinvenibili (e quindi anche in procedimenti connessi) e comunque ricollegabili al fatto da ricostruire ed alle responsabilità da accertare, possono essere considerati idonei ai fini della relativa prova quando, esattamente valutati nel loro nesso logico, conferiscano le necessarie certezze.*
I poteri discrezionali, riconosciuti al giudice d'appello dall'art. 520 cod. proc. pen. in tema di rinnovazione del dibattimento, non contrastano con il disposto dell'art. 6, lett. D) della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ne' con l'art. 24 della Costituzione, in cui sono rispettivamente enunciati il diritto "dell'accusato" ad "ottenere la citazione e l'interrogatorio dei testimoni a discarico a pari condizione dei testimoni a carico" e la inviolabilità del diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento. Il suddetto diritto di difesa, infatti, al pari di tutti gli altri diritti sanciti dalla carta costituzionale non può considerarsi assoluto e svincolato da qualsiasi limitazione - dovendosi coordinare con altre situazioni giuridiche soggettive o oggettive di Rilevanza costituzionale ed in primo luogo con l'interesse al sollecito Esercizio della giurisdizione ed alla eliminazione di intralci superflui - e non comporta che sia assicurato in ogni caso e sotto ogni aspetto all'interessato e al suo difensore il massimo delle garanzie formali astrattamente concepibile. Ne consegue che l'art. 24 della cost. Deve ritenersi violato solo quando il legislatore ordinario nel disciplinare il diritto di difesa in relazione alle peculiari caratteristiche delle varie fasi ed ai vari tipi di procedimento abbia formalmente o sostanzialmente escluso il diritto medesimo e non anche quando lo abbia soltanto sottoposto a ragionevoli limitazioni. (nella fattispecie questa Corte ha escluso ogni menomazione del diritto dell'imputato di potersi difendere adeguatamente, in un giudizio direttissimo atipico, a causa dell'Esercizio da parte dei giudici di merito del potere di riduzione delle liste testimoniali per sovrabbondanza e superfluità dei testi e la fissazione di termini per la presentazione delle stesse).*
Costituisce intimidazione illegittima, idonea, come tale, ad integrare il delitto di estorsione ex art. 629 cod. pen., anche una minaccia dalla parvenza esteriore di legalità allorquando sia fatta, non già con l'intenzione di esercitare un diritto, ma allo scopo di coartare l'altrui volontà e di ottenere risultati non consentiti attraverso prestazioni non dovute nell'an o nel quantum o quando pur correlandosi ad un diritto riconosciuto e tutelato dall'ordinamento se ne realizzi, suo tramite un distorto Esercizio per il conseguimento di scopi contra ius, diversi come tali da quelli per cui lo stesso è stato riconosciuto e tutelato. (nella fattispecie è stata ritenuta legittima la configurabilità del reato di estorsione con abuso della posizione dominante dell'analista e sfruttamento di quella psicologicamente subordina dell'analizzato, avendo il primo minacciato di recedere dal contratto, interrompendo il rapporto di analisi, al fine di ottenere la erogazione non dovuta e non voluta di capitali imponendo all'analizzato l'acquisto di quote sociali).*
La valutazione da parte dei giudici di merito, circa la sussistenza o meno degli estremi per la sospensione del procedimento ex art. 18 cod. proc. pen. in tema di questioni penali pregiudiziali ad un procedimento penale ed il rinvio del dibattimento a tempo indeterminato ex art. 432 cod. proc. pen., è incensurabile in Sede di legittimità. (nella specie la Corte d'appello aveva rigettato la richiesta di sospensione del processo in corso in attesa della perizia contabile in via di espletamento nel processo penale principale tuttora in fase di istruzione formale). ( V mass n 169004).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/03/1989, n. 10693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10693 |
| Data del deposito : | 10 marzo 1989 |
Testo completo
*1 0693
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO del 10.3.1989
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PENALE SENTENZA I I
Composta dagli Ill.mi Sigg.: N. 647
Dott. ALFREDO SEBASTIO Presidente
1. Dott. VINCENZO ADAMI: Consigliere REGISTRO GENERALI
2. >>>> BRUNELLO DELLA PENNA N. 19785/87
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
3. >> ITALICO LIBERO TROJA UFFICIO COPIE
Rilasciata copia stugio Verdizione
+. MICHELE NAPPI >>>
» al-SIG. per diritti Ŀ. 26.000 ha pronunciato la seguente 11 26 AGD 1989 SENTENZA IL CANCELLIERE
sul ricorso proposto dal. Verdiglione Armando, n. a Cau
lonia il 30.11.1944; 2.- SO IO, n. a Padova CORTE SUPREMA DI CASSAZIC
UFFICIO COPIE il 21.12.1947; 3- ST Renato, n. a MIlano il 16 Rilasciata (copia stuc
Lal SIG. Virge 8.1951; 4- NG IU, n a Conegliano Veneto
$96.00 per dirit 7 SEI 1989 il 24.6.1937; 5- AB, AG Chiara,
.n. a Bra il 29.1
IL CANCELLIE
5.1955; 6- NO. IO, n. Venezia il 17.2.1952;
avverso la sentenzadella Corte di Appello di Milano de CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE
Rilasciata copian studio 18.2.1987
per diritti L. 26.000 al SIG.
11 SET 1989
IL CANCELLIERE
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. della Penna
Mod 82
U: FICIO COPIE
Rilasci copia studio al SIG T O
26.002 per diritti
H IL CANCELLIER Edito, per la parte civile, l'avv.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale dr. SCOPELLITI
che ha concluso per l'inammissibilità ricorso Scarzo
e rigetto di tutti gli altri ricorsi.
AZIONE CORTE SUPREMAC ORT
Rilas
al Sit
R
P
U
J
per disti
CANCELLIERE
Uditi i difensori: 1'Avv. Franco De Cataldo, difensore di ER, del foro di Roma, il quale dopo la discuggione, insiste per l'accoglimento del ricorso;
l'Avv. Giancarlo Ferrara del foro di Como, difensore di NG e ST, che conclude per l'accogli-
mento dei ricorsi, come pure l'avv. Vittorio Virg
del foro di Roma, difensore del ER. Osserva in fatto e in diritto
.. Nel gennaio del 1985 i fratelli del dott. MIchele 1
ON, ricoverato d'urgenza il 19 dello stesso
_mese con diagnosi di "episodio dissociativo ad impron-
ta paranoide" nel reparto psichiatrico dell'ospedale milanese di Niguarda ma che sin dal 1982 si era sot-
toposto a trattamento psicanalitico presso il dott.
Filippo SO collaboratore del dott. Armando Ver-
diglione nella Fondazione omonima, esponevano nella
idenuncia all'uopo presentata che il congiunto, da itempo affetto da seri disturbi della sfera psichica legati ad infelici esperienze dell'età infantile ed a carenze della personalità, era stato convinto
del suo analista a trasferirsi dalla Sua casa di MI-
lano alla sede della Fondazione sita nella villa Bor-
romeo di Senago con la prospettiva di divenire in proseguo anche lui analista, così progressivamente distaccandosi sul piano materiale ed affettivo dalla famiglia, dalla quale, peraltro, almeno economica-
mente difendeva e che il predetto, benchè privo di personali risorse finanziarie, aveva rilasciato cam-
biali per centinaia di milioni. Significavano, anco-
+
i denuncianti che dallo stesso dott. SO, il ra,
quale il 20 gennaio 1985 si era presentato in ospe-
dale per protestare vibratamente contro il ricovero
Polity 4 del MI avvenuto a sua insaputa, il dott. Gior-
gio Galli, cognato del ricoverato, aveva appreso
che le pesanti obbligazioni cambiarie avevano tro-
vato causa "in un contributo volontario associativo"
nella struttura della Fondazione.
Con riferimento ai fatti denunciati e più in gene-
rale al fine di chiarire la posizione e l'attività
del ER, dello SO e degli analisti com- ponenti o aderenti alla complessa organizzazione fa-
cente capo al ER, accertando la ricorrenza મ di eventuali estremi di reato in ordine aeventuali versamenti
di cospicue somme di denaro ○ alla assunzione di obbligazioni pecuniarie in favore dell'organizza-
zione suddetta nelle molteplici società in cui si articolava, veniva avviata dal Procuratore della
Repubblica in Milano ampia indagine preliminare, SO-
stanziata anche di perquisizioni domiciliari, seque-
stro di ingente materiale documentale e di dichia-
razioni testimoniali, finalizzata all'approfondi-
mento dei menzionati temi d'indagine collegati sempre e comunque alla persona ed all'opera del ER.
Che, laureato in lettere e filosofia a MIlano e spe-
cializzato in sem iotica e psicanalisi a Parigi,
aveva fondato nel 1972 il "Collettivo Freudiano dise-
Meziotica e psicanalisi" con finalità eminentemente _ culturali e scientifiche, trasformatosi nel 1976 nel- 5
la "associazione psicanalitica italiana" con sede in via Crivelli a Milano e proprio statuto, segnata-
mente impegnata nella formazione senza scopo di lu-
cro di psicanalisti, nella pratica analitica e nello svolgimento di attività culturali ad essa connesse
e presieduta dal predetto ER.
Il quale aveva assunto la presidenza anche di due case editrici costituite tra la fine del 1977 ed il 1980 nella forma di società a responsabilità li-
denominate rispettivamente "Spirali" e "Vel.mitata
edizioni" di cui erano divenuti soci con l'apporto di varie quote i membri dell'associazione tra cui lo Scarso e gli analisti NG IU, ST
Renato ed AB AG Chiara, tutti in analisi, peral-
tro dal ER. Sempre sotto la presidenza del
ER e per la formazione di nuovi analisti veniva, poi, costituito (1978) il "Movimento Freu- diano internazionale" e nel 1982 la s.r.l. DE,
per l'acquisto di un appartamento sito in via Torn o a Milano del valore di due miliardi, nella quale il predetto, come maggior quotista, aveva assunto
la posizione di amministratore unico. Inoltre, per frazionare maggiormente la partecipazione all'ini-
ziativa, comportando la quota minima un esborso di L.
July 6 110.000.000, erano state costituite alcune società
in nome collettivo la FR, la VI, la "Ga-
lilei" e la DE, divenute a loro volta SO-
cie della DE.
Nel luglio 1982 si costituiva con atto pubblico in Milano la "Fondazione di cultura internazionale
Armando ER" con sede nell'immobile di via Torino e presidenza a vita riservata al ER,
quale fondatore della stessa, per "concorrere a
promuovere l'invenzione e lo studio nelle arti, nell'industria e nella scienza nonchè la relativa ricerca scientifica, 'conformemente, peraltro, al principio enunciato nel relativo statuto che "come logica del-
l'inconscio la Fondazione è qualcosa d'indistrutti-
bile come pure in incessante costituzione e che al
suo otiun e al suo negotium possono, in seguito,
contribuire altri". Nel 1983, sempre su iniziativa del ER, venivano costituite due altre società a responsabilità limitata la IN e la Kolonos amministrate entrambe dal predetto al fine di acquistare in Senago la villa Borroneo con parco annesso, effettivamente acquistata il 6 luglio if 1984 con il proposito di realizzare in essa 1'am-
bizioso progetto, invano vagheggiato dal Freud, del-
"1 la istituzione di una clinica psicanalista." 7 In sostanza dagli accertamenti espletati ai fini della ricostruzione dell'apparato strumentale dell'organiz zazione assurta nel frattempo a larga notorietà a
seguito dell'intensa attività svolta anche all'estero mediante congressi scientifici risultava che il re-
lativo massiccio impegno finanziario gravava per in-
tero sugli stessi membri del movimento mediante la sottoscrizione di quote sociali e dal 1982 (anno dell'acquisto dell' 'appartamento di via Torino) sulle stesse persone in analisi con frequenza ed entità
sempre maggiore conformemente alla forte accellera-
zione impressa dallo stesso ER che aveva
'accentrato nelle sue mani 1'intera amministrazione godeva di una posizione di contrastato ascendente e prestigio sia nei confronti degli analisti tra
cui in particolare lo SO, la NG, il Castel·
li e la AB AG che degli analizzati, spinti
:tutti alle contribuzioni anche al di là e al di sopra delle personali risorse finanziarie.
IN data 8 luglio 1985 il P.M., spedite le prescritte comunicazioni giudiziarie, disponeva perizie psichia-
triche nei confronti del ON e di tale Giovan-
na NT, già in analisi dalla NG e ricovera-
ta il 23.12.1984 in clinica psichiatrica, che con-
cludevano, rispettivamente, per una probabile inger,
Jelly 8 - mità o deficienza psichica all'epoca dei fatti del ON, peraltro, accertata su base documen-
tale essendosi il predetto rifiutato di sottoporsi alla disposta indagine e per la condizione morbosa,
qualificabile come deficienza psichica, in cui ver-
sava la NT sin dal gennaio 1984, evolutasi in termini sfavorevoli fino a sfociare negli ultimi due mesi dello stesso anno in una psicosi escluden-
te ogni capacità di intendere e di volere ma che
si era riequilibrata all'epoca dell'accertamento tecni-
co tanto da consentire alla NT di parteciparyi utilmente.
Sulla base delle emergenze acquisite e delle verifi-
che effettuate in ordine ad ulteriori episodi analo-
galmente connotati di cui sarebbero rimaste vittime taluni analizzati ad opera dei rispettivi analisti
(SO, ST ed AB AG) in concorso sempre
del ER, quale determinatore della condotta da costoro tenuta nell'ottica costante del reperi-
mento di cospicue disponibilità di denaro occorren-
te per conseguire le finalità dell'organizzazione,¨ ottenuto con mezzi di coazione psicologica operata nei confronti ed in danno degli analizzati, il Pro-
-
curatore della Repubblica in Milano stralciava dalla più ampia indagine istruttoria determinati episodi -pexalmente-penalmente rilevanti-per-i-quali-non-ri
_teneva_la_necessità di ulteriori speciali indagini.
Eppertanto, spiccato_in_data_14 maggio 1986 ordine.
_di_cattura_a_carico del ER _e_degli_analisti
SO, _ST, NG ed AB AG, disponeva.
-
il_successivo_20_maggio 1986 la presentazione_con_il
rito direttissimo_avanti al Tribunale di Milano_dei
predetti e di NO IO, _ aderente anch'egli_al.
movimento e già arrestato perchè coinvolto nell'epi-
sodio di cui era rimasta vittima la Fanto!, per ri-
spondere di cinque, imputazion;
di estorsione e di di una tentata estorsione caratterizzate da comuni con-
notazioni di fondo della condotta attribuita ai sin-
goli analisti ed al ER, che abusando, gli uni,
delle rispettive qualità e della precarietà delle condizioni di equilibrio psichico e delle capacità
di reazione dei propri analizzati e sfruttando l'al- tro la sua posizione di capo carismatico dell'organiz- zazione e di amministratore della società del gruppo, avevano costretto о tentato di costringere i singoli assistiti, rivolgendosi talvolta anche ai loro con-
giunti (ON e TO), a sborsare ingenti som- me di denaro e ad assumersi pesanti obbligazioni finan-
ziarie.
IN particolare, quanto alle ricorrenti modalità de lla
Pliky 10
- condotta:
gli analisti;
facendo credere ai rispettivi pa-
zienti in analisi (ON MI, NT Gio- vanna, EL RA, ER RA, MO
LA e TA AD), con proposte, suggerimenti e pressioni, che secondo l'insegnamento del Verdi-
glione (l'analista degli analisti) non fosse suffi-
ciente per il trattamento analitico la sola pratica la stessa dell'analisi dovendosi completare con la partecipa-
zione economica alle società del gruppo e con la
frequentazione del movimento;
minacciando di ip-
terrompere il rapporto di analisi da cui sarebbero
derivate gravi conseguenze sul piano psicologico per gli analizzati se non fossero stati fatti dei
sostanziosi investimenti economici nelle società
del gruppo;
stabilendo anche contatti diretti con
--
il ER, che, nelle singole occasioni, aveva
assunto atteggiamento di rilevanza penale nei con-
fronti degli interlocutori (schiaffeggiando l'Ansel-
mi, pretendendo la consegna di un assegno a copertu-
ra di residuo impegno fatto assumere alla ER
e maltrattando il TA);
il ER;
istigando anche nel corso di as-
semblee, gli psicanalisti suoi discepoli a coinvol-
gere personalemnte e finanziariamente i loro assi- 11 stiti nelle attività economiche del movimento;
gli analisti e/o il ER: prospettando tal-
volta agli analizzati (ON, NT, EL)
la possibilità di diventare analisti o di ricavare diretti vantaggi economici dagli investimenti (Cat-
taneo: possibilità di diventare gestore dei servizi interni della Villa Borroneo);
tutti, infine,; usando come implicita minaccia T
l'adozione di una prassi abituale secondo la qualei membri del movimento che non avevano reperito il
denaro necessario ai versamenti venivano nel corso di assemblee pubblicamente "offesi, ridicolizzati ed ingiuriati".
Più specificamente, le suddette imputazioni, continua- te ex art. 81 cpv. C.P., venivano contestate:
capo A: al ER ed allo SO in danno del
ON, costretto :
a versare le somme di L. 20.000.000 apparentemente a titolo di partecipazione alla soc. "IN" a fronte di una intestazione effettiva di L. 499.000;
di L. 17.500.000, apparentemente a titolo di sotto-
*
scrizione di quote "Spirali" s.r. 1 " ' a fronte di una intestazione effettiva di L.
2.000.000 e ad im-
pegnarsi per la somma di L. 180.000.000 mediante sottoscrizione di effetti cambiari di pari importo
J ewly - di cui L. 20.000.000 effettivamente versati, 12 a titolo s.r.l. a fronte di partecipazione alla "OL"
di una intestazione effettiva di quota per L.
46.075.680%;B
- ad ottenere fidi presso istituti di credito onde far fronte ai suindicati versamenti, per L. 20.000.000 da "il nuovo Banco Ambrosiano, per L. 20.000.000
dal Banco di Napoli e per L.
8.000.000 dalla Banca
Popolare di Novara;
ad ottenere dai propri congiunti parte delle som- me ne ssari per effettuare i versamenti;
a sottoscrivere una dichiarazione apparentemente in data 30.4.1984 secondo cui egli non avrebbe por- tato a buon fine la sottoscrizione delle quote
IN ed un'altra con apparente data del 30.10.
1984 secondo la quale non avrebbe effettuato il ver- ;
samento corrispettivo alla sua quota di OL,
dichiarazioni entrambe false con riferimento sia
alla data che al contenuto;
-a rilasciare prestiti ed a concedere avalli ad al-
tri membri del movimento versant in difficoltà
economiche (dalla fine del 1982 agli inizi del 1985);
capo B: al ER e alla NG in danno del-
la NT e della di lei madre AN ES,
nei confronti delle quali avevano compiuto atti idonei a forzarne_la_volontà per indurre-la-prima. 13.
a_sottoscrivere quote-IN e la seconda_a_dare
alla figlia la somma necessaria, non inferiore a
L. 30.000.000_(dal_gennaio_al_dicembre 1984);
capo D: al ER ed all'AB AG in danno.
dell'EL, costretta a versare il 6.5.1982_la.
somma di L. 10.000.000 apparentemente a titolo di partecipazione alla V.E.L. edizioni s.r.l. a fronte.
di una intestazione effettiva di quota per L. 2.000.000,
a dimettersi in data anteriore e prossima al_6..5..
1982 dall'impiego presso la Scuola "Sir James Han-
derson";
a collaborare pressochè gratuitamente, prima, come segretaria del ER nel suo studio privato
di via Montenapoleone n. 20 in MIlano e, poi, presso la redazione della Soc. "Spirali" e a svolgere dal
1982 la carica gratuita di sindaco della "V.E.L.
edizioni" s.r.l.;
a proseguire a tempo indeterminato il trattamento
-
psicanalitico che la predetta avrebbe voluto inter-
rompere (dagli inizi del 1982 al marzo 1984);
capo E : al ER e al ST in danno della
ER, costretta a sottoscrivere in data 19.4.1982 una quota della
"Galilei s.n.c." (del ST e dello SO) del
/2/1/4 14
valore nominale di L.
4.000.000 versando la somma
complessiva di L. 40.000.000;
ad emettere un assegno di L. 27.000.000 a coper-
tura di parte del debito contratto,
ad ottenere dalla ditta Faraone, presso la quale era impiegata, un prestito di L. 10.000.000;
- a richiedere avalli a garanzia di prestiti otte-
nuti da vari istituti di credito ba altri membri del movimento%3B
a ricorrere ad un indebitamento sempre più
onerosò ottenendo prestiti da istituti bancari e società finanziarię (alcune praticanti tassi d'in-
teresse usurario) fino ad una esposizione comples-
siva di circa L. 90.000.000;
a lavorare gratuitamente per la s.r.l. "Spirali"
ed a dimettersi dall'impiego presso la ditta Farao-
ne (dal 1981 all'estate 1985);
capo F;
al ER ed all'AB AG in danno
della MO, costretta:
a proseguire le sedute psicanalitiche che la stessa intendeva interrompere perchè troppo gravose per le sue condizioni economiche;
a corrispondere a vario titolo diverse Somme di
denaro al Movimento Freudiano internazionale (fino al giugno 1984); capo G: al ER ed allo SO in danno del 15
-
TA, costretto :
- a versare assegni per L. 26.000.000 apparentemente a titolo di sottoscrizione di quote "IN". s.r. . ;
a rilasciare avalli per cambiali emesse da altri
membri del movimento%;B
a rivolgersi ad usurai che gli anticipassero il denaro necessario alla sottoscrizione delle suindi cate quote (fino all'estate 1985).
In ordine a tutte le surriportate imputazioni di estorsione venivano contestate le aggravanti di cui.
all'art. 112, n. 3 C. P. (limitatamente al ER),
agli artt. 629, 1° e 2° C . in relazione all'art. 628 c. 3, n. 1, 61 n. 5 ed 11 C.P a tutte, ad ec-
cezione di quella sub F, anche l'aggravante prevista
'dall'art. 61 n. 7 C.P.ed, infine, a quella sub A,
l'ulteriore aggravante ex art. 61 n. 8 C.P. Inoltre
al ER, alla NG nonchè al Latino veni-
va contestato il delitto p. e p. dagli artt. 110,
112 n. 3, 40, 2° C. 591 e 61, n. 11 C.P.. (capo C)
per avere abbandonato la TO, persona incapace per malattia di mente di provvedere a se stessa.
I particolare, per avere il ER welle soprad-
dette qualità ed, inoltre, esteme presidente della
"Fondazione di cultura internazione A. ER"
SL - 16
-
presso la cui sede in Senago la NT viveva e la- vorava, intimato alla stessa, già in preda a crisi delirante, di lasciare detta sede;
il NO per avere, quale aderente alla stessa organizzazione eseguito la disposizione impartita dal ER
portando la NT presso la pensione "Argentario"
di Milano ove l'abbandonava a se stessa e la San-
galli per aver omesso di intervenire, pur avendo l'obbligo di farlo, in favore della NT delle cui condizioni era a conoscenza quale sua analista,
giungendgiungendo anzi a rafforzare la determinazione di
!
allontanare la NT da Senago nel NO che le aveva chiesto chiarimenti sul da farsi (nel dicem-
bre 1984).
Infine, alla udienza del 24 giugno 1986, si contesta-
va al ER anche il reato di cui agli artt.
610 e 61, n. 5 e 11 C.P. per avere, kelle suindicate qualità ed in quella di psicanalista costretto l'An-
selmi con violenza e minaccia, consistita nello schiaffeggiarla ripetutamente in volto e nel pro-
nunciare la frase "io faccio questo ed altro". a tornare ad occuparsi della contabilità della "Spi-
rali" s.r. 1 con le aggravanti di aver agito ap-
• '
profittando delle minorate capacità di difesa della parte lesa che versava in precarie condizioni fisi- _che e, _ comunque, in situazione di dipendenza nei 17
_confronti del proprio analista e di aver agito con abuso di prestazioni d'opera (in Milano e Senago in
_un_giorno del febbraio 1984).
IL Tribunale, rigettate con separate ordinanze le eccezioni di nullità proposte dai difensori, esple-
tava ampia istruttoria dibattimentale nel corso
della quale si costituivano lo SO e 1'Abbate
AG inizialmente rimasti latitanti, dopodichè pro-
nunciava in data 17 luglio 1986 sentenza a carico
degli imputati disattendendo sostanzialmente tutte le loro proteste d'innocenza articolate, nelle linee essenziali, su di una duplice proposizione difensiva per cui il ER avrebbe propugnato il piano di autofinanziamento del Movimento per fini esclu-
sivamente culturali senza ingerenze, pressioni ° con-
dizionamenti di sorta nei confronti di chicchessia
e gli analisti avrebbero agito nel legittimo eser-
cizio dei loro diritti verso gli malizzati mai sot-
toposti a forme di coartazione della volontà.
IN merito il Tribunale, dopo avere approfondito sul-
la base delle risultanze processuali acquisite nel-
1'indagine preliminare e nel corso del dibattimento il quadro d'insieme concernente l'asserita posizio-
ne dominante del ER nell'ambito dell'orga-
Jafly 18
-
nizzazione da lui creata e diretta nei confronti -
sia degli analisti che degli analizzati, ricostrui-
va in punto di fatto i singoli episodi --precisati nei rispettivi capi d'imputazione per poi procedere.
alla verifica della loro risponuenza ai reati con-
testati, rilevando che le ipotesi delineate configu--
ravano talvolta vari e diversi meccanismi_di_coa-
zione della volontà e di captazione del consenso funzionalmente diretti, di volta in volta, ad at-
taccare il patrimonio delle persone in analisi- Sot-
tolineava, peraltro, il Tribunale "la disinvolta opera di inquinamento probatorio" svolta dal Ver-
diglione nel corso del processo con riferimento alle numerose ed esplicite dichiarazioni rese al
riguardo da testi e coimputati (RI PP,
RI IA, La ZA IO, RI GI,
RU MI, AR IT, NI GI, Sem-
IC UL, NG IU, ST Claudio
ed IN AN).
E così, in particolare, ravvisava nell'episodio in danno del ON ascritto al ER ed allo SO (psichiatra e psicanalista), inizialmen-
te inquadrato nello schema legale dell'art. 629 C.P.
(capo A), riconoscendo la piena affidabilità deldelsag-
getto passivo,riscontrata nelle dichiarazioni rese dalle deposizioni dei testi escussi (Galli, Calde- 19. -
roni Irene, Valleverde, Modugno) e con riferimento
alle di lui condizioni di deficienza psichica accer .
tate dai periti e, comunque, desumibili da molteplici.
risultanze processuali ed alla ricorrenza di ben definite connotazioni minacciose (interruzione del rapporto di analisi) nel comportamento tenuto contro il predetto dallo SO in piena sintonia con il
ER ma solo all'epoca della sottoscrizione delle quote OL per 180.000.000.di lire, eessen-
dosi in precedenza verificato ad opera degli imputati solo l'abuso a fini illeciti delle suindicate condi-
zioni psicologiche;
/ concorrenti reati di circonven-
zione d'incapace per le varie decine di milioni ero-
gate dalla parte lesa nella "IN" e nella "Spi-
rali" fino all'estate del 1984 e di estorsione per il successivo impegno finanziario nella "OL";
qualificava l'episodio in danno della TO, con-
testato al ER ed alla psicanalista NG,
ex art. 56 e 629 C.P., previo riconoscimento dell'at-
tendibilità delle dichiarazioni della persona offesa perchè raccolte dai periti in un periodo di remis-
isione o per lo meno di stasi della sua condizione di schizofrenica ed in quanto riscontrate dalle de-
posizioni dei testi PI, AN e AR (ri.
P ey - spettivamente marito e madre della TO ed ex 20
collega ed amica della NG) e della coerenza e serietà scientifica dell'indagine peritale esple-
tata ed in relazione, inoltre, alla indiscussa con-
dizione di deficienza psichica della predetta dram-
maticamente evolutasi fino al suo ricovero in repar-
to ospedaliero psichiatrico, di cui avevano abusato
gli imputati ma senza ricorrere a forme di intimi-
dazione, come tentativo di circonvenzione di inca-
pace (capo B);
modimodificava l'imputazione di estorsione contestatq al ER ed allo SO nei confronti del Cat- taneo (capo G) in quella di truffa, proprio con ri-
ferimento alla documentazione prodotta dalla difesa che, confermando sostanzialmente le dichiarazioni ac-
cusatorie della persona offesa, consentiva di rite- nere la ricorrenza nella specie di artifizi e rag-
giri nella condotta tenuta dagli imputati di cui era possibile riscontrare adeguata indicazione nèi
fatti precisati in rubrica e contestati formalmente
ai predetti%;B
ravvisava la sussistenza per tutti i suddetti rea-
ti delle aggravanti di cui ai numeri 7 ed 11 del- l'art. 61 C.P. e limitatamente al ER anche di quella prevista dall'art. 112, n. 3 C.P
•; 21 riteneva negli stessi-termini-della-contestazione,-
ma limitatamente all'ultimo assegno -di-L.-28.000.000,
1' estorsione in pregiudizio della ER,_aggravata
_ex_art. 61 n. 7_ed_11_C..P. e per il ER anche ai sensi dell'art. 112, n. 3 C.P., ascritta al Ver-
diglione ed al ST (capo_E);
qualificava l'episodio ai danni dell'EL con-
testato al ER ed all'AB AG come truffa aggravata ex art. 61 n. 5 ed 11 C.P. e per il ER anche a' sensi dell'art. 112, n. 3
C.P., nella già riconosciuta e costante qualità di t
determinatore (capo D); dichiarava la responsabilità solo della NG
e del NO nel delitto di abbandono di persona in-
capace in pregiudizio della NT (capo C) e del
ER in ordine a quello di cui all'art. 610
C.P. contestato in udienza al predetto;
- unificava le varie imputazioni sotto il vincolo della continuazione e, concesse al ER l'at-
tenuante dell'avvenuto risarcimento del danno ed ai
.coimputati le attenuanti generiche e, ad eccezione
del NO, anche quella di cui all'art. 114 C.P.,
ritenuta la prevalenza delle attenuanti suddette
in favore solo dello SO e del ST, condanna-
va il ER alla pena di anni 4, mesi 6 di
LL 22
ジン reclusione e L.
3.000.000 di multa;
lo SO alla pena di anni 2, mesi 6 di reclusione e L. 1.500.000
di multa;
il ST alla pena di un anno, mesi 10 di reclusione e L. 800.000 di multa;
la NG
alla pena di un anno, mesi 2 di reclusione e L.
600.000 di multa;
l'AB AG alla pena di mesi
8 di reclusione e 1. 300.000 di multa ed il NO
alla pena di mesi 6 di reclusione. Dichiarava l'in-
terdizione per anni cinque dai pubblici uffici
del ER, concedeva entrambi i benefici di léggé al ST, alla NG, all'AB AG דיי
ed al NO.
Assolveva, infine, il ER dal reato di abban-
dono di persona incapace sub C per insufficienza
رکده di prove il ER e 1'Abbate AG dall'estor-
sione in danno della MO di cui al capo F
perchè il fatto non sussiste.
IN data 17.2.1987 la Corte di Appello di Milano
in parziale riforma della suindicata sentenza, di-
chiarava non doversi procedere a carico dell'AB Daga e del ER in ordine al reato di truffa aggravata in danno dell'EL (capo D) e nei
..
confronti del ER in relazione al reato di
truffa aggravata in pregiudizio del TA (capo G)
per essere detti reati estinti per amnistia ex D.P.R. 1
6.12.1986 n. 865; assolveva lo SO dal 23
suindicato reato sub G per non aver commesso il fatto;
rideterminava conseguentemente le pene per i restan-
ti reati nei riguardi del ER in anni 4,
mesi 2 di reclusione e L.
2.700.000 di multa e dello
SO in anni 1 mesi 10 di reclusione e L. 750.000'
di multa concedendo, inoltre, a quest'ultimo entrambi i benefici di legge ed applicava al ER il condono concesso con il citato provvedimento di cle menza nella complessiva misura di un anno, dieci
mesi di reclusione e dell'intera multa.
In particolare, la Corte dopo aver rigettato perchè
infondate le eccezioni di nullità proposte e ripro-
poste dagli imputati appellanti concernenti la legit-
timità del rito direttissimo prescelto dal P.M.
-
conformemente all'interpretazione dell'art. 2 L.
:n. 497/1974 seguita dalla corrente giurisprudenziale maggioritaria;
la correttezza delle riduzioni e limi-
tazioni in tema di prova testimoniale disposte dal Tribunale con riferimento alla istanza-16.6.1986 sul-
la base della ritenuta ininfluenza ai fini del deci-
dere delle relative deposizioni e sulla rilevata
intempestività dell'istanza del 7.7.1986 ed, infine,
la correlazione tra contestazione e sentenza avuto riguardo alla formulazione dei fatti oggetto delle
Jifery - rispettive imputazioni, aggravanti comprese, si 24 soffermava su alcuni temi di generale interesse sui quali era stata strutturata l'accusa, relativa-
mente alla "natura dei rapporti tra i principali membri della Fondazione ed i numerosi utenti o "pa-
zienti che ricorrevano agli analisti"; alla "posi-
zione del ER nel quadro del movimento e
sul suo comportamento processuale", alla "contesta-
ta chiave di lettura delle acquisite risultanze probatorie", al "profitto ed al danno nei ritenuti reati contro il patrimonio"; alla "pretesa incom-
patibilità tra generica istigazione e concorso del-
l'istigatore nei singoli reati commessi dall'isti-
gato" ed alla "configurabilità dell'aggravante pre-
vista dal numero 3 dell'art. 112 C.P.".
Assumeva la Corte al riguardo che se, in linea di principio, non poteva ritenersi la finalità terapeu-
tica del rapporto di analisi, tale scopo era certa-
mente riscontrabile negli episodi considerati in ru-
brica in considerazione delle condizioni e delle
aspettative degli utenti%;B che il ER, ad on-
ta di ogni suo tentativo di mimetizzazione, aveva
occupato sia nei confronti degli analisti, a loro volta tenuti in analisi dal predetto, che degli analizzati una posizione di incontrastato ed illi- mitato dominio, sfruttato anche ai fini di inquinare 25
le prove;
che assolutamente corretto doveva consi-
derarsi il metodo ermeneutico delle risultanze pro-
cessuali seguito dai primi giudici, che non avevano
ignorato le condizioni di ambiente in cui i singoli episodi erano maturati;
che, in considerazione del danno cagionato (da intendersi quanto alla sua sus-
sistenza secondo gli insegnamenti della Suprema
Corte) doveva considerarsi ingiustificata la richie-
sta di sospensione ex art. 18 C.P P. del processo in attesa del deposito della perizia contabile in corso in quello ancora in istruttoria o la predispo-
sizione di analoga perizia ex art. 520 C.P.P.%; che fuori di ogni dubbio doveva ritenersi la sussistenza del profitto, non necessariamente di natura economi-
ca, conseguito dagli imputati%; che, ai fini del ri- tenuto concorso del ER, risultava acquisita la prova relativa e che ad integrare l'ipotesi aggra-
vata di cui all'art. 112 n. 3 C.P. era sufficiente
"qualunque relazione di fatto, magari contra ius,
che una soggezione comporti". Dopodichè la Corte,
riesaminando alla stregua delle deduzioni del P.M.
e degli imputati appellanti i singoli episodi fatti oggetto di contestazione e le rispettive posizioni,
perveniva alle conclusioni formalizzate nelle sta-
Afinly 26
治
tuizioni sopra riportate.
Ricorreva per cassazione il ER che nomina-
va suoi difensori nel relativo giudizio e per la presentazione dei motivi gli avvocati Dall'Ora, De Catando e Virga e l'avv. Dall'Ora nei motivi al-
l'uopo dedotti:
- eccepiva la nullità dell'impugnata sentenza ex 1
art. 185, n. 2 C.P.P. per erronea applicazione del- l'art. 2 L. n. 497/1974 in relazione all'art. 502, 2° comma, C.P.P. e per difetto di motivazione in or-
dine alla ritenuta insussistenza della necessità
di speciali indagini ed in particolare di perizia contabile dovendosi ritenere in forza della corretta interpretazione dell'art. 2 cit., che ha introdotto una deroga solo alla previsione del primo comma dell'art. 502 C.P.P. e non del secondo comma" che il rito direttissimo obbligatorio per il reato di estorsione ssika in ogni caso purchè siano Osservate le regole generali poste dal secondo comma dell'art. 502 C.P.P. e, cioè, che l'ordine di cattura sia emesso entro il trentesimo giorno e che l'imputato detenuto sia condotto avanti al giudice entro il
decimo giorno dalla cattura".
Regole, non rispettate nella specie essendo la pre-
sentazione avvenuta a sedici giorni dall'arresto per un ordine di cattura emesso quasi due anni dopo 27
il più recente dei fatti contestati. Rilevava, inol-
(tre, il deducente che erroneamente era stata afferma-
ta l'insussistenza della necessità di speciali inda-
gini essendodo al contrario, indispensabile la sospen-
sione del processo in attesa della definizione di quello principale in istruttoria formale e dell'esi-
to della perizia contabile diretta ad accertare anche il valore delle singole quote sociali all'epoca del-
l'acquisto delle stesse per stabilire l'eventuale ricorrenza dell'i.l'ingiusto profitto;
2 Eccepiva, inoltre, la nullità della sentenza ex art. 475,.n. 3 C.P P per difetto di motivazione
-in ordine al rigetto delle istanze di ammissione dei testi..nonchè l'inosservanza dell'art. 348 C.P.P
in relazione all'art. 368 C.P.P ed all'art. 6
della Convenzione per la salvaguradia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in relazione all'art. 24 della Costituzione. Riaffermava, pertan-
to, il difensore il valore ai fini della prova delle deposizioni non ammesse e la irrilevanza dell'asseri-
ta intempestività della presentazione della lista del 7.7.1986, compatibile, invece, con il rito di-
rettissimo;
- Eccepiva, ancora la nullità dell'impugnata sen- 3
Jay
-- ... - 28 1
tenza ex art. 185, n. 3 C.P.P. in relazione all'art. 477 C.P.P. per difetto di correlazione tra accusa originaria e decisione con riferimento alla ritenuta sussistenza dei reati di cui agli artt. 640 e 643
C.P.;
4 Lamentava l'erronea applicazione degli artt.
110 e 112 n. 3 C.P. in relazione all'art. 114 C.P.
,
eppertanto difetto di motivazione sia in ordine all'accertamento della prova della condotta materia-
le di concorso nel reato sia in ordine all'elemento soggettivo del concorso ed alla configurabilità del-
la ritenuta aggravante. Rilevava, in particolare,
il difensore la mancata indicazione di qualsiasi precedente giurisprudenziale a dimostrazione del fondamento teorico della tesi della responsabilità
del presunto istigatore che, ipotizzava, in realtà, una forma di responsabilità oggettiva partendo dal-
l'asserita posizione dominante del ER nel-
l'ambito della Fondazione indipendentemente dall'ac-
certamento del suo intervento nei singoli fatti og-
getto delle imputazioni. Osservava, inoltre, che la
Corte aveva disatteso l'assunto della difesa circa la necessaria dimostrazione dell' esistenza di un
rapporto gerarchico tra determinatore e determinato senza, però, indicare quale altro criterio in astrat- _to_e..con riferimento_al_caso di specie dovesse ri- 29
__tenersi sussistente. Donde_un_innegabile difetto.
di motivazione sul punto che la Corte non poteva colmare con il richiamo della sentenza di primo grado, specificamente impugnata al riguardo. Conte-
stava, infine, la "complessa e pianificata metodica"
descritta in sentenza perchè sfornita di riscontri probatori e tutte le affermazioni formulate dalla
Corte in punto di responsabilità dell'imputato.
Denunciava, poi:
5 l'erronea applicazione degli artt. 110, 112, n. 3, 629 e 643 C.P. e, quindi, la nullità della sentenza per difetto di motivazione sia in ordine alla identificazione della condotta di concorso nel reato sia in ordine all'elemento soggettivo in rela- zione al capo d'imputazione concernente il ON;
- l'erronea applicazione degli artt. 56, 110, 112 6
3 e 643 C.P.; eppertanto la nullità della senten- n.
za per difetto di motivazione relativamente agli elementi costitutivi di entrambi i reati concernenti la NT, contestando, comunque, la stessa configu- rabilità del tentativo del reato di circonvenzione di incapace;
7
- l'erronea applicazione dell'amnistia di cui al
D.P.R. 16.12.1986 n. 865 in ordine al ritenuto rea- 30
to di truffa in danno dell'EL, la cui asserita ignoranza in ordine alla differenza di valore delle quote risultava del tutto immotivata non avendo la
Corte deciso sull'acquisizione di relativa prova documentale%;B
8 l'erronea applicazione dell'art. 610 C.P. e di- fetto di motivazione "in ordine al capo d'imputazio-
ne concernente l'EL" le cui dichiarazioni non avevano trovato adeguati riscontri ed alla qualifi-
cazione giuridica del fatto con riferimento all'ele-
mento psicologico;
t l'erronea applicazione degli artt. 110, 112 9 -
n. 3 e 629 C.P. relativamente all'episodio concernen- te la Vallero non essendo configurabile come minaccia idonea a fini di estorsione quella di interrompere il rapporto di analisi e le relative sedute;
- l'erronea applicazione dell'amnistia concessa 10
con il D.P.R. n. 865/1986 cit. in ordine alla rite-
nuta truffa in pregiudizio del Cattaneo.
Deduceva, infine, con i motivi sub nn. 11 e 12 difet-
to di motivazione in ordine alla confermata sussi stenza delle aggravanti previste nei numeri 5 ed
11 dell'art. 61 C.P., al diniego delle attenuanti generiche e di quella di cui all'art. 62 n. 1 C.P.
pure ricorrente nella specie. L'avv. Virga formulava, a sua volta, sette motivi 31
con i quali, contestando l'impugnata sentenza dedu-
./
ceva: con il 1°, la nullità della sentenza per
-
difetto di motivazione in ordine alle contestate estorsioni ed in particolare alla sussistenza "sia della prova oggettiva della responsabilità sia del-
l'elemento psicologico del reato pure sotto l'aspet-
to del dolo generico, travisamento del fatto, appa-
renza di motivazione, erronea e falsa applicazione in relazione aglidegli artt. 110, 112 n. 3 C.P.P.11
•
artt. 114 e 629 C.P."; con il 2° e il 3°, la nul-
lità della sentenza in ordine all'affermazione di responsabilità per i reati di cui agli artt. 643
e 610 C.P.%3
con il 4° mancanza sostanziale ed erroneità di Mo- tivazione in ordine al non accoglimento dovuto a
mera prevenzione nei confronti dell'imputato" della richiesta di concessione delle attenuanti generiche;
con il 5° mancanza di motivazione sulla quantifi-
--
-
cazione della pena oltremodo elevata rispetto alle ragioni dell'illecito espresse in sentenza%;B
con il 6°, mancanza di idonea motivazione circa la denegata prevalenza sulle aggravanti contestate della attenuante dell'effettuato risarcimento del danno; e con il 7°, nullità della sentenza per di-
LY 1 32
-
fetto di motivazione sul rigetto della richiesta di perizia tecnica in relazione al valore reale del-
le quote ed alla consistenza patrimoniale delle società facenti parte del gruppo 0 di sospensione del dibattimento ex art. 18 C.P.P. per acquisire i risultati della perizia contabile in corso nel processo principale tuttora in istruttoria.
Presentava dichiarazione di ricorso ed i motivi nell'interesse del ER anche l'avvocato
Salvatore Catalano, difensore dell'imputato nel
; giudizio di appello, il quale deduceva difetto di motivazione in ordine agli elementi del danno e del profitto e denunciava la censurabilità della sen- tenza per erronea valutazione delle prove circa tutti gli episodi in cui era rimasto coinvolto il
ER e, soprattutto, in ordine all'asserita posizione di "determinatore" del predetto. Eccepiva,
altresì, l'infondatezza della motivazione circa la denegata concessione delle attenuanti generiche e l'effettuato giudizio di valenza e l'omissione di motivazione quanto alla richiesta di riduzione del la pena.
A sostegno del ricorso del ST il difensore eccepiva: 33 traddittorietà e_mancanza di motivazione in ordine all'elemento psicologico del delitto contestato al
ST, per il quale non era di certo sufficiente,
in mancanza di accertamenti in ordine agli intenti perseguiti, la minaccia d'interrompere l'analisi profferita nei confronti della ER da parte del predetto. Che, peraltro, pretendendo dalla donna il saldo di quanto da lei ancora dovuto con la sot-
toscrizione delle quote sociali aveva esercitato
un suo diritto come socio ed amministratore della t SOC. "Galilei" commettendo al più il reato di cui all'art. 393 C.P.. Denunciava altresì:
- difetto di motivazione in ordine al rigetto del- 2
l'istanza di rinnovazione parziale del dibattimento ai fini dell'espletamento di perizia contabile circa il valore effettivo delle quote della ER e,
quindi, dell'eventuale sussistenza del danno e del-
l'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 C.P. Per la
NG, ricorrente anche contro le ordinanze di-
battimentali, il difensore:
1. - denunciava: "violazione dell'art. 520 C.P.P.
in relazione agli artt. 304, 304 bis e ter, 185 n.
3 C.P.P., erronea applicazione della legge penale,
motivazione carente, apparente e contraddittoria". Assumeva, al riguardo il deducente che la comunica-
灿 -.34
zione giudiziaria non menzionava il delitto di cui all'art. 591 C.P e che i periti avevano indebita-
mente dilatato l'indagine loro affidata con menoma-
zione dei diritti di difesa dell'imputata. Giusti-
ficava, inoltre, il predetto la asserita sussisten-
za dei denunciati vizi di motivazione assumendo l'erroneità del giudizio positivo espresso dalla
Corte in ordine all'attendibilità della NT e dell'immotivato credito attribuito in sentenza ai c.d. testi di riscontro (il marito e la madre della presente parte lesa) che si erano limitati a riferire quanto appreso dalla stessa Fakto'. Con il 2° motivo il difensore eccepiva violazione dell'art. 643 C.P. in relazione agli artt. 56 e 49.
C.P. nonchè motivazione carente, illogica e contrad-
dittoria in ordine alla supposta attività di indu-
zione della NG, alla stessa configurabilità
in astratto del tentativo di circonvenzione d'in-
capace ed alla mancata riconduzione dell'episodio nello schema del reato impossibile sia per la con-
clamata inidoneità dell'azione sia per l'inesi-
stenza dell'oggetto e, comunque, per la mancanza di dolo da parte dell'agente.
Con il 3°, infine, allegava violazione ed erronea.
applicazione degli artt. 40 e 591 C.P. e motiva- 35zione erronea, illogica e contraddittoria dovendosi
Lescludere la sussistenza nella specie dell'obbligo della custodia da parte della NG, in punto di diritto, essendo quanto meno sospeso per la mancan za di corresponsione degli onorari il rapporto di analisi con la Fanto! ed in punto di fatto, perchè
al momento dell'abbandono la donna era ospite del
NO.
Contro la sentenza e le ordinanze dibattimentali ricorreva per cassazione anche l'AB AG, il cui difensore eccepiva:
con il 1° motivo, violazione dell'art. 524 n. 1 C. P.P per erronea applicazione della normativa civi-
listica in relazione agli artt. 2435, 2491, 2430 e
2437 Cod. civile attinenti al concetto di quota so-
ciale quota reale
- capitale o patrimonio sociale e, quindi, l'erroneità del giudizio circa la con-
fermata sussistenza del danno ingiusto e dell'ingiu-
sto profitto nonchè l'infondatezza della statuizione concernente la disapplicazione del disposto dell'art. 18 C.P.P. attesa la assoluta necessità di espletare perizia contabile;
deduceva con il secondo motivo violazione dell'art. 524 n. 1 e 3 C.P.P. per erronea applicazione dell'art. 2722 Cod. civile con conse-
guente nullità della sentenza per contraddittorietà
LL ☐
36
-
della motivazione in ordine all'art. 1414 Cod. ci-
vile.
Allegava il difensore con il 3° motivo la contrad-
dittorietà della motivazione anche in ordine alla valutazione della condotta dell'imputata entrata in contrasto con il ER e non interessata alla società V.E.L.; con il 4° motivo, la erronea applicazione dell'art. 110 C.P. attesa la situazione di conflitto insorta tra l'AB AG ed il Verdi-
glione proprio con riferimento all'EL, che il
·ER le aveva sottratto in un momento estre-
mamente delicato del rapporto di analisi inziando a seguirla personalmente e con il 5° motivo, viola-
zione di legge, in quanto la Corte aveva apodittica-
mente dichiarato estinto il ritenuto reato di truf-
fa per amnistia senza addurre alcuna ragione in ordine alla mancata applicazione del disposto del-
. " così adottando una statuizione 1'art. 152 C.P. P
che la Corte adita ben poteva rimuovere avvalendosi dei poteri di cui all'art. 538 C.P.P.
Impugna la sentenza anche il NO e lo Scarso
i quali, nonostante regolare notifica degli avvisi di cui all'art. 151 C.P.P. (per lo SO veniva effettuato dall'Ufficio specifico accertamento, man-
cando in atti la cartolina di ritorno richiesta per la notifica effettuata ex art. 169 ult. C. C.P.P.)
.37.
non provvedevano, nè personalmente nè a mezzo dei
difensori, alla presentazione dei motivi a sostegno
degli interposti ricorsi di cui va, pertanto, di-
chiarata l'inammissibilità a' sensi e per gli effet-
ti dell'art. 201 C.P.P.
-0-0-0-
2 = Rileva il Collegio prendendo preliminarmente in esame l'eccezione procedurale di nullità proposta dalla difesa del ER in ordine all'interpre-
tazione dell'art. 2 L. 14.10.1974,0.1974 n. 497 e relativa,
quindi, alla legittimità del rito direttissimo in-
staurato dal P.M. di Milano, che indistintamente coinvolge la posizione di tutti i coimputati chiama-
ti a rispondere in concorso con il predetto dei sin- 1
goli reati specificati in rubrica, l'infondatezza dell'eccezione in oggetto che va, pertanto, disatte-
sa.
Non risulta, infatti, censurabile l'impostazione giuridica del problema seguita dai giudici di merito con decisione adeguata all'orientamento consolidato di questa Suprema Corte in materia, dovendosi in ef-
fetti ritenere che il giudizio direttissimo atipico obbligatorio previsto dall'art. 2 1. N. 497/1974,
conformemente agli scopi perseguiti dalla citata norma di predisporre un giudizio più rapido rispetto.. play 38_ a quello ordinario -in-relazione -a-particolari-esi genze di politica criminale-correlate alla gravità
dell'allarme_sociale_destato_da_taluni delitti ed.
all'esigenza_di_assicurare una tempestiva persecu-
zione dei responsabili,_sia_del_tutto_svincolato.
dad presupposti e dalle condizioni legittimanti il giudizio direttissimo tipico previsto dai_commi
о e 2° dell'art. 502 C.P.P. ad eccezione di quella della non recessità di speciali indagini e, cicè,
di quegli accertamenti che per la loro durata e complessità si rendono di per sè incompatibili con la speditezza che rappresenta la naturale connotazione del rito direttissimo comunque caratterizzato.
Costituisce probante conferma dell'ampiezza della deroga che investe anche il secondo comma dell'art. 502 C.P.P. il rilievo che il giudizio direttissimo atipico, proprio perchè introdotto dal legislatore nel sistema processuale solo "ratione materiae" va
instaurato anche nei confronti del latitante, dell'im-
putato che rifiuti di assistere al dibattimento e di quello libero pur se rimasto contumace a nulla,
infatti, rilevando lo status personale dell'imputato cui è condizionato, invece, il giudizio direttissimo tipico, che, presupponendo l'arresto del predetto nella flagranza del reato ° a seguito di ordine 39di cattura emesso nel trentesimo giorno dal commesSO
reato, ne impone la presentazione al giudice nel bre.
vissimo termine fissato dal primo e dal secondo comma dell'art. 502 C.P.P.
Nè varrebbe osservare che la consolidata interpre-
tazione giurisprudenziale della norma in esame svin-
colando l'instaurazione del giudizio direttissimo atipico dai termini perentori prescritti dall'art. 502, 1° e 2° comma C.P.P. riconoscerebbe al P.M.
il sostanziale potere di vanificare il fine perse-
guito dalla citata legge n. 497/1974 ritardando ad arbitrio del predetto e con pregiudizio anche per
1'imputato l'inizio del dibattimento, avendo la
Corte costituzionale già affrontato e risolto la suddetta questione nella sentenza 13.6.1983 n. 164
(Gallino) laddove, facendo in realtà propria la sur-
richiamata "giurisprudenza ordinaria", neha escluso ogni illegittimità sotto il profilo della contrarie-
tà al dettato costituzionale, rilevando che per l'imputato detenuto soccorre l'anzidetto orientamen-
to giurisprudenziale secondo il quale, proprio per la non operatività nel caso di giudizio direttissimo atipico obbligatorio dei termini previsti dall'art. 502 C.P.P. per l'inizio del dibattimento, deve essere
comunque osservato quello di quaranta giorni stabili 40 to in via generale in materia di custodia cautelare dall'art. 272, c. 2° C.P.P. (come si è puntualmente verificato nella specie nei confronti di tutti gli imputati) e che, comunque, sussiste sempre "il do-
vere del P.M. desumibile dalla stessa natura del giudizio direttissimo di investire il giudice del dibattimento con la massima celerità possibile".
Rilevando, inoltre, che "se è vero che la violazio-
ne di tale dovere non produce nullità non è men
,
vero che sussiste sempre l'obbligo di osservarlo"
ex art. 154, C. 1° C.P.P. Mentre è appena il caso
di aggiungere che nell'ipotesi opposta, di rito
direttissimo adottato dal P.M. senza che ricorra
la condizione di cui all'art. 2 1. N. 497/1974,
neppure è ipotizzabile la nullità prevista dall'art. 185, n. 2 C.P.P. essendo la valutazione in ordine alla non necessità di procedere a speciali indagini affidata al potere discrezionale ed insindacabile.
del P.M. ed in considerazione di quello attribuito ex art. 504 C.P.P. al giudice del dibattimento, che,
solo alla chiusura dello stesso, può ritenere la in
sussistenza della suddetta condizione di legittima-
zione sostanziale prevista dalla legge n. 497/1974
ed ordinare di procedere con istruzione formale alla raccolta delle prove, mediante, appunto, l'esple- _tamento di speciali indagini con cui integrare.
completare quelle prodotte dal P.M.
D'altra parte non sembra fuor_ di luogo il rilievo che
Love dovesse in ipotesi ritenersi l'operatività dei termini stabiliti dall'art. 502, 2° C. C.P.P. anche nel giudizio direttissimo atipico si verrebbe ine-
vitabilmente a creare una disparità di trattamento tra imputato in vinculis ed imputato libero risul-
tando prefissato, pur nella ricorrenza degli stessi presupposti sostanziali previsti dall'art. 2 L. n.
497/1974 cit., il termine per l'inizio del dibatti-
mento solo per l'uno e non per l'altro.
Vale solo aggiungere a contestazione di ogni ulte-
riore doglianza del ricorrente e del suo interesse ad eccepire la suindicata nullità che con il giudi-
zio direttissimo l'imputato è giudicato sulla base di prove raccolte nel rispetto dei principi del contraddittorio, dell'oralità, dell'immediatezza e della concentrazione processuale con la conseguenza che tale giudizio, il quale postula una palese strut-
tura accusatoria, non può mai essere pregiudizievole per il di lui diritto di difesa, costituzionalmente garantito (cfr. Sez. 1, 29.11.1977, Meschino). Come,
in sostanza, riconosciuto dalla stessa Corte Costi-
tuzionale nella già citata sentenza n. 164 del 1983 plus 42
ma soprattutto come si è verificato nel presente_
processo avendo la difesa potuto espletare compiu-
tamente il suo mandato nel corso dell'amplissima istruttoria dibattimentale condotta dal Tribunale,
dopo aver disposto di un termine ex art. 503 C.P.P.
-
addirittura maggiore di quello ordinario previsto dall'art. 407 C.P.P.
Va del pari rigettata, perchè destituita di fondamen-
to anche la seconda eccezione di nullità dedotta dal difensore del ER con riferimento alla denegata rinnovazione del dibattimento da parte della Corte di Appello che ha escluso la necessità
di avvalersi dei poteri di cui all'art. 520 C.P.P
riconoscendo la completezza dell'istruttoria effet.
tuata nel corso del dibattimento di primo grado e la legittimità e la concludenza delle ordinanze emesse dal Tribunale in ordine alle istanze di ammis-
sione testi, presentate in data 16 giugno e 7 lu-
glio 1986 nell'interesse dell'imputato.
In vero l'art. 520 C.P.P. prevede un istituto eccezia-
nale correlato al potere discrezionale del giudice di appello di integrare l'istruttoria di cui deve presumersi, in linea di massima, la completezza nel dibattimento svolto dinanzi ai primi giudici.
Sicchè la legge subordina l'esercizio del suindicato potere alla condizione rigorosa che il giudice del 43.-.
gravame ritenga contro la suddetta presunzione di completezza dell'istruttoria di non essere in grado di decidere allo stato degli atti. Eppertanto in una situazione che, nella specie, risulta esclusa con adeguata motivazione avendo la Corte di appello correttamente confermato la legittimità delle suindi-
cate ordinanze emesse entrambe nella puntuale appli-
cazione dei principi di diritto in materia di assun-
zione della prova e dimostrato, comunque, la super-
fluità delle deposizioni richieste perchè concernenti circostanze di per sè non contestate nella loro essenza (mancata istituzione della clinica psicana-
litica in Villa Borromeo;
riconoscimento dei meriti scientifici in Italia e all'estero del ER;
connotazioni legate ad una degenerazione del sistema del coinvolgimento finanziario degli analizzati) ° la hon utilità di quelle relative alle tematiche dibat-
tute ed alle modalità degli interventi effettuati dal ER nelle assemblee del movimento in con-
siderazione delle risultanze di inequivoco significa- to e, quindi, di piena affidabilità probatoria perchè
provenienti dallo stesso imputato, acquisite al ri-
guardo (registrazione di interventi del ER
nell'assemblea del 14.7.1984). Ma, soprattutto, .va.
Aley לע 44
-
rilevata la incensurabilità in questa sede delle sta-
tuizioni adottate in ordine alle suindicate istanze dal Tribunale e delle conferme espresse al riguardo dalla Corte di Appello, rientrando innegabilmente nei poteri discrezionali dei giudici di merito l'ap-
prezzamento in ordine alla pertinenza ed alla rile-
vanza ai fini del decidere dei mezzi di prova di cui
è stata chiesta l'acquisizione e l'espetamento, ri-
sultando esaurientemente motivati in fatto e in di-
ritto i provvedimenti di rigetto e dovendosi esclu-
dere ogni menomazione del diritto dell'imputato di potersi adeguatamente difendere attraverso l'eser-
cizio da parte dei giudici di merito dei suindicati poteri, che non contrastano, infatti, con il dispo-
sto dell'art. 6, lett. d) della Convenzione dei di-
ritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dell'art. 24 della Costituzione, in cui sono rispet-
tivamente, enunciati il diritto "dell'accusato" ad
"ottenere la citazione e l'interrogatorio dei testi mini a discarico a pari condizioni dei testimoni a carico e la inviolabilità del diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento. Laddove
è appena il caso di rilevare che il verbo "ottenere"
usato nella Convenzione, di per sè implica il potere di delibazione da parte dell'Autorità cui la richie-¨ 45 sta è avanzata che può analogamente esperirlo_nei_con_
fronti anche delle altre parti processuali, P.M.
compreso e che, come già rilevato da questa Suprema
"Corte (cfr. Sez. 1^, 19.5.1981, LOmbino) il dirit-
to di difesa al pari di tutti gli altri diritti san-
citi dalla Carta Costituzionale non può considerarsi assoluto e svincolato da qualsiasi limitazione doven-
dosi coordinare con altre situazione giuridiche soggettive o oggettive di rilevanza costituzionale ed in primo luogo con l'interesse al sollecito eser-
$ cizio della giurisdizione ed alla eliminazione di intralci superflui.
Pertanto il suddetto diritto non comporta che sia assicurato in ogni caso e sotto ogni aspetto al-
l'interesaato e al suo difensore il massimo delle garanzie formali astrattamente concepibile;
sicchè
l'art. 24 della Costituzione deve ritenersi violato solo quando il legislatore ordinario nel disciplina- re il diritto di difesa in relazione alle peculiari caratteristiche delle varie fasi ed ai vari tipi di procedimento abbia formalmente ° sostanzialmente escluso il diritto medesimo e non anche quando lo abbia soltanto sottoposto a ragionevoli limitazioni".
Come deve riconoscersi nella specie in cui la valu-
tazione preventiva da parte del giudice di merito
July 46
risulta finalizzata alla decisione anche sotto il profilo della speditezza del processo, il che legit-
tima il potere di riduzione delle liste testimoniali per sovrabbondanza o superfluità dei testi e la fissazione di termini per la presentazione delle stesse. Che certamente sussistono anche nel giudi- ད
zio direttissimo. il quale non si sottrae nella fase del dibattimento alla disciplina dettata per il giu-
dizio ordinario di primo grado, ovviando all'assenza della fase predibattimentale, ai fini delle concrete possibilipossibilità di difesa ed ai modi e tempi per farle
valere, con le tassative prescrizioni di cui all'art. 503, commi 2° e 3° C.P.P. Alle quali, come al dispo-
sto dell'art. 439 C.P.P., si sono correttamente
richiamati i giudici di merito nel rilevare la intem-
pestività dell'istanza del 7 luglio 1986 presentata,
infatti, e non con riferimento a situazioni "nuove"
(perchè sostanzialmente ripetitiva di quella in pre-
cedenza esaminata) solo prima dell'inizio della discussione.
E tutto ciò a prescindere dalla irrilevanza sul pia-
no giuridico del richiamo effettuato dal ricorrente'
alla Convenzione Europea, per la riconosciuta non
deducibilità come motivo di ricorso di asserite vio-
lazioni di disposizioni della convenzione stessa, 47 che, avendo natura pattizia, ha efficacia vincolante
-
solo per le parti contraenti .e non per i singoli,...
in quanto non applicabile ai rapporti giuridici in-
"
terni (cfr. Sez. I, 28.4.1983, Fignagnani, 23.12.
1983, Bonazzi, 23.3.1984 Giusto, 20.1.1987, Di Mauro)
Parimenti infondata deve ritenersi anche la terza eccezione di nullità dedotta dalla difesa del Verdi-
glione con la quale è stata denunciata con riferi-
mento alla diversa qualificazione giuridica di alcuni capi d'imputazione la violazione dell'art. 477 C.P.P.
• :
IN vero il principio al quale s'informa la citata norma è quello di garantire all'imputato la piena possibilità di difendersi in rapporto a tutte le circostanze ricollegate al suo comportamento di cui è stata assunta l'illiceità. Pertanto nei limiti di questa garanzia, secondo la quale nessun elemento
che compone l'accusa deve sfuggire alla difesa dell'imputato, il giudice di merito può prendere in considerazione elementi che seppur non inseriti nella contestazione sono comunque acquisiti al processo e noti all'imputato, posto così in grado di discuter.
li e contestarli. Sicchè vien meno l'equivalenza tra la fattispecie descritta nell'imputazione e quella ritenuta in sentenza sol quando si sia verificata una immutazione che incida in maniera talmente deter- 48
minante sul fatto contestato da conferirgli una con- notazione nuova ed inaspettata a fronte della quale
1'imputato non abbia potuto, comunque, attivarsi per predisporre ed esperire le sue difese.
Nella specie non è dato rilevare alcun pregiudizio dei diritti di difesa del ER con riferimen-
to alla ritenuta sussistenza dei delitti di truffa e di circonvenzione d'incapace avendo costituito gli elementi all'uopo considerati dai giudici di merito oggetto di specifica contestazione nelle ori-
ginarie imputazioni di estorsione sub ALB-D e G
della rubrica. Laddove, come puntualmente precisato nella impugnata sentenza a proposito degli episodi in danno del ON e della Fautò, era stato contestato agli imputati sia pure a titolo integra-
tivo della circostanza aggravatrice di cui al numero
5 dell'art. 61 C.P. di aver tratto profitto dalle minorate capacità di difesa del soggetto passivo che versava in precarie condizioni psichiche e,
comunque, in situazione di dipendenza nei confronti del proprio analista" e che, del pari, nella conte-
stazione dei fatti in danno dell'EL e del Cat-
taneo, si era fatta menzione, a proposito dell'indu-
zione agli investimenti, anche dell'ingannevole prospettazione ad entrambi della partecipazione eco- nomica "come componente irrinunciabile del tratta- 49
mento terapeutico e di quelle altrettanto inganne-
voli, per l'EL, di poter diventare a sua volta
analista e per il TA di "futuri vantaggi eco-
nomici costituiti dalla possibilità di diventare gestore dei servizi della villa Borromeo"
Donde la specificazione sin nell'originaria rubrica di quei comportamenti e di quelle condizioni perso-
nali
- ben note al ER ed ai coimputati che al riguardo hanno espletato le più ampie possibilità
di difesa
- di poi considerate dai giudici di merito per la più corretta qualificazione giuridica dei reati di cui i predetti sono stati riconosciuti re-
sponsabili. Nè può sottacersi il rilievo, che costi-
tuisce conferma dell'errata impostazione della doglian- za formulata al riguardo dall'imputato, che la vio- lazione dell'art. 477 C.P.P. neppure è configurabile allorquando, nel rispetto del principio di continen-
za cui è informata la suddetta norma, si passi come nella specie da un'imputazione più grave ad una meno grave.
Nè merita considerazione l'assunto del difensore che la contestazione dell'aggravante dell'art. 61, n. 5 C.P. poi esclusa in relazione al fatto diverso ritenuto in sentenza non fa riferimento "alllipo-
Joy シン 50
tesi di consapevolezza di deficienza psichica "che
è elemento della fattispecie criminosa prevista dal.
l'art. 643 C.P. ove si consideri che l'aggravante in oggetto non esclusa dal Tribunale che al con-
trario l'ha esattamente presa in considerazione ri-
tenendola assorbita nei delitti di circonvenzione d'incapace - postula di per sè la necessaria consa-
pevolezza delle condizioni di minorata difesa del soggetto passivo da parte dell'agente come reso
palese dal verbo "profittare", usato nella citata
.norma nel significato suo proprio di avvantaggiarsi intenzionalmente di una condizione di particolare favore per la realizzazione del fatto criminoso. Dai difensori del ER e dell'AB AG
è stata eccepita anche la violazione dell'art. 18 C.P.P.ed in alternativa quella dell'art. 520 C.P.P
laddove la Corte di appello disattendendo tutte le deduzioni difensive in ordine alla contestata sussi-
stenza del danno conseguente ai ritenuti illeciti di cui gli imputati erano stati riconosciuti respon-
sabili aveva rigettato la richiesta di accertamento peritale in ordine all'effettivo valore delle quote sottoscritte dalle asserite parti lese e, comunque,
la richiesta di sospensione del procesSO in corso in attesa della perizia contabile in via di esple- tamento nel processo principale tuttora in fase di 51 -
istruzione formale. Ma anche di tale eccezione, in-
trinsecamente contraddittoria nei suoi contenuti,
ne va rilevata la infondatezza avendo la Corte di appello correttamente escluso la sussistenza nella specie degli estremi dell'art. 18 C.P.P. e risultan-
do incensurabile in questa sede di legittimità
la valutazione effettuata dalla stessa Corte sulla necessità e, comunque, sull'opportunità dell'inda-
gine tecnica richiesta.
In quanto, come pacificamente ritenuto dalla giuri-
sprudenza ed anche da autorevole dottrina, l'art. 18 C.P.P. trova applicazione solo nel caso in cui tra due procedimenti, del pari pendenti, sussista rapporto di pregiudizialità configurabile allorquan-
do l'oggetto di un procedimento costituisca l'ante-
cedente logico-giuridico assolutamente necessario per la definizione dell'altro, eppertanto un rappor-
to che va, invece, escluso quando lo stesso anzichè
di dipendenza assoluta sia di semplice interdipen- denza o di connessione probatoria (cfr. Sez. 1, 16
1.1986, MInore, 31.1.1985, Scarpella, 12.11.1981,
_Iacono).
Orbene ove si consideri che proprio con riferimen-
to agli episodi che hanno costituito oggetto delle
Hely singole imputazioni è stato operato lo stralcio da 52
parte del P.M., il quale nell'escludere la necessi-
tà di speciali indagini ha ritenuto ontologicamente autonomi i suindicati episodi dal più complesso procedimento tuttora in corso di istruttoria;
che tale impostazione è stata condivisa e confermata dai giudici di merito e che i deducenti si sono
limitati ad allegare l'esigenza di un accertamento
tecnico, peraltro esperibile nello stesso giudizio di appello previa rinnovazione parziale del dibat-
timento, come in effetti richiesto, non può che negarsi la ricorrenza nella specie di quella rigoro- sa condizione prevista dalla citata disposizione non dipendente, per sostanziale ammissione degli stessi
炒 difensori, la definizione del procedimento asseri= tamente "frequidicato" da quel del procidniïïento asseri - tamente "pregiudiziale".
Nè risulta censurabile sul piano della legittimità
la statuizione adottata dalla Corte di Appello in ordine alla richiesta di rinnovazione parziale del dibattimento al fine di accertare la sussistenza del danno cagionato dai singoli reati mediante perizia sul valore effettivo delle singole quote di parte-
cipazione alle società del gruppo sottoscritte dai supposti danneggiati, che secondo l'assunto dei deducenti avrebbero, infatti, lucrato concreti van- _taggi patrimoniali dall'effettuato investimento at-
..53
teso il più elevato valore di mercato delle quote
_stesse, avendo la Corte di Appello motivato la sta-.
_tuizione di rigetto adottata al riguardo in coerenza
alle risultanze processuali interpretate e valutate.
_sulla base di corretti criteri logico-giuridici.
La Corte, infatti, a contestazione dell'assunto.
_delle difese (riproposto attualmente in non diversi termini) per cui il danno non poteva identificarsi.
nella differenza tra quote nominali ed importe _effet_
tivo dei versamenti giacchè questi avrebbero trova-
to, invece, corrispondenza nel valore reale o di mer-
cato delle quote stesse ed al quale sarebbero state in alcuni casi vendute, tanto da consentire alle asserite parti lese il conseguimento di ampi margini di profitto e comunque, il rientro delle somme ver-
sate, ha precisato, in punto di fatto e con riferi-
mento al concetto di danno patrimoniale da intender-
si come qualsiasi alterazione sfavorevole o peggio-
rativa del rapporto tra elementi attivi e passivi
del patrimonio, che la registrazione dei versamenti sui libri sociali rappresentativa del debito della società verso il socio sottoscrittore, non risultava ridimensionata ° contrastata da alcuna
contro
-di-
chiarazione; che la diversa valutazione delle quote
Jo y シン 54
(non apprezzate in Borsa) era stata fatta dallo stesso imputato, il quale aveva provveduto ad acqui starle solo dopo l'esecuzione dell'ordine di cat-
tura; che in tema di danno questa Suprema Corte
aveva riconosciuto, con orientamento costante util mente richiamabile in ordine ai due addebiti di truffa, la sussistenza di una sfavorevole altera-
zione patrimoniale del soggetto passivo ingannevol-
mente indotto ad un negozio giuridico che diversa- mente non avrebbe stipulato anche in caso di equi-
valenza obiettiva sul piano economico tra presta-
zione e controprestazione e, quanto al delitto di circonvenzione d'incapace, che la consumazione di tale delitto si verifica con il compimento di un
qualsiasi atto giuridicamente vincolante e poten-
zialmente pregiudizievole senza che Occorra la con-
creta realizzazione da parte dell'agente dell'ogget-
to dell'obbligazione fatta assumere al circonvenuto.
1'at Ma la fondatezza delle valutazioni effettuate e tualità dei principi_ richiamati sul punto dalla
Corte di Appello, che ha giudicato in assoluta co renza alle risultanze processuali e.con riferimento alla qualificazione giuridica dei fatti contestati,
trovano motivo di conferma nelle considerazioni che in relazione la sussistenza del danno va accertata _ al momento del commesso reato, donde l'inutilizza- 55
-
trileny bilità di elementi concernenti situazioni o condotte successive, afferezzabili, seuras as fini dell'eventuale ricorrenza dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6
C.P., che correttamente è stata, infatti, riconosciu-
ta in favore del ER proprio in rapporto a quell'attività di riacquisto delle quote sotto-
scritte dalle parti lese previa loro rivalutazione a seguito degli investimenti immobiliari nel frat-
tempo effettuati e di rimborso di ogni ulteriore pregiudizio comunque sofferto dalle predette e che
per ogni singold episodio il danno cagionato non è
consistito nella sola erogazione di denaro per la sottoscrizione delle quote avendo implicato per cia-
scun danneggiato collaterali ed ulteriori situazioni pregiudizievoli, pur sempre apprezzabili sul piano patrimoniale. Quali i mancati guadagni per perdita di lavoro per prestazione gratuita di attività
-
lavorativa, la concessione di avalli e prestiti e
l'accensiondi fidi, eppertanto di fatti comunque cor-
relati alla ritenuta sussistenza dei reati ma del
tutto fuori dell'indagine peritale richiesta, semmai
proponibile in altra e più opportuna sede in rela-
zione ad eventuali iniziative di natura civilistica e ad ulteriori possibili strascichi giudiziari nei confronti o tra gli imputati.
Jophy 0-0-0-
- 1 56
- 3 = Le statuizioni di condanna pronunciate dai giudi ci di merito in ordine agli episodi di cui ai capi A - B - C ed E della rubrica ed al delitto di cui all'art. 610 C.P. contestato in udienza al solo Ver.
diglione hanno implicato l'approfondita analisi delle risultanze processuali da parte dei predetti in sede di ricostruzione delle singole vicende nel loro complesso svolgersi per la verifica ed il ri-
scontro delle indicazioni contenute nelle rispettive imputazioni, nelle quali mediante specifici e mol-
i teplici riferimenti in punto di fatto sono state
precisate le posizioni occupate e le attività svolte dagli imputati ed i rapporti intercorsi tra i mede-
simi e le persone offese.
Orbene tutte le suindicate statuizioni sono state radicalmente contestate dai ricorrenti che hanno proposto nei motivi rispettivamente dedotti una con-
trolettura delle risultanze processuali totalmente
divergente nei contenuti e nelle conclusioni rispetto a quanto ritenuto dai giudici di merito, che diret tamente investe, nella molteplicità delle censure di cui si sostanzia, la valutazione delle prove ef-
fettuata in sentenza così sollecitando un'indagine di per sè improponibile nella presente sede di legit-
timità. In cui è istituzionalmente preclusa una nuova 57 _cognizione del fatto per accertare in una sorta di
-
terzo grado di merito la fondatezza del libero con-
vincimento del giudice in ordine all'affermazione o
_ meno della penale responsabilità degli imputati..
Come già esattamente affermato da questa Suprema Cor-
te in ordine ai limiti delle sue competenze istitu-
zionali e, quindi, dello stesso giudizio di "cassa-
zione" gli accertamenti (giudizio ricostruttivo dei fatti) e gli apprezzamenti (giudizio valutativo dei fatti ) cui il giudice di meritoo sia pervenuto at- traverso l'esame delle risultanze processuali, sor-
retto da adeguata motivazione esente da errori logici e giuridici, sono sottratti al sindacato di legit-
timità e non possono essere investiti dalla censura di mancanza e di contraddittorietà della motivazione soltanto perchè contrari agli assunti del ricorrente
il quale prospetti una diversa ricostruzione e valu-
tazione dei fatti. Invero tra le doglianze proponibi-
li come mezzi di ricorso ai sensi dell'art. 524 C.P.P.
[non rientrano quelle relative alla valutazione delle prove ed alla consistenza, univocità e concordanza
degli indizi, alla scelta tra divergenti versioni to interpretazioni, all'apprezzamento dell'attendibi-
lità delle fonti di prova salvo il controllo estrin- seco della congruità e logicità della motivazione. 58 Che non può andare oltre la verifica della corret-
tezza logico-giuridica dei sillogismi formulati dalla sentenza impugnata onde accertare se le massi-
me di esperienza indicate, le deduzioni e le conclu-
sioni tratte in sede di merito contrastino con il senso comune ovvero superino i limiti di una logica e plausibile opinabilità di apprezzamento (cfr.
Sez. I, 26.11.1979, Fronteddu, 13.7.1980, Mastini).
Sicchè l'indagine che in questa sede può espletarsi deve necessariamente essere contenuta nei suindicati limiti con esclusione di quel riesame "funditus"
delle risultanze processuali in sostanza proposto dai difensori degli imputati e massimamente da quelli del ER uno dei quali ha sviluppato, nel quarto motivo dell'interposto ricorso, la sistema-
tica contestazione di tutte le valutazioni effettua- te con riferimento alle risultanze processuali dalla
Corte di Appello al fine di dimostrare l'inconclu-
denza delle prove relative ai punti chiave delle statuizioni adottate contro l'imputato, suffragando,
però, le ragioni del dissenso con argomentazioni del tutto generiche o correlandole a divergenti opinioni ed a personali convinzioni.
E così passando all'esame necessariamente sommari di detta globale contestazione, nella quale finisco- 59 no per confluire per la essenziale coincidenza di 1
contenuto le deduzioni argomentative svolte sui sin-
i goli punti dal codifensore (i motivi dell'avv. Cata-
lano, peraltro sostanzialmente concordanti con quel-
li surrichiamati, non possono essere presi in consi-
derazione avendo il ER officiato difensori diversi dal predetto per la presentazione dei motivi con le dichiarazioni del 19 febbraio e del 27 marzo
1987 = ff. 119 e 129 fasc. appello = e non essendo
gli stessi neppure riferibili all'imputato ex art.
529 C.P.P. perchè presentati dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 199 C.P.P. e non contestual- سط mente alla dichiarazione di ricorso),
Va preliminarmente rilevata la nessuna incidenza sul-
la decisione delle asserite inesattezze in cui sa-
rebbero incorsi i giudici di appello in fase di ri
costruzione degli episodi, attesa la marginalità o l'inconcludenza delle stesse. A nulla conduce, infat-
ti, ai fini della sussistenza del danno l'effettiva entità del prezzo di acquisto dell'appartamento di via Torino, maggiore secondo il deducente rispetto a quello indicato in sentenza, in forza delle conside-
razioni in precedenza svolte a proposito delle disat-
tese istanze di sospensione del processo ex art. 18
C.P.P. e di rinnovazione parziale del dibattimento pim 1 60 e dell'ulteriore rilievo che, comunque, la circo-
stanza, essendo stato fatto l'acquisto dalla "DE"
s.r.l., neppure interesserebbe tutte le imputazioni per cui è stata pronunciata condanna, nelle quali sono menzionate, infatti, altre società del gruppo
e distinte operazioni d'investimento; così come
Linconcludente risulta l'errore denunciato dal difen- scre a proposito della identificazione dell'acqui-
rente dell'immobile in oggetto (la soc. DE, ap-
il movimento Freudiano internazionale) _ punto e non
una volta accertato che la DE non rappresentò
altro che lo strumento predisposto dal ER
per realizzare l'operazione a causa del rilevante
impegno finanziario che la stessa comportava e che,
in sostanza, l'acquisto avvenne nell'interesse del movimento. Mentre del tutto insignificante deve considerarsi l'erronea indicazione come "analizzata"
di CE MI (le cui dichiarazioni sono state
utilizzate in sentenza) che, al contrario, sarebbe stata solo analista del movimento oltre che presi-
dentessa dello stesso per un certo arco temporale,
valendo, semmai, le qualifiche rivendicatele dal deducente a meglio connotare le conoscenze avute
e le dichiarazioni rese nel corso del procesSO
dalla predetta sul piano dell'attendibilità e della rilevanza. Così come rimane allo stato di mera affer- 61
mazione la aprioristica contestazione da parte del difensore, che ha omesso, infatti, qualsiasi riferi-
mento a fatti e circostanze di riscontro, degli atti di disposizione patrimoniale che sarebbero stati compiuti da ZI ST e EZ LA, pure
menzionate in sentenza tra le persone che, secondo quanto risultato nell'indagine preliminare, avevano fornito il denaro necessario alla realizzazione delle inziative del movimento spogliandosi dei loro beni
(cfr. f. 10 sent. app.). Altrettanto è a dirsi per l'assunto che non sarebbe stato teorizzato da nessuno il principio dell'"assoluta dipendenza dell'analisi dall'impegno finanziario" risultando, al contrario,
ispirate proprio a detto principio le linee portanti di tutta l'azione del principale imputato volta ad assicurare attraverso l'autofinanziamento, realizzato a tutti i livelli, la totale autonomia dell'organiz-
zazione mentre è indicativo del proposito del dedu-
cente di procedere alla sistematica contestazione della sentenza per immiserirne i contenuti la distin-
zione tra imperativo categorico ed imperativo etico, di cui aveva effettivamente parlato il ST a pro-
posito del grado del coinvolgimento di analisti ed analizzati, avendo ovviamente i giudici di appello
• Play 62
-
I inteso evidenziare con la prima aggettivazione lo stato di cogenza morale (e non un valore filosofice che nell'ambiente del gruppo ed a tutti i livelli quell'imperativo aveva assunto conformemente agli obiettivi ed ai mezzi per raggiungerli indicati dal ER.
Le altre inesattezze in cui sarebbero incorsi i
giudici di appello nel riassumere l'istruttoria di-
battimentale condotta dal Tribunale, di cui il dedu-
cente ha apoditticamente rivendicato la non margi-
nalità ai fini del decidere (errata indicazione di alcuni momenti della vita scolastica del ST;
della data di costituzione del movimento Freudiano
internazionalavvenuta nel 1978 e non nel 1981,
quando ne fu approvato lo Statuto %; dell'alienazione da parte della NG di un appartamento, in real-
tà solo ipotecato;
dei motivi di trasferimento a
Senago del NO;
di particolari inerenti ai rap-
porti intercorsi tra il Castelli ed il ER)
risultano, invece, prive di significativa rilevanza non avendo i giudici di appello costruito sulle stesse il loro giudizio che, di certo, investe ben
altre tematiche e si fonda su di un insieme di risul-
tanze correttamente richiamate ed interpretate nel-
l'impugnata sentenza. Quanto, poi, alla questione di fondo trattata nel- 63
l'anzidetto motivo concernente il contestato concor- so del ER nei singoli reati nella forma della determinazione con riferimento alla quale è
stata anche ritenuta la ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 112 n. 3 C.P. rileva il Collegio,
tralasciando per il momento di considerare la suin-
dicata questione in termini strettamente giuridici per soffermarsi solo sull'attendibilità della rico-
struzione dei fatti e, quindi, della valenza proba-
•
toria degli elementi all'uopo considerati, l'incon- |
cludenza della contestazione in punto di fatto siste-
maticamente condotta dalla difesa che, senza dimo-
strare la sussistenza di vizi o carenze apprezzabili sul piano della legittimità delle valutazioni espres- se dai giudici di appello, ha in maniera sostanzial-
mente aprioristica escluse che quegli elementi potes- sero fornire la dimostrazione della fondatezza del teorema accusatorio giungendo ad affermare, contro ogni verità, che il ER era stato in sostanza condannato a titolo di responsabilità oggettiva.
E così ha immotivatamente negato ogni sintomatica rilevanza ai fini della prova al "particolare clima ambientale" ed ai "rapporti intercorsi tra il Verdi
glione e gli imputati minori" che, invece, i giudici ни 64 di merito, senza tralasciare l'espletamento di più
specifici accertamenti e verifiche, avevano appor-
tunamente approfondito soffermandosi a lungo su det te situazioni che consentivano, infatti, di meglio inquadrare i criteri ispiratori ed i metodi compor-
tamentali adottati e seguiti dall'imputato ed il livello di coinvolgimento dei soggetti comunque interessati all'organizzazione, affermando, altresì
ma non in forza di riferimenti a precise risultanze e senza dimostrare comunque la sussistenza di tra-
visamenti o distorsioni di significato in sentenza,
che la ricostruzione della "complessa e pianificata metodica" operata dai giudici di appello non avreb-
be trovato" adeguato sostegno probatorio". Ma anche
su tale questione d'importanza essenziale ai fini della corretta ricostruzione della vicenda si appa-
lesa la superficialità e, quindi, l'inconcludenza della critica formulata dal deducente che allegando. se ntite ° mancate conferme da parte di taluni testi
solo genericamente indicati ha negato le connota- zioni di lunga durata nel tempo del rapporto anali tico, di cui la Corte aveva già rinvenuto inconte
stabile riscontro in quelli da sempre instaurati dal ER con gli analisti suoi collaboratori nel movimento;
ha escluso il reciproco condiziona- 65 mento tra detto rapporto ed il coinvolgimento finan-
ziario, razionalmente desumibile, al di là di ogni specifica prova all'uopo raccolta dalla Corte,
dagli stessi principi di base del programma teoriz-
zato e predicato dal ER;
ha minimizzato la collocazione del principale imputato nel gruppo contestando che il predetto avrebbe accentrato.nelle....
sue mani l'intera amministrazione e avrebbe assunto una posizione dominante tanto che altre persone si erano interessate dell'amminisamministrazione ed avevano ricoperto cariche di prestigio, smentendo, così, la stessa storia dell'organizzazione contrassegnata nei suoi momenti salienti oltre che nella pratica quotidiana, secondo la puntuale ricostruzione dei giudici di merito, dall'onnipresenza del ER
centro propulsore nel bene e nel male di ogni ini-
ziativa, punto di riferimento e di aggregazione di tutti i partecipanti, conoscitore profondo di ogni suo collaboratore ma portatore anche di consistenti interessi economici secondo le indicazioni raccolte dai competenti uffici nel corso delle indagini.
Risulta, quindi, palese l'inconcludenza delle criti-
che formulate al riguardo dalla difesa che con incon-
sistenti argomentazioni relative sempre alle verifi-
che in punto di fatto espletate dai giudici di appello
12/9
- 66
- ha censurato l'impugnata sentenza affermando inol-
tre che "l'acquisizione, in occasione delle sedute analitiche di notizie sulle capacità patrimoniali degli analizzati e dei loro congiunti" doveva con-
siderarsi smentita non perchè era rimasta accertata l'inattendibilità delle dichiarazioni raccolte ma sol perchè "ben pochi testi esaminati nel processo avevano riferito di una prassi di questo genere mentre molti altri non ne avevano parlato affatto;
che irrilevanti dovevano considerarsi gli intervenuti personali del ER nei confronti dei fami-
liari" essendosi gli stessi limitati e senza esito
positivo a ben pochi colloqui", come se la circo-
stanza comprovante il diretto interessamento del
ER al reperimento con ogni mezzo dei finan-
ziamenti potesse apprezzarsi sul piano probatorio
-
3 0 soltanto in funzione del risultato in concreto tenuto%3 che "pochi testimoni avevano parlato sempre con riferimento al ER di "sottile opera
di suggestione che implicava la prospettazione di prestigiosi traguardi nella fondazione", non valendo
ovviamente la valutazione formulata dal deducente a smentire il dato di fatto che una tale tecnica di innegabile presa sul destinatario della stessa era stata comunque adottata;
che "episodi sporadici" riportati da qualche teste, coimputato in procedi- 67
mento connesso, e privi come tali di ogni valenza offensiva dovevano ritenersi gli apprezzamenti deni-
gratori dei parenti degli analizzati, realizzandosi,
in tal modo, una aprioristica squalificazione di dichiarazioni ritualmente assunte a sensi degli artt. 348 bis e 450 bis C.P.P. da farsi semmai 0g-
getto di più approfondita valutazione, siccome fat-
to, invece, dai giudici di merito;
che neppure po-
teva ritenersi, in via generale, che la differenza tra i versamenti' effettuati e 1'inferiore importo annotato sul libro dei soci venisse taciuta agli acquirenti essendo anche questa "tesi frutto dell'esa-
.. me di pochi fra i casi portati alla conoscenza dei giudici", liqui dandosi, così, disinvoltamente una situazione che aveva rappresentato, invece, una
!
costante negli episodi fatti oggetto di contestazio-
☐ ne, tanto che nessuno dei difensori aveva potuto
L
ignorarla affrontando le tematiche del danno e che
_ non poteva essere trascurata in sede di ricostruzione della vicenda e di accertamento delle responsabilità
degli imputati perchè indicativa di un vero e proprio sistema di sicura rilevanza penale.
Non solo ma seguendo lo stesso metodo di rilettura delle risultanze processuali impostato sulla base - 68 1
di apprezzamenti personali del deducente e di valu-
tazioni aprioristiche, sono state screditate perchè
asseritamente carenti di adeguato riscontro circo-
stanze ed indicazioni riferite da parte offese e testi in ordine a metodi imposti ed a prassi in-
valse in tema di reperimento dei mezzi finanziari per la sottoscrizione dei quote sociali che giusta-
mente la Corte aveva preso in considerazione e ri-
scontrato, costituendo le stesse un ulteriore e
--
significativo elemento ai fini della messa a fuoco
dell'intero quadro accusatorio. Così come per ne-
gare che la psicanalisi praticata nell'ambito della
Fondazione mai aveva avuto contenuti о finalità
terapeutiche sono state sconfessate le dichiarazio-
ni rese al riguardo dagli analisti incriminati at-
traverso una interpretazione riduttiva delle dichia-
razioni stesse. Mentre la "idealizzazione" 0 "dei-
ficazione" dell'analista da parte dell'analizzato,
cui i giudici di merito avevano fatto corretto
riferimento per puntualizzare il rapporto di incon-
dizionata fiducia intercorso tra i predetti, di cuf avevano parlato due soggetti particolarmente quali ficati sia sul piano professionale che in ordine alla conoscenza delle metodologie in uso nella Fon-
dazione, come gli psicanalisti ST e RU, 69
-è stata smentita dal deducente sul semplicistico che costoro costituivano entrambi "fonti mol- rilievo to interessate" perchè coimputati, l'uno, nel pre-
sente processo e, l'altra, in un procedimento con-
--
nesso, tanto che la RU "è stata presidente e tesoriere del movimento" ed il ST "ha fondato i suoi motivi di appello sulla teoria dell'autore mediato secondo la quale autore del reato a lui attribuito sarebbe stato in verità il ER"
senza, peraltro, avvertire, a conferma dell'atten-
dibilità dei predetti, che la situazione di incondi-
zionata fiducia e lo sfruttamento e l'abuso della stessa poneva in primo piano gli analisti coinvol-
gendone comunque la responsabilità e che, pertanto,
quelle dichiarazioni, correlate a tutte le altre
risultanze processuali, finivano per risolversi in sostanziali ammissioni di reità. Sicchè non risulta-
no censurabilé, proprio perchè coerenti alla realtà
accertata nel corso dell'indagine istruttoria, le
conclusioni alle quali è pervenuta sul punto la
Corte di Appello che ha fatto giustamente discendere dalle suindicate dichiarazioni la prova affidabile
"della Adquisizione (da parte dell'analista) di un
ampio e saldo potere di convincimento e di suggestio-
ne" nei riguardi dell'analizzato, da cui la totale
•pply 70
dipendenza e l'abbandono di quest'ultimo nei con-
fronti del predetto, che si identifica nel transfert"
Così come non pecca assolutamente di incoerenza e d'irrazionalità l'affermazione fatta dalla Corte
di Appello sulla base di risultanze correttamente interpretate secondo la quale i termini del tran-
sfert fra gli analisti imputati ed il ON, la
FA, la ER e 1'EL erano costantemente seguiti dal ER attraverso la cosiddetta
" teoria della clinica" a nulla rilevando, proprio per la genericità della contestazione del deducente,
la contraria opinione espressa al riguardo per cui
"quale che fosse il ruolo cha la teoria della cli-
nica avesse assunto all'interno della complessa strut-
turazione dell'attività del movimento non risulta che lo SO, la NG, il ST e 1'AB
...
AG abbiano "puntualmente" riferito al ER
i termini dei loro rapporti, di transfert о no che
• Laddove .com fossero "con i relativi analizzati l'avverbio" puntualmente" si è voluta evidenziare una esasperata connotazione del rapporto (di per sè
non contestato nè contestabile) non richiesta ai fini della prova del terorema accusatorio in ordine"
alla consapevolezza del ER delle situazioni trattate dai suoi collaboratori e che neppure è stata affermata dalla Corte di Appello interessata
- 71
a comprovare l'esistenza del canale di informazione individuato dai primi giudici. Nè risulta giustifi-
cata la censura formulata dalla difesa per cui la
Corte avrebbe attribuito "eccezionale importanza"
ad "una presunta attività di inquinamento probatorio"
che starebbe a rivelare la sicurezza del ER
nel suo ascendente indiscriminato su collaboratori ed analizzati" che "potrebbe essere letta in chiave '
opposta" "se è vero, come è vero, che tutti i colle- ghi di Armando IG hanno scelto la strada di distinguere nettamente le loro posizioni proces-
suali da quelle del ER", ove si consideri che, senza soprawalutare la circostanza in oggetto,
la Corte, dopo averne verificato la fondatezza,
l'ha considerata nel suo giusto significato in sede di valutazione complessiva della posizione degli imputati, a nulla rilevando gli orientamenti difen-
sivi che ragionevolmente i vari imputati avevano
pian piano perseguito dopo le iniziali connivenze e reticenze in favore del "capo carismatico" quando si erano resi conto della gravità della situazione e dell'ormai inevitabile raggiungimento della verità
da parte dei giudici.
Che non hanno supplito, come affermato dalla difesa,
July - 72
-
al difetto della prova con il ricorso al libero convincimento fondato su elementi estranei alla rico-
struzione storica dei singoli fatti di cui Verdiglio
ne doveva rispondere, sia attraverso il ricorso ad analogie con altre vicende estranee alle impu-
tazioni del presente processo sia attraverso la pretesa di aver individuato mediante la sintesi di quelle analogie un " modus operandi" e "lo sfondo;
ambientale singolarissimo" in cui tutti gli episodi andavano collocati, "avendo, al contrario, la Corte
di Appello legittimamente esercitato ✓ pote di ac-
નો
certamento e di valutazione connaturati alla funzio-
del giudicare nell'ampio spettro delle verifiche ne
と
ほ
espletate, correttamente interpretando nei suoi contenuti essenziali il concetto di libero convin-
cimento che costituisce la chiave di volta del pro-
cesso penale finalizzato all'accertamento della verità reale. Per cui il giudice di merito "è libero mezzi di prova ma anche non solo nella scelta dei nella loro valutazione nel senso che egli può at-
tribuire ad essi il valore probatorio che realisti-
camente risponde al loro contenuto nell'ambito di un ragionamento logico e giuridicamente corretto che rispecchi la realtà processuale, non esistendo nel
sistema processuale vigente una gerarchia di prove 73 privilegiate (cfr. Sez. V, 16.7.1980, RI;
Sez
II 7.4.1981, Monongoni). Sicchè anche gli indizi,
le presunzioni, le prove critiche indirette ovunque.
rinvenibili e comunque ricollegabili al fatto da ricostruire ed alle responsabilità da accertare possono essere considerati idonei ai fini della re-
lativa prova quando, esattamente valutati nel loro
'nesso logico, conferiscano le necessarie certezze.
Vale aggiungere ad ulteriore contestazione della surricordata censura dedotta in ordine alla asserita ricerca per via "analogica" di prove da parte dei giudici di appello, interessati a ricercare aliunde elementi a carico degli imputati ed in particolare del ER, che la Corte ha sempre operato legit-
timamente ben potendo nel processo di formazione del suo libero convincimento attingerne anche in proce-
dimenti connessi come risulta dalla normativa intro-
dotta nell'ordinamento processuale vigente con gli
C.P.P artt. 144 bis, 348 bis e 450 bis e far ricorso, se-
condo le concordi indicazioni della dottrina e della giurisprudenza, a massime di esperienza o a fatti
notori, cioè, a dati di scienza e di conoscenza che,
trascendendo dalle cognizioni personali del giudice,
siano di comune dominio.
Ritiene, pertanto, il Collegio con riferimento alla - 74 rassegna critica effettuata dalla difesa del Verdi-
glione, che avendo preso in esame tutte le valuta-
zioni fatte dalla Corte di merito esenta da ulte-
riori verifiche in ordine ai non diversi apprezza-
menti formulati, con sostanziale consonanza di toni e di richiami dagli altri difensori sui comuni temi
d'indagine, di poter affermare con assoluta cer-
tezza l'insussistenza di vizi logici o giuridici della motivazione dell'impugnata sentenza nella parte, fondamentale ai fini del decidere dedicata alla ricostruzione dei fatti ed, in particolare,
del complesso intreccio di rapporti intercorsi tra
il ER, gli analisti suoi collaboratori
e coimputati e le persone analizzate, individuate come soggetti passivi di azioni illecite compiute dai predetti ed in ordine alle conclusioni cui sono
razionalmente pervenuti i giudici di appello sulla base di un corretto metodo ermaneutico fondato,
appunto, sulla valutazione analitica e sulla consi-
derazione complessiva delle singole risultanze che ha permesso di cogliere conferme e riscontri tra le
stesse.
Il che consente anche di escludere che la Corte
sia incorsa in travisamenti di fatto, non integrando gli estremi di tale vizio della motivazione ciò - 75 che è solo conseguenza di un diverso apprezzamento delle prove da parte del deducente rispetto a quello compiuto dal giudice di merito, ricorrendo invece lo stesso sol quando il predetto, con vizio logico di motivazione, abbia affermato come esistenti e
determinanti per la decisione fatti e circostanze
manifestamente negati dalle carte del processo, o viceversa, ovvero abbia sostituito a precisi accer-
tamenti di fatto situazioni contrarie non riscon-
trate, se non addirittura smentite dalle risultanze.
processuali, eppertanto ipotesi che nessuna delle argomentazioni pur doviziosamente proposte dai dedu- centi consente di ritenere realizzate nella specie..
Come a proposito dell'asserito fraintedimento, ri-
scontrabile secondo altro difensore del ER
nella sentenza di primo grado e non corretto in
quella di appello, delle dichiarazioni fatte nel relativo dibattimento dall'analista ST circa l'emissione da parte della ER dell'assegno a vuoto di L. 28.000.000 (la richiesta del titolo sarebbe stata direttamente avanzata dal ER
e non dal ST su sollecitazione del predetto alla cui iniziativa costui si sarebbe limitato ad aderire) essendo sufficiente rilevare che il Tribu-
nale si era richiamato anche alle dichiarazioni della
May · 76 donna oltre a quelle del ST sintetizzandone
-
il contenuto, donde l'improprietà della denuncia cor-
relata solo a queste ultime, ma soprattutto che l'intero contesto probatorio, in cui trovava collo-
cazione quant'altro dichiarato dal ST anche in un suo memoriale, autorizzava una lettura diver-
sa dell'accaduto rispetto a quello riduttivamente rappresentato dal ST in udienza e ripreso dal deducente legittimando la ricostruzione del complesso rapporto intercorso tra il ER, il CastelliÇastelli e la Vallero effettuata, appunto, dai
giudici di merito con sostanziale correttezza di esposizione, con ampiezza di riferimenti e con pun-
tualità di riscontri.
-0-0-0-
Passando all'esame dei singoli episodi in rela- 4.
zione ai quali è stata affermata la penale respon-
sabilità degli imputati ed inflitta condanna ed in particolare di quello concernente il ON (capo
A) nel quale i giudici di merito hanno ravvisato gli estremi di due distinte ipotesi di reato impu-
tabili a titoli di concorso all'analista SO ed al ER, individua in particolare il Collegio,
limitando per il momento le verifiche da espletare al più grave dei suddetti reati, due temi di inda-
gine di innegabile rilievo ai fini del decidere, _concernenti, il primo, la configurabilità del reato 77
di estorsione con riferimento alla minaccia di inter-.
rompere l'analisi da parte dell'analista nei confron-
ti dell'analizzato e, quindi, relativo alla legitti mità o meno della stessa in considerazione del tipo e della natura del rapporto instaurato tra le parti ed al diritto di recesso unilaterale del professio-
nista ed attenen do il secondo, che costituisce peraltro uno dei temi ricorrenti di tutto il processo, al ritenuto concorso del ER nella già in-
dicata forma aggravata della determinazione.
Anche in ordine all'episodio in oggetto sono state avanzate dai difensori del ER censure e
riserve in punto di fatto circa la ricostruzione del-
la vicenda, soprattutto con riferimento alla fonda-
tezza delle valutazioni effettuate dalla Corte di merito sulle condizioni psichiche del ON e sulla attività concorsuale del ER, ma rileva
al riguardo il Collegio che tali deduzioni non val-
gono di per sè a riaprire il discorso in ordine alla ricostruzione dei fatti operata in sentenza, già ve-
rificata nella correttezza, completezza e razionalità
dei suoi contenuti in relazione alla inconcludenza ed alla genericità delle censure formulate dai dedu-
centi. Nè può sottacersi il rilievo, che più speci-
LL 78 ficamente attiene all'episodio in oggetto che lo
SO non presentando i motivi a sostegno dell'inter-
posto ricorso ha in sostanza ammesso, quanto meno in ordine alla sua posizione, la fondatezza degli accertamenti effettuati dai giudici di merito e la
correttezza delle conclusioni cui i predetti sono pervenuti con statuizioni conformi.
Può solo aggiungersi per quel che attiene alle ac-
certate condizioni psichiche del ON ed all'at-
tendibilità delle sue dichiarazioni che non risul-
tano censurabili sul piano della coerenza e della logicità le valutazioni fatte dalla Corte che ha proceduto al riesame di tutte le deposizioni rese dal predetto chiarendo, sulla base di incontestabili dati obiettivi, le ragioni che lo avevano indotto ad un iniziale atteggiamento di reticenza e a non
collaborare con i periti rifiutandosi di sottoporsi ad accertamento psichiatrico, escludendo, con rife-
rimento anche al biglietto di auguri inviato allo
SO nel natale del 1986 (cui pure si è richiama-
to la difesa, ma per insinuare dubbi sulla credi-
bilità del ON accusatore) ogni animosità
del predetto nei confronti degli imputati e rinve-
nendo in numerosi episodi della vita del ON,
che certamente deponevano per una sua condizione di fragilità_e_di_precario equilibrio_psicologico, con. 7.9.
vincenti dati_di_conferma delle conclusioni alle quali è pervenuta sul punto la laboriosa perizia psichiatrica. Di cui la Corte di appello ha fonda-
tamente rivendicato, con la piena attendibilità del le conclusioni adottata all'esito di un complesso accertamento condotto con scrupolosa attenzione dai periti, la assoluta correttezza, contestata, inve-
ce, dai deducenti. E' sufficiente osservare al ri-
guardo che la incoercibilità processuale del Calde
roni che in qualità di "parte offesa-teste" non po-
teva essere sottoposto ad accertamento psichiatrico contro la sua volontà e la obiettiva affidabilità
delle risultanze documentali (cartella clinica ed esami condotti in ospedale sul ON al fine di accertare strutture caratteriologiche e mentali del ricoverato) sulle quali i periti hanno dovuto lavo rare attingendo anche da deposizioni testimoniali notizie utili per l'accertamento richiesto, esclu-
dono ogni dubbio sulla stessa opportunità di proce dere a tale indispensabile verifica che non poteva essere espletata che nel modo in cui è stata legit-
timamente disposta e correttamente effettuata.
Quanto poi alla posizione del ER rileva il
Collegio che le ulteriori censure dedotte dai di- 80 _fensori nulla aggiungono in sostanza a quelle in precedenza esaminate e disattese e che, pertanto,
non sono revocabili in dubbio, sotto il profilo del-
la coerenza e della razionalità, le conclusioni della
Corte di Appello per cui possono considerarsi come dati definitivamente acquisiti tutte le proposizioni accusatorie precisate in sentenza nei confronti del predetto imputato in ordine alla assoluta, esclusi-
va ed indiscussa sua collocazione al vertice del mo vimento, alle finalità personalmente prefissate cir-
ca le relative linee di azione, alle iniziative Auto
nomamente adottate al riguardo ed ai mezzi indicati come indispensabili per realizzarle e, quindi, ai pė
teri di pregnante controllo ed ai livelli di totale ingerenza raggiunti nei confronti dei collaboratori,
suoi attuali coimputati e delle persone in rapporto di analisi con i predetti e più specificamente dello
SO, del ST e della NG da un lato e del ON, della ER e della FA dall'altro.
Ma ritiene il Collegio, procedendo all'esame della prima questione, di cui è stata avvertita tutta la rilevanza dalla difesa per le conseguenze ricolle-
gabili alla definizione sul piano giuridico del rapporto, in ordine al quale uno dei difensori del
ER ha registrato accanto "al silenzio della elaborazione giurisprudenziale" in materia quello 81 -
_della legge "che non prende in considerazione tale.
_contratto", _ che il rapporto instaurato tra analista.
ed analizzato, da qualificarsi con riferimento alla natura, allo scopo ed all'oggetto, secondo le puntua li indicazioni dei giudici di merito, come un "con-
tratto di durata a prestazioni corrispettive", non presenta invece, connotazioni tali che non ne con-
sentono l'inquadramento nella normativa vigente.
Essendo, infatti lo stesso correttamente riconduci bile nella disciplina dettata dagli artt. 2229 e
segg. cod.civile che regolamentano l' esercizio di professio-
ni intellettuali", tra le quali va certamente annoverata quel-
la dello psicologo, in genere, e dello psicanalista, in specie,
tanto che la recente legge del 18.2.1989, n. 56 con la quale
è stato normativamente attuato 1'"ordinamento della professio ne di psicologo" prevede in conformità ai principi enunciati nell'art. 2229 Cod.civile la istituzione del relativo albo I
professionale con l'obbligo dell'iscrizione per tutti coloro che tale attività intendano professionalmente esercitare.
Orbene, proprio tale riferimento ad una precisa normativa giu ridica, applicabile al rapporto anche in mancanza ed ancor prima di specifica disciplina della professione per le conno-
tazioni intrinseche dello stesso, suggerisce la corretta solu zione del problema in forza del disposto dell'art. 2237 c.2° .82 Cod.civ. che nel prevedere il diritto di recesso dal contratto.
_del_professionista.ne_condiziona però espressamente_la_legitti
mità alla sussistenza della "giusta causa", cioè, di una ragio ne_valida_sul_piano_della legittimità che consenta unilateral-
mente al predetto_di_sciogliere il rapporto obbligatorio na-
_scente_dal contratto e.che_di_certo non può identificarsi in.
_ una situazione finalizzata_al_conseguimento di un risultato illecito.
_Come è_di_sicuro quello di ottenere attraverso_la_minaccia_del
l'analista di recedere dal contratto, interrompendo, _ appunto,
1
_il rapporto di analisi,_la_erogazione_non_dovuta_e_non_voluta_
_di_capitali_imponendo l'acquisto di quote_sociali._ Situazione__
quest'ultima rilevante in sede penale ai fini dell'art. 629 c.p.,
Love si consideri che costituisce intimidazione illegittima, ido nea, come tale, ad integrare il delitto di estorsione anche una minaccia dalla esteriore parvenza di legalità allorquando sia fatta, come reiteratamente affermato da questa Supre
ma Corte con giurisprudenza uniforme alla quale il
Collegio esplicitamente si richiama, non già con l'intenzione di esercitare un diritto ma allo SCO-
po di coartare l'altrui volontà e di ottenere ri sultati non consentiti attraverso prestazioni non dovute nell'an o nel quantum o quando pur correlan
_dosi ad un diritto riconosciuto e tutelato dal-
l'ordinamento se ne realizzi, suo tramite un distorto esercizio per il conseguimento di scopi contra ius, _ diversi come tali da quelli per cui lo.
stesso è stato, appunto, riconosciuto e tutelato
(cfr. Sez. II, 4.7.1983, Bozzetti, 12.4.1984 Iezzi;
18.3.1986_Surace, 23.3.1982, PIromalli, Sez. I
21.10.1977, Termini, Sez. II, 17.12.1973, Riboli).
Nè possono nutrirsi dubbi in ordine alla immediata capacità di presa della minaccia posta in essere dall'analista sulla sfera psicologica e, quindi,
sulla volontà dell'analizzato, costretto, quindi,
a soggiacere ad essa e ad adeguarsi al fine di evi-
tarne la paventata realizzazione, avendola i giudici di merito diligentemente verificata approfondendo tale questione con puntuale riferimento alle risul-
tanze processuali tra cui le stesse dichiarazioni rese al riguardo dagli analisti che consentivano di riconoscere ai rapporti di analisi specificamente
- latte sensu considerati in sentenza finalità
terapeutiche nei confronti dei soggetti in tratta-
mento proprio per l'accertata precarietà delle condi-
zioni psichiche dei "pazienti" e della loro impren-
scindibile esigenza di mantenere l'instaurato rap-
porto con lo psicanalista di fiducia. Sicchè la
prospettiva di essere abbandonati a se stessi at-
traverso la minacciata interruzione del "percorso
Me 84 analitico" intrapreso con la convinta prospettiva di superare le proprie gravi difficoltà interiori ha di certo rappresentato per costoro, dei quali va pure ricordata la condizione di drammatico iso-
lamento per cui l'analista rappresentava l'unico,
rassicurante punto di riferimento nella angosciosa solitudine della propria esistenza, una obiettiva situazione di pericolo da evitare accettando senza
troppe riserve le proposte e le richieste avanzate
dal rispettivo interlocutore.
Al riguardo amplissima risulta l'indagine condotta dai giudici di merito che con corretto metodo di
valutazione hanno accertato, conformemente all'opi-
nione uniformemente seguita da dottrina e giurispru-
denza, l'idoneità della minaccia in rapporto alla situazione verificatasi in concreto e, quindi, sia
alla personalità ed alla condizione del soggetto stesso che la minaccia ha formulato sia a quelle della persona che l'ha recepita nonchè alle circo-
stanze ambientali in cui l'intero fatto si è collo-
cato.
Neppure meritano considerazione le riserve manife-
state in ordine alla forma che la minaccia ha rive-
stito nella specie, essendo del tutto indifferenti ai fini di cui all'art. 629 C.P. le connotazioni assunte dalla stessa una volta accertatone il conte- 85
-nuto intimidatorio e, quindi, la concreta sua idonei -
tà ad incutere timore e conseguentemente a condizio-
nare, coartandola, la volontà del destinatario.
In sostanza l'impugnata sentenza non risulta censura-
bile sul piano della legittimità in ordine alla ri-
tenuta configurabilità del reato di estorsione rea-
lizzato con abuso della posizione dominante dell'ana- lista e sfruttamento di quella psicologicamente subor-
dinata dell'analizzato mediante ricorso ad una
precisa, efficace ed illegittima minaccia, realizza-
ta dal predetto a seguito dell'opera di determinazio-
ne posta in essere nei suoi confronti dal ER.
La cui difesa ha censurato al riguardo l'impugnata sentenza negando il concorso a qualsiasi titolo e livello dell'imputato in quanto la Corte di appello avrebbe omesso di "descrivere quale sia stata la condotta istigatoria con la quale il predetto avreb-
be indotto i coimputati a commettere i reati dei quali egli è stato considerato corresponsabile come concorrente e determinatore nell'ipotesi aggravata dello art. 112, n. 3 C.P "laddove" le esortazioni
• '
a "fare il passo più lungo della gamba", certamente rivolte dal ER a collaboratori e pazienti,
"non possono essere considerate istigazioni a delin-
Bolly 86 quere neppure secondo l'accezione più lata del termine, inconciliabile con il disposto dell'art. 21
della Costituzione". Sicchè la tesi sostenuta dai giudici di merito, incentrata sulla qualità di domi-
nus incontrastato del ER nell'ambito del movimento e, quindi, dell'asserita sua onnipresenza ed onniscienza condurrebbe in pratica, per la man-
canza di accertati suoi interventi nei singoli fat-
ti oggetto delle imputazioni, ad ipotizzare la di lui colpevolezza a titolo di responsabilità oggettiva. i
Contestava, inoltre, la difesa l'orientamento segui-
to dalla Corte di Appello, che aveva disatteso l'as-
sunto per cui la responsabilità aggravata ex art. 112 n. 3 C.P. poteva essere affermata soltanto dopo l'accertamento della sussistenza di un rapporto gerar- chico tra il determinatore ed il soggetto determina- to senza, però, indicare alla stregua di quale altro criterio in astratto e con riferimento al caso di specie tale particolare rapporto di soggezione potes- se essere ritenuto sussistente, assumendo, altresì,
l'infondatezza della valutazione fatta in sentenza della "teoria della clinica" qualificata come 1' "espe diente" di cui si sarebbe avvalso il ER
per controllare l'operato dei suoi collaboratori,
evidenziando tale interpretazione "l'errore insito -nel voler comunque leggere in chiave accusatoria 87
qualunque scelta venisse attuata all'interno del movi-
_ mento". Ma l'inconsistenza della tesi accusatoria risultava, peraltro, evidente - sempre secondo la
difesa - in forza del rilievo che tra le centinaia dei casi di persone che avevano investito in società
_del_gruppo la tecnica che sarebbe stata studiata ed attuata dal ER si sarebbe posta come
_ condizione per la produzione di eventi antigiuridi-
ci solo in cinque casi. Osservava, ancora, la di-
fesa che anche a voler accogliere l'interpretazione dell'art. 112, n. 3 C.P. data dalla Corte di Appello
mancherebbe comunque la prova dello stato di sog-
gezione dei coimputati e dello sfruttamento da par-
te del ER del "metus auctoritatis" nei confronti dei predetti.
Donde il convincimento, secondo quanto affermato da altro difensore del ER, che già il giu-
dice di primo grado, alle cui conclusioni quello di appello si era acriticamente uniformato, " aveva
ritenuto di dover criminalizzare l'imputato sulla base di pseudo valori di asserito carattere etico,
mai, tuttavia, giuridicamente rilevanti sul piano della penale illiceità".
Ma ritiene il Collegio, così affrontando la seconda popey 88
---questione -di-più generale -interesse perchè trascen---
_ dendo il singolo episodio investe di sè l'intero
-
imperniato, quanto al ER, proprio processo,
su detta sua posizione, che non sono ravvisabili nell'impugnata sentenza vizi logico-giuridici della motivazione, correttamente impostata sul piano giu-
ridico e del tutto esaustiva in ordine sia alla ricerca che all'interpretazione delle risultanze processuali concernenti la ipotesi concorsuale con-
testata.
In effetti la Corte richiamandosi, quanto alla par-
tecipazione criminosa del ER, alla figura del determinatore, di colui, cioè, che induce altri a delinquere ingenerando mediante una consapevole quanto efficiente attività di persuasione e di sol-
lecitazione un inedito proposito criminoso, ha dato dell'aggravante prevista dall'art. 112, n. 3 C.P.,
che meglio vale a qualificare la posizione del sud-
detto imputato, una interpretazione che il Collegio
senz'altro condivide perchè coerente alla ragione di fondo dell'aggravante stessa che consiste nell'esi genza, di punire con più rigore il maggior livello. di criminosità dimostrata da colui il quale eserci-
tando in modo distorto i poteri che gli competono
° di cui, comunque, dispone e sfruttando, quindi, per fini illeciti l'influenza derivante dall'autori-
- 89 1
-
tà, direzione o vigilanza che è in condizione di eser-
citare induce al reato, coinvolgendola nelle sue mire,
la persona a lui soggetta.
I giudici di appello, invero, a contestazione dell'as-
sunto della difesa per cui lo stato di subordinazione doveva correlarsi ad un rapporto strettamente gerar-
chico di "tipo militare", hanno, a ragione, patroci-
nato una interpretazione non restrittiva della norma,
richiamandosi in primo luogo alla lettera della legge che non contiene specificazioni o aggettivazio-
ni di sorta del rapporto. Per cui la stessa, coeren-
temente alle finalità che persegue di sanzionare con maggiore severità la forma di più intensa determina-
zione psicologica rispetto a quella normale ricondu-
cibile nella previsione dell'art. 110 C.P., deve ri-
tenersi comprensiva non solo dei rapporti di subordi- nazione connessi all'investitura di pubblici impieghi o funzioni e, come sostenuto da autorevole dottrina,
" di quelli attinenti all'istituto della famiglia ed in genere a qualsiasi soggezione d'indole privata".
ma anche " di qualunque relazione di fatto e magari
contra ius che una soggezione comporti".
Come è dato ad esempio, riscontrare nella pratica.
quotidiana a proposito di quelle organizzazioni cri-
LL 90
1
1 minali o anche di quei raggruppamenti spontanei in-
sediati nel tessuto sociale nelle quali il "capo"
per i poteri che si è arrogato, è realmente in gra-
do di "determinare" per la realizzazione di specifi-
ci reati la condotta dei suoi gregari inducendoli alle singole azioni (cfr. ad es. art. 74 n. 3 L.
22.12.1975 n. 685 in materia di spaccio di stupe-
facenti). Laddove il dato qualificante ai fini del-
1'aggravamento è costantemente rappresentato da una situazione di abuso della posizione di potere per lo sfruttamento di un correlativo stato di sogge-
zione. Eppertanto da un comportamento che al di là
di ogni classificazione del rapporto sottostante abbia consentito la realizzazione del reato atte- nuando in concreto, pur senza annullarle, le facol- tà di reazione del soggetto "determinato" (coactus tamen volui) da parte di quello "determinante" in
forza di una "coercizione psicologica" (cfr. Sez.
III, 25.1.1962, Montomoli ed altro) o meglio di una "soggezione psicologica" (dando la precedente espressione, come correttamente osservato in dot-
trina, più l'idea dell'impossibilità di opporsi)
derivante, appunto, "dal timore revenziale o dalla preoccupazione di non pregiudicare i propri interes-
si о da suggestione semplice". IL che giustifica peraltro - la correlativa disposizione dell'art. 91.-
:114, 2° cpv. C.P., correttamente applicata in favore dei singoli analisti, che prevede la eventuale dimi-
nuzione di pena per il "determinato" proprio in for-
İza di detta opera di sfruttamento e di condizionamen-
to psicologico da lui subíta.
Ma ritiene la Corte l'incensurabilità della motiva-
zione dell'impugnata sentenza anche in ordine al riscontro probatorio della ritenuta partecipazione concorsuale del ER che la difesa si è limi-
tata a negare contestando le valutazioni effettuate dai giudici di appello in ordine alle circostanze di riconosciuto valore indiziario all'uopo conside.
rate mediante argomentazioni generiche che, come già rilevato, vanno senz'altro disattese. Ma, soprat-
tutto, operando, con grave errore di metodo, al fra-
zionamento del materiale probatorio a disposizione sì da limitarne la verifica alla sola analisi dei singoli elementi indiziari presi in esame senza procedere alla loro valutazione di sintesi onde ac-
certare, in corza del principio unanimamente seguito da dottrina e giurisprudenza per cui "quae singula non probant simul unita probant", la sussistenza di eventuali integrazioni e di reciproci riscontri tra gli stessi eppertanto la concludenza degli elementi
Hey 92 suddetti ai fini della decisione. Come ha fatto, in-
vece, la Corte di Appello che partendo da situazioni definitivamente accertate e, comunque, conferenti in ordine alla prova ha rinvenuto in ulteriori circo-
stanze più specificamente concernenti l'episodio in oggetto, i dati di completamento e di conferma circa la concorrente o meglio preminente responsabi-
lità e non solo a livello morale
- del ER.
E così proprio dall'interconnessione delle suddette risultanze è rimasto provato che il ER tro-
vandosi in condizione dominante rispetto ai propri collaboratori ed avendo interesse a determinarli per tornaconto non solo del Movimento ma anche suo
personale quale maggior quotista e responsabile di tutte le onerose operazioni di autofinanziamento,
direttamente progettate, programmate e divulgate con martellante predicatione, ha sfruttato per i suddetti illeciti fini lo stato si subordinazione in cui si trovavano gli analisti. I quali in lui rico-
noscevano, infatti, non solo il capo carismatico ed il teorico del movimento ma anche chi concentrava nelle sue mani ogni potere gestionale e decisionale e che attraverso il duplice canale del rapporto ana-
litico diretto e del distorto uso della teoria della clinica nella sua pratica attuazione era in 93 grado di conoscere tutto di tutti, di indirizzare nel senso voluto le loro azioni e di adottare nei con--
fronti dei recalcitranti, degli incerti o degli inca-
paci le più idonee misure attingendo la sfera del rapporto professionale e personale con ripercussioni anche sul piano economico per il coinvolgimento dei singoli analisti nelle gravose iniziative immobiliari volute dallo stesso.
I precisi riferimenti sul punto contenuti nelle sen-
tenze di merito (cfr. in particolare ff. da 42 a 48
della sentenza di 1° grado) a molteplici episodi emblematici di tale condizione subordinata degli analisti del redutivo sfrutta into della stessa e ai fini sopra indicati da parte del ER re-
sistono, per l'eloquenza e la concordanza delle si-
tuazioni descritte, ai tentativi di minimizzazione operati dai deducenti, che non sono stati in grado di offrire oltre ad una generica smentita concrete indicazioni di segno contrario. Va inoltre, decisa-
mente contestata la pretesa innocuità sul piano giu-
ridico penale del postulato del "passo più lungo della gamba" in cui a livello individuale si sinte-
tizzava il programma di investimento economico teo- rizzato e voluto dall'imputato implicando il suddet-
to principio a fronte dell'indifferibile necessità
July 94 di reperire a qualunque costo i mezzi indispensabili per fronteggiare gli impegni assunti alle rispettive scadenze, anche quando le condizioni economiche per-
sonali o familiari del destinatario del messaggio 7
ben note al suo autore, non lo avrebbero permesso,
la sostanziale istigazione a ricorrere anche ad
⠀azioni penalmente rilevanti proprio per la perento-
rietà dell'ordine che non ammetteva distinzioni о
riserve. Essendo, infatti, inquadrabili nello schema tipico di alcune figure di reato gli espedienti, qua- li la emissione di assegni di conto corrente a vuoto,
l'assunzione di obbligazioni con la consapevolezza di non poterle adempiere o il ricorso al falso, che quella teoria, nell'inflessibilità dell'imperativo che esprimeva, implicitamente suggeriva a chi, indot- to о convinto ad obbligarsi, non avesse trovato forme
lecite di finanziamento e che nella vicenda del Cal-
deroni, ma non solo in questa
- si è tradotta in una drammatica realtà.
Le circostanze pacificamente acquisite al processo,
ampionate descritte e correttamente interpretate nelle sentenze di merito che valgono a connotare anche a livello di partecipazione materiale l'atti-
vità concorrente del ER, per cui lo SO
fece incontrare il suo paziente in analisi con il ER al momento di definire modalità e importi 95
delle sottoscrizioni nelle diverse società del gruppo
(IN, Spirali, OL) effettuate, infatti, se-
condo le categoriche prescrizioni del predetto, con-
sentono di condividere le conclusioni cui sono razio-
nalmente pervenuti con uniforme valutazione i giudici di merito, laddove hanno ritenuto provato senza pos-
sibilità di dubbi o riserve la perfetta conoscenza della situazione personale del ON da parte del ER, la completa intesa da sempre inter-
corsa tra i due imputati e la volontà comune di per-
seguire l'intento criminoso di costringere il Cal- deroni, con idonea minaccia ad impegnarsi in uno
sforzo finanziario obiettivamente ímpari. Come, in realtà, è stato l'investimento sottoscritto in ordine alle quote OL per cifre che, nella loro entità
rispetto alle inesistenti disponibilità finanziarie del malcapitato ON (i cui magri risparmi erano
stati già prosciugati dal ER e che senza
svolgere alcuna attività professionale prestava una collaborazione pressocchè gratuita nella società "Spi-
rali"), avrebbero rappresentato una follia per chiun-
que ad eccezione di chi (come i due imputati) si proponeva di sfruttare senza ritegno la illimitata fiducia dei soggetti che gli si erano incondizionata-
Abiy - 96
mente affidati. Emblematica risulta al riguardo la circostanza alla quale si è richiamata la Corte,
che ne ha razionalmente dedotto motivi di conferma della ritenuta responsabilità dei ER, che fu proprio costui a ricevere dal ON assegni e cambiali stando, infatti, la stessa a dimostrare che l'opera espletata dallo SO, prima, convin- cendo e, poi, minacciando il suo paziente, si con-
cludeva naturalmente nelle mani di chi come il
ER l'aveva diretta e controllata e che
rappresentava il punto di arrivo, anche sul piano gestionale, di ogni attività che comunque interes-
sasse il movimento ed il suo capo.
Nè valgono a legittimare dubbi o riserve, le osser-
vazioni d'indole statistico formulate dai difensori del ER, ove si condieri che ciascun epi-
sodio, nonostante la sussistenza di dati in comune,
presenta, però, connotazioni sue proprie che nella specie riguardano il soggetto passivo prima circon- venuto e fatto, poi, oggetto di estorsione e, comun-
que, che l'attuale processo non esaurisce l'indagine contro il ER ed i suoi accolti, che è tuttora d'istruttoria, concernendo solo alcuni epi-in corso
sodi. Donde la sostanziale inconcludenza del rilievo,
che di per sè non alimenta profili di irrazionalità 97- circa le statuizioni adottate dalla Corte di Appello.
A non diverse conclusioni deve pervenirsi in ordine all'altra estorsione (capo E) di cui sono stati
riconosciuti colpevoli il ER, nella già
indicata sua qualità di determinatore ex artt. 112,
n. 3 C.P. e l'analista ST nei confronti ed ai danni della ER. Valgono al riguardo tutte le considerazioni e.le valutazioni in precedenza formulate circa la completezza e l'attendibilità
della ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito e, quindi, anche dell'attuale vicenda che nella specie si è avvalsa oltre che delle dichiara-
zioni della parte lesa, confermate dalle deposizioni di taluni testi (RI, CE), dei riscontri direttamente offerti dallo stesso ST da ap-
prezzarsi al livello di sostanziali ammissioni di reità e, seppur indirettamente, delle significative menzogne dietro le quali il ER si è trin-
cerato tentando di mistificare il suo ruolo e di OC -
cultare le sue responsabilità, arrivando a negare circostanze risultate in maniera indubbia nel corso
del giudizio (incontri con la ER e con il di lei padre; rilascio da parte della predetta nelle mani del ER di assegni privi di copertura,
richiesti dallo stesso ER per costringere ffles 1 98 I
la donna agli esborsi programmati). Valutazioni e considerazioni che, per la sostanziale identità delle situazioni, vanno richiamate anche in ordine alla configurabilità come minaccia estorsiva di quella di interruzione dell'analisi in corso, in caso di offosto rifiuto alla richiesta di investimento per la già
rilevata mancanza di giusta causa del preannunciato
Salla recesso, Che, nella specie, è resa evidente Villiceità
dei fini perseguiti in relazione alle condizioni di,precario equilibrio psichico dell'analizzata faquale, 1 $ a scopo eminentemente terapeutico (la ER inten-
deva comprendere le ragioni che l'avevano indotto a tentare il suicidio "per non correre il rischio di trovarsi nuovamente in uno stato di difficoltà
e di angoscia"), aveva ricercato l'aiuto dello psi-
canalista STsia alla condotta di determinazione ex art. 112, n. 3 C.P. tenuta dal ER. Che,
peraltro, come correttamente osservato nelle sentenze di merito, aveva prestato anche un incisivo e rile-
vante apporto materiale per la realizzazione del reato attraverso i contatti direttamente avuti con la parte lesa.
Nè rilevano le censure formulate nel primo motivo di gravame dal difensore del ST circa la pre-
tesa contraddittorietà della motivazione dell'impu- 99 _gnata sentenza nella quale, a proposito degli inizia-
_li_investimenti effettuati dalla ER, era stata esclusa l'antigiuridicità penale del comportamento tenuto dall'imputato di cui era stata contemporanea-
_mente affermata la illiceità civile, dovendosi am-
mettere in linea di principio siffatta eventualità
proprio in considerazione del diverso ambito appli-
cativo delle rispettive normative in relazione alle finalità perseguite ed ai beni tutelati e non poten-
do la suindicata censura avere, comunque, un seguito nel presente giudizio per la mancanza di qualsiasi interesse dell'imputato che non può dolersi per la omessa configurazione a suo carico di altra figura di reato ipotizzabile nella specie, quale la truf-
fa contrattuale, da parte dei giudici di merito.
Che, peraltro, hanno dato ragione del loro convin-
cimento non ritenendo rilevante ai fini di cui al-
l'art. 629 C.P. l'opera di persuasione e di indu-
zione compiuta dai due imputati nei confronti della
ER a proposito della iniziale sottoscrizione di quote sociali non ravvisandosi in essa gli estremi della minaccia e non toccando la condizione di pre-
cario equilibrio psicologico in cui all'epoca versa-
va la ER i livelli della deficienza psichica richiesti dall'art. 643 C.P. fitley 100 L'insussistenza e, comunque, l'irrilevanza della denunciata contraddittorietà della motivazione esen-
ta il Collegio da ulteriori approfondimenti in ma-
teria, così come sicuramente non ne richiedono le argomentazioni svolte dal deducente circa la rite-
nuta sintomaticità della mancanza di controdichia- razioni in cui avrebbero dovuto essere indicati gli effettivi importi dei versamenti effettuati rispet-
to a quelli registrati a dimostrazione dell'asserito negozio dissimulato in quanto i giudici di appello,
che tale mancanza hanno rilevato rimarcandonė, ap-
punto, la valena ai fini della prova della proposi-
zione accusatoria, si sono limitati a fare riferi-
mento, al di là di ogni valutazione giuridica,
ad un fatto notorio fondato su di una prassi lar-
gamente invalsa nella vita corrente. E, quindi, ad una situazione che offriva un contributo, razio-
nalmente accettabile, ai fini della decisione.
Ma le considerazioni critiche formulate dal difenso-
re del ST si appalesano destituite di fonda-
mento in relazione anche a quella che rappresenta la tesi di fondo del ricorso per cui la Corte, con
conseguente difetto di motivazione dell'impugnata sentenza avrebbe omesso di "approfondire l'indagine circa la direzione e lo scopo della volontà del ST "nel momento in cui aveva minacciato alla Val-- 101
lero l'interruzione dell'analisi, in quanto l'impu-
tato pretendendo il versamento della residua somma di L. 28.000.000 avrebbe esercitato o quanto meno
presunto di esercitare un suo diritto quale socio della "Galilei" nei confronti di altra socia la
-
morosa nel pagamento, per cui ER appunto -
avrebbe potuto al più ipotizzarsi a carico del pre-
detto il reato previsto dall'art. 393 C.P. ma non
certo quello di estorsione.
I rilievi e le censure di cui si sostanzia la suin-
dicata tesi difensiva non rivestono, infatti, alcun
pregio a fronte della motivazione dell'impugnata sentenza, nella quale la Corte ha verificato la posi-
zione dell'imputato sulla base delle dichiarazioni sostanzialmente ammissive di responsabilità rese dal
predetto, che, nel tentativo di difendersi, non ha comunque fatto riferimento all'esercizio, seppur in forma arbitraria, di diritti veri o supposti.
Per quel che concerne più specificamente le deduzio-
ni difensive concernenti il ER è sufficien-
te Osservare a smentita di tutte le deduzioni ancora una volta connotate da genericità formulate dai difensori che la Corte di Appello con riferimento ad una serie di risultanze di indubbio significato 102
probatorio ha fornito chiara dimostrazione di come il concorso dell'imputato avesse superato i limiti della mera partecipazione morale, sia pure nella for-
ma aggravata contestatagli, essendosi incisivamente materializzato il suo contributo in una serie di in-
terventi che certamente avevano consentito o quanto.
meno agevolato la consumazione del reato. La razio-
nalità delle conclusioni che scaturisce dal coordi-
namento delle risultanze e dalla valutazione di sin-
tesi delle stesse che tra l'altro, consentendo an-
che la più precisa definizione del rapporto interco so tra il ER ed il ST hanno vieppiù
evidenziato la posizione di supremazia dell'uno e quella di dipendenza dell'altro, rassicura, quindi,
vaca correttezza della decisione adottata dalla Corte di appello che anche in ordine alla vicenda ER ha condotto la sua indagine in ma-
niera esauriente in punto di fatto, razionale nella valutazione e corretta nell'applicazione della nor-
ma giuridica.
In relazione ai reati di estorsione testè esaminati sono state riproposte le problematiche concernenti la configurazione del danno e del profitto che i difensori hanno, infatti, escluso nella specie cen- surando l'impugnata sentonza, la cui motivazione il
er.
J Collegio, invece, condivide ritenendone la 103 coerenza in diritto. In quanto, ela correttezza in fatto e come già in precedenza rilevato, il concetto del danno ed il momento della sua verificazione non pos-
sono essere correlati a criteri di per sè variabili nel tempo e nello spazio quali gli incrementi o i decrementi di valore connessi all'andamento del mercato ed a momenti diversi da quelli dell'avvenuta consumazione del reato, che per l'estorsione si ve-
rifica con il conseguimento dell'ingiusto profitto.
E, cioè, nel momento in cui il bene oggetto del reato sia entrato nella disponibilità dell'agente arrecando a questi un ingiusto vantaggio (patrimo-
niale o non) e cagionando al soggetto passivo il corrispondente danno. IL quale, infatti, non costi-
tuisce una conseguenza del reato, essendo insito nel reato medesimo sicchè con la violazione del bene giuridico tutelato dalla norma penale si realizza la contemporanea lesione anche dell'interesse del soggetto passivo alla conservazione ed al godimento del bene.
Donde l'incongruenza di valutazioni centrate su
situazioni o riferite a momenti diversi come, peral-
tro, ha avuto modo di affermare in analoghe fatti-
specie concernenti la estorsione di titolo di credi-
Hilary -.104.
to questa Suprema Corte, che, dopo aver qualificato latu sensu - il patrimonio come la somma dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo ad una determinata persona per modo che esso risul-
ta arricchito o depauperato_ dall'acquisto di un diritto o dall'assunzione di un'obbligazione ovvero,
come nella specie, dall'attribuzione di un diritto di credito rappresentato dalla quota sottoscritta e registrata per un importo inferiore a quello che avrebbe dovuto essere ha, appunto, precisato che
"il danno si realizza e, quindi, il reato si consuma all'atto del rilascio dell'assegno (nella specie all'atto della sottoscrizione e registrazione di quote di importo inferiore al versato о alla corri-
spondente obbligazione di pagare) a nulla rilevando la successiva sorte del titolo" (cfr. Sez. I, 10.7.
1973, foti e in senso conforme, Sez. II, 28.3.1985
Geromin, Sez. III, 25.5.1981 Campese).
Nè può, d'altra parte, trascurarsi ai fini dell'ap-
prezzamento del danno, sia sul piano della prova che della sua entità, la rilevanza all'uopo rive-
stita dalla falsa registrazione dell'ammontare delle sottoscrizioni e, quindi, del numero e del valore
delle quote relative alla coatta erogazione di dena-
ro о all'assunzione dell'obbligo di versarlo tramite il rilascio di titoli ove si consideri che tale 105
indicazione, formalizzata in uno dei libri sociali obbligatori e non contrastata da alcuna controdichia-
razione nacontrastabile per testi ex art. 2722 Cod.
civile, costituiva l'unico riferimento presente e
futuro a disposizione del socio per l'esercizio di ogni suo diritto. E, quindi, anche in sede di ripar-
tizioni di eventuali utili gestionali o di incremen-
ti patrimoniali da assegnarsi proporzionalmente, ap-
punto, al valore delle quote attribuite al sotto-
scrittore nella 'relativa formale registrazione, che avrebbe costituito la base anche per ogni possibile rivalutazione.
Quanto all'ingiusto profitto perseguito dagli impu-
tati non può il Collegio che rilevare l'inconcluden-
za delle osservazioni critiche dei deducenti risul-
tando correttamente impostate in fatto e in diritto le valutazioni effettuate dai giudici di appello che hanno giustamente posto l'accento sulla natura polivalente del vantaggio ingiusto richiesto dal-
l'art. 629 C.P. per la configurazione del reato di estorsione, consistente, come concordemente ritenuto in dottrina e giurisprudenza, in una qualsiasi uti-
lità di natura anche non patrimoniale purchè giuri-
dicamente apprezzabile e comunque rilevante per l'agen-
They 106
te. All'uopo richiamandosi agli imponenti progetti elaborati e programmati dal ER, frutto del-
la "sfrenata megalomania del personaggio, appagata,
appunto, con l'ingiusto sacrificio imposto a sog-
getti per lo più indifesi ed alla mercè sua e dei suoi collaboratori, alle "affascinate convinzioni"
di questi ultimi che, seppur determinati al reato dal capo del movimento, non hanno però smentito solo per questo la loro collaudata dedizione nei suoi
confronti e l'accettazione dei suoi programmi, con-
dividendo, almeno all'inizio, le sue direttive in tema di inquinamento delle prove (ed al riguardo vale l'ulteriore considerazione che secondo lo sche- ma dell'art. 629 C.P l'agente può delinquere anche nell'altrui interesse), ma soprattutto alle compro-
vate cointeressenze economiche degli imputati ed al conseguimento di un concreto, rilevante vantag-
gio patrimoniale da parte loro dal momento che T
come giustamente rilevato in sentenza, i nuovi flus- 11 si di denaro intervenivano a rendere più solidi
о meno precari i precedenti investimenti di ciascuno"
(cfr. f. 72 sent. app.).
-0-0-0-
I difensori del ER e quelli della San- 5 =
galli hanno investito con le loro censure anche le statuizioni concernenti le circonvenzioni di inca- 107 pace ravvisate dai giudici di merito quale reato con-
-
sumato in danno del ON relativamente alle sottoscrizioni di quote IN e Spirali da parte del predetto e nella forma del tentativo nei confron-
ti della Fautò, con il coinvolgimento oltre che dei rispettivi analisti IO SO e IA San-
galli, anche del ER nella già definita fi-
gura del determinatore ex art. 112, 143 C.P. ed anche di partecipe nella fase esecutiva di entrambi i reati. Ma ritiene il Collegio, non diversamente da quanto rilevato in ordine alle accertate estorsioni)
l'inconcludenza in fatto e in diritto delle dedotte censure, modellate, peraltro su argomentazioni già
formulate secondo un tracciato dialettico sviluppato sulla contestazione integrale della motivazione del-
1'impugnata sentenza.
Quanto alla circonvenzione del ON valgono in punto di fatto tutte le valutazioni e le considera-
zioni in precedenza effettuate circa il metodo in-
terpretativo seguito dai giudici di appello e la
valenza decisamente accusatoria delle risultanze rac-
colte a carico dei coimputati, che, certamente d'ac-
cordo tra loro per il conseguimento di un ben deter-
minato quanto illecito scopo, hanno sfruttato il Cal-
deroni convincendolo della complementarietà del per-
- 108 corso analitico e del coinvolgimento economico e,
quindi della necessità di impegnarsi su tale piano.
attraverso un'indebita e continua pressione psico-
logica fatta di subdola persuasione a sottoscrivere quote della IN e della Spirali. Per importi che, seppur rilevanti, non raggiungevano i limiti toccati per l'acquisto di quelle OL, che, di necessità, avrebbe implicato il ricorso alla minac- cia, a sua volta ingiusta come il profitto persegui- to ed il danno cagionato e, quindi, una diversa con-
notazione giuridico-penale della vicenda correttamen-
te inquadrata nello schema tipico dell'estorsione e non, come nella specie, del reato previsto dal-
l'art. 643 C.P.
Di cui certamente ricorrono tutti gli elementi co-
stitutivi, attentamente individuati e correttamente interpretati dai giudici di merito che hanno accer-
tato attraverso il riesame delle relative risultanze lo stato di menomazione del potere di critica e di in-
debolimento di quello volitivo e quindi, la deficien-
za psichica del ON (nel senso voluto dall'art. 643 C.P.) così particolarmente esposto alla pressan- te opera di suggestione svolta dallo SO, a sua
volta soggiogato dal ER, che, attraverso il già ricordato doppio canale di comunicazione di
- ingerenza e di controllo esistente con i suoi colla-
- 109
boratori e sfruttando, siccome indicato in sentenza,
il "metus reverentialis atque auctoritatis" nutrito dai predetti nei suoi confronti per la posizione oc-
cupata ed il ruolo svolto nel movimento e, quindi, '
il timore delle conseguenze descritte e comprovate sulla base di precisi riferimenti nelle sentenze di merito, ha certamente determinato lo SO nel senso voluto, partecipando anche alla fase di ese-
cuzione del reato in occasione degli incontri avuti di persona con il circonvenuto.
Trattasi, infatti, di ricostruzione della vicenda di cui già è stata verificata la coerenza e la cor-
rettezza che, consente, tra l'altro di contestare l'affermazione formulata da uno dei difensori del
ER per cui i giudici di appello avrebbero ritenuto l'attendibilità del ON solo quanto le sue dichiarazioni si ritorcevano contro l'impu-
tato, dovendosi, invece, escludere qualsiasi atteg-
giamento preconcetto, frutto di "malintesi principi etici", come affermato pretestuosamente dal deducente a sostegno del suo inconsistente rilievo, risultando,
infatti, dalla motivazione delle sentenze di merito che il Tribunale, prima, e la Corte di appello, poi,
con encomiabile scrupolo, hanno utilizzato sul piano 110
della prova soltanto quelle dichiarazioni che trova.
vano seri riscontri e che, pertanto assicuravano ampi margini di affidabilità. Donde l'insussistenza di vizi о di lacune della motivazione dell'impugnata sentenza nella quale la posizione e la responsabili-
tà del ER e dello SO in ordine alla vicenda in cui è stato coinvolto il ON ri-
sulta coerentemente e definitivamente accertata.
Altrettanto è a dirsi per quel che concerne la ten-
tata circonvenzione di cui è rimasta sicuramente vittima la FA per l'inconcludenza delle censure formulate dai difensori di entrambi gli imputati, di
cui quello della NG ha accusato, in particola-
re, di contraddittorietà la motivazione della sen-
tenza di appello sol perchè la Corte, dopo aver ri-
levato che in effetti i periti avevano travalicato i limiti della verifica loro affidata estendendola a situazioni e soggetti che non rientravano stretta-
mente nel campo di indagine, ne aveva condiviso le conclusioni concernenti il tema di fondo, relati- vo all'accertamento delle condizioni psichiche del-.
la parte lesa.
Trattasi all'evidenza di censura priva di ogni fon-
damento ricorrendo il denunciato vizio della moti- vazione allorquando le ragioni logico-giuridiche che supportano la decisione sono reciprocamente con-..
- 111
Ifligenti o. sussista disarmonia tra la parte motiva e quella dispositiva della sentenza e, quindi, in.
Lipotesi non ravvisabili nella specie, in cui la Cor-
te di Appello ha legittimamente considerato ai fini della decisione un'indagine tecnica disposta ed esple-
tata nelle forme di legge e di per sè attendibile ::
per la collaudata competenza ed esperienza dei peri-
ti, per la serietà degli accertamenti effettuati e per la coerenza delle conclusioni formulate avuto t riguardo alle caratteristiche della malattia della
FA, suscettibile nella sua evoluzione di remis-
sioni, appunto, e di recidive. Ma soprattutto non inficiata dalla parte spuria dell'elaborato peritale proprio perchè la Corte pur riconoscendone la so-
stanziale "connessione logica" con l'oggetto della perizia specificamente riguardante le condizioni di mente della parte lesa all'epoca dei fatti, non ne
ha tenuto conto nel definire la posizione e le responsabilità della NG, attinta da prove a
carico di provenienza diversa. Vale peraltro, rile- vare, ad esclusione di ogni pretesa arbitrarietà da parte della Corte di appello, l'inesistenza nella specie di qualsiasi preclusione d'ordine formale o sostanziale alla utilizzazione degli accertamenti play 112
e del giudizio dei periti concernenti lo stato men-
tale della FA, di cui, peraltro, è stato offerta in sentenza adeguata motivazione in rapporto anche alle osservazioni critiche del consulente di parte disattese all'esito dell'attenta verifica delle stesse, risultando l'attuale sistema processuale informato al principio del libero convincimento del giudice cui è consentito, infatti, ai fini del-
l'accertamento della verità reale di trarre argomenti utili per la decisione da qualsiasi elemento legit-
il timamente acquisito al processo con solo obbligo,
ampiamente rispettato in sentenza, di specificarne lé ragioni mediante motivazione congrua nei conte-
nuti ed esente da vizi logico-giuridici.
Nè può sottacersi il rilievo, a conferma della ri-
tenuta affidabilità delle dichiarazioni della FA
che già i sanitari dell'Ospedale Maggiore di Milano
al momento del ricovero coatto della sventurata gio-
vane avevano accertato come nonostante i disturbi della sfera psichica riscontrati sulla paziente "la memoria di rievocazione e di fissazione appariva ben conservata (cfr. f. 72, sent. 1° grado) e come
tale condizone, menomata durante le fasi acute del-
la malattia nel corso della sua evoluzione (cfr.
f. 93 sent. app.), fosse stata recuperata dalla pa- ziente in occasione dell'espletamenio della perizia,
- 113
avvenuta, infatti, in una fase di remissione o di stasi della malattia stessa e, cioè, in un momento compatibile perfettamente con le sue caratteristiche,
secondo quanto accertato e diagnosticato dai periti e correttamente ritenuto dai giudici di appello in linea con i dettami scientifici in materia e con la comune esperienza (cfr. f. 93 sent. cit.).
Ma la affidabilità della parte lesa e la fondatezza delle deposizioni rese dalla LT merito alla i. sua triste vicenda ed alle responsabilità, gravissi-
me anche sul piano etico-professionale della Sangal- :. li e del ER, trovano riscontro nelle stesse dichiarazioni della NG, puntualmente riassunte nella sentenza di primo grado, per cui poteva rile- varsi come la predetta non avesse "contraddetto nè
lo sviluppo logico e cronologico del racconto della parte offesa nè numerosi particolari rilevanti con-
futando viceversa soltanto quei particolari che avrebbero potuto in qualche modo comprometterne la posizione processuale: così, ad esempio, ha reso dichiarazioni conformi alla FA circa le cause del ricorso alla psicanalista, la forte aspirazione ad un impiego, l'aggravamento graduale delle condi-
zioni psichiche, l'incontro con il ER nel-
Ples 114 lo studio di via Montenapoleone, i rapporti con il
NO, la successione cronologica degli eventi ri-
levanti, ecc., mentre inizialmente aveva negato..
con fermezza persino il rapporto d'analisi con fi-
nalità terapeutiche ammettendolo solo al dibattimento con titubanza e dopo sollecitazione del difensore"
(cfr. Se. 1° grado f. 72).
Sicchè gli elementi di probante conferma richiamati dai giudici di merito dimostrano come il racconto,
peraltro lucido, coerente, ben articolato e reite-
rato perchè fatto dalla FA non solo a periti ma anche al P.M. non sia stato recepito acritica-
mente dalla Corte di appello, che ha fondatamente rinvenuto significative tracce dell'opera si sug-
gestione svolta dalla NG ai danni della sua
paziente anche nell'uso dei termini tecnici da parte di quest'ultima nelle dichiarazioni rese nei confron-
ti del marito (in posizione antagonista) ed a pro-
posito delle ragioni per cui la madre (titolare di esercizio commerciale) avrebbe dovuto finanziare il progetto acquisito di quote sociali, appartenenti ad un glossario specialistico, come tale estraneo
al patrimonio culturale della FA ma non a quello di una psicanalista di professione come la NG
Così come costituisce convincente smentita dell'as- sunto difensivo dell'imputato, per cui l'asserita 115
attività di induzione attribuitale dalla FA si.
risolverebbe in una manifestazione di quel fenomeno definito in termini psicanalitici di "protezione"
Lossia di trasferimento sull'analista da parte del-
l'analizzata delle sue aspirazioni, la circostanza
-
riferita dalla stessa NG ed opportunamente evidenziata nelle sentenze di merito del combinato incontro della FA con il ER avente per oggetto proprio la sottoscrizione dia quote sociali e le modalità di reperimento dei relativi fondi.
Incontro che, di per sè, dimostra l'intesa tra la
NG ed il ER al fine del coinvolgimen-
to della FA nei programmi economici del movimento ma soprattutto la posizione consapevolmente attiva svolta dalla NG che, di certo, non si sarebbe permessa di importunare il capo carismatico del grup-
po solo per le farneticazioni o per le inconsulte
"proiezioni" di una povera demente.
Una volta riconosciuta la correttezza delle valuta-
zioni fatte dai giudici di merito in ordine alla pie-
na attendibilità della FA cadono, di conseguenza,
le riserve e le censure formulate dalla difesa della
NG in ordine alla rilevanza delle deposizioni
"de relato" dei summenzionati testi che, al contra-
His 116
rio, nell'uniformità delle dichiarazioni riferibili,
peraltro, anche a conoscenze personali e dirette degli stessi, sono state a pieno titolo considerate dalla Corte di Appello definitivi e convincenti ele-
menti di riscontro delle dichiarazioni della parte lesa, che, pertanto, non costituisce l'unica fonte di prova del processo. V'è semmai da aggiungere che la Corte nello scrupolo di approfondire ogni que- stione devoluta al suo giudizio ha registrato anche l'assenza di sentimenti di animosità da parte di uno dei testi più qualificati come la madre della
FA, razionalmente interpretando il comportamento tenuto nel corso del processo dalla predetta nei confronti della NG ispirato, appunto, a lealtà
ed oggettività. V'è, infine, da rilevare a conferma dell'inconcludenza delle dichiarazioni critiche formulate dalla difesa della NG che la "colli-
mazione tra numerosi dettagli del racconto della Fautò con quello del PI, della AN e. della
AR" non si risolve in un dato negativo per la motivazione dell'impugnata sentenza, come ritenuto
dal deducente, costituendo, al contrario, il risul-
tato di un'operazione di sintesi delle risultanze acquisite e considerate, in forza della quale è
stata data appagante risposta a tutte le tematiche proposte dalla difesa relativamente all'attività 117 -
realmente svolta dall'imputata nei confronti e in
danno della parte lesa.
La quale è stata certamente convinta della necessi-
tà del coinvolgimento economico nel movimento Freu-
diano internazione dalla NG, che l'aveva anche introdotta nell'organizzazione, attraverso un'opera di persuasione metodica ed assillante articolata sul postulato incontestabile che l'investimento eco-
nómico nelle società del gruppo costituiva condizione assoluta per la realizzazione dei progetti di lavoro vagheggiati dalla FA e per lo stesso buon esito del trattamento psicanalitico A in corso
Non diversamente articolate risultano le censure de-
dotte dai difensori del ER che hanno insi-
stito su questioni che - come già rilevato
- sono state risolte dai giudici di appello con motivazione totalmente appagante. Accertando al di là di ogni ragionevole dubbio la condizione di deficienza psi-
chica della FA all'epoca dei fatti sulla base del-
le conclusioni dei periti, fatte proprie, però, solo a seguito dell'attento riesame dell'indagine peritale verificata anche in relazione alle.contrarie osser-.
vazioni critiche del consulente di parte e riconoscen-
do in maniera altrettanto rassicurante sul piano
Jolly 118
-
della razionalità e della completezza dei riscontri l'affidabilità delle dichiarazioni accusatorie della
FA e la consapevole, attiva e determinante par-
tecipazione del Verglione all'opera di subdola induzione gestita dalla NG.
IN particolare i deducenti nel contestare il credito attribuito concordemente dai giudici di merito alla parte lesa hanno evidenziato come la predetta nel medesimo interrogatorio reso al P.M. si fosse con- traddetta su di una circostanza essenziale avendo
-
"1dapprima affermato di aver chiesto informazioni alla NG circa la possibilità di divenire socia delle società" e subito dopo di come fosse stata la NG a richiederle del denaro. Ma la denunciata contraddizione si risolve in un incon- cludente rilevo giustamente negletto dalla Corte
di Appello ove quelle dichiarazioni siano esamina-
te non in sè come erroneamente preteso dalla difesa ma nel pit ampio contesto dell'intera narra-
zione dei fatti da parte della FA ed ove si
consideri che la NG aveva finito per rappresen tare per la giovane donna il più affidabile punto di riferimento della sua esistenza e l'unica fonte di informazione da cui ricevere notizie sul movi-
mento di cui la predetta le aveva assiduamente esal- tato le possibilità di gratificazione nei confronti
.119 -
degli aderenti. Sicchè la contraddizione, più appa-
rente che reale, risulta senz'altro superata doven-
dosi razionalmente correlare la richiesta di chiari-
menti avanzata dalla FaИtò all'opera di imbonimento e di spinta psicologica effettuata nei suoi confron-
ti dalla NG, che, in coerenza all'insegnamento del ER, insisteva sull'indeclinabilità del coinvolgimento economico. Pertui la richiesta di denaro avanzata da quest'ultima rivela un ben preci-
so significato proprio a seguito del suindicato coor-
Risults, allows widente che dinamento. le due proposizione anzichè
confligere tra di loro, secondo la tesi dei difen-
sori, si completano presentandosi come distinti mo-
menti di un unico e più articolato discorso, che non smentisce ma anzi avvalora le valutazioni fatte al riguardo in sentenza.
La difesa del ER esaminando più da vicino il comportamento tenuto dal suo patrocinato in occasione del primo contatto avuto dal predetto con la AL ha, inoltre, escluso che il nome "Klinein"
indicato in risposta alla richiesta della donna di sapere in quale società del gruppo sarebbe stato per lei conveniente investire, possa aver contribui-
to "ad indurre nessuno, neppure un incapace o una 120
persona presunta tale a compiere atti pregiudizie-
voli".
Ma ritiene il Collegio, condividendo l'apprezzamento espresso in ordine all'episodio dalla Corte di Ap-
pello che ne ha ritenuto invece ed a ragione la sin-
tomaticità nel senso dell'accusa, che in realtà
la lapidaria risposta data dal ER, nella imperattività del messaggio in essa contenuto, si saldava, concludendola, alla sistematica attività
di persuasione e di induzione tessuta dalla Sangal-
li rappresentando anche per la indiscussa autorità
del personaggio il momento finale dell'intera opera-
zione, segnando, infatti, lo stesso il tempo della decisione che per la FA avrebbe dovuto rappresen-
tare la svolta determinanate di tutta la sua vita.
Donde l'inconcludenza del rilievo, formulato ancora una volta dai difensori sulla base di una Opinione
personale ed in forza di un incontestabile errore
di metodo, per cui la circostanza risulta conside-
rata dai deducenti indipendentemente dal quadro d'insieme nel quale andava, invece, inserita median-
te un'operazione di necessario collegamento, indi-
spensabile ai fini della corretta interpretazione delle risultanze processuali. Ed, infatti, se valu-
tata in tale più ampio contesto risulta evidente 121 che quella risposta per come connotata poteva essere
fornita solo da chi come il ER, per il filo diretto e per l'unità d'intenti accertata dai giu-
dici di merito con la NG, era perfettamente al
corrente della situazione, ne conosceva gli svilup-
pi e le implicazioni e soprattutto non ignorava la particolare condizione di vulnerabilità psicologica della FA, tanto da presumere di poterla pilotare nel senso voluto con una sola parola e la concreta
possibilità per la stessa, date le disponibilità
della madre, di reperire il denaro occorrente.
Nè ritiene il Collegio di poter aderire alla tesi della non configurabilità concettuale del tentativo del reato di circonvenzione d'incapace patrocinata dalla difesa di entrambi gli imputati, secondo la
nou quale prima della consumazione del reato, che impli-
+ ca il verificarsi di danno patrimoniale essendo sufficiente la potenziale offensività dell'atto com-
piuto dal soggetto passivo", non può esservi che il pericolo del pericolo, cioè, la possibilità della
possibilità di danno", e, quindi, "elementi troppo
I remoti per costituire tentativo punibile, nonostante che questo possa esssere realizzato anche da atti preparatori che, però, devono essere idonei e non equivoci". In quanto "se l'incapace ha saputo tu-
KE 58%122 telarsi da sè stato tutelato da altri in modo da sfuggire ad ogni possibilità di danno manca la ra-
gione di punire un'istigazione che non sarebbe puni bile neppure se fosse diretta a commettere un reato"
Non ignora, infatti, il Collegio che la suindicata tesi, finalizzata al più ampio proscioglimento degli imputati, trova il suffragio di autorevole dottrina che l'ha strutturata richiamandosi alla categoria concettuale del reato di pericolo in cui, appunto,
quello di circonvenzione d'incapace andrebbe ri-
condotto non essendo necessaria per la sua realizza-
zione la produzione dell'effetto dannoso conseguente all'atto compiuto dal circonvenuto,eppertanto, ad una categoria che contrapponendosi a quella dei reati di danno rifiuterebbe l'ipotesi del tentativo perchè
giudicamente incompatibile con se stessa. Ma non
ritiene di poterla condividere perchè, a parte le incertezze in ordine alla esatta definizione concet-
:
tuale delle due contrapposte categorie conseguenti alla non omogenità dei significati loro attribuiti in dottrina, donde l'inaffidabilità del criterio di valutazione utilizzata al riguardo, la suindicata tesi risulta smentita dallo stesso disposto dell'art. 643 C.P. in relazione alla struttura della fatti-
specie in detta norma descritta. Caratterizzata, in- fatti, nel suo momento consumativo - come puntual- 123
-
_mente evidenziato da contrapposta ma altrettanto autorevole dottrina - "da un evento naturalistico
(l'atto della vittima) casualmente connesso alla
_condotta dell'agente" e non dalla sola verificazione di una pura e semplice situazione di pericolo circa la produzione dell'evento. Donde l'insussistenza di ragioni giuridicamente valide che si oppongano alla configurabilità nella specie del tentativo in quanto la mancata realizzazione dell'evento im-
plica il non compimento dell'atto dispositivo del circonvenuto e quindi il non venir ad esistenza di un fatto concreto, giuridicamente apprezzabile ed fi per sè potenzialmente offensivo. Laddove la virtuale dannosità dell'atto costituisce solo una connotazione dell'evento e non l'evento stesso.
Consegue che la situazione riconsiderata alla stre-
gua della più attenta e coordinata lettura degli artt. 643 e 56 C.P. autorizza a ritenere l'ammissi-
bilità del tentativo, ipotizzabile nel caso in cui
vengano posti in essere dall'agente per fine di profitto atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre il circonvenuto a compiere un atto di non verificatosidisposizione virtualmente nocivo, n per fatto indipendente dalla volontà dell'agente
May 124
_ medesimo.
Mentre gli esempi portati dalla difesa ad illustra zione conferma della_tesi_dalla stessa_patrocinata.
risultano inconferenti concernendo o l'idoneità.
dell'atto di circonvenzione e le relative modalità.
esecutive o la stessa capacità di reazione del soggetto passivo e, quindi, la sussistenza o meno della condizione di infermità o di deficienza psichica dello stesso.
Va solo aggiunto a contestazione di quant'altro dedotto dalla difesa dell'imputata NG che l'ipotesi del reato impossibile prevista dall'art. 49 C.P., già correttamente disattesa dalla Corte di appello (cfr. ff. 96 97 sent. appello), r risulta
erroneamente riproposta non essendo la stessa rav-
visabile, nella specie, per la mancanza delle con-
dizioni previste dalla citata norma. Secondo la
quale la inidoneità degli atti deve essere assoluta
in rapporto all'evento voluto, sicchè l'inefficienza strutturale e strumentale del mezzo, da accertarsi con valutazione in astratto, non deve consentire l'attuazione del proposito criminoso neppure in via eccezionale. Il che è certamente da escludere in ordines dall'episodio FA tanto che a seguito dell'assillanate spinta psicologica operata dalla -Sangalli20蚍combinato per iniziativa e, comunque,
- 125
-
_ con la mediazione della medesima l'incontro tra il ER e la FA proprio per la definitiva messa a punto del piano d'investimento eppertanto per una soluzione resa possibile in forza del rile-
vante e concreto contributo in opere ed intenti fornito dall'imputata in danno dell'inerme parte lesa. Donde la prova della fondatezza della statui-
zione adottata in materia dalla Corte essendo incon-
testabile, sulla base delle suindicate risultanze,
☐ l'univocità e l'idoneità degli atti posti in essere
dalla predetta ed anche della volontà cosciente di poter arrecare pregiudizio agli interessi della
FA, di cui la NG, quale sua analista,
conosceva la precarietà delle condizioni psichiche ed economiche.
Con riferimento a tale ultima situazione di indi-
sponibilità finanziaria della FA la difesa ha allargato l'ipotizzata ricorrenza del reato impos-
sibile all'eventualità, pure prevista dalla norma,
dell'inesistenza dell'oggetto
- da accertarsi an-
- eppertanto ad ch'essa con valutazione ex ante una situazione bene definita che va del pari esclu- sa ove si consideri che la donna, seppur carente di mezzi, aveva pur sempre la capacità giuridica e
Hey 126
di fatto di assumere obbligazioni
- come peraltro risulta dalla indicazione circa il modo di reperire finanziamenti fatta dal ER nel suindicato incontro e come già avvenuto in situazioni analoghe in cui altri analizzati, pur privi di mezzi econo-
mici, si erano caricati di debiti per far fronte agli imponenti versamenti di denaro necessari per pagare le quote sottoscritte od onorare alle rispet-
tive scadenze le cambiali rilasciate. E ciò a pre-
scindere dalle notevoli possibilità economiche della madre della FA all'uopo contattata dalla figlia e per telefono dalla stessa NG, evidente ispi-
ratrice del tentativo, che le aveva confermato l'en-
tità della cifra e lo scopo del versamento (cfr. sent. 1° grado pag. 75). Del tutto sterile risulta,
poi, l'insistente riferimento da parte del deducente alla circostanza che l'imputata non aveva comunque intascato alcuna somma di denaro oveenaro si consideri che già nella sentenza di primo grado era stato
affrontato e risolto in termini di ineccepibile correttezza la relativa questione sulla scorta del dato obiettivo della cointeressenza della NG,
anch'essa quotista di società del gruppo, al buon
fine degli investimenti ed, inoltre, che a' sensi
dell'art. 643 C.P. il reato è ipotizzabile anche quando la circonvenzione sia stata realizzata per
- 127 -
-
procacciare ad altri un profitto e, quindi, nell'al-
trui interesse.
Donde l'inconcludenza in fatto e in diritto di tutte le censure formulate dai difensori degli imputati
ER e NG le cui responsabilità in or-
dine ai reati di circonvenzione e di tentata circon-
venzione di persone incapaci è stata confermata dal-
la Corte di Appello con un giudizio che si sottrae ad ogni censura in questa sede di Legittimità per la coerenza, la correttezza e la razionalità dei suoi contenuti e delle relative statuizioni.
-0-0-0-
6 = Quanto al reato di violenza privata in danno dell'EL contestato ex art. 445 C.P.P. al Verdi-
glione ritiene il Collegio che anche le censure formu-
late al riguardo dalla difesa, dirette in parte ad una inammissibile rivalutazione degli accertamenti di merito, risultano destituite di fondamento.
Non sussiste, infatti, il difetto di motivazione de-
nunciato dai difensori avendo la Corte di appello co-
me già il Tribunale, disatteso le proteste d'innocenza la suggerita derubricazione deldell'imputato e reato ascritto nella meno grave fattispecie prevista dall'art. 581 C.P. proprio all'esito dell'attenta ricostruzione dell'episodio, che consentiva di ritenere
May 128
completamente provata la sussistenza della conte-
stata ipotesi di reato, che, considerata dal legi-
slatore a tutela della libertà di autodeterminazione del singolo, richiede un fine di costrizione nei confronti del soggetto passivo da realizzare da parte dell'agente mediante il ricorso a qualsiasi forma di violenza o minaccia.
Risulta, infatti, adeguatamente motivato l'apprez-
zamento positivo delle dichiarazioni e della parte lesa in forza delle connotazioni di sponta-
neità, disinteresse, specificità e reiterazione delle stesse, che le hanno rese sicuramente atten-
dibili così come ha trovato immediato riscontro l'il-
lecito fine perseguito attraverso l'azione violenta compiuta dal ER nel dato obiettivo, che conferma l'assunto accusatorio dell'EL, della protratta prestazione gratuita di attività lavora-
tiva
- non altrimenti giustificata da parte della
Jorna. Donde la legittimità della correlazione di causa ad effetto riconosciuta tra la manifestazione di violenza e l'attività non liberamente prestata dalla predetta.
Vale semmai rilevare che non è vero che il ricorso alla violenza mal si concili _ come assunto da uno
- con "l'enorme influenza che il dei difensori
-*** ricorrente avrebbe esercitato nei confronti di 129
tutti", legittimando tale fatto l'antitetica conclusio-
ne per cui il ER, proprio per l'autorità
indiscussa di cui si riteneva investito, si è sentito autorizzato ad una reazione violenta, tanto più
grossolana ove si consideri la sua rivendicata con-
dizione di uomo di cultura e di operatore dell'animo umano, nei riguardi della malcapitata che aveva osato discutere e contrastare le sue direttive.
-0-0-0- 7 = Ritiene, invece, il Collegio non appaganti sul piano della legittimità le argomentazioni formulate nell'impugnata sentenza in ordine all'imputazione
☐☐ di abbandono di persona incapace di cui la NG
è stata riconosciuta colpevole e dalla quale il
ER è stato assolto per insufficienza di prove. Non risulta, infatti, realizzato nella specie il presupposto necessario ai fini della configura-
izione dell'ipotesi criminosa prevista dall'art. 591
C:P. per cui deve esistere in concreto un rapporto sia pure di mero fatto dal quale nasca per l'agente lo obbligo di custodia o di cura nei confronti del-
l'incapace.
In effetti, al di là di ogni giudizio morale, che
soprattutto nei riguardi della NG non può es-
sere positivo, è sufficiente rilevare che per la pre-
Play 130
detta, chiamata in causa dalla Corte per la sola violazione dell'obbligo di custodia, non sussisteva alcun obbligo del genere essendo venuto meno il
rapporto che in fatto e in diritto la legava alla
FA a seguito del trasferimento della donna nel-
l'abitazione del NO, (che quell'obbligo aveva assunto a titolo personale) ma soprattutto dell'estin-
zione del contratto professionale di psicanalist con la FA per omesso pagamento degli onorari
,
eppertanto per una situazione pacificamente accertata nel corso del giudizio ed utilmente apprezzabile a' sensi dell'art. 1453 Cod. civile o quanto meno in forza dell'art. 2237 Cod. civile, realizzando di per sè tale omissione giusta causa di recesso to in unilaterale. Nè varrebbe osservare, compar sen-
che "il rapporto contrattuale, cui la legge tenza,
dà forza cogente, perdurava al 20.12.1985 come pro-
vato dalla richiesta successiva della NG alla
AN di pagar le sedute" e che conseguentemente perdurava l'obbligo dell'analista di "seguir l'analiz-
zata quale persona affidatasi alla sua custodia",
non rivestendo la suindicata richiesta il significa-
to attribuitole dalla Corte ove si consideri che a seguito dell'estinzione del contratto o quanto meno di sospensione per inadempimento del relativo rappor- to è riconosciuto ex lege al "prestatore d'opera" 131
il diritto al compenso per l'opera svolta" e, quindi,
il diritto di avanzare, come nella specie, richiesta di pagamento di onorari maturati e non corrisposti. Le considerazioni che precedono valgono a fortiori per il ER, la cui posizione risulta, infatti,
correlata strettamente a quella della NG per cui l'insussistenza dell'obbligo di custodia ricono-
sciuta nei confronti dell'una non può che valere anche nei confronti dell'altro.
Consegue l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza limitatamente all'anzidetto reato nei riguar-
di dei suddetti imputati per non aver commesso il fatto, con eliminazione per la sola NG, essen-
do stato il ER già assolto con formula
dubitativa, della relativa pena che, avuto riguardo a quella edittale esclusivamente detentiva prevista per detto reato, va limitata a mesi due di reclusio- ne inflitti a titolo di continuazione dai giudici di merito.
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- Dalle difese è stata censurata l'impugnata sen-
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tenza anche in ordine alle statuizioni di proscio-
glimento del ER e dell'Abate AG dall'im-
putazione sub D e del ER da quella preci- sataata/ne nel capo G della rubrica, già modificata dal 132
Tribunale nell'ipotesi criminosa prevista dall'art. 640 C.P. in forza dell'amnistia concessa con il
D.P.R. 16.12.1986, n. 865 la cui operatività è
stata riscontrata nella specie in considerazione del titolo e della data di consumazione dei sud-
detti reati, della non ostatività delle condizioni personali di entrambi gli imputati e della ineffi-
cacia ai fini impeditivi considerati nel citato provvedimento di clemenza delle aggravanti conte-
state, di cui quella ex art. 61, n. 7 C.P. relativa
al reato sub G è rimasta neutralizzata dalla rico-.
nosciuta attenuante del danno risarcito e dall'ef fettuato giudizio di valenza.
Ma i difensori di entrambi i ricorrenti nel riven-
dicare la piena innocenza dei loro patrocinati hanno dedotto a sostegno dei rispettivi ricorsi mo-
tivi che implicando il completo riesame del merito anche da parte dell'eventuale giudice del rinvio,
non possono aver alcun seguito in forza del dispo-
sto dell'art. 152 C.P.P. Per cui, come ritenuto da questa Suprema Corte regolatrice, con giurisprudenza consolidata dalla quale il Collegio non ha motivo di dissentire anche perchè alcun argomento è stato portato al riguardo dai deducenti, in presenza di una causa estintiva del reato non sono rilevabili - 133 in Cassazione presunti difetti di motivazione della sentenza impugnata neppure ai fini dell'applicazione dell'art. 152 cpv. C.P.P. in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito ex art. 543 C.P.P. sareb-
be incompatibile con il principio dell'applicazione immediata della sopravvenuta causa estintiva. Alla
quale, è bene sottolineare, nessuno degli imputati ha mai inteso rinunciare pur sussistendo, ancor prima della sentenza di appello ed all'emanazione del provvedimento di amnistia, le condizioni occor-
renti per la operatività della misura di clemenza,
tanto che la Corte di appello, dopo aver puntualmente risposto ex art. 515 C.P
. a tutte le questioni devolute al suo giudizio dagli appellanti, si è li-
mitata a prendere atto dell'operatività in favore dei predetti dell'amnistia nel frattempo concessa ed a dichiarare, di conseguenza l'estinzione per tale causa dei suindicati delitti di truffa.
Va, peraltro, rilevato che nella specie e con riferi-
mento ad entrambi i reati non è assolutamente ravvi-
sabile la situazione considerata come eccezione al-
l'enunciato principio che va, infatti, disapplicato soltanto nel caso in cui l'innocenza dell'imputato risulti "per tabulas" nel senso che nella stessa
sentenza deve sussistere la prova evidente della di i 1 134 -
:
1
lui innocenza о l'evidente mancanza di prove di colpevolezza a suo carico, avendo i giudici di ap-
pello all'esito della scrupolosa verifica e della corretta interpretazione delle risultanze proces-
suali individuato - invece - gli elementi di prova che rendevano convinti della responsabilità del
ER e della AB AG in ordine ai reati di truffa loro rispettivamente ascritti.
Vale solo aggiungere a contestazione delle elabora-
te argomentazioni dedotte dal difensore dell'AB
11 Col- AG nel 1° e nel 2° motivo di ricorso che i legio ne ha già ritenuto l'inconcludenza allorchè
ha preso in esame le problematiche concernenti l'ac-
certamento del danno e dell'ingiusto profitto di-
sattendendo perchè giuridicamente errata l'imposta-
zione seguita dalla difesa degli imputati e quindi,
le conseguenti richieste di annullamento con rinvio
о di sospensione del processo ex art. 18 C.P.P.,
che di per sè confermano la inapplicabilità del già
ricordato disposto dell'art. 152 C.P.P. 2° c.-ed al con-
trario quella del principio della immediata opera-
tività delle cause estintive in detto articolo formalmente enunciato.
Nè può trascurarsi la considerazione che la Corte
di Appello trattando specificamente i suindicati argomenti in relazione alle deduzioni degli appellan- 135
ti si è opportunamente richiamata, con-specifico riferimento alle imputazioni di truffa, alla giuri-.
sprudenza elaborata da questa Suprema Corte in ma-
teria per cui "il ricorso di una sfavorevole altera-
zione del soggetto passivo ingannevolmente indotto come nella specie - ad un negozio giuridico che diver-
samente non avrebbe stipulato, anche nell'ipotesi di equivalenza sul piano economico fra prestazione e contraprestazione "integra comunque il danno postu-
lato dall'art. 640 C.P. ai fini della configurazione del reato.
-0-0-0-
La Corte di appello ha disatteso le richieste 9 =
avanzate nell'interposto gravame dal ER in ordine alla esclusione di aggravanti, alla conces-
sione di attenuanti, ad un diverso e più favorevole giudizio di valenza ed alla misura della pena con motivazione che i difensori hanno censurato allegan-
done di volta in volta l'erroneità, l'incompletezza
To il difetto assoluto in quanto la Corte avrebbe eluso se non addirittura ignorato i relativi temi
d'indagine o malamente impostato sul piano giuridico le valutazioni effettuate al riguardo.
Ma ritiene il Collegio l'infondatezza delle dedotte censure avendo, al contrario, la Corte correttamente 136 e coerentemente statuito in fatto e in diritto sul-
le questioni e le richieste devolute al suo giudizio con una motivazione che, anche per quel che concerne l'esercizio dei poteri discrezionali legittimamente effettuato, si sottrae ad ogni sindacato da parte
di questo giudice di legittimità. Le cui competenze istituzionali si limitano, infatti, all' accertamento della sussistenza degli elementi dedotti a fondamen-
to delle valutazioni in materia contenuta in —
sentenza ed al controllo della loro congruità e ri-
levanza sul piano logico-giuridico.
I particolare la Corte ha confermato la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 5 C.P. (limi- tata, peraltro, ai reati di estorsione essendo stata assunta la stessa nella struttura di quelli di cir-
-
convenzione) facendo esatto riferimento alle condi-
zioni di minorata difesa del ON e della Val-
lero eppertanto ad una situazione non contestabile
obiettivamente per i puntuali riferimenti allo stato delle persone offese certamente menomate, per le
sindromi riscontrate a loro carico, nella lei/ca-
pacità di validamente contrapporsi alle insidie poste in essere dagli imputati, che, approfittandone,
sono di certo rimasti agevolati nell'esecuzione dei fatti criminosi loro ascritti. Nè tale aggravan- te esclude di per sè quella prevista dall'art. 61, 137
n. 11 C.P., la cui ricorrenza la Corte ha fondata-
mente ritenuto nella specie ex art. 2229 Cod. Civile
in relazione al rapporto intercorso tra analisti ed analizzati, sicuramente sfruttato dagli uni in danno degli altri, avendo lo stesso consentito di stabilire il contatto e di mantenere la frequenta-
zione ed il controllo, non costituendo la motivazio-
ne relativa a quest'ultima aggravante la "duplica-
zione" di quella concernente l'art. 61, n. 5 C.P., come asserito dalla difesa, per 1'autonomia delle situazioni considerate e delle relative valutazioni.
Dovendosi, infatti, ammettere la compatibilità tra le due aggravanti (cfr. in caso analogo Sez. 1°,
15.11.1977, Spada) per la mancanza di una condotta
unitaria contemporaneamente riconducibile alle due norme. Nè va trascurata, al riguardo, la eterogenei-
tà delle aggravanti in oggetto, che di per sè già
costituisce motivo di differenziazione, essendo C.P70 com classificabile ex art. Come circostanza oggettiva quella prevista dall'art. 61 n. 5 C.P. in quanto concernente la persona dell'offeso e quale circo-
stanza soggettiva quella di cui all'art. 61, n. 11
C.P. perchè relativa alla condizione personale del colpevole.
KE - 138
IS
Il riferimento fatto dalla Corte di Appello al mo.
vente tutt'altro che di valore morale o sociale". del-
l'azione, posta in essere dall'imputato per "soddi- sfare la sua sfrenata ambizione e la sua smania di potere" che certamente ha costituito una, anche se non la sola, delle relative spinte psicologiche centra e correttamente risolve il problema posto dal deducente in ordine alla denegata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 1 C.P. che
si giustifica, infatti, solo quando la condotta illecita sia determinata da motivi che per la loro spiccata elevatezza di contenuto e per le finalità
altruistiche che la ispirano trovino immediata ed incondizionata eco nella coscienza etica della società superando, infatti, la media dei sentimenti umani o quelli personali ed egoistici dell'agente,
mentre deve escludersi nel modo più categorico che il rifiuto delle attenuanti generiche opposto dalla
Corte sia "frutto di prevenzione", come infondata- mente affermato da uno dei difensori del ER,
avendo la Corte con ampia e corretta motivazione le-
gittimato tale giudizio. Vale al riguardo precisare che la ratio della disposizione dell'art. 62 bis
C.P. non impone al giudice di merito di far menzionea -
esplicita di ogni singola deduzione difensiva esau- 139 _rendosi l'obbligo della motivazione, che nella specie concerne l'esercizio di un potere discrezio-
nale, nella indicazione di quegli elementi di valore determinante o preminente che, ad avviso o del predet-
to, costituiscano causa ostativa alla applicazione delle attenuanti stesse. Come è dato rilevare nella specie in cui la Corte nella corretta applicazione dei criteri dettati dall'art. 133 C.P. e con pun-
tuale ed esauriente riferimento a circostanze ed a situazioni specificamente sintomatiche in ordine al-
la personalità dell'imputato ed alla gravità dei fat- t ti ha indicato le ragioni che non giustificavano l'adozione di particolare clemenza in favore dell'im-
putato. Razionalmente conseguenziale deve ritenersi il confermato giudizio di comparazione, che finaliz-
zato al miglior adeguamento della pena al caso con- creto presuppone un giudizio che tenga conto in sede di apprezzamento della personalità dell'imputato e della gravità dei fatti oltre che della incidenza
- Che, nella anche della quantità delle aggravanti specie, hanno innegabilmente marcato i fatti stessi,
Con un'impronta di ragguardevole rilevanza penale e sono valse a segnalare in maniera decisamente ne-
gativa l'imputato non riscattato dalle sue pesanti responsabilità neppure sul piano morale dall'effet- 140
-
tuato risarcimento dei danni, sminuito nel suo si-
gnificato dagli intenti mistificatori in tema di danno e di profitto perseguiti dal predetto, come rilevato anche dai giudici di appello, le cui valu-
tazioni della vicenda e del principale suo prota-
gonista sorreggorono senz'altro il giudizio di con-
gruità della misura della pena sinteticamente
espresso nella parte conclusiva della motivazione,
che non va, pertanto, isolatamente considerato come fatto con palese errore di metodo dal difensore, do vendosi integrare l'una parte con le altre allorquan- do, come nella specie, i criteri da applicare e gli.
elementi da considerare abbiano già trovato spazio ed apprezzamento in sentenza.
Ad eccezione del ER e della NG in fa- vore di queli la sentenza impugnata è stata annulla-
ta senza rinvio seppur limitatamente ad una sola imputazione, tutti gli altri ricorrenti i cui gravami sono stati dichiarati inammissibili (SO e NO)
o rigettati (ST e AB AG) sono tenuti al pagamento in solido delle spese processuali e,
ciascuno, al versamento in favore della Cassa delle
Ammende della somma che il Collegio ritiene di sta-
bilire in via equitativa in L. 500.000.
P.Q.M.
V. gli artt. 537, 201, 539 n. 1, 152 e 549 C.P.P. 141
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dichiara inammissibili i ricorsi proposti da SO
IO e NO IO avverso la sentenza 18.2.1987
della Corte di appello di Milano;
annulla l'impugnata sentenza nei confronti dei ri-
correnti ER Armando e NG IU
limitatamente al reato di abbandono di persona inca-
pace di cui al capo C della rubrica per non aver com-
messo il fatto ed elimina la relativa pena di mesi 2.
di reclusione inflitta alla NGza titolo di con-
tinuazione%;B
rigetta nel resto i ricorsi del ER e della
NG ed in toto quelli proposti da ST RB-
nato ed AB AG Chiara;
condanna il NO, lo SO, il ST e l'Abba-
te AG al pagamento in solido delle spese proces-
suali, e ciascuno, di L. 500.000 alla Cassa delle
Ammende.
Roma, 10.3.1989
IL PRESIDENTE
(dott. Alfredo Sebastio)
مثل DEPOSITATA IN CANCELLERIA
IL CONSIGLIERE ESTENSORE addi 27 LUG. 1989 (dott. Brunello della Penna) CAN LIERE M ett unterАшш иреште 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 - violazione dell'art. 475 n. 3 C.P.P. per con-