Cass. pen., sez. II, sentenza 10/03/1989, n. 10693
CASS
Sentenza 10 marzo 1989

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La previsione normativa della circostanza aggravante prevista dall'art. 112 n. 3 cod. pen. - coerentemente alla finalità che persegue e cioè di sanzionare con maggior severità la Forma di più intensa Determinazione psicologica rispetto a quella normale riconducibile nella previsione dell'art. 110 stesso codice - deve ritenersi comprensiva non solo dei rapporti di subordinazione connessi all'investitura di pubblici impieghi o funzioni e di quelli attinenti all'istituto della famiglia ed, in genere, a qualsiasi soggezione di indole privata, ma anche di qualunque relazione di fatto e, magari contra ius, che una soggezione comporti. Pertanto, ai fini della configurabilità della predetta aggravante, il dato qualificante è rappresentato da un comportamento che, al di là di ogni classificazione del rapporto sottostante, abbia consentito la realizzazione di specifici reati, attenuando in concreto, pur senza annullarle, le facoltà di reazione del soggetto "determinato" (coactus tamen volui) da parte di quello "determinante" in forza di una "coercizione", o meglio, "soggezione psicologica" derivante dal timore reverenziale o dalla preoccupazione di non pregiudicare i propri interessi o da semplice suggestione. Il che giustifica, peraltro, la correlativa disposizione dell'art. 114, secondo cpv. Cod. pen., che prevede la eventuale diminuzione di pena per il "determinato", proprio in forza di detta opera di sfruttamento o di condizionamento psicologico da lui subita. (fattispecie in tema di estorsione realizzata da singoli analisti, che abusando, delle rispettive qualità e della precarietà delle condizioni di equilibrio psichico e delle capacità di reazione dei propri analizzati in concorso con il capo carismatico dell'organizzazione nonché amministratore della società del gruppo, avevano costretto i singoli assistiti a sborsare ingenti somme di denaro e di assumersi pesanti obbligazioni finanziarie).*

Non sono deducibili come motivi di ricorso in Cassazione le violazioni delle norme della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in quanto non sono applicabili ai rapporti giuridici interni, avendo efficacia vincolante solo per le parti contraenti e non per i singoli. ( Conf mass n 161894; ( Conf mass n 158743; ( Conf mass n 163330; ( Conf mass n 162912; ( Conf mass n 178178; ( Conf mass n 174896; ( Conf mass n 158743; ( Conf mass n 154850; ( contra mass n 155007; ( contra mass n 154632; ( contra mass n 168410; ( contra mass n 168409; ( contra mass n 168408).*

Il giudice di merito è libero non solo nella scelta dei mezzi di prova ma anche nella loro valutazione nel senso che egli può attribuire ad essi il valore probatorio che realisticamente risponde al loro contenuto nell'ambito di un ragionamento logico e giuridicamente corretto che rispecchi la realtà processuale, non esistendo nel sistema processuale vigente una gerarchia di prove privilegiate. Ne consegue che anche gli indizi, le presunzioni, le prove critiche indirette ovunque rinvenibili (e quindi anche in procedimenti connessi) e comunque ricollegabili al fatto da ricostruire ed alle responsabilità da accertare, possono essere considerati idonei ai fini della relativa prova quando, esattamente valutati nel loro nesso logico, conferiscano le necessarie certezze.*

I poteri discrezionali, riconosciuti al giudice d'appello dall'art. 520 cod. proc. pen. in tema di rinnovazione del dibattimento, non contrastano con il disposto dell'art. 6, lett. D) della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ne' con l'art. 24 della Costituzione, in cui sono rispettivamente enunciati il diritto "dell'accusato" ad "ottenere la citazione e l'interrogatorio dei testimoni a discarico a pari condizione dei testimoni a carico" e la inviolabilità del diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento. Il suddetto diritto di difesa, infatti, al pari di tutti gli altri diritti sanciti dalla carta costituzionale non può considerarsi assoluto e svincolato da qualsiasi limitazione - dovendosi coordinare con altre situazioni giuridiche soggettive o oggettive di Rilevanza costituzionale ed in primo luogo con l'interesse al sollecito Esercizio della giurisdizione ed alla eliminazione di intralci superflui - e non comporta che sia assicurato in ogni caso e sotto ogni aspetto all'interessato e al suo difensore il massimo delle garanzie formali astrattamente concepibile. Ne consegue che l'art. 24 della cost. Deve ritenersi violato solo quando il legislatore ordinario nel disciplinare il diritto di difesa in relazione alle peculiari caratteristiche delle varie fasi ed ai vari tipi di procedimento abbia formalmente o sostanzialmente escluso il diritto medesimo e non anche quando lo abbia soltanto sottoposto a ragionevoli limitazioni. (nella fattispecie questa Corte ha escluso ogni menomazione del diritto dell'imputato di potersi difendere adeguatamente, in un giudizio direttissimo atipico, a causa dell'Esercizio da parte dei giudici di merito del potere di riduzione delle liste testimoniali per sovrabbondanza e superfluità dei testi e la fissazione di termini per la presentazione delle stesse).*

Costituisce intimidazione illegittima, idonea, come tale, ad integrare il delitto di estorsione ex art. 629 cod. pen., anche una minaccia dalla parvenza esteriore di legalità allorquando sia fatta, non già con l'intenzione di esercitare un diritto, ma allo scopo di coartare l'altrui volontà e di ottenere risultati non consentiti attraverso prestazioni non dovute nell'an o nel quantum o quando pur correlandosi ad un diritto riconosciuto e tutelato dall'ordinamento se ne realizzi, suo tramite un distorto Esercizio per il conseguimento di scopi contra ius, diversi come tali da quelli per cui lo stesso è stato riconosciuto e tutelato. (nella fattispecie è stata ritenuta legittima la configurabilità del reato di estorsione con abuso della posizione dominante dell'analista e sfruttamento di quella psicologicamente subordina dell'analizzato, avendo il primo minacciato di recedere dal contratto, interrompendo il rapporto di analisi, al fine di ottenere la erogazione non dovuta e non voluta di capitali imponendo all'analizzato l'acquisto di quote sociali).*

La valutazione da parte dei giudici di merito, circa la sussistenza o meno degli estremi per la sospensione del procedimento ex art. 18 cod. proc. pen. in tema di questioni penali pregiudiziali ad un procedimento penale ed il rinvio del dibattimento a tempo indeterminato ex art. 432 cod. proc. pen., è incensurabile in Sede di legittimità. (nella specie la Corte d'appello aveva rigettato la richiesta di sospensione del processo in corso in attesa della perizia contabile in via di espletamento nel processo penale principale tuttora in fase di istruzione formale). ( V mass n 169004).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 10/03/1989, n. 10693
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10693
    Data del deposito : 10 marzo 1989

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