Sentenza 28 giugno 2016
Massime • 1
La riduzione del minimo edittale della pena prevista per i reati di detenzione e cessione di stupefacenti di lieve entità per effetto del D.L. 20 marzo 2014, n. 36, conv. con mod. dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, impone al giudice d'appello di diminuire la pena inflitta con sentenza resa in prima cura precedentemente alla modifica normativa, irrogando il nuovo minimo, soltanto se risulti che il giudice di primo grado abbia inteso applicare il minimo della pena indipendentemente dalla sua quantificazione e non, invece, quando quest'ultimo abbia ritenuto la pena inflitta adeguata alla gravità del fatto, fornendone congrua motivazione, potendosi in tal caso anche confermare la pena irrogata dal primo giudice, ovvero applicare una pena comunque superiore al nuovo minimo edittale, purché inferiore a quella inflitta in primo grado. (Fattispecie in cui il giudice di merito, pur riconoscendo l'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, non aveva ritenuto la condotta minimale, in tal maniera motivando adeguatamente l'entità dell'aumento di pena irrogato a titolo di continuazione).
Commentario • 1
- 1. PEC vietata per le parti, privilegio del solo giudice (Cass. 1056/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 gennaio 2020
E' da escludere che le parti private possano usare la PEC per comunciare con il giudice: l'utilizzo del mezzo è consentito al solo ufficio di cancelleria e non anche alle parti private. L'ammissibilità dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento avanzata a mezzo della posta elettronica certificata dal difensore di fiducia dell'imputato, poiché il dettato della norma di cui al D.L. n. 179 del 2012, art. 16, comma 4, è ostativo ad una estensione ai difensori della possibilità di effettuare comunicazioni e notificazioni e di presentare istanze mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata. Corte di Cassazione sez. III Penale, sentenza 25 settembre 2019 – 14 gennaio 2020, n. …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/06/2016, n. 41774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41774 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2016 |
Testo completo
417 7 4/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 28/06/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Presidente N. Dott. ANTONIO PRESTIPINO 1939 - - Consigliere - Dott. MARCO MARIA ALMA REGISTRO GENERALE N. 5951/2015 - Rel. Consigliere - Dott. STEFANO FILIPPINI - Consigliere - Dott. SERGIO BELTRANI Dott. COSIMO D'ARRIGO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ND SE N. IL 31/12/1973 avverso la sentenza n. 2314/2011 CORTE APPELLO di ANCONA, del 20/06/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/06/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO FILIPPINI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Ciro A.Angelitlis che ha concluso per l'o mullomeno com indio linieramenteевошибо ol Бело шсебо бол о мебото; Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Michele Dimeriacci che chiede l'accoglimento del ricono RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 20.6.2014, la Corte di appello di Ancona confermava la sentenza del 24.5.2010 del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona con la quale ND SE era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di spaccio di stupefacenti e ricettazione di medicinali.
1.1. La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l'atto d'appello, in punto di destinazione allo spaccio della droga sequestrata, asseritamente detenuta per uso personale, di insussistenza del delitto di ricettazione, stante la buona fede dell'imputato circa la provenienza dei medicinali, e, in punto di trattamento sanzionatorio, per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e per l'eccessività dell'aumento per la continuazione.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputato, per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando i seguenti motivi di gravame:
2.1. inosservanza o erronea applicazione della legge nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., con riferimento all'art. 192 commi 1 e 2 cod. proc. pen.; in particolare, in relazione al reato di spaccio, si duole del mancato riconoscimento dell'uso personale dello stupefacente e, in relazione alla ricettazione, rappresenta che l'imputato deteneva i farmaci perché acquistati in parte con ricetta e, per il resto, perché acquistati da un conoscente.
2.2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al calcolo errato della pena posta in continuazione ed eccessività dell'aumento per la continuazione in relazione all'art. 73 comma 5 DPR 309/1990 e 81 comma 2 c.p. .
2.3 vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato.
1.Quanto al primo motivo, trattasi di valutazioni di merito che sono insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e l'argomentare scevro da vizi logici, come nel caso di specie. (Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U., n. 12 del 31.5.2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U. n. 1 47289 del 24.9.2003, Petrella, Rv. 226074 ). Inoltre la doglianza riproduce pedissequamente gli argomenti prospettati nel gravame, ai quali la Corte d'appello, attraverso una lettura critica delle risultanze dell'istruttoria dibattimentale per come interpretate dal giudice di prime cure, ha dato adeguate e argomentate risposte, esaustive in fatto e corrette in diritto, che il ricorrente non considera e si limita a censurare genericamente.
1.1 Invero, quanto al reato di spaccio di stupefacenti, la Corte territoriale ha adeguatamente considerato la circostanza, prospettata nei motivi di appello, che l'imputato potesse detenere la cocaina per uso personale, ma è pervenuta ad escludere tale ipotesi sulla base di una valutazione in fatto priva di illogicità manifesta e, pertanto, incensurabile in questa sede;
in tal senso si sono valorizzate, in maniera del tutto ragionevole, le circostanze relative al quantitativo di droga, alla purezza della stessa, al reddito contenuto di cui il MA disponeva per la discontinuità del lavoro.
1.2 Analogamente, quanto al reato di ricettazione, la Corte ha ravvisato la presenza dell'elemento soggettivo sulla base della vetustà della ricetta medica esibita dalla difesa e sulle dichiarazioni dell'imputato medesimo, che ha ammesso di aver ricevuto parte dei farmaci anabolizzanti sequestrati da un conoscente per venderli nell'ambiente delle palestre;
così dicendo, l'imputato ha dimostrato di aver avuto evidente consapevolezza della estraneità dei medicinali in questione dal mercato libero e lecito, trattandosi di specialità non in libero commercio, ma soggette a prescrizione medica, se non addirittura soggette a particolari restrizioni terapeutiche o del tutto vietate.
1.3 Dunque, con il motivo in esame, il ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione, tenta in realtà di sottoporre a questa Corte un giudizio di merito, non consentito anche dopo la Novella. La modifica normativa dell'articolo 606 cod. proc. pen., lett. e), di cui alla legge 20 febbraio 2006 n. 46 ha lasciato infatti inalterata la natura del controllo demandato la corte di Cassazione, che può essere solo di legittimità e non può estendersi ad una valutazione di merito. Al giudice di legittimità resta tuttora preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione о l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la 2 h Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre la Corte, anche nel quadro della nuova disciplina, è e resta giudice della motivazione. Peraltro, come accennato, nel caso di specie va anche ricordato che con riguardo alla decisione in ordine all'odierno ricorrente ci si trova dinanzi ad una c.d. "doppia conforme" e cioè doppia pronuncia di eguale segno per cui il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione della motivazione del provvedimento di secondo grado. Il vizio di motivazione può infatti essere fatto valere solo nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione ha riformato quella di primo grado nei punti che in questa sede ci occupano, non potendo, nel caso di c.d. "doppia conforme", superarsi il limite del "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Cass. Sez. 4, sent. n. 19710/2009, Rv. 243636; Sez. 1, sent. n. 24667/2007; Sez. 2, sent. n. 5223/2007, Rv 236130).
2. Passando al secondo motivo di ricorso, la sentenza impugnata contiene un'esaustiva motivazione in ordine alla quantificazione dell'aumento della pena base per il reato di ricettazione con quella relativa al reato di spaccio. Come accennato, il ricorrente lamenta assenza di motivazione in ordine all'aumento a titolo di continuazione per il reato di cui all'art. 73 comma 5 del DPR 309/1990 rispetto alla pena base per la ricettazione, nonché l'eccessività/illegittimità della quantificazione dello stesso alla luce della modifica normativa portata dal D.L. n. 146/2013 convertito in legge n. 10/2014 che ha ridotto la pena edittale massima. L'assunto è infondato. Secondo la giurisprudenza di legittimità condivisa dal collegio, la riduzione delle pene previste per i reati di detenzione e cessione di stupefacenti di lieve entità impone al giudice d'appello di diminuire la pena inflitta con sentenza resa in prima cura precedentemente alla modifica normativa, irrogando il nuovo minimo, soltanto se risulti che il giudice di primo grado abbia inteso applicare il minimo della pena indipendentemente dalla sua quantificazione e non, invece, quando quest'ultimo abbia ritenuto la pena inflitta adeguata alla gravità del fatto, fornendone congrua motivazione, potendosi in tal caso anche confermare la pena irrogata dal primo giudice, ovvero applicare una pena comunque superiore al nuovo 3 minimo edittale, purché inferiore a quella inflitta in primo grado (in tal senso, si veda Sez. 3, n. 43594 del 09/09/2015, Rv. 265271). Così inquadrata la questione, dalla lettura della sentenza di appello emerge chiaramente come i giudici del merito, pur concedendo generosamente l'ipotesi attenuata rispetto ad un fatto considerato "comunque di non lieve rilevanza", trattandosi di quasi 30 grammi di cocaina, non hanno inteso valutare come minimale la condotta in esame, e hanno in tal modo adeguatamente motivato l'entità dell'aumento di pena irrogato a titolo di continuazione. Entità di aumento che è stata giudicata adeguata anche in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche in considerazione della pluralità di sostanze detenute e dell'inserimento in un traffico illecito.
3. Quanto, infine, alla questione inerente alla mancata concessione delle attenuanti generiche, conformemente all'orientamento espresso più volte da questa Corte, deve rilevarsi che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in Cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. VI n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419; sez. II n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163). Ed ancora, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez.VI n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Nel caso di specie, i giudici di appello hanno ampiamente argomentato il rigetto (cfr. pagg. 5 e 6 della relativa sentenza), escludendo la significatività della collaborazione e sottolineando la gravità dei fatti con argomenti logici e adeguati.
4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dell'imputato che lo ha proposto al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 28 giugno 2016. Il Presidente Il Consigliere estensore Dr. Antonio Prestipino Dr. Stefano Filippini محمد DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 5 OTT. 2016 Oggi IL CANCELLIERE: DA Colapinto 2 5