CASS
Sentenza 22 maggio 2026
Sentenza 22 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/05/2026, n. 15651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15651 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 6072/2023 R.G. proposto da: OR FR, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall'avvocato Loredana Gazzetti unitamente all’avvocato Marco Giuliani;
-ricorrente- contro CI SI S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesa dall'avvocato Achille Buonafede unitamente all’avvocato Sandra Beltrami;
-controricorrente- Civile Sent. Sez. 3 Num. 15651 Anno 2026 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: PELLECCHIA ANTONELLA Data pubblicazione: 22/05/2026 2 nonché contro HI ZO;
-intimato- nonché sul controricorso incidentale proposto da Allianz S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesa dall'avvocato Achille Buonafede unitamente all’avvocato EL Sesta;
-controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 49/2023 depositata il 21/12/2022. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/05/2026 dalla Consigliera EL EL. Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale RT EL ST, che si riporta alla memoria depositata e chiede che la Corte rigetti il ricorso principale e dichiari assorbito il ricorso incidentale condizionato. FATTI DI CAUSA 1. Nel 2013 FR OR adiva il Tribunale di Modena chiedendo la condanna di ZO HI, della CI SI s.r.l. e di Allianz SI S.p.A. al risarcimento dei danni subiti a seguito del subentro 3 - n.q. di beneficiario - in diverse polizze vita stipulate da alcuni clienti della compagnia di assicurazioni, poi rivelatesi inesistenti. A fondamento della domanda, parte attrice esponeva che tale operazione le veniva espressamente illustrata dal proprio consulente, ZO HI (promotore presso la Allianz S.p.A. e socio della CI SI s.r.l.), che a sua volta si impegnava con il OR, in forza di una scrittura privata, a versare, nella misura del 50% ciascuno, la somma cui gli assicurati avevano diritto per il riscatto anticipato delle polizze. In attuazione di tale accordo, il OR aveva poi consegnato al HI la metà della somma indicata come necessaria per la cessione. Nel dettaglio, per quanto ancora di interesse, parte attrice chiedeva la condanna al risarcimento dei danni della CI SI s.r.l. e di Allianz S.p.A. (in solido con il HI) ai sensi degli artt. 118 e 119 del d.lgs. 209/2005 e dell’art. 2049 c.c. Costituitesi in giudizio, CI SI s.r.l. ed Allianz S.p.A. instavano per il rigetto della domanda;
quest’ultima chiedeva, altresì, di essere tenuta indenne dalla CI SI s.r.l. (di cui il HI era socio) delle somme alle quali sarebbe stata eventualmente condannata. 1.1. Il Tribunale di Modena, con sentenza n. 6/2018, accoglieva la domanda attorea, condannando i convenuti, in solido tra loro, al pagamento della somma di Euro 90.500,27, a titolo di risarcimento dei danni, oltre interessi legali, in favore del OR, nonché alle spese di lite. Condannava, inoltre, la CI SI s.r.l. e ZO HI a tenere indenne Allianz S.p.A. delle somme alle quali la stessa risultava condannata. 2. La Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 49/2023, accoglieva l’impugnazione della CI SI s.r.l. e, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda proposta da FR OR nei confronti dell’appellante, condannando quest’ultimo alla restituzione, in 4 favore di Allianz S.p.A., della somma di Euro 20.432,84, versata dalla stessa a titolo di spese di lite in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi. Condannava, inoltre, il OR alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in favore della CI SI s.r.l. e di Allianz S.p.A. La sentenza veniva poi corretta ex artt. 287 ss. c.p.c. con provvedimento depositato in data 21/02/2023, integrando il dispositivo con la condanna del OR al pagamento, in favore di Allianz S.p.A., della somma di Euro 90.511,12, oltre interessi legali, a titolo di restituzione di quanto ricevuto dalla Allianz S.p.A. in esecuzione della sentenza di primo grado in data 23/01/2018. Nel dettaglio, ritenevano i giudici d’appello che la condotta colposa del danneggiato assumesse rilevanza eziologica esclusiva, ai sensi dell’art. 1227, comma 1, prima parte, c.c., tenuto altresì conto dei caratteri di anomalia della vicenda, idonei e sufficienti a rendere irrilevante l’occasionalità necessaria derivante dal rapporto tra il promotore e le compagnie assicurative. 3. Per la cassazione di tale sentenza FR OR ha proposto ricorso, affidato a cinque motivi. 3.1. CI SI s.r.l. e Allianz S.p.A. hanno resistito con distinti controricorsi;
quest’ultima ha altresì proposto ricorso incidentale condizionato, affidato ad un unico motivo. 3.2. ZO HI non ha svolto attività difensiva. 3.3. Tutte le parti hanno depositato memoria. 3.4. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso principale, con conseguente assorbimento del ricorso incidentale condizionato. RAGIONI DELLA DECISIONE 5 4. Preliminarmente, si rileva che non risulta in atti la prova dell’avvenuto perfezionamento della notificazione del ricorso proposto da FR OR nei confronti di ZO HI, il quale resta - peraltro - parte intimata nel giudizio di cassazione. Cionondimeno, tale circostanza non osta alla disamina del ricorso come proposto da FR OR, potendosi applicare al caso di specie - proprio in ragione dell’esito della presente impugnazione - i principi affermati, da ultimo, da Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 11825 del 05/05/2025 (alla cui motivazione sul punto specifico qui si rinvia, ai sensi dell’art. 118, comma 1, ultimo inciso, disp. att. c.p.c.), secondo cui «il rispetto del diritto fondamentale alla ragionevole durata del processo impone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c., di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo alla sua sollecita definizione, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo, in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato a produrre i suoi effetti, sicché, ove il ricorso per cassazione sia “prima facie” infondato, è superfluo fissare un termine per l’integrazione del contraddittorio o per la rinnovazione della notifica nulla o inesistente, ciò traducendosi in un aggravio di spese e in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio, senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti». Per tali ragioni, si appalesano superflui il rinvio della causa a nuovo ruolo e la fissazione di un termine per l’integrazione del contraddittorio nei confronti del HI. 6 5.1. Tanto premesso, con il primo motivo del ricorso principale si prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 2049 c.c. Il OR censura la statuizione della sentenza d’appello che ha ravvisato «un concorso di colpa del creditore tale da elidere il diritto al risarcimento come preteso in atto di citazione» (a pag. 4 della sentenza impugnata) a causa dell’accordo intervenuto con l’agente (che partecipava alla ripartizione dei futuri premi) e del pagamento in contanti effettuato in varie tranches dal OR. Assume che essa è contraria alle risultanze probatorie (elencate in ricorso, a pagg. 13-14), nonché all’accertamento compiuto in sede penale sulla medesima vicenda. 5.2. Con il secondo motivo del ricorso principale si prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Assume il ricorrente che la Corte d’appello avrebbe dato «maggior importanza» ad alcuni fatti rispetto ad altri, ritenendo che l’uso di cartamoneta - in luogo di altre, diverse forme di pagamento - fosse idoneo a determinare l’interruzione del nesso di causalità. Rileva, ancora, che la Corte territoriale non ha tenuto in debito conto che la causa del pagamento era rappresentata dall’acquisto di un contratto su modulo Allianz, negoziato dall’agente anche nella sua qualità di socio della CI SI s.r.l. ed “agente di assicurazione Allianz”. I giudici d’appello - ad avviso del ricorrente - avrebbero altresì trascurato che il pagamento era stato effettuato dal OR nei confronti di un agente di assicurazione (il HI) che da più di un decennio svolgeva tale attività, risultando inserito direttamente nell’organigramma Allianz. 5.3. Con il terzo motivo del ricorso principale si prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione agli artt. 2049 e 1227 c.c. 7 Parte ricorrente deduce che, in caso di vendita di polizze vita inesistenti, alla compagnia assicuratrice si applica il medesimo regime di responsabilità previsto per le ipotesi di intermediazione finanziaria. Pertanto, se un agente vende a terzi prodotti fasulli, l’assicurazione risponderebbe in solido del danno subìto dal cliente, anche quando non ne ha provato il dolo o la colpa (viene evocato, in proposito, il precedente di Cass. n. 20787/2018). Pertanto, ad avviso del ricorrente, i giudici d’appello avrebbero erroneamente escluso il nesso di causalità, ritenendo che la condotta del OR fosse tale da “interromperlo”. Osserva, di contro, che l’art. 2049 c.c. integra una fattispecie di responsabilità di natura oggettiva. Deduce, ancora, che il risarcimento non è dovuto, secondo l’ultimo comma dell’art. 1227 c.c., per i danni che il cliente avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza e che, secondo la giurisprudenza di legittimità, per riconoscere l’applicabilità dell’art. 1227 c.c., occorre che i rapporti tra promotore ed investitore presentino connotati di anomalia, se non addirittura di connivenza o di collusione in funzione elusiva della disciplina legale. Pertanto, la consegna di somme di denaro da parte del cliente con modalità difformi da quelle cui il promotore dovrebbe attenersi non può rilevare, da sola, ad escludere il rapporto di necessaria occasionalità (Cass. n. 32514/2018). 5.4. Con il quarto motivo del ricorso principale si prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’all’art. 2909 c.c., in relazione al giudicato della sentenza penale di condanna dell’agente e al giudicato di sentenze di merito su analoghe fattispecie. Ritiene il ricorrente che la sentenza impugnata è errata poiché non rileverebbe che il HI era stato condannato in sede penale per il delitto di truffa, rispetto a fattispecie tutte uguali. Tale circostanza, ad 8 avviso del ricorrente, non consentirebbe di ravvisare una ipotesi di corresponsabilità del OR. Riferisce, ancora, che la stessa Corte d’appello di Bologna, in una fattispecie analoga a quella oggetto di causa, ha espressamente accertato il nesso di causalità. 5.5. Con il quinto motivo del ricorso principale si prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 287 c.p.c., poiché la Corte territoriale avrebbe errato nell’accogliere l’istanza di correzione di errore materiale della Allianz, correggendo il capo primo della sentenza, con provvedimento del 21 febbraio 2023. Ciò in quanto - osserva il ricorrente - la sentenza non era affetta da «vizi meramente formali derivanti da una divergenza evidente e facilmente rettificabile tra l’ideazione o l’intendimento del giudice e la sua materiale esteriorizzazione non incidente sul contenuto sostanziale della decisione» (a pag. 48 del ricorso per cassazione). Ed infatti, nella tesi di Allianz S.p.A., la sentenza mancava di una pronuncia in relazione alla condanna alla restituzione della somma pagata per effetto della sentenza di primo grado;
pertanto, il ricorrente deduce che il rimedio eventualmente esperibile, nella specie, doveva ravvisarsi nell’impugnazione della sentenza. 6.1. Per motivi di ordine logico, va esaminato con priorità il terzo motivo del ricorso principale. Esso è infondato. 6.1.1. Secondo un consolidato indirizzo interpretativo (per vero richiamato dallo stesso ricorrente), la responsabilità della compagnia di assicurazioni è astrattamente inquadrabile nella fattispecie di responsabilità oggettiva da fatto illecito ex art. 2049 c.c., quale ipotesi di responsabilità indiretta per il danno provocato dal proprio incaricato, agevolato o reso possibile dalle incombenze demandategli, su cui la preponente aveva la possibilità di esercitare poteri di direttiva e di 9 vigilanza (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14578 del 22/06/2007; ma, in tal senso, cfr. già Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12945 del 19/12/1995; Sez. 3, Sentenza n. 4005 del 03/04/2000). Al fine di ottenere la condanna della società preponente per il fatto illecito posto in essere dal preposto, consistito nell’appropriazione di somme consegnategli dal risparmiatore a seguito della sottoscrizione di un contratto di investimento, il preteso danneggiato è tenuto a dimostrare di avere effettivamente affidato il proprio denaro per l’effettuazione di attività rientranti apparentemente, secondo un criterio di normale affidamento in buona fede, nel campo di operatività del rapporto tra preponente e preposto (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1741 del 25/01/2011; Sez. 1, Sentenza n. 6829 del 24/03/2011). In particolare, perché possa configurarsi una responsabilità della compagnia di assicurazioni ex art. 2049 c.c., è necessario provare il «rapporto di occasionalità necessaria» tra la condotta dell’agente e le incombenze che gli erano state affidate dal preponente, nel senso che l’incombenza abbia determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e l’evento dannoso, anche se il dipendente (o, comunque, il collaboratore dell’imprenditore) abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze, purché sempre nell’ambito dell’incarico affidatogli. A questo proposito, non assumono decisivo rilievo la natura e la fonte del rapporto esistente tra preponente e preposto, essendo sufficiente anche una mera collaborazione o ausiliarità del preposto, nel quadro dell’organizzazione e delle finalità dell’impresa gestita dal preponente (v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4005 del 03/04/2000). Il fondamento della responsabilità ex art. 2049 va, infatti, rinvenuto non già nella formale esistenza di un rapporto di lavoro o di agenzia, ma nel rapporto effettuale che si istituisce quando per volontà di un soggetto (committente), altro 10 soggetto (commesso) esplica in fatto attività per di lui conto e sotto il suo potere (v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3616 del 24/05/1988). In linea con tali premesse, questa Corte ha di recente chiarito, con Sentenza n. 34034 del 24/12/2025, che il “rapporto di preposizione” - alla luce della ratio del criterio di imputazione della responsabilità di cui all’art. 2049 c.c., da individuarsi nel principio cuius commoda eius et incommoda - va valutato alla stregua di due profili: a) un profilo più strettamente contrattuale, che consideri i termini dei diritti, degli obblighi e dei poteri contrattualmente spettanti al soggetto che si avvale della prestazione altrui, con riguardo allo svolgimento della relativa attività; b) un più generale profilo funzionale, che tenga conto - anche al di là dei diritti e degli obblighi contrattuali - della effettiva relazione intercorrente tra le rispettive attività produttive, specie se di natura imprenditoriale, potendosi ben ritenere che il debitore/incaricato della prestazione assuma la qualità di “preposto” in quanto la sua attività è soggetta a (sia pur varie e diverse) forme di “eterodirezione” e “appropriazione”. Tanto premesso, resta ferma, anche in questa specifica materia, l’applicazione dell’art. 1227 c.c., che può difatti combinarsi con tutte le fattispecie di responsabilità da fatto illecito, giusta il richiamo contenuto nell’art. 2056 c.c., di guisa che - alla luce delle circostanze del caso concreto e delle prove disponibili nel processo - l’atto del danneggiato può porsi in relazione causale con l’evento di danno non nel senso della (impropriamente definita) “interruzione del nesso causale” tra fatto del preposto (per cui risponderebbe il preponente) e danno, bensì alla luce della regola con-causale di cui all’art. 41 c.p., che relega al rango di mera occasione la relazione con il primo, deprivato della sua efficienza di causalità materiale, senza peraltro cancellarne l’efficienza causale sul piano strettamente naturalistico, poiché, senza di esso, il danno non si verificherebbe. 11 Ed invero, come questa Corte ha anche di recente avuto modo di precisare, in via generale, con la Sentenza n. 2526 del 05/02/2026 (ancorché si tratti, nello specifico, di una pronuncia in tema di responsabilità della Regione ex art. 2052 c.c. per gli incidenti che vedano coinvolti un autoveicolo senza guida di rotaie e animali selvatici), «nell’evoluzione della giurisprudenza di questa Corte assume sempre più centrale rilievo il principio secondo il quale, in tutte le ipotesi di imputazione della responsabilità civile risarcitoria, anche laddove essa avvenga in base a criteri meramente oggettivi che consentano solo la prova contraria esimente del fortuito, deve tenersi sempre conto dell’incidenza sull’evento dannoso della condotta del danneggiato, anche di ufficio, ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c. Tale condotta va, pertanto, sempre valutata dal giudice, sulla base degli elementi di prova disponibili, onde stabilire se ed in quale misura essa abbia eventualmente concorso a determinare l’evento dannoso, con correlativa e proporzionale diminuzione del risarcimento dovuto dal responsabile, ovvero esclusione di ogni risarcimento, nel caso in cui detta condotta abbia assunto il carattere di causa esclusiva dell’evento stesso (valga il riferimento, sul punto, alla ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di danni derivati da cose in custodia ai sensi dell’art. 2051 c.c.; cfr. per tutte: Cass., Sez. 3, da n. 2477 a n. 2483 del 01/02/2018; Sez. U, n. 20943 del 30/06/2022; Sez. 3, n. 14228 del 23/05/2023; Sez. 3, n. 11152 del 27/04/2023; Sez. 3, n. 21675 del 20/07/2023; Sez. 3, n. 2376 del 24/01/2024)». In tal guisa, avendo riguardo la norma di cui all’art. 1227, comma 1, prima parte, c.c. all’accertamento del nesso di causalità materiale (la haftungsbegründende Kausalität dell’esperienza tedesca: in linea di buona approssimazione, la causalità costitutiva della responsabilità), l’eventuale contributo causale del danneggiato all’evento dannoso è - invariabilmente - di tipo oggettivo e prescinde dall’imputabilità della condotta colposa sul 12 piano soggettivo (da ultimo, diffusamente, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26798 del 06/10/2025). Tale ultimo aspetto costituisce l’ubi consistam della richiamata norma ed esclude che, in relazione ai diversi criteri di imputazione della responsabilità, essa possa assumere una valenza di volta in volta diversa e, a seconda dei casi, richiedere diversi elementi costitutivi. Così, similmente, in coerenza con tali premesse, questa Corte ha ribadito che, anche in relazione alla fattispecie di responsabilità oggettiva di cui all’art. 2051 c.c., la rilevanza eziologica del fatto colposo del danneggiato ai sensi dell’art. 1227, comma 1, prima parte, c.c. non postula affatto che tale condotta colposa (intesa in senso solamente oggettivo) risulti in effetti imprevedibile ed inevitabile (cfr., da ultimo, tra le tante, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 8633 del 07/04/2026). A ben vedere, non contrasta con questo indirizzo interpretativo l’orientamento secondo cui, in relazione alla fattispecie di responsabilità oggettiva da fatto illecito ex art. 2049 c.c. della compagnia di assicurazioni per il fatto del promotore, la condotta oggettivamente colposa del danneggiato può spingersi fino ad assumere efficacia eziologica esclusiva (tanto non vale, invece, per quella concorrente) in presenza di un coinvolgimento soggettivo del danneggiato ben più marcato, allorché gli fosse chiaramente percepibile che la condotta del preposto si poneva in assenza o al di fuori del rapporto con l’intermediario ovvero fosse consapevolmente coinvolto nell’elusione della disciplina legale posta in essere dal promotore finanziario o ancora quando avesse prestato acquiescenza all’irregolare condotta del preposto: acquiescenza desunta, ad esempio, dal numero o dalla ripetizione delle operazioni poste in essere con modalità irregolari, dal valore complessivo delle operazioni, dall’esperienza acquisita nell’investimento di prodotti finanziari, dalla conoscenza del complesso iter funzionale alla sottoscrizione di programmi di investimento e dalle sue complessive condizioni culturali e 13 socioeconomiche (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19111 del 15/09/2020; Sez. 3, Ordinanza n. 30161 del 22/11/2018). Tale orientamento, infatti, esplicita solamente le condizioni rispetto alle quali la condotta colposa del danneggiato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1227, comma 1, prima parte, c.c. e 41 c.p., assume rilevanza eziologica esclusiva (e non concorrente) nella causazione dell’evento di danno. Come questa Corte ha da tempo precisato, «la dottrina più recente, che questa Corte ritiene di dover condividere, ha abbandonato l’idea che la regola di cui all’art. 1227 c.c., comma 1, sia espressione del principio di autoresponsabilità, ravvisandosi piuttosto un corollario del principio della causalità, per cui al danneggiante non può far carico quella parte di danno che non è a lui causalmente imputabile. […] La regola di cui all’art. 1227 c.c., va inquadrata esclusivamente nell’ambito del rapporto causale» (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1002 del 2010). Del resto, lo stesso art. 1227, comma 1, c.c. sancisce che «se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate». In proposito, l’art. 1227 c.c. distingue due ipotesi, tra loro ben diverse: a) che il danneggiato abbia con la sua colpa (concorrente, ovvero esclusiva) contribuito a cagionare l’evento di danno (comma 1); b) che la colpa del danneggiato - pur non concorrendo, sul piano della causalità materiale, alla produzione dell’evento di danno - ne abbia aggravato le conseguenze, riferendosi al comportamento del danneggiato successivo all’evento di danno (comma 2). Tali disposizioni si collocano, dunque, su due piani distinti: il comma 2 si riferisce, infatti, alla condotta colposa del danneggiato con esclusivo riferimento al segmento “evento di danno-danno conseguenza” (la haftungausfüllende Kausalität dell’esperienza tedesca: in linea di buona 14 approssimazione, la causalità integrativa di responsabilità) e contiene soltanto una regola di causalità giuridica;
il comma 1, invece, contiene, nella sua prima parte - separata dal resto attraverso la virgola - una regola di causalità materiale (oggetto anche di indagine ufficiosa, poiché intrinseca alla ricostruzione del fatto storico: per tutte, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5127 del 12/03/2004), mentre la seconda parte, nella misura in cui attiene alla individuazione del danno risarcibile, già contiene, in sé, una regola di causalità giuridica. 6.1.2. Orbene, dei richiamati principi la Corte d’appello ha fatto, invero, piena e corretta applicazione. Risulta, anzitutto, errato il riferimento di parte ricorrente (a pag. 26 del ricorso per cassazione) all’art. 1227, comma 2, c.c., che - come detto - contiene una regola di causalità giuridica, poiché ha riguardo, esclusivamente, al danno-conseguenza, quando invece la Corte territoriale ha ritenuto, a monte, che la condotta oggettivamente colposa del OR assumesse rilevanza eziologica esclusiva sul piano della causalità materiale, in relazione alla causazione dell’evento di danno, ex art. 1227, comma 1, prima parte c.c., questo restando - beninteso - oggetto di possibile rilievo d’ufficio da parte del giudice (e, in ogni caso, di eccezione in senso lato), volta che - all’opposto - l’art. 1227, comma 2, c.c. può essere fatto valere soltanto dalle parti, integrando una c.d. eccezione in senso stretto (cfr., ex multis, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10995 del 14/07/2003; Sez. 3, Ordinanza n. 19218 del 19/07/2018). Per altro verso, diversamente da quanto il OR ha prospettato in questa sede, la statuizione sulla efficacia eziologica esclusiva della condotta colposa dello stesso non è stata giustificata dalla Corte territoriale solamente in ragione della circostanza (peraltro, eminentemente fattuale) che questi abbia effettuato due pagamenti in favore del promotore, HI, a mezzo contante, così dando - ad avviso del ricorrente - una interpretazione contraria all’evoluzione 15 giurisprudenziale (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 26617 del 18/12/2007; Sez. U, Sentenza n. 13658 del 04/06/2010), che, pur riconoscendo il carattere di esatto adempimento del pagamento effettuato attraverso strumenti diversi dalla cartamoneta, non escluderebbe comunque che quest’ultima resti mezzo fisiologico per estinguere un debito pecuniario. Vale infatti osservare - di
contro
- che la Corte territoriale ha riconosciuto che la condotta oggettivamente colposa del OR ha assunto efficacia eziologica esclusiva nella causazione dell’evento di danno sulla base di una valutazione complessiva delle risultanze probatorie, rimesse al suo prudente apprezzamento ex art. 116 c.p.c., attraverso un tipico accertamento fattuale, oltretutto scevro da quei soli gravi vizi motivazionali ormai rilevanti dopo la novella del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. (di cui appresso, sub 6.3) e, così, non censurabile, in quanto tale, in questa sede, e neppure implausibile sul piano logico. In tal guisa, i giudici d’appello hanno dichiarato che «l’accordo con l’agente ed il pagamento in contanti si atteggiano dunque a condotta agevolatrice dell’illecito commesso dal HI e presentano evidenti connotati di anomalia che permettono di affermare in capo al OR un grado elevato di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sull’agente», valorizzando, a questo proposito, in particolare, «le modalità con le quali gli era stata prospettata la possibilità del subentro» (a pag. 4 della sentenza impugnata), che si ponevano evidentemente in contrasto con le norme sulla cessione del contratto (nella specie: cessione di polizze assicurative), che anche il OR avrebbe dovuto conoscere. Per questo, hanno altresì non implausibilmente valorizzato l’accordo intervenuto tra il OR e l’agente, che, per espressa pattuizione, partecipava (rectius, avrebbe partecipato) anch’egli alla ripartizione dei futuri premi, come ulteriore elemento singolare e anomalo della vicenda. Sulla base di tali premesse, la Corte territoriale ha così ritenuto che «le sopra descritte e non contestate modalità di conclusione del contratto di 16 cessione delle polizze assicurative, a differenza di quanto ritenuto dal tribunale, rivestano i sopra riscontrati caratteri di anomalia che appaiono idonei e sufficienti a rendere irrilevante l’occasionalità necessaria derivante dal rapporto intercorrente tra l’agente assicurativo alla società ed alla compagnia mandante e dunque ad interrompere il nesso di causalità tra la condotta del HI e l’invocata responsabilità dell’appellante principale ed incidentale» (a pag. 5 della sentenza impugnata). Giova peraltro soggiungere - ma solamente ad abundantiam - che la detta statuizione risulta altresì corretta anche rispetto alla invocata lesione dell’affidamento ingenerato dal HI, in forza del generale principio (seppure qui non immediatamente applicabile, trattandosi nella specie di una responsabilità da fatto illecito della compagnia di assicurazioni ex art. 2049 c.c.) ai sensi del quale in materia di invalidità negoziale, ove essa derivi dalla violazione di una norma imperativa o proibitiva di legge, o di altre norme aventi efficacia di diritto obiettivo, cioè tali da dover essere note, per presunzione assoluta, alla generalità dei cittadini, ovvero tali, comunque, da potere essere conosciute attraverso un comportamento di normale diligenza, non si può configurare colpa contrattuale a carico dell’altro contraente, che abbia omesso di far rilevare alla controparte l’esistenza delle norme stesse (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10156 del 18/05/2016). 6.2. Il primo motivo - in disparte il riferimento all’art. 2049 c.c., limitatamente al quale esso si rivela infondato per le ragioni sopra diffusamente illustrate - è inammissibile nella parte in cui si denuncia la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., poiché sostanzialmente volto a contestare l’apprezzamento delle risultanze probatorie svolto dai giudici del merito. È difatti opportuno ribadire che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, la violazione dell’art. 115 c.p.c. può essere dedotta come vizio di 17 legittimità solo ove si denunci che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla “valutazione delle prove” (in tal senso, ex multis, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 36320 del 28/12/2023; Sez. 5, Ordinanza n. 35263 del 18/12/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 26367 del 07/09/2022; Sez. U, Sentenza n. 16598 del 05/08/2016; Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016). In definitiva, l’articolazione complessiva del motivo in esame ha l’effettiva consistenza di una inammissibile sollecitazione rivolta a questa Corte al fine di rivalutare la ricostruzione della quaestio facti così come operata dai giudici del merito. 6.3. Il secondo motivo è inammissibile. È jus receptum che il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. presuppone l’esame da parte del giudice del merito della questione oggetto di doglianza, seppure se ne lamenti la soluzione in modo giuridicamente non corretto ovvero senza adeguata giustificazione (in tal senso, ex multis, Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 27551 del 23/10/2024). Questa Corte, quale Giudice di legittimità, non può sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella operata dai giudici del merito, né può rivalutare i fatti storici della causa, essendo limitata alla sola verifica della sussistenza di una motivazione idonea sul piano logico, e cioè non meramente apparente, perplessa o insanabilmente contraddittoria (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3267 del 12/02/2008; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 8872 del 03/04/2025; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 6964 del 16/03/2025). 18 È, infatti, da tempo radicato nella giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni Unite, il principio ai sensi del quale la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (che si deve all’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134) deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 disp. prel. c.c., come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con risultanze processuali tratte “aliunde” rispetto al solo testo del provvedimento. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione ad oggi non più idoneo a costituire oggetto di doglianza (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014). In proposito, non costituisce omissione censurabile, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto storico, rilevante in causa, che sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. Del pari, la critica concernente l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio non può ricomprendere “questioni” o “argomentazioni”, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo, che invece riguarda esclusivamente un fatto inteso nella sua accezione storico- fenomenica (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 30673 del 03/11/2023). 19 6.3.1. Nel caso di specie, il ricorrente non solo si limita a prospettare un omesso esame al di fuori del perimetro di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ma si duole - in buona sostanza - dell’apprezzamento delle prove realizzato dal giudice del merito ex art. 116 c.p.c., il quale avrebbe dato «maggior importanza» (a pag. 14 del ricorso per cassazione) a determinate prove, a scapito di altre. A questo riguardo, mette conto osservare che - per converso - spetta proprio al solo giudice del merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi;
così come gli spetta pure la facoltà di escludere, anche attraverso un giudizio implicito, la rilevanza di una prova. Al contempo, il giudice del merito non è però tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014; Sez. 2, Ordinanza n. 20553 del 19/07/2021). Aggiungasi, infatti, che, secondo un principio consolidato della giurisprudenza di legittimità, il giudice del merito non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente - anche in relazione all’art. 132, n. 4, c.p.c. - che costui esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, di guisa che tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’“iter” argomentativo seguito devono ritenersi per implicito disattesi (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 12652 del 25/06/2020). 20 Per tali ragioni, le censure veicolate dal ricorrente mirano a contrapporre, al fondo, una propria valutazione dell’assetto probatorio, diversa da quella operata dalla Corte di merito, non conforme alle sue aspettative (v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20322 del 20/10/2005), sollecitando a questa Corte di legittimità una rivalutazione del detto corredo istruttorio, che sia alternativa a quella compiuta dal giudice del merito - pur se a questi riservata, e in quanto tale non sindacabile, nel suo intrinseco contenuto fattuale, in questa sede - facendo assurgere il giudizio di legittimità a giudizio di merito di terzo grado (in tal senso, ex multis, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 33125 del 18/12/2024). 6.4. Il quarto motivo è infondato. Nel dettaglio, parte ricorrente lamenta la violazione, da parte della Corte territoriale, dei giudicati formatisi su sentenze emesse dalla stessa Corte d’appello su vicende analoghe, nonché del giudicato penale sulla medesima vicenda, che riconosceva la responsabilità penale del HI. 6.4.1. Ebbene, come la giurisprudenza di legittimità ha da tempo precisato, il giudicato “inter alios” formatosi in un determinato giudizio (civile) può spiegare “efficacia riflessa” (c.d. “ultra partes”) nei confronti di soggetti rimasti estranei al rapporto processuale a condizione che: a) i terzi non siano titolari di un diritto autonomo, scaturente da un distinto rapporto giuridico o costituito su un rapporto diverso da quello dedotto nel primo giudizio;
b) i terzi non possano risentire un “pregiudizio giuridico” dalla precedente decisione;
c) l’efficacia riflessa riguardi soltanto l’affermazione di una situazione giuridica che non ammette la possibilità di un diverso accertamento (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8101 del 23/04/2020). Il caso di specie non può però essere ricondotto in nessuna delle dette ipotesi, volta che la domanda proposta da FR OR nei confronti di CI SI s.r.l. ed Allianz S.p.A. (oltre a ZO HI) è volta a far valere un diritto autonomo (del OR), relativo ad un 21 distinto rapporto giuridico, di tipo aquiliano, rispetto al quale a nulla rileva che il HI e le compagnie assicurative, evocati in giudizio da soggetti terzi, siano stati condannati al risarcimento dei danni in vicende del tutto autonome, che vanno perciò considerate nella singolarità propria di ciascun caso concreto, non potendosi ravvisare nella sola medesimezza del promotore un elemento da cui far discendere la pretesa efficacia riflessa del giudicato “inter alios”, tanto più in un giudizio risarcitorio, nel quale qualsiasi automatismo va assolutamente respinto, dovendosi valorizzare, all’opposto, con riferimento a fatti e rapporti giuridici autonomi, la specificità del caso di specie portato alla cognizione del giudice. 6.4.2. Parimenti destituita di fondamento è la evocata violazione da parte della Corte d’appello del giudicato penale sulla vicenda in esame. In proposito - in disparte la mancata riproduzione per quanto di interesse, all’interno del ricorso, della richiamata sentenza, quale causa di inammissibilità del mezzo ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. per difetto dei requisiti di specificità ed autosufficienza - giova osservare, per doveroso interesse nomofilattico, che il giudicato penale relativo alla posizione di un imputato non può spiegare efficacia nel giudizio civile che venga proposto dal danneggiato (anche costituitosi parte civile in sede penale) nei confronti di soggetti terzi, invocando - rispetto ad essi - una responsabilità sulla base di un titolo diverso e proprio, e ciò ove pure costoro abbiano partecipato al giudizio penale come responsabili civili per fatto altrui (i.e., dell’imputato). Varrà, difatti, osservare che, in applicazione di tali principi, in analoga vicenda (ancorché riferita ad un giudicato assolutorio e alla diversa fattispecie di responsabilità oggettiva da fatto illecito ex art. 2051 c.c.), questa Corte, con la Sentenza n. 34505 del 29/12/2025, ha enunciato il principio di diritto ai sensi del quale «il giudicato assolutorio formatosi nei confronti dell’imputato in un processo penale nel quale la parte civile si sia 22 costituita non spiega gli effetti di cui all’art. 652 c.p.p. in favore di coloro che abbiano partecipato al detto giudizio quali responsabili civili per fatto altrui nel caso in cui questi siano convenuti dinanzi al giudice civile prospettando una responsabilità per fatto o titolo proprio (nel caso di specie, ai sensi dell’art. 2051 c.c., quali custodi dell’immobile presso il quale si è verificato il sinistro)». Tali principi costituiscono la logica applicazione del rapporto tra i giudizi, civile e penale, delineato dall’art. 75 c.p.p., al cui riguardo varrà richiamare quanto affermato dalla Corte costituzionale nella nota Sentenza n. 233 del 11/07/2003, al p.to 3.3. della motivazione: «L’art. 75 cod. proc. pen. ha definitivamente consacrato il principio di parità delle giurisdizioni, cosicché perfino la possibilità di giudicati contrastanti in relazione al medesimo fatto, ai diversi effetti civili e penali, costituisce evenienza da considerarsi ormai fisiologica»; e ciò - perfino - con riferimento alla posizione dell’imputato medesimo, là dove qui si discorre, invece e a più forte ragione, della responsabilità altrui, e cioè delle compagnie di assicurazioni ex art. 2049 c.c. In quest’ottica, è stato anche precisato da questa Corte che «le prove assunte in un precedente processo penale (anche tra parti diverse) e le sentenze ivi pronunciate, ancorché prive di formale efficacia di giudicato ex artt. 651 e 652 c.p.p., sono liberamente valutabili nel giudizio civile di danno quali prove precostituite e atipiche - se ritualmente prodotte e sottoposte al contraddittorio tra le parti (le quali, oltre alla ritualità della produzione, possono contestare pure i fatti accertati in sede penale) - ai fini dell’accertamento dell’illecito civile e il giudice, potendo scegliere le prove ritenute più idonee a dimostrare la verità dei fatti, ha anche facoltà escludere la concreta inferenza probatoria di talune di esse (nella specie, la sentenza di non luogo a procedere per non aver commesso il fatto)» (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9957 del 16/04/2025). 6.5. Il quinto motivo è fondato. 23 Il ricorrente sostiene che la Corte territoriale avrebbe errato nel disporre la correzione di errore materiale - limitatamente alla condanna del OR alla restituzione, in favore di Allianz S.p.A., della somma di Euro 90.511,12, oltre interessi - poiché la doglianza fatta valere da Allianz S.p.A. con istanza di correzione di errore materiale integrerebbe, per vero, una censura da far valere, più correttamente, in sede di impugnazione. Tale censura merita accoglimento. La Corte territoriale ha dato corso alla istanza ex art. 287 c.p.c. proposta da Allianz S.p.A. sulla base di una espressa “ratio”, che si compendia, solamente, nel rilievo della sussistenza dei presupposti ex art. 287 c.p.c., stante l’omessa condanna, all’interno della sentenza, della parte soccombente (i.e., FR OR) alla restituzione, in favore della parte vittoriosa (i.e., Allianz S.p.A.), delle somme da quest’ultima pagate in esecuzione del capo della sentenza di primo grado che la riconosceva, di converso, parte soccombente. A questo proposito, tuttavia, mette conto osservare che la stessa Allianz S.p.A. (come risulta, peraltro, anche dal ricorso incidentale condizionato proposto dalla Compagnia assicuratrice, a pag. 23, nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., la cui violazione sarebbe stata altrimenti sanzionata con la inammissibilità del mezzo) aveva, invero, domandato in modo espresso la condanna del OR alla restituzione, in suo favore, della somma pari all’importo corrisposto dalla Allianz S.p.A. in esecuzione della sentenza di primo grado. La mancata statuizione, sul punto, da parte della sentenza d’appello costituisce, dunque, una omessa pronuncia in senso stretto (e in quanto tale censurabile con la sola impugnazione della decisione), come difatti qualificata dalla stessa Corte territoriale nel provvedimento di correzione di errore materiale del 21 febbraio 2023, allorché discorre di «omessa condanna a carico della parte soccombente alla restituzione in favore della 24 parte vittoriosa delle somme da questa pagate in esecuzione del capo della sentenza di primo grado». Per queste ragioni, alla mancata statuizione in sentenza sulla condanna restitutoria in favore della Allianz S.p.A. non poteva supplire la Corte d’appello tramite il provvedimento di correzione di errore materiale, non giovando all’odierna ricorrente incidentale l’indirizzo interpretativo ai sensi del quale ove la condanna alle restituzioni sia sottratta a qualunque forma di valutazione giudiziale sia nell’“an” sia nel “quantum” del provvedimento, può essere azionata anche la procedura di correzione dell’errore materiale, dovendosi ritenere che i due rimedi, qualora la statuizione acceda al “decisum” della controversia e non siano necessarie ulteriori indagini o determinazioni sostanziali, siano fra loro alternativi (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17664 del 02/07/2019, peraltro espressamente richiamata nel provvedimento di correzione di errore materiale della Corte d’appello di Bologna). Ciò in quanto la mancata statuizione su una questione esplicitamente prospettata e non decisa dalla Corte territoriale integra una omessa pronuncia, non emendabile attraverso il procedimento di cui agli artt. 287 ss. c.c. È ben vero che l’istituto della rimessione in termini vede un certo ampliamento dei propri originari confini, visto che la giurisprudenza di legittimità lo estende a tutti i casi in cui, effettivamente, la mera carenza di esplicitazione di un comando (come nel caso della distrazione o attribuzione al difensore ai sensi dell’art. 93 c.p.c., a disporsi a semplice dichiarazione del difensore stesso) sia nondimeno superabile, siccome riducibile effettivamente ad una semplice omissione e colmabile univocamente ed inevitabilmente da quanto desumibile dall’intero contesto motivazionale. E, tuttavia, il procedimento di correzione di cui all’art. 287 c.p.c. è funzionale alla eliminazione di semplici errori di redazione del documento, 25 concretandosi questi in una palese incongruenza della materiale esteriorizzazione del pensiero rispetto al concetto ad esso sotteso e, quindi, in un difetto di corrispondenza tra l'ideazione e la sua materiale rappresentazione grafica, ma non può in alcun modo incidere sul contenuto concettuale della decisione (cfr., ex multis, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17309 del 27/06/2025): in sostanza, il procedimento di correzione è ancora precluso in tutti i casi in cui sia necessaria una sia pure minima attività di valutazione di presupposti di fatto - suscettibili di diverso apprezzamento - e di successivo giudizio. Ne discende che, nel condannare attraverso il provvedimento ex art. 287 c.p.c. il OR alla restituzione, in favore di Allianz S.p.A., della somma di Euro 90.511,12, oltre interessi, pari all’importo corrisposto dalla Allianz S.p.A. in esecuzione della sentenza di primo grado, pur a fronte di una espressa domanda in tal senso della Allianz, oggetto di omessa pronuncia, la Corte d’appello ha esercitato una vera e propria “potestas iudicandi” per il tramite di uno strumento (i.e., la correzione dell’errore materiale) che nella sua genetica e intrinseca configurazione - come è stato di recente ribadito dalla Sentenza n. 29432/2024 delle Sezioni Unite di questa Corte - «di una pronuncia giurisdizionale non ha né i presupposti, né il contenuto, né l’effetto», costituendo - per converso - un provvedimento che ha natura sostanzialmente amministrativa. 7. All’accoglimento del quinto motivo del ricorso principale non consegue l’assorbimento del ricorso incidentale proposto da Allianz S.p.A., che va pertanto esaminato. 7.1. Ciò posto, con il primo ed unico motivo del ricorso incidentale condizionato di Allianz S.p.A. si prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., «omessa pronunzia: violazione degli artt. 112, 342 e 345 c.p.c.», in relazione alla domanda promossa dalla Compagnia assicuratrice di condanna del OR alla restituzione della somma di Euro 90.511,12 26 (pari all’importo corrisposto dalla Allianz S.p.A. in esecuzione della sentenza di primo grado), oltre interessi dal 23 gennaio 2018 al saldo. 8. Il motivo deve ritenersi fondato, alla luce di quanto già rilevato in occasione dell’accoglimento del quinto motivo del ricorso principale, avendo la Corte d’appello omesso di pronunciarsi sulla domanda di Allianz S.p.A. di condanna del OR alla restituzione di quanto dalla prima corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado che la riconosceva parte soccombente. 9. Sulla base di tali premesse, rilevata la fondatezza del quinto motivo del ricorso principale (inammissibili il primo e il secondo;
infondati il terzo e il quarto) e del ricorso incidentale condizionato, dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnata in relazione alla correzione di errore materiale disposta con provvedimento del 21 febbraio 2023, con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, perché si pronunci in ordine alla restituzione da parte di FR OR, in favore di Allianz S.p.A., della somma pari all’importo corrisposto da quest’ultima in esecuzione della sentenza di primo grado. 10. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il quinto motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale condizionato, dichiarati inammissibili il primo e il secondo motivo del ricorso principale, infondati i restanti;
cassa la sentenza impugnata nella parte in cui è modificata dal provvedimento di correzione di errore materiale del 21 febbraio 2023 e rinvia alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, cui demanda altresì di provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. 27 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte Suprema di cassazione in data 13 maggio 2026. Il Consigliere Estensore EL EL Il Presidente FR De NO
-ricorrente- contro CI SI S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesa dall'avvocato Achille Buonafede unitamente all’avvocato Sandra Beltrami;
-controricorrente- Civile Sent. Sez. 3 Num. 15651 Anno 2026 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: PELLECCHIA ANTONELLA Data pubblicazione: 22/05/2026 2 nonché contro HI ZO;
-intimato- nonché sul controricorso incidentale proposto da Allianz S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesa dall'avvocato Achille Buonafede unitamente all’avvocato EL Sesta;
-controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 49/2023 depositata il 21/12/2022. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/05/2026 dalla Consigliera EL EL. Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale RT EL ST, che si riporta alla memoria depositata e chiede che la Corte rigetti il ricorso principale e dichiari assorbito il ricorso incidentale condizionato. FATTI DI CAUSA 1. Nel 2013 FR OR adiva il Tribunale di Modena chiedendo la condanna di ZO HI, della CI SI s.r.l. e di Allianz SI S.p.A. al risarcimento dei danni subiti a seguito del subentro 3 - n.q. di beneficiario - in diverse polizze vita stipulate da alcuni clienti della compagnia di assicurazioni, poi rivelatesi inesistenti. A fondamento della domanda, parte attrice esponeva che tale operazione le veniva espressamente illustrata dal proprio consulente, ZO HI (promotore presso la Allianz S.p.A. e socio della CI SI s.r.l.), che a sua volta si impegnava con il OR, in forza di una scrittura privata, a versare, nella misura del 50% ciascuno, la somma cui gli assicurati avevano diritto per il riscatto anticipato delle polizze. In attuazione di tale accordo, il OR aveva poi consegnato al HI la metà della somma indicata come necessaria per la cessione. Nel dettaglio, per quanto ancora di interesse, parte attrice chiedeva la condanna al risarcimento dei danni della CI SI s.r.l. e di Allianz S.p.A. (in solido con il HI) ai sensi degli artt. 118 e 119 del d.lgs. 209/2005 e dell’art. 2049 c.c. Costituitesi in giudizio, CI SI s.r.l. ed Allianz S.p.A. instavano per il rigetto della domanda;
quest’ultima chiedeva, altresì, di essere tenuta indenne dalla CI SI s.r.l. (di cui il HI era socio) delle somme alle quali sarebbe stata eventualmente condannata. 1.1. Il Tribunale di Modena, con sentenza n. 6/2018, accoglieva la domanda attorea, condannando i convenuti, in solido tra loro, al pagamento della somma di Euro 90.500,27, a titolo di risarcimento dei danni, oltre interessi legali, in favore del OR, nonché alle spese di lite. Condannava, inoltre, la CI SI s.r.l. e ZO HI a tenere indenne Allianz S.p.A. delle somme alle quali la stessa risultava condannata. 2. La Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 49/2023, accoglieva l’impugnazione della CI SI s.r.l. e, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda proposta da FR OR nei confronti dell’appellante, condannando quest’ultimo alla restituzione, in 4 favore di Allianz S.p.A., della somma di Euro 20.432,84, versata dalla stessa a titolo di spese di lite in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi. Condannava, inoltre, il OR alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in favore della CI SI s.r.l. e di Allianz S.p.A. La sentenza veniva poi corretta ex artt. 287 ss. c.p.c. con provvedimento depositato in data 21/02/2023, integrando il dispositivo con la condanna del OR al pagamento, in favore di Allianz S.p.A., della somma di Euro 90.511,12, oltre interessi legali, a titolo di restituzione di quanto ricevuto dalla Allianz S.p.A. in esecuzione della sentenza di primo grado in data 23/01/2018. Nel dettaglio, ritenevano i giudici d’appello che la condotta colposa del danneggiato assumesse rilevanza eziologica esclusiva, ai sensi dell’art. 1227, comma 1, prima parte, c.c., tenuto altresì conto dei caratteri di anomalia della vicenda, idonei e sufficienti a rendere irrilevante l’occasionalità necessaria derivante dal rapporto tra il promotore e le compagnie assicurative. 3. Per la cassazione di tale sentenza FR OR ha proposto ricorso, affidato a cinque motivi. 3.1. CI SI s.r.l. e Allianz S.p.A. hanno resistito con distinti controricorsi;
quest’ultima ha altresì proposto ricorso incidentale condizionato, affidato ad un unico motivo. 3.2. ZO HI non ha svolto attività difensiva. 3.3. Tutte le parti hanno depositato memoria. 3.4. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso principale, con conseguente assorbimento del ricorso incidentale condizionato. RAGIONI DELLA DECISIONE 5 4. Preliminarmente, si rileva che non risulta in atti la prova dell’avvenuto perfezionamento della notificazione del ricorso proposto da FR OR nei confronti di ZO HI, il quale resta - peraltro - parte intimata nel giudizio di cassazione. Cionondimeno, tale circostanza non osta alla disamina del ricorso come proposto da FR OR, potendosi applicare al caso di specie - proprio in ragione dell’esito della presente impugnazione - i principi affermati, da ultimo, da Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 11825 del 05/05/2025 (alla cui motivazione sul punto specifico qui si rinvia, ai sensi dell’art. 118, comma 1, ultimo inciso, disp. att. c.p.c.), secondo cui «il rispetto del diritto fondamentale alla ragionevole durata del processo impone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c., di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo alla sua sollecita definizione, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo, in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato a produrre i suoi effetti, sicché, ove il ricorso per cassazione sia “prima facie” infondato, è superfluo fissare un termine per l’integrazione del contraddittorio o per la rinnovazione della notifica nulla o inesistente, ciò traducendosi in un aggravio di spese e in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio, senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti». Per tali ragioni, si appalesano superflui il rinvio della causa a nuovo ruolo e la fissazione di un termine per l’integrazione del contraddittorio nei confronti del HI. 6 5.1. Tanto premesso, con il primo motivo del ricorso principale si prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 2049 c.c. Il OR censura la statuizione della sentenza d’appello che ha ravvisato «un concorso di colpa del creditore tale da elidere il diritto al risarcimento come preteso in atto di citazione» (a pag. 4 della sentenza impugnata) a causa dell’accordo intervenuto con l’agente (che partecipava alla ripartizione dei futuri premi) e del pagamento in contanti effettuato in varie tranches dal OR. Assume che essa è contraria alle risultanze probatorie (elencate in ricorso, a pagg. 13-14), nonché all’accertamento compiuto in sede penale sulla medesima vicenda. 5.2. Con il secondo motivo del ricorso principale si prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Assume il ricorrente che la Corte d’appello avrebbe dato «maggior importanza» ad alcuni fatti rispetto ad altri, ritenendo che l’uso di cartamoneta - in luogo di altre, diverse forme di pagamento - fosse idoneo a determinare l’interruzione del nesso di causalità. Rileva, ancora, che la Corte territoriale non ha tenuto in debito conto che la causa del pagamento era rappresentata dall’acquisto di un contratto su modulo Allianz, negoziato dall’agente anche nella sua qualità di socio della CI SI s.r.l. ed “agente di assicurazione Allianz”. I giudici d’appello - ad avviso del ricorrente - avrebbero altresì trascurato che il pagamento era stato effettuato dal OR nei confronti di un agente di assicurazione (il HI) che da più di un decennio svolgeva tale attività, risultando inserito direttamente nell’organigramma Allianz. 5.3. Con il terzo motivo del ricorso principale si prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione agli artt. 2049 e 1227 c.c. 7 Parte ricorrente deduce che, in caso di vendita di polizze vita inesistenti, alla compagnia assicuratrice si applica il medesimo regime di responsabilità previsto per le ipotesi di intermediazione finanziaria. Pertanto, se un agente vende a terzi prodotti fasulli, l’assicurazione risponderebbe in solido del danno subìto dal cliente, anche quando non ne ha provato il dolo o la colpa (viene evocato, in proposito, il precedente di Cass. n. 20787/2018). Pertanto, ad avviso del ricorrente, i giudici d’appello avrebbero erroneamente escluso il nesso di causalità, ritenendo che la condotta del OR fosse tale da “interromperlo”. Osserva, di contro, che l’art. 2049 c.c. integra una fattispecie di responsabilità di natura oggettiva. Deduce, ancora, che il risarcimento non è dovuto, secondo l’ultimo comma dell’art. 1227 c.c., per i danni che il cliente avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza e che, secondo la giurisprudenza di legittimità, per riconoscere l’applicabilità dell’art. 1227 c.c., occorre che i rapporti tra promotore ed investitore presentino connotati di anomalia, se non addirittura di connivenza o di collusione in funzione elusiva della disciplina legale. Pertanto, la consegna di somme di denaro da parte del cliente con modalità difformi da quelle cui il promotore dovrebbe attenersi non può rilevare, da sola, ad escludere il rapporto di necessaria occasionalità (Cass. n. 32514/2018). 5.4. Con il quarto motivo del ricorso principale si prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’all’art. 2909 c.c., in relazione al giudicato della sentenza penale di condanna dell’agente e al giudicato di sentenze di merito su analoghe fattispecie. Ritiene il ricorrente che la sentenza impugnata è errata poiché non rileverebbe che il HI era stato condannato in sede penale per il delitto di truffa, rispetto a fattispecie tutte uguali. Tale circostanza, ad 8 avviso del ricorrente, non consentirebbe di ravvisare una ipotesi di corresponsabilità del OR. Riferisce, ancora, che la stessa Corte d’appello di Bologna, in una fattispecie analoga a quella oggetto di causa, ha espressamente accertato il nesso di causalità. 5.5. Con il quinto motivo del ricorso principale si prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 287 c.p.c., poiché la Corte territoriale avrebbe errato nell’accogliere l’istanza di correzione di errore materiale della Allianz, correggendo il capo primo della sentenza, con provvedimento del 21 febbraio 2023. Ciò in quanto - osserva il ricorrente - la sentenza non era affetta da «vizi meramente formali derivanti da una divergenza evidente e facilmente rettificabile tra l’ideazione o l’intendimento del giudice e la sua materiale esteriorizzazione non incidente sul contenuto sostanziale della decisione» (a pag. 48 del ricorso per cassazione). Ed infatti, nella tesi di Allianz S.p.A., la sentenza mancava di una pronuncia in relazione alla condanna alla restituzione della somma pagata per effetto della sentenza di primo grado;
pertanto, il ricorrente deduce che il rimedio eventualmente esperibile, nella specie, doveva ravvisarsi nell’impugnazione della sentenza. 6.1. Per motivi di ordine logico, va esaminato con priorità il terzo motivo del ricorso principale. Esso è infondato. 6.1.1. Secondo un consolidato indirizzo interpretativo (per vero richiamato dallo stesso ricorrente), la responsabilità della compagnia di assicurazioni è astrattamente inquadrabile nella fattispecie di responsabilità oggettiva da fatto illecito ex art. 2049 c.c., quale ipotesi di responsabilità indiretta per il danno provocato dal proprio incaricato, agevolato o reso possibile dalle incombenze demandategli, su cui la preponente aveva la possibilità di esercitare poteri di direttiva e di 9 vigilanza (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14578 del 22/06/2007; ma, in tal senso, cfr. già Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12945 del 19/12/1995; Sez. 3, Sentenza n. 4005 del 03/04/2000). Al fine di ottenere la condanna della società preponente per il fatto illecito posto in essere dal preposto, consistito nell’appropriazione di somme consegnategli dal risparmiatore a seguito della sottoscrizione di un contratto di investimento, il preteso danneggiato è tenuto a dimostrare di avere effettivamente affidato il proprio denaro per l’effettuazione di attività rientranti apparentemente, secondo un criterio di normale affidamento in buona fede, nel campo di operatività del rapporto tra preponente e preposto (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1741 del 25/01/2011; Sez. 1, Sentenza n. 6829 del 24/03/2011). In particolare, perché possa configurarsi una responsabilità della compagnia di assicurazioni ex art. 2049 c.c., è necessario provare il «rapporto di occasionalità necessaria» tra la condotta dell’agente e le incombenze che gli erano state affidate dal preponente, nel senso che l’incombenza abbia determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e l’evento dannoso, anche se il dipendente (o, comunque, il collaboratore dell’imprenditore) abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze, purché sempre nell’ambito dell’incarico affidatogli. A questo proposito, non assumono decisivo rilievo la natura e la fonte del rapporto esistente tra preponente e preposto, essendo sufficiente anche una mera collaborazione o ausiliarità del preposto, nel quadro dell’organizzazione e delle finalità dell’impresa gestita dal preponente (v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4005 del 03/04/2000). Il fondamento della responsabilità ex art. 2049 va, infatti, rinvenuto non già nella formale esistenza di un rapporto di lavoro o di agenzia, ma nel rapporto effettuale che si istituisce quando per volontà di un soggetto (committente), altro 10 soggetto (commesso) esplica in fatto attività per di lui conto e sotto il suo potere (v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3616 del 24/05/1988). In linea con tali premesse, questa Corte ha di recente chiarito, con Sentenza n. 34034 del 24/12/2025, che il “rapporto di preposizione” - alla luce della ratio del criterio di imputazione della responsabilità di cui all’art. 2049 c.c., da individuarsi nel principio cuius commoda eius et incommoda - va valutato alla stregua di due profili: a) un profilo più strettamente contrattuale, che consideri i termini dei diritti, degli obblighi e dei poteri contrattualmente spettanti al soggetto che si avvale della prestazione altrui, con riguardo allo svolgimento della relativa attività; b) un più generale profilo funzionale, che tenga conto - anche al di là dei diritti e degli obblighi contrattuali - della effettiva relazione intercorrente tra le rispettive attività produttive, specie se di natura imprenditoriale, potendosi ben ritenere che il debitore/incaricato della prestazione assuma la qualità di “preposto” in quanto la sua attività è soggetta a (sia pur varie e diverse) forme di “eterodirezione” e “appropriazione”. Tanto premesso, resta ferma, anche in questa specifica materia, l’applicazione dell’art. 1227 c.c., che può difatti combinarsi con tutte le fattispecie di responsabilità da fatto illecito, giusta il richiamo contenuto nell’art. 2056 c.c., di guisa che - alla luce delle circostanze del caso concreto e delle prove disponibili nel processo - l’atto del danneggiato può porsi in relazione causale con l’evento di danno non nel senso della (impropriamente definita) “interruzione del nesso causale” tra fatto del preposto (per cui risponderebbe il preponente) e danno, bensì alla luce della regola con-causale di cui all’art. 41 c.p., che relega al rango di mera occasione la relazione con il primo, deprivato della sua efficienza di causalità materiale, senza peraltro cancellarne l’efficienza causale sul piano strettamente naturalistico, poiché, senza di esso, il danno non si verificherebbe. 11 Ed invero, come questa Corte ha anche di recente avuto modo di precisare, in via generale, con la Sentenza n. 2526 del 05/02/2026 (ancorché si tratti, nello specifico, di una pronuncia in tema di responsabilità della Regione ex art. 2052 c.c. per gli incidenti che vedano coinvolti un autoveicolo senza guida di rotaie e animali selvatici), «nell’evoluzione della giurisprudenza di questa Corte assume sempre più centrale rilievo il principio secondo il quale, in tutte le ipotesi di imputazione della responsabilità civile risarcitoria, anche laddove essa avvenga in base a criteri meramente oggettivi che consentano solo la prova contraria esimente del fortuito, deve tenersi sempre conto dell’incidenza sull’evento dannoso della condotta del danneggiato, anche di ufficio, ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c. Tale condotta va, pertanto, sempre valutata dal giudice, sulla base degli elementi di prova disponibili, onde stabilire se ed in quale misura essa abbia eventualmente concorso a determinare l’evento dannoso, con correlativa e proporzionale diminuzione del risarcimento dovuto dal responsabile, ovvero esclusione di ogni risarcimento, nel caso in cui detta condotta abbia assunto il carattere di causa esclusiva dell’evento stesso (valga il riferimento, sul punto, alla ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di danni derivati da cose in custodia ai sensi dell’art. 2051 c.c.; cfr. per tutte: Cass., Sez. 3, da n. 2477 a n. 2483 del 01/02/2018; Sez. U, n. 20943 del 30/06/2022; Sez. 3, n. 14228 del 23/05/2023; Sez. 3, n. 11152 del 27/04/2023; Sez. 3, n. 21675 del 20/07/2023; Sez. 3, n. 2376 del 24/01/2024)». In tal guisa, avendo riguardo la norma di cui all’art. 1227, comma 1, prima parte, c.c. all’accertamento del nesso di causalità materiale (la haftungsbegründende Kausalität dell’esperienza tedesca: in linea di buona approssimazione, la causalità costitutiva della responsabilità), l’eventuale contributo causale del danneggiato all’evento dannoso è - invariabilmente - di tipo oggettivo e prescinde dall’imputabilità della condotta colposa sul 12 piano soggettivo (da ultimo, diffusamente, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26798 del 06/10/2025). Tale ultimo aspetto costituisce l’ubi consistam della richiamata norma ed esclude che, in relazione ai diversi criteri di imputazione della responsabilità, essa possa assumere una valenza di volta in volta diversa e, a seconda dei casi, richiedere diversi elementi costitutivi. Così, similmente, in coerenza con tali premesse, questa Corte ha ribadito che, anche in relazione alla fattispecie di responsabilità oggettiva di cui all’art. 2051 c.c., la rilevanza eziologica del fatto colposo del danneggiato ai sensi dell’art. 1227, comma 1, prima parte, c.c. non postula affatto che tale condotta colposa (intesa in senso solamente oggettivo) risulti in effetti imprevedibile ed inevitabile (cfr., da ultimo, tra le tante, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 8633 del 07/04/2026). A ben vedere, non contrasta con questo indirizzo interpretativo l’orientamento secondo cui, in relazione alla fattispecie di responsabilità oggettiva da fatto illecito ex art. 2049 c.c. della compagnia di assicurazioni per il fatto del promotore, la condotta oggettivamente colposa del danneggiato può spingersi fino ad assumere efficacia eziologica esclusiva (tanto non vale, invece, per quella concorrente) in presenza di un coinvolgimento soggettivo del danneggiato ben più marcato, allorché gli fosse chiaramente percepibile che la condotta del preposto si poneva in assenza o al di fuori del rapporto con l’intermediario ovvero fosse consapevolmente coinvolto nell’elusione della disciplina legale posta in essere dal promotore finanziario o ancora quando avesse prestato acquiescenza all’irregolare condotta del preposto: acquiescenza desunta, ad esempio, dal numero o dalla ripetizione delle operazioni poste in essere con modalità irregolari, dal valore complessivo delle operazioni, dall’esperienza acquisita nell’investimento di prodotti finanziari, dalla conoscenza del complesso iter funzionale alla sottoscrizione di programmi di investimento e dalle sue complessive condizioni culturali e 13 socioeconomiche (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19111 del 15/09/2020; Sez. 3, Ordinanza n. 30161 del 22/11/2018). Tale orientamento, infatti, esplicita solamente le condizioni rispetto alle quali la condotta colposa del danneggiato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1227, comma 1, prima parte, c.c. e 41 c.p., assume rilevanza eziologica esclusiva (e non concorrente) nella causazione dell’evento di danno. Come questa Corte ha da tempo precisato, «la dottrina più recente, che questa Corte ritiene di dover condividere, ha abbandonato l’idea che la regola di cui all’art. 1227 c.c., comma 1, sia espressione del principio di autoresponsabilità, ravvisandosi piuttosto un corollario del principio della causalità, per cui al danneggiante non può far carico quella parte di danno che non è a lui causalmente imputabile. […] La regola di cui all’art. 1227 c.c., va inquadrata esclusivamente nell’ambito del rapporto causale» (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1002 del 2010). Del resto, lo stesso art. 1227, comma 1, c.c. sancisce che «se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate». In proposito, l’art. 1227 c.c. distingue due ipotesi, tra loro ben diverse: a) che il danneggiato abbia con la sua colpa (concorrente, ovvero esclusiva) contribuito a cagionare l’evento di danno (comma 1); b) che la colpa del danneggiato - pur non concorrendo, sul piano della causalità materiale, alla produzione dell’evento di danno - ne abbia aggravato le conseguenze, riferendosi al comportamento del danneggiato successivo all’evento di danno (comma 2). Tali disposizioni si collocano, dunque, su due piani distinti: il comma 2 si riferisce, infatti, alla condotta colposa del danneggiato con esclusivo riferimento al segmento “evento di danno-danno conseguenza” (la haftungausfüllende Kausalität dell’esperienza tedesca: in linea di buona 14 approssimazione, la causalità integrativa di responsabilità) e contiene soltanto una regola di causalità giuridica;
il comma 1, invece, contiene, nella sua prima parte - separata dal resto attraverso la virgola - una regola di causalità materiale (oggetto anche di indagine ufficiosa, poiché intrinseca alla ricostruzione del fatto storico: per tutte, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5127 del 12/03/2004), mentre la seconda parte, nella misura in cui attiene alla individuazione del danno risarcibile, già contiene, in sé, una regola di causalità giuridica. 6.1.2. Orbene, dei richiamati principi la Corte d’appello ha fatto, invero, piena e corretta applicazione. Risulta, anzitutto, errato il riferimento di parte ricorrente (a pag. 26 del ricorso per cassazione) all’art. 1227, comma 2, c.c., che - come detto - contiene una regola di causalità giuridica, poiché ha riguardo, esclusivamente, al danno-conseguenza, quando invece la Corte territoriale ha ritenuto, a monte, che la condotta oggettivamente colposa del OR assumesse rilevanza eziologica esclusiva sul piano della causalità materiale, in relazione alla causazione dell’evento di danno, ex art. 1227, comma 1, prima parte c.c., questo restando - beninteso - oggetto di possibile rilievo d’ufficio da parte del giudice (e, in ogni caso, di eccezione in senso lato), volta che - all’opposto - l’art. 1227, comma 2, c.c. può essere fatto valere soltanto dalle parti, integrando una c.d. eccezione in senso stretto (cfr., ex multis, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10995 del 14/07/2003; Sez. 3, Ordinanza n. 19218 del 19/07/2018). Per altro verso, diversamente da quanto il OR ha prospettato in questa sede, la statuizione sulla efficacia eziologica esclusiva della condotta colposa dello stesso non è stata giustificata dalla Corte territoriale solamente in ragione della circostanza (peraltro, eminentemente fattuale) che questi abbia effettuato due pagamenti in favore del promotore, HI, a mezzo contante, così dando - ad avviso del ricorrente - una interpretazione contraria all’evoluzione 15 giurisprudenziale (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 26617 del 18/12/2007; Sez. U, Sentenza n. 13658 del 04/06/2010), che, pur riconoscendo il carattere di esatto adempimento del pagamento effettuato attraverso strumenti diversi dalla cartamoneta, non escluderebbe comunque che quest’ultima resti mezzo fisiologico per estinguere un debito pecuniario. Vale infatti osservare - di
contro
- che la Corte territoriale ha riconosciuto che la condotta oggettivamente colposa del OR ha assunto efficacia eziologica esclusiva nella causazione dell’evento di danno sulla base di una valutazione complessiva delle risultanze probatorie, rimesse al suo prudente apprezzamento ex art. 116 c.p.c., attraverso un tipico accertamento fattuale, oltretutto scevro da quei soli gravi vizi motivazionali ormai rilevanti dopo la novella del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. (di cui appresso, sub 6.3) e, così, non censurabile, in quanto tale, in questa sede, e neppure implausibile sul piano logico. In tal guisa, i giudici d’appello hanno dichiarato che «l’accordo con l’agente ed il pagamento in contanti si atteggiano dunque a condotta agevolatrice dell’illecito commesso dal HI e presentano evidenti connotati di anomalia che permettono di affermare in capo al OR un grado elevato di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sull’agente», valorizzando, a questo proposito, in particolare, «le modalità con le quali gli era stata prospettata la possibilità del subentro» (a pag. 4 della sentenza impugnata), che si ponevano evidentemente in contrasto con le norme sulla cessione del contratto (nella specie: cessione di polizze assicurative), che anche il OR avrebbe dovuto conoscere. Per questo, hanno altresì non implausibilmente valorizzato l’accordo intervenuto tra il OR e l’agente, che, per espressa pattuizione, partecipava (rectius, avrebbe partecipato) anch’egli alla ripartizione dei futuri premi, come ulteriore elemento singolare e anomalo della vicenda. Sulla base di tali premesse, la Corte territoriale ha così ritenuto che «le sopra descritte e non contestate modalità di conclusione del contratto di 16 cessione delle polizze assicurative, a differenza di quanto ritenuto dal tribunale, rivestano i sopra riscontrati caratteri di anomalia che appaiono idonei e sufficienti a rendere irrilevante l’occasionalità necessaria derivante dal rapporto intercorrente tra l’agente assicurativo alla società ed alla compagnia mandante e dunque ad interrompere il nesso di causalità tra la condotta del HI e l’invocata responsabilità dell’appellante principale ed incidentale» (a pag. 5 della sentenza impugnata). Giova peraltro soggiungere - ma solamente ad abundantiam - che la detta statuizione risulta altresì corretta anche rispetto alla invocata lesione dell’affidamento ingenerato dal HI, in forza del generale principio (seppure qui non immediatamente applicabile, trattandosi nella specie di una responsabilità da fatto illecito della compagnia di assicurazioni ex art. 2049 c.c.) ai sensi del quale in materia di invalidità negoziale, ove essa derivi dalla violazione di una norma imperativa o proibitiva di legge, o di altre norme aventi efficacia di diritto obiettivo, cioè tali da dover essere note, per presunzione assoluta, alla generalità dei cittadini, ovvero tali, comunque, da potere essere conosciute attraverso un comportamento di normale diligenza, non si può configurare colpa contrattuale a carico dell’altro contraente, che abbia omesso di far rilevare alla controparte l’esistenza delle norme stesse (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10156 del 18/05/2016). 6.2. Il primo motivo - in disparte il riferimento all’art. 2049 c.c., limitatamente al quale esso si rivela infondato per le ragioni sopra diffusamente illustrate - è inammissibile nella parte in cui si denuncia la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., poiché sostanzialmente volto a contestare l’apprezzamento delle risultanze probatorie svolto dai giudici del merito. È difatti opportuno ribadire che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, la violazione dell’art. 115 c.p.c. può essere dedotta come vizio di 17 legittimità solo ove si denunci che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla “valutazione delle prove” (in tal senso, ex multis, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 36320 del 28/12/2023; Sez. 5, Ordinanza n. 35263 del 18/12/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 26367 del 07/09/2022; Sez. U, Sentenza n. 16598 del 05/08/2016; Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016). In definitiva, l’articolazione complessiva del motivo in esame ha l’effettiva consistenza di una inammissibile sollecitazione rivolta a questa Corte al fine di rivalutare la ricostruzione della quaestio facti così come operata dai giudici del merito. 6.3. Il secondo motivo è inammissibile. È jus receptum che il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. presuppone l’esame da parte del giudice del merito della questione oggetto di doglianza, seppure se ne lamenti la soluzione in modo giuridicamente non corretto ovvero senza adeguata giustificazione (in tal senso, ex multis, Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 27551 del 23/10/2024). Questa Corte, quale Giudice di legittimità, non può sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella operata dai giudici del merito, né può rivalutare i fatti storici della causa, essendo limitata alla sola verifica della sussistenza di una motivazione idonea sul piano logico, e cioè non meramente apparente, perplessa o insanabilmente contraddittoria (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3267 del 12/02/2008; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 8872 del 03/04/2025; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 6964 del 16/03/2025). 18 È, infatti, da tempo radicato nella giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni Unite, il principio ai sensi del quale la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (che si deve all’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134) deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 disp. prel. c.c., come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con risultanze processuali tratte “aliunde” rispetto al solo testo del provvedimento. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione ad oggi non più idoneo a costituire oggetto di doglianza (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014). In proposito, non costituisce omissione censurabile, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto storico, rilevante in causa, che sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. Del pari, la critica concernente l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio non può ricomprendere “questioni” o “argomentazioni”, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo, che invece riguarda esclusivamente un fatto inteso nella sua accezione storico- fenomenica (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 30673 del 03/11/2023). 19 6.3.1. Nel caso di specie, il ricorrente non solo si limita a prospettare un omesso esame al di fuori del perimetro di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ma si duole - in buona sostanza - dell’apprezzamento delle prove realizzato dal giudice del merito ex art. 116 c.p.c., il quale avrebbe dato «maggior importanza» (a pag. 14 del ricorso per cassazione) a determinate prove, a scapito di altre. A questo riguardo, mette conto osservare che - per converso - spetta proprio al solo giudice del merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi;
così come gli spetta pure la facoltà di escludere, anche attraverso un giudizio implicito, la rilevanza di una prova. Al contempo, il giudice del merito non è però tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014; Sez. 2, Ordinanza n. 20553 del 19/07/2021). Aggiungasi, infatti, che, secondo un principio consolidato della giurisprudenza di legittimità, il giudice del merito non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente - anche in relazione all’art. 132, n. 4, c.p.c. - che costui esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, di guisa che tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’“iter” argomentativo seguito devono ritenersi per implicito disattesi (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 12652 del 25/06/2020). 20 Per tali ragioni, le censure veicolate dal ricorrente mirano a contrapporre, al fondo, una propria valutazione dell’assetto probatorio, diversa da quella operata dalla Corte di merito, non conforme alle sue aspettative (v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20322 del 20/10/2005), sollecitando a questa Corte di legittimità una rivalutazione del detto corredo istruttorio, che sia alternativa a quella compiuta dal giudice del merito - pur se a questi riservata, e in quanto tale non sindacabile, nel suo intrinseco contenuto fattuale, in questa sede - facendo assurgere il giudizio di legittimità a giudizio di merito di terzo grado (in tal senso, ex multis, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 33125 del 18/12/2024). 6.4. Il quarto motivo è infondato. Nel dettaglio, parte ricorrente lamenta la violazione, da parte della Corte territoriale, dei giudicati formatisi su sentenze emesse dalla stessa Corte d’appello su vicende analoghe, nonché del giudicato penale sulla medesima vicenda, che riconosceva la responsabilità penale del HI. 6.4.1. Ebbene, come la giurisprudenza di legittimità ha da tempo precisato, il giudicato “inter alios” formatosi in un determinato giudizio (civile) può spiegare “efficacia riflessa” (c.d. “ultra partes”) nei confronti di soggetti rimasti estranei al rapporto processuale a condizione che: a) i terzi non siano titolari di un diritto autonomo, scaturente da un distinto rapporto giuridico o costituito su un rapporto diverso da quello dedotto nel primo giudizio;
b) i terzi non possano risentire un “pregiudizio giuridico” dalla precedente decisione;
c) l’efficacia riflessa riguardi soltanto l’affermazione di una situazione giuridica che non ammette la possibilità di un diverso accertamento (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8101 del 23/04/2020). Il caso di specie non può però essere ricondotto in nessuna delle dette ipotesi, volta che la domanda proposta da FR OR nei confronti di CI SI s.r.l. ed Allianz S.p.A. (oltre a ZO HI) è volta a far valere un diritto autonomo (del OR), relativo ad un 21 distinto rapporto giuridico, di tipo aquiliano, rispetto al quale a nulla rileva che il HI e le compagnie assicurative, evocati in giudizio da soggetti terzi, siano stati condannati al risarcimento dei danni in vicende del tutto autonome, che vanno perciò considerate nella singolarità propria di ciascun caso concreto, non potendosi ravvisare nella sola medesimezza del promotore un elemento da cui far discendere la pretesa efficacia riflessa del giudicato “inter alios”, tanto più in un giudizio risarcitorio, nel quale qualsiasi automatismo va assolutamente respinto, dovendosi valorizzare, all’opposto, con riferimento a fatti e rapporti giuridici autonomi, la specificità del caso di specie portato alla cognizione del giudice. 6.4.2. Parimenti destituita di fondamento è la evocata violazione da parte della Corte d’appello del giudicato penale sulla vicenda in esame. In proposito - in disparte la mancata riproduzione per quanto di interesse, all’interno del ricorso, della richiamata sentenza, quale causa di inammissibilità del mezzo ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. per difetto dei requisiti di specificità ed autosufficienza - giova osservare, per doveroso interesse nomofilattico, che il giudicato penale relativo alla posizione di un imputato non può spiegare efficacia nel giudizio civile che venga proposto dal danneggiato (anche costituitosi parte civile in sede penale) nei confronti di soggetti terzi, invocando - rispetto ad essi - una responsabilità sulla base di un titolo diverso e proprio, e ciò ove pure costoro abbiano partecipato al giudizio penale come responsabili civili per fatto altrui (i.e., dell’imputato). Varrà, difatti, osservare che, in applicazione di tali principi, in analoga vicenda (ancorché riferita ad un giudicato assolutorio e alla diversa fattispecie di responsabilità oggettiva da fatto illecito ex art. 2051 c.c.), questa Corte, con la Sentenza n. 34505 del 29/12/2025, ha enunciato il principio di diritto ai sensi del quale «il giudicato assolutorio formatosi nei confronti dell’imputato in un processo penale nel quale la parte civile si sia 22 costituita non spiega gli effetti di cui all’art. 652 c.p.p. in favore di coloro che abbiano partecipato al detto giudizio quali responsabili civili per fatto altrui nel caso in cui questi siano convenuti dinanzi al giudice civile prospettando una responsabilità per fatto o titolo proprio (nel caso di specie, ai sensi dell’art. 2051 c.c., quali custodi dell’immobile presso il quale si è verificato il sinistro)». Tali principi costituiscono la logica applicazione del rapporto tra i giudizi, civile e penale, delineato dall’art. 75 c.p.p., al cui riguardo varrà richiamare quanto affermato dalla Corte costituzionale nella nota Sentenza n. 233 del 11/07/2003, al p.to 3.3. della motivazione: «L’art. 75 cod. proc. pen. ha definitivamente consacrato il principio di parità delle giurisdizioni, cosicché perfino la possibilità di giudicati contrastanti in relazione al medesimo fatto, ai diversi effetti civili e penali, costituisce evenienza da considerarsi ormai fisiologica»; e ciò - perfino - con riferimento alla posizione dell’imputato medesimo, là dove qui si discorre, invece e a più forte ragione, della responsabilità altrui, e cioè delle compagnie di assicurazioni ex art. 2049 c.c. In quest’ottica, è stato anche precisato da questa Corte che «le prove assunte in un precedente processo penale (anche tra parti diverse) e le sentenze ivi pronunciate, ancorché prive di formale efficacia di giudicato ex artt. 651 e 652 c.p.p., sono liberamente valutabili nel giudizio civile di danno quali prove precostituite e atipiche - se ritualmente prodotte e sottoposte al contraddittorio tra le parti (le quali, oltre alla ritualità della produzione, possono contestare pure i fatti accertati in sede penale) - ai fini dell’accertamento dell’illecito civile e il giudice, potendo scegliere le prove ritenute più idonee a dimostrare la verità dei fatti, ha anche facoltà escludere la concreta inferenza probatoria di talune di esse (nella specie, la sentenza di non luogo a procedere per non aver commesso il fatto)» (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9957 del 16/04/2025). 6.5. Il quinto motivo è fondato. 23 Il ricorrente sostiene che la Corte territoriale avrebbe errato nel disporre la correzione di errore materiale - limitatamente alla condanna del OR alla restituzione, in favore di Allianz S.p.A., della somma di Euro 90.511,12, oltre interessi - poiché la doglianza fatta valere da Allianz S.p.A. con istanza di correzione di errore materiale integrerebbe, per vero, una censura da far valere, più correttamente, in sede di impugnazione. Tale censura merita accoglimento. La Corte territoriale ha dato corso alla istanza ex art. 287 c.p.c. proposta da Allianz S.p.A. sulla base di una espressa “ratio”, che si compendia, solamente, nel rilievo della sussistenza dei presupposti ex art. 287 c.p.c., stante l’omessa condanna, all’interno della sentenza, della parte soccombente (i.e., FR OR) alla restituzione, in favore della parte vittoriosa (i.e., Allianz S.p.A.), delle somme da quest’ultima pagate in esecuzione del capo della sentenza di primo grado che la riconosceva, di converso, parte soccombente. A questo proposito, tuttavia, mette conto osservare che la stessa Allianz S.p.A. (come risulta, peraltro, anche dal ricorso incidentale condizionato proposto dalla Compagnia assicuratrice, a pag. 23, nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., la cui violazione sarebbe stata altrimenti sanzionata con la inammissibilità del mezzo) aveva, invero, domandato in modo espresso la condanna del OR alla restituzione, in suo favore, della somma pari all’importo corrisposto dalla Allianz S.p.A. in esecuzione della sentenza di primo grado. La mancata statuizione, sul punto, da parte della sentenza d’appello costituisce, dunque, una omessa pronuncia in senso stretto (e in quanto tale censurabile con la sola impugnazione della decisione), come difatti qualificata dalla stessa Corte territoriale nel provvedimento di correzione di errore materiale del 21 febbraio 2023, allorché discorre di «omessa condanna a carico della parte soccombente alla restituzione in favore della 24 parte vittoriosa delle somme da questa pagate in esecuzione del capo della sentenza di primo grado». Per queste ragioni, alla mancata statuizione in sentenza sulla condanna restitutoria in favore della Allianz S.p.A. non poteva supplire la Corte d’appello tramite il provvedimento di correzione di errore materiale, non giovando all’odierna ricorrente incidentale l’indirizzo interpretativo ai sensi del quale ove la condanna alle restituzioni sia sottratta a qualunque forma di valutazione giudiziale sia nell’“an” sia nel “quantum” del provvedimento, può essere azionata anche la procedura di correzione dell’errore materiale, dovendosi ritenere che i due rimedi, qualora la statuizione acceda al “decisum” della controversia e non siano necessarie ulteriori indagini o determinazioni sostanziali, siano fra loro alternativi (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17664 del 02/07/2019, peraltro espressamente richiamata nel provvedimento di correzione di errore materiale della Corte d’appello di Bologna). Ciò in quanto la mancata statuizione su una questione esplicitamente prospettata e non decisa dalla Corte territoriale integra una omessa pronuncia, non emendabile attraverso il procedimento di cui agli artt. 287 ss. c.c. È ben vero che l’istituto della rimessione in termini vede un certo ampliamento dei propri originari confini, visto che la giurisprudenza di legittimità lo estende a tutti i casi in cui, effettivamente, la mera carenza di esplicitazione di un comando (come nel caso della distrazione o attribuzione al difensore ai sensi dell’art. 93 c.p.c., a disporsi a semplice dichiarazione del difensore stesso) sia nondimeno superabile, siccome riducibile effettivamente ad una semplice omissione e colmabile univocamente ed inevitabilmente da quanto desumibile dall’intero contesto motivazionale. E, tuttavia, il procedimento di correzione di cui all’art. 287 c.p.c. è funzionale alla eliminazione di semplici errori di redazione del documento, 25 concretandosi questi in una palese incongruenza della materiale esteriorizzazione del pensiero rispetto al concetto ad esso sotteso e, quindi, in un difetto di corrispondenza tra l'ideazione e la sua materiale rappresentazione grafica, ma non può in alcun modo incidere sul contenuto concettuale della decisione (cfr., ex multis, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17309 del 27/06/2025): in sostanza, il procedimento di correzione è ancora precluso in tutti i casi in cui sia necessaria una sia pure minima attività di valutazione di presupposti di fatto - suscettibili di diverso apprezzamento - e di successivo giudizio. Ne discende che, nel condannare attraverso il provvedimento ex art. 287 c.p.c. il OR alla restituzione, in favore di Allianz S.p.A., della somma di Euro 90.511,12, oltre interessi, pari all’importo corrisposto dalla Allianz S.p.A. in esecuzione della sentenza di primo grado, pur a fronte di una espressa domanda in tal senso della Allianz, oggetto di omessa pronuncia, la Corte d’appello ha esercitato una vera e propria “potestas iudicandi” per il tramite di uno strumento (i.e., la correzione dell’errore materiale) che nella sua genetica e intrinseca configurazione - come è stato di recente ribadito dalla Sentenza n. 29432/2024 delle Sezioni Unite di questa Corte - «di una pronuncia giurisdizionale non ha né i presupposti, né il contenuto, né l’effetto», costituendo - per converso - un provvedimento che ha natura sostanzialmente amministrativa. 7. All’accoglimento del quinto motivo del ricorso principale non consegue l’assorbimento del ricorso incidentale proposto da Allianz S.p.A., che va pertanto esaminato. 7.1. Ciò posto, con il primo ed unico motivo del ricorso incidentale condizionato di Allianz S.p.A. si prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., «omessa pronunzia: violazione degli artt. 112, 342 e 345 c.p.c.», in relazione alla domanda promossa dalla Compagnia assicuratrice di condanna del OR alla restituzione della somma di Euro 90.511,12 26 (pari all’importo corrisposto dalla Allianz S.p.A. in esecuzione della sentenza di primo grado), oltre interessi dal 23 gennaio 2018 al saldo. 8. Il motivo deve ritenersi fondato, alla luce di quanto già rilevato in occasione dell’accoglimento del quinto motivo del ricorso principale, avendo la Corte d’appello omesso di pronunciarsi sulla domanda di Allianz S.p.A. di condanna del OR alla restituzione di quanto dalla prima corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado che la riconosceva parte soccombente. 9. Sulla base di tali premesse, rilevata la fondatezza del quinto motivo del ricorso principale (inammissibili il primo e il secondo;
infondati il terzo e il quarto) e del ricorso incidentale condizionato, dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnata in relazione alla correzione di errore materiale disposta con provvedimento del 21 febbraio 2023, con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, perché si pronunci in ordine alla restituzione da parte di FR OR, in favore di Allianz S.p.A., della somma pari all’importo corrisposto da quest’ultima in esecuzione della sentenza di primo grado. 10. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il quinto motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale condizionato, dichiarati inammissibili il primo e il secondo motivo del ricorso principale, infondati i restanti;
cassa la sentenza impugnata nella parte in cui è modificata dal provvedimento di correzione di errore materiale del 21 febbraio 2023 e rinvia alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, cui demanda altresì di provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. 27 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte Suprema di cassazione in data 13 maggio 2026. Il Consigliere Estensore EL EL Il Presidente FR De NO