CASS
Sentenza 7 marzo 2023
Sentenza 7 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/03/2023, n. 9663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9663 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AW ON RI nato il [...] avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;
lette le conclusioni del PG MARIA FRANCESCA LOY che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria con cui il difensore dell'imputata, avv. Domenico Sirianni, ha insistito per l'accoglimento dello stesso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 17 maggio 2021 il Tribunale di Catanzaro, in rito abbreviato, ha condannato ON AB US alla pena di 9 anni e 4 mesi di reclusione per il tentato omicidio del convivente NI ZA, fatto avvenuto in Catanzaro il 24 dicembre 2020. Penale Sent. Sez. 1 Num. 9663 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 17/01/2023 Con sentenza del 23 marzo 2022 la Corte di appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato la pena in 4 anni ed 8 mesi di reclusione e confermato per il resto la sentenza di primo grado. Il 24 dicembre del 2020 personale di polizia, intervenuto su chiamata di un vicino di casa, rinveniva NI ZA adagiato su una panchina esterna alla propria abitazione, sanguinante, con una vistosa ferita al torace. Di fianco a lui si trovava l'imputata in stato di forte agitazione. ZA riferiva alla polizia di essere stato colpito da una persona sconosciuta sul portone di casa. I giudici di primo e di secondo grado pervenivano al giudizio di responsabilità dell'imputata, rilevando che la versione di ZA non era credibile, perchè i vicini di casa avevano sentito poco prima dell'episodio delle urla femminili provenire dall'abitazione della vittimaene desumevano l'esistenza di un litigio in corso tra la imputata e la vittima;
inoltre, rilevavano che il coltello con cui era avvenuta la aggressione era stato trovato in cucina e che le tracce di sangue erano molto più consistenti presso il piano di cottura dell'abitazione che non sulla porta o all'esterno dell'appartamento. Questi elementi di carattere oggettivo inducevano i giudici del merito a ritenere che l'autore del reato non poteva essere arrivato dall'esterno e che si trattasse, invece, di una persona che era con la vittima all'interno dell'appartamento, e giungevano, pertanto, al giudizio di responsabilità dell'odierna imputata. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputata, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Con il primo motivo deduce erronea applicazione della legge penale in punto di riconoscimento della responsabilità dell'imputata che non avrebbe mai commesso il fatto, sarebbero state utilizzate prove non ammesse in rito abbreviato, l'imputata non avrebbe mai ammesso la propria responsabilità, la stessa persona offesa avrebbe indicato all'inizio di essere stato colpita da altra persona, la imputata non avrebbe avuto tracce di sangue sulle mani, gli stessi vicini di casa della coppia non avrebbero fornito indicazioni utili. Con il secondo motivo deduce illogicità manifesta della sentenza sempre in punto di riconoscimento della responsabilità dell'imputata, in quanto la sentenza avrebbe dovuto tener conto dell'incensuratezza dell'imputata, mancherebbe la prova dell'elemento soggettivo, mancherebbe la prova dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Con il terzo motivo deduce mancata concessione della particolare tenuità del fatto, atteso che il comportamento contestato non è abituale. 2 Con il quarto motivo deduce mancata concessione delle attenuanti generiche e del minimo della pena, in senso positivo vi sarebbero scelta del rito, incensuratezza della imputata, mancata costituzione di parte civile della vittima. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale, Maria Francesca Loy, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Con memoria depositata il difensore dell'imputata, avv. Domenico Sirianni, riproponendo gli argomenti già posti alla base del ricorso, ha insistito per l'accoglimento dello stesso. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1. I primi due motivi, che possono essere affrontati congiuntamente, in quanto hanno ad oggetto entrambi il giudizio di responsabilità dell'imputata per il fatto a lei attribuito, sono inammissibili per difetto del requisito della specificità estrinseca, perché non contengono critiche al percorso argomentativo della sentenza impugnata, ma solo una elencazione delle prove che, a giudizio della difesa della ricorrente, sosterrebbero la tesi esposta in ricorso della non responsabilità dell'imputata. I motivi di ricorso sono, pertanto, inconferenti con quanto scritto dal giudice di secondo grado, e, quindi, sono inammissibili per difetto del requisito della specificità estrinseca (cfr. Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), atteso che gli stessi non si confrontano con il contenuto della pronuncia impugnata. 2. Il terzo motivo sulla mancata applicazione della causa di non punibilità dell'art. 131-bis cod. pen. è inammissibile, perché il titolo di reato per cui è stata condannata l'imputata (tentato omicidio) non consente l'applicazione dell'istituto per limiti edittali dello stesso. Nella versione dell'art. 131-bis cod. pen. vigente al momento della emissione del provvedimento impugnato l'istituto si applicava, infatti, soltanto "ai reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena", e, nel caso in esame, la pena edittale massima è pari a sedici anni di reclusione. La causa di non punibilità non è, peraltro, comunque applicabile al caso in esame neanche dopo la novella dell'art. 131-bis cod. pen., nel testo modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha disposto la generale estensione dell'ambito di applicabilità dell'istituto ai reati con pena edittale minima non superiore a due 3 anni di reclusione, atteso che la pena edittale minima del tentativo di omicidio volontario è pari a sette anni di reclusione, e quindi, molto al di sopra dei limiti massimi di applicazione dell'istituto. 4. Il quarto motivo, nella parte in cui lamenta la mancata concessione del minimo della pena è inammissibile, perché la sentenza di appello infligge già il minimo della pena (e scrive espressamente di aver inflitto il minimo della pena), atteso che la stessa parte dalla pena base di sette anni di reclusione, che è il minimo edittale del reato tentato, che poi riduce per il rito abbreviato alla pena finale applicata in sentenza. Nella parte in cui deduce che le attenuanti generiche avrebbero dovuto essere concesse con giudizio di prevalenza, il motivo è manifestamente infondato, perché non attacca il percorso logico della sentenza impugnata. Sul punto la motivazione della sentenza di appello è la seguente: "le modalità della condotta, l'entità del danno e del pericolo cagionato alla persona offesa conducono a confermare il giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e la contestata aggravante". Il ricorso non attacca questa motivazione su condotta, danno e pericolo, ma si limita ad indicare a sostegno del giudizio di prevalenza due evenienze processuali irrilevanti sul piano logico nel giudizio di bilanciamento delle circostanze (la scelta del rito;
la mancata costituzione di parte civile della vittima) ed una terza (l'incensuratezza della imputata), che è irrilevante ex art. 62-bis, ultimo comma, cod. pen., già nel giudizio di concessione delle attenuanti generiche, e che quindi lo è a maggior ragione nel giudizio di bilanciamento delle stesse. In definitiva, anche questo motivo è manifestamente infondato. 5. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2023. DEpOSIT
udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;
lette le conclusioni del PG MARIA FRANCESCA LOY che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria con cui il difensore dell'imputata, avv. Domenico Sirianni, ha insistito per l'accoglimento dello stesso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 17 maggio 2021 il Tribunale di Catanzaro, in rito abbreviato, ha condannato ON AB US alla pena di 9 anni e 4 mesi di reclusione per il tentato omicidio del convivente NI ZA, fatto avvenuto in Catanzaro il 24 dicembre 2020. Penale Sent. Sez. 1 Num. 9663 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 17/01/2023 Con sentenza del 23 marzo 2022 la Corte di appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato la pena in 4 anni ed 8 mesi di reclusione e confermato per il resto la sentenza di primo grado. Il 24 dicembre del 2020 personale di polizia, intervenuto su chiamata di un vicino di casa, rinveniva NI ZA adagiato su una panchina esterna alla propria abitazione, sanguinante, con una vistosa ferita al torace. Di fianco a lui si trovava l'imputata in stato di forte agitazione. ZA riferiva alla polizia di essere stato colpito da una persona sconosciuta sul portone di casa. I giudici di primo e di secondo grado pervenivano al giudizio di responsabilità dell'imputata, rilevando che la versione di ZA non era credibile, perchè i vicini di casa avevano sentito poco prima dell'episodio delle urla femminili provenire dall'abitazione della vittimaene desumevano l'esistenza di un litigio in corso tra la imputata e la vittima;
inoltre, rilevavano che il coltello con cui era avvenuta la aggressione era stato trovato in cucina e che le tracce di sangue erano molto più consistenti presso il piano di cottura dell'abitazione che non sulla porta o all'esterno dell'appartamento. Questi elementi di carattere oggettivo inducevano i giudici del merito a ritenere che l'autore del reato non poteva essere arrivato dall'esterno e che si trattasse, invece, di una persona che era con la vittima all'interno dell'appartamento, e giungevano, pertanto, al giudizio di responsabilità dell'odierna imputata. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputata, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Con il primo motivo deduce erronea applicazione della legge penale in punto di riconoscimento della responsabilità dell'imputata che non avrebbe mai commesso il fatto, sarebbero state utilizzate prove non ammesse in rito abbreviato, l'imputata non avrebbe mai ammesso la propria responsabilità, la stessa persona offesa avrebbe indicato all'inizio di essere stato colpita da altra persona, la imputata non avrebbe avuto tracce di sangue sulle mani, gli stessi vicini di casa della coppia non avrebbero fornito indicazioni utili. Con il secondo motivo deduce illogicità manifesta della sentenza sempre in punto di riconoscimento della responsabilità dell'imputata, in quanto la sentenza avrebbe dovuto tener conto dell'incensuratezza dell'imputata, mancherebbe la prova dell'elemento soggettivo, mancherebbe la prova dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Con il terzo motivo deduce mancata concessione della particolare tenuità del fatto, atteso che il comportamento contestato non è abituale. 2 Con il quarto motivo deduce mancata concessione delle attenuanti generiche e del minimo della pena, in senso positivo vi sarebbero scelta del rito, incensuratezza della imputata, mancata costituzione di parte civile della vittima. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale, Maria Francesca Loy, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Con memoria depositata il difensore dell'imputata, avv. Domenico Sirianni, riproponendo gli argomenti già posti alla base del ricorso, ha insistito per l'accoglimento dello stesso. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1. I primi due motivi, che possono essere affrontati congiuntamente, in quanto hanno ad oggetto entrambi il giudizio di responsabilità dell'imputata per il fatto a lei attribuito, sono inammissibili per difetto del requisito della specificità estrinseca, perché non contengono critiche al percorso argomentativo della sentenza impugnata, ma solo una elencazione delle prove che, a giudizio della difesa della ricorrente, sosterrebbero la tesi esposta in ricorso della non responsabilità dell'imputata. I motivi di ricorso sono, pertanto, inconferenti con quanto scritto dal giudice di secondo grado, e, quindi, sono inammissibili per difetto del requisito della specificità estrinseca (cfr. Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), atteso che gli stessi non si confrontano con il contenuto della pronuncia impugnata. 2. Il terzo motivo sulla mancata applicazione della causa di non punibilità dell'art. 131-bis cod. pen. è inammissibile, perché il titolo di reato per cui è stata condannata l'imputata (tentato omicidio) non consente l'applicazione dell'istituto per limiti edittali dello stesso. Nella versione dell'art. 131-bis cod. pen. vigente al momento della emissione del provvedimento impugnato l'istituto si applicava, infatti, soltanto "ai reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena", e, nel caso in esame, la pena edittale massima è pari a sedici anni di reclusione. La causa di non punibilità non è, peraltro, comunque applicabile al caso in esame neanche dopo la novella dell'art. 131-bis cod. pen., nel testo modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha disposto la generale estensione dell'ambito di applicabilità dell'istituto ai reati con pena edittale minima non superiore a due 3 anni di reclusione, atteso che la pena edittale minima del tentativo di omicidio volontario è pari a sette anni di reclusione, e quindi, molto al di sopra dei limiti massimi di applicazione dell'istituto. 4. Il quarto motivo, nella parte in cui lamenta la mancata concessione del minimo della pena è inammissibile, perché la sentenza di appello infligge già il minimo della pena (e scrive espressamente di aver inflitto il minimo della pena), atteso che la stessa parte dalla pena base di sette anni di reclusione, che è il minimo edittale del reato tentato, che poi riduce per il rito abbreviato alla pena finale applicata in sentenza. Nella parte in cui deduce che le attenuanti generiche avrebbero dovuto essere concesse con giudizio di prevalenza, il motivo è manifestamente infondato, perché non attacca il percorso logico della sentenza impugnata. Sul punto la motivazione della sentenza di appello è la seguente: "le modalità della condotta, l'entità del danno e del pericolo cagionato alla persona offesa conducono a confermare il giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e la contestata aggravante". Il ricorso non attacca questa motivazione su condotta, danno e pericolo, ma si limita ad indicare a sostegno del giudizio di prevalenza due evenienze processuali irrilevanti sul piano logico nel giudizio di bilanciamento delle circostanze (la scelta del rito;
la mancata costituzione di parte civile della vittima) ed una terza (l'incensuratezza della imputata), che è irrilevante ex art. 62-bis, ultimo comma, cod. pen., già nel giudizio di concessione delle attenuanti generiche, e che quindi lo è a maggior ragione nel giudizio di bilanciamento delle stesse. In definitiva, anche questo motivo è manifestamente infondato. 5. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2023. DEpOSIT