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Sentenza 6 aprile 2023
Sentenza 6 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/04/2023, n. 14607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14607 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: FR AU nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 01/04/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comrna 8 D.L. n. 137/20 f Penale Sent. Sez. 2 Num. 14607 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 22/12/2022 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. FR SA, a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che in data 1/4/2021 ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei suoi confronti dal Tribunale cittadino il 16/5/2018 in ordine ai reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. per aver acquistato, o comunque ricevuto, e posto in vendita presso negozio della società di cui era legale rappresentante, cinque borse con marchio "Cannage" - CH R" contraffatto, e la conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia. 2. A sostegno del ricorso, il FR ha dedotto due motivi di impugnazione: 2.1. Violazione di legge - con particolare riferimento agli artt. 43, 42 e 113 cod. pen. - per essersi riconosciuta la penale responsabilità del ricorrente, quantomeno in relazione alla ricettazione, in virtù della mera carica di amministratore della società, in relazione a condotte poste in essere da altri che lo avevano preceduto nella carica apicale, sulla base dell'impropria formula "non poteva non sapere", così attribuendogli una responsabilità da posizione pur essendo egli subentrato nella carica dopo l'acquisto della merce di provenienza illecita. 2.2. Vizio di motivazione in relazione alla penale responsabilità per il delitto di cui all'art. 474 cod. pen., essendo stato individuato il "tempus commissi delicti" nel marzo 2014, pur avendo il FR assunto la carica di amministratore della società il 28 di quel mese, e pur non potendosi attribuire rilievo determinante alla diffida della società persona offesa, formulata nel maggio del 2014, quando il ricorrente aveva già assunto la carica di amministratore. 3. Con requisitoria scritta del 23/11/2022 il P.G. ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 4. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. Premesso che il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile (Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016 - dep. 07/04/2016, Genitore e altro, Rv. 266617), deve rilevarsi che le due sentenze di merito hanno in primo luogo evidenziato che l'esame del consulente tecnico che ha verificato le borse esposte in vendita presso il negozio di Pontassieve della società Fashion Professional, di cui il FR era amministratore unico, ha consentito di acquisire, con la descrizione del marchio figurativo "Channage", elementi sufficienti a dimostrare che le borse predette riproducevano noti modelli della casa "Christian R" con marchi contraffatti ma identici all'originale, pur mancando alcuni componenti, quali il packaging, i cartellini ed i codici di autenticità invece presenti negli originali esposte in vendita. La sentenza impugnata, quindi, lungi dall'attribuire al ricorrente una responsabilità oggettiva, o da posizione, o comunque fondata sull'assioma "non poteva non sapere", come si assume nel ricorso, ha dato invece adeguatamente conto della piena consapevolezza, da parte del FR, della provenienza da delitto dei beni in questione, in quanto, anche a voler 1 ritenere che la fattura prodotta dal ricorrente fosse relativa ai beni in contestazione (circostanza che la sentenza appare non riconoscere con certezza), comunque la casa produttrice francese fin dal 23 maggio 2014 aveva intimato alla società del FR di interrompere la vendita dei prodotti che riproducevano il marchio figurativo contraffatto, ed in tale data il ricorrente aveva da tempo assunto la carica di amministratore legale rappresentante della società, essendo stato nominato dall'assemblea il 28 marzo precedente ed avendo acquistato le quote sociali il 7 aprile successivo. Nessun vizio logico, pertanto, può riconoscersi nella sentenza impugnata, laddove questa ha riconosciuto la piena consapevolezza del ricorrente della provenienza delittuosa dei beni acquistati, o comunque ricevuti, e che - come emerge anche dalla sentenza del Tribunale - in occasionE della perquisizione del 23/7/2014 sono state rinvenute nel negozio, esposte al pubblico per la vendita, quando il FR era stato reso ormai ampiamente edotto, anche dalla diffida della società Dior, della contraffazione dei marchi, né la circostanza che altri possano aver -icevuto i beni per conto della società, prima del ricorrente, così rendendosi responsabili della ricettazione, può escludere la responsabilità del ricorrente per il medesimo reato, per avere anch'egli ricevuto la disponibilità dei beni di provenienza illecita di cui si tratta. 5. La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deliberato in camera di consiglio, il 22 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il es ente Dott. o Imperiali Dott. i. NN DI
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comrna 8 D.L. n. 137/20 f Penale Sent. Sez. 2 Num. 14607 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 22/12/2022 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. FR SA, a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che in data 1/4/2021 ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei suoi confronti dal Tribunale cittadino il 16/5/2018 in ordine ai reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. per aver acquistato, o comunque ricevuto, e posto in vendita presso negozio della società di cui era legale rappresentante, cinque borse con marchio "Cannage" - CH R" contraffatto, e la conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia. 2. A sostegno del ricorso, il FR ha dedotto due motivi di impugnazione: 2.1. Violazione di legge - con particolare riferimento agli artt. 43, 42 e 113 cod. pen. - per essersi riconosciuta la penale responsabilità del ricorrente, quantomeno in relazione alla ricettazione, in virtù della mera carica di amministratore della società, in relazione a condotte poste in essere da altri che lo avevano preceduto nella carica apicale, sulla base dell'impropria formula "non poteva non sapere", così attribuendogli una responsabilità da posizione pur essendo egli subentrato nella carica dopo l'acquisto della merce di provenienza illecita. 2.2. Vizio di motivazione in relazione alla penale responsabilità per il delitto di cui all'art. 474 cod. pen., essendo stato individuato il "tempus commissi delicti" nel marzo 2014, pur avendo il FR assunto la carica di amministratore della società il 28 di quel mese, e pur non potendosi attribuire rilievo determinante alla diffida della società persona offesa, formulata nel maggio del 2014, quando il ricorrente aveva già assunto la carica di amministratore. 3. Con requisitoria scritta del 23/11/2022 il P.G. ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 4. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. Premesso che il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile (Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016 - dep. 07/04/2016, Genitore e altro, Rv. 266617), deve rilevarsi che le due sentenze di merito hanno in primo luogo evidenziato che l'esame del consulente tecnico che ha verificato le borse esposte in vendita presso il negozio di Pontassieve della società Fashion Professional, di cui il FR era amministratore unico, ha consentito di acquisire, con la descrizione del marchio figurativo "Channage", elementi sufficienti a dimostrare che le borse predette riproducevano noti modelli della casa "Christian R" con marchi contraffatti ma identici all'originale, pur mancando alcuni componenti, quali il packaging, i cartellini ed i codici di autenticità invece presenti negli originali esposte in vendita. La sentenza impugnata, quindi, lungi dall'attribuire al ricorrente una responsabilità oggettiva, o da posizione, o comunque fondata sull'assioma "non poteva non sapere", come si assume nel ricorso, ha dato invece adeguatamente conto della piena consapevolezza, da parte del FR, della provenienza da delitto dei beni in questione, in quanto, anche a voler 1 ritenere che la fattura prodotta dal ricorrente fosse relativa ai beni in contestazione (circostanza che la sentenza appare non riconoscere con certezza), comunque la casa produttrice francese fin dal 23 maggio 2014 aveva intimato alla società del FR di interrompere la vendita dei prodotti che riproducevano il marchio figurativo contraffatto, ed in tale data il ricorrente aveva da tempo assunto la carica di amministratore legale rappresentante della società, essendo stato nominato dall'assemblea il 28 marzo precedente ed avendo acquistato le quote sociali il 7 aprile successivo. Nessun vizio logico, pertanto, può riconoscersi nella sentenza impugnata, laddove questa ha riconosciuto la piena consapevolezza del ricorrente della provenienza delittuosa dei beni acquistati, o comunque ricevuti, e che - come emerge anche dalla sentenza del Tribunale - in occasionE della perquisizione del 23/7/2014 sono state rinvenute nel negozio, esposte al pubblico per la vendita, quando il FR era stato reso ormai ampiamente edotto, anche dalla diffida della società Dior, della contraffazione dei marchi, né la circostanza che altri possano aver -icevuto i beni per conto della società, prima del ricorrente, così rendendosi responsabili della ricettazione, può escludere la responsabilità del ricorrente per il medesimo reato, per avere anch'egli ricevuto la disponibilità dei beni di provenienza illecita di cui si tratta. 5. La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deliberato in camera di consiglio, il 22 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il es ente Dott. o Imperiali Dott. i. NN DI