Sentenza 5 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/02/2003, n. 1681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1681 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2003 |
Testo completo
AULA B PUBLIC TAL ANA01 681 / 03 In nome del popolo fjal no LA CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Oggetto: Lavoro Composta dai magistrati: R.G.N. 22281/2001 -Presidente Vincenzo Mileo 즈 Bruno D'Angelo - Consigliere " Rep. Natale Capitanio Cron.3879 Pasquale Picone relatore Ud. 28.11.2002 66 Maura La Terza ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ARENAUTA S.r.l., in persona dell'amministratore unico Giovanni Antonacci, elettivamente domiciliata in Roma, via F. Crispi, n. 99, presso l'avv. Paolo Mazzotta, difesa dall'avv. Giulio Nevi con procura speciale apposta a margine del ricorso;
-ricorrente- 4919
contro
CI IA FR, elettivamente domiciliata in Roma, via Pompeo Magno, n. 2/B, presso l'avv. Marco Squicquero, difesa dall'avv. Francesco Sparagna con procura speciale apposta a margine del controricoro;
-resistente - per la cassazione della sentenza del Tribunale di Latina n. 18 in data 7.10.2000 (R.G. 2821/1997); sentiti, nella pubblica udienza del 28.11.2002; il cons. Pasquale Picone che ha svolto la relazione della causa;
l'avv. Sparagna, il Pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale Massimo Fedeli che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con riferimento limitato alle questioni ancora controverse, il Tribunale di Latina ha confermato, rigettando l'appello della s.r.l. Arenauta, la sentenza del Pretore - - che, in accoglimento della della stessa sede sezione distaccata di Gaeta domanda della lavoratrice IA FR NC, aveva, tra le altre statuizioni, annullato il licenziamento intimatole il 7 dicembre 1991 ed ordinato la reintegrazione nel posto di lavoro, con la condanna della datrice di lavoro al risarcimento del danno, oltre interessi, rivalutazione e versamenti contributivi. Il giudice dell'impugnazione ha ritenuto che la società occupasse alle sue dipendenze un numero di dipendenti superiori a quindici, dovendosi considerare come unica unità produttiva le due strutture alberghiere gestite (Hotel Caposele e Aenea's Landing); che non fosse provato il giustificato motivo oggettivo con il quale era stato motivato il licenziamento, né quanto alla necessità di sopprimere il singolo posto di lavoro, né in ordine all'impossibilità di adibire la lavoratrice ad altri compiti. 2 La cassazione della sentenza è domandata dalla società con ricorso per tre motivi, al quale resiste con controricorso la lavoratrice. Motivi della decisione 1. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione di legge per avere la sentenza impugnata ritenuto applicabile alla fattispecie l'art. 18 1. 300/1970, sebbene le due strutture alberghiere dovessero essere considerate unità produttive distinte in quanto dotate di autonomia e ciascuna in grado di realizzare completamente il ciclo produttivo aziendale, dovendosi escludere qualunque nesso di strumentalità o ausiliarità, ed inoltre di proprietà di distinte società semplicemente appartenenti ad un stesso gruppo (Arenauta s.r.l.). Per ritenere l'unicità dell'unità produttiva, il Tribunale, sempre secondo la ricorrente, aveva utilizzato argomenti incongrui sotto il profilo logico-giuridico: lo spostamento di personale tra l'una e l'altra, invero, trovava spiegazione nell'istituto del distacco nell'ambito del fenomeno del collegamento societario, considerato che le due strutture erano ubicate in comuni diversi (Formia e Gaeta) e che la NC era esclusivamente dipendente dalla società che gestiva l'albergo Caposele, che impiegava soltanto due dipendenti.
2. Il secondo motivo denuncia violazione di norme e vizio della motivazione in ordine all'esclusione della sussistenza del giustificato motivo oggettivo di recesso, avendo il Tribunale omesso di valutare l'ordinanza comunale in data 25.10.1993 con la quale si disponeva la chiusura definitiva dell'albergo Caposele, circostanza che forniva la prova sia della crisi venutasi in precedenza a determinare, sia del fatto che era diventata impossibile, almeno da tale data, la reintegrazione della - lavoratrice nel posto di lavoro.
3. I due suesposti motivi, che vanno esaminati unitariamente per la connessione tra le argomentazioni, non possono trovare accoglimento. 3 Il Tribunale ha accertato in fatto che la società Arenauta gestiva due complessi alberghieri inseriti in unica organizzazione produttiva, sicché non poteva neppure affermarsi che la sede di servizio della lavoratrice fosse l'una o l'altra, venendo utilizzata, come il restante personale, per entrambe a seconda delle esigenze di servizio.
4. Il detto accertamento è contestato, per un verso, contrapponendogli una diversa ricostruzione dei fatti che si risolve nell'asserzione che si era in realtà in presenza di distinte unità produttive, senza tuttavia denunciare, in violazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., quali elementi decisivi il Tribunale avrebbe omesso di considerare, restando imprecisati i vizi della motivazione.
5. Per altro verso, la medesima contestazione introduce nel giudizio di legittimità prospettazioni ed elementi di fatto che devono considerarsi rimaste estranei alle fasi di merito e perciò inammissibili in questa sede. Si deduce, infatti, che la società ricorrente non sarebbe stata l'effettiva titolare del rapporto di lavoro, intercorso, invece, con altra società, cui faceva capo l'azienda costituita dall'albergo "Caposele"; che i passaggi di personale dall'una all'altra struttura alberghiera dovevano essere ricondotti a fattispecie di "distacco", giustificate dall'appartenenza delle diverse società ad unico "gruppo", rivestendo la ricorrente la qualità di società "capogruppo".
6. L'inammissibilità delle riferite deduzioni discende dall'applicazione del principio di diritto secondo il quale, qualora una determinata questione che implichi un accertamento in fatto non risulti in alcun modo trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente per cassazione che richiami tale questione in sede di legittimità denunciando sul punto il vizio di omessa motivazione, per evitare una pronuncia di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere di allegare non 4 solo la già avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente abbia a ciò provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare la veridicità di tale asserzione. (cfr. da ultimo, Cass. 10 luglio 2001, n. 9336; 19 giugno 2002, n. 8932).
7. Dalla stabilità della statuizione della sentenza impugnata circa la titolarità del rapporto di lavoro in capo alla società Arenauta e l'unicità dell'organizzazione produttiva nella quale era inserita la resistente, discende l'evidente infondatezza delle ulteriori censure, svolte in particolare con il secondo motivo. Poiché è il datore di lavoro che ha l'onere di provare la sussistenza del giustificato motivo oggettivo di recesso (art. 5, 1. n. 604 del 1966), motivo che non può ritenersi comprovato ove non risulti anche l'impossibilità di adibire il dipendente ad altro posto di lavoro (persino di livello inferiore, secondo i principi affermati da Cass., sez, un., 7 agosto 1998, n. 7775), evidentemente l'indagine sulla situazione concernente il solo albero "Caposele" non avrebbe potuto fornire elementi per ritenere assolto l'onere della prova a carico del datore di lavoro.
8. Pertanto, sia il giudizio concernente la mancanza di giustificazione del recesso, per non essere stata comprovata l'impossibilità di conservare in vita il rapporto di lavoro con la resistente, sia quello riguardante la sussistenza dei requisiti dimensionali previsti dalla legge ai fini della cd. stabilità reale, si sottraggono al sindacato di legittimità.
9. Va esaminato, quindi, il terzo e ultimo motivo di ricorso, con il quale è : denunciato vizio della motivazione in ordine alla reintegrazione nel posto di lavoro ed in ordine al calcolo degli interessi e rivalutazione, oggetto, quest'ultimo, 5 di specifico motivo di appello con il quale si deduceva che gli interessi andavano calcolati sull'importo originario del credito. 10. Il vizio di motivazione denunciato con riguardo alla pronuncia di reintegrazione nel posto di lavoro introduce di nuovo la questione, già oggetto del primo motivo, della diversità delle unità produttive. L'infondatezza della censura deriva, quindi, dalle considerazioni già svolte. 11. In ordine al calcolo della rivalutazione e degli interessi sui crediti di lavoro riconosciuti alla resistente, si tratta di questione di diritto (corretta applicazione del principio di cui all'art. 429, terzo comma, c.p.c.), come tale non influenzata dalla motivazione della sentenza impugnata, essendo chiamata la Corte di cassazione a verificare la conformità al diritto del dispositivo (art. 384, comma Z secondo, c.p.c.). La questione non è nuova, come si oppone nel controricorso, perché contenuta nell'atto di appello, ancorché localizzata nella parte dell'atto specificamente preordinata ad ottenere la sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado. 12. La stessa questione è tuttavia infondata, avendo il Tribunale deciso conformemente al diritto. Venuto meno il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione a seguito della sentenza costituzionale n. 459 del 2000, dichiarativa della parziale illegittimità costituzionale dell'art. 22, comma 36, della 1. 23 dicembre 1994, n. 724, la decisione del Tribunale ha rispettato il principio di diritto secondo il quale gli : interessi legali devono essere calcolati sul capitale rivalutato, con scadenza periodica dal momento dell'inadempimento fino a quello del pagamento, poiché la rivalutazione compensa del pregiudizio cagionato dalla perdita di valore della 6 moneta (danno emergente), mentre gli interessi compensano della mancata tempestiva disponibilità della somma via via rivalutata (lucro cessante), e non possono, quindi, essere calcolati su somme inferiori rispetto a quelle che il creditore ha diritto di ricevere (Cass., sez, un, 29 gennaio 2001, n. 38). 14. All'esito di rigetto del ricorso consegue la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio di cassazione, secondo la misura determinata in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la società ricorrente al pagamento delle spese in € 25,30 e degli onorari i del giudizio di cassazione.in € 2000. Così deciso nella camera di consiglio del 28 novembre 2002. Il Consigliere estensore Il Presidente Тарили топки incluce Mis IL CANCELLIERE) CANCER Deposhatoon Cancelleria 57EB. 2003 IL CONCELLIERE CCG 'N 4-9-11 DIT VITIⱭ SVOLLING O SSV VSIAS INDO TO OLSIDEN VISOJINI VA L 7