Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/12/2025, n. 34505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34505 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
Oscuramento disposto
Composta da:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE
Numero registro generale 4252/2025 Numero sezionale 4448/2025 Numero di raccolta generale 34506/2025 Data pubblicazione 29/12/2025
Oggetto:
RESPONSABILITA'
Presidente
CIVILE CUSTODIA
Consigliere
Ud.19/11/2025 PU
CO DE ST
PASQUALE GIANNITI
AN LE
Consigliere
AUGUSTO TATANGELO
Consigliere
NT LL
Consigliera Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 4252/2025 R.G. proposto da:
NA ON, con domicilio telematico all'indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesa dall'avvocato SILVANO SARDEGNA;
AO
contro
-ricorrente-
ED DE CA, con domicilio telematico all'indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesa dall'avvocato FLAVIO PIRRÒ;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di CATANZARO n.
1397/2024 depositata il 17/12/2024.
QUALIFIED CA 1 Seriale: 41ae5baf0644e377
Firmato Da: CO DE ST Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial: 136af30eaa69a3a66b9193e2ac389d Firmato Da: NT LL Emesso Da: TRUSTPRO
Oscuramento disposto
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Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/11/2025 dalla Consigliera NT LL;
udito il Procuratore Generale, in persona del Sostituto dott. MAURO VITIELLO, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. Il 30 luglio 2005, NN AR, allora sedicenne, si recava presso l'abitazione di RO NE e NA RR, su invito del loro figlio, IO NE, per effettuare dei lavori di tinteggiatura delle pareti e, nell'esecuzione di questi, rimaneva folgorato a causa del contatto con un cavo elettrico non isolato e scoperto.
1.1. Instaurato il procedimento penale per omicidio colposo a carico di IO NE nel quale DA De LU, madre della vittima, si costituiva parte civile e al quale partecipavano anche RO NE e NA RR quali responsabili civili per fatto altrui - questi veniva assolto.
2. Nel 2018, DA De LU agiva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Cosenza, nei confronti di RO NE, IO NE e NA RR per ottenere il risarcimento dei gravi danni subiti, previo accertamento delle rispettive responsabilità. Parte attrice chiedeva la condanna al risarcimento di RO NE e NA RR ai sensi dell'art. 2051 c.c. in quanto custodi dell'immobile, nonché di IO NE ai sensi dell'art. 2043 c.c. Costituitisi in giudizio, i convenuti instavano per il rigetto della domanda attorea e, in riconvenzionale, chiedevano la condanna dell'attrice al risarcimento di tutti i danni subiti per le sofferenze psichiche provate essere stati da questa coinvolti in diverse vicende giudiziarie.
per
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Firmato Da: NT
LL
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2.1. Il Tribunale di Cosenza, con sentenza n. 1065/2021: a) dichiarava inammissibile la domanda proposta nei confronti di IO NE, attesa l'efficacia del giudicato assolutorio nei confronti dell'attrice, costituitasi parte civile nel processo penale, ai sensi dell'art. 652 c.p.p.; b) accoglieva, invece, la domanda risarcitoria proposta nei confronti dei genitori, poiché al giudizio penale questi avevano partecipato a titolo di responsabili civili per il fatto altrui, mentre in sede civile si faceva questione di una responsabilità per fatto proprio ex art. 2051 c.c.; c) per l'effetto, condannava RO NE e NA RR al pagamento, in solido, in favore dell'attrice, della somma di Euro 309.311,49, oltre interessi legali;
d) rigettava, inoltre, la domanda riconvenzionale spiegata dai convenuti;
e) compensava le spese tra l'attrice e IO NE e condannava RO NE e NA RR alla rifusione delle spese di lite in favore dello Stato, essendo ammessa l'attrice al patrocinio a spese dello Stato.
3. La Corte d'appello di Catanzaro, con sentenza n. 1397/2024, rigettava il gravame interposto da RO NE e NA RR, confermando integralmente la sentenza di primo grado;
di poi, condannava gli appellanti al pagamento, in favore dell'erario, delle spese del grado. Ritenevano i giudici d'appello che: a) il giudicato assolutorio si era formato esclusivamente rispetto alle condotte dell'imputato, IO NE, tal che esso faceva stato nei suoi soli confronti, poiché solo per l'imputato era stato compiuto un giudizio di assenza di responsabilità penale, con la conseguenza che tale giudicato non era in grado di svolgere nessun effetto rispetto all'ipotesi di responsabilità dei genitori per fatto proprio da cosa in custodia ex art. 2051 c.c. qui invocata;
b) sussistevano tutti i presupposti richiesti dall'art. 2051 c.c., di guisa che, a fronte della esistenza del nesso di causalità tra la cosa e l'evento, gli appellanti non avrebbero assolto l'onere della prova liberatoria;
c) la tesi dell'efficacia eziologica esclusiva
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della condotta colposa del danneggiato ex art. 1227 c.c. non aveva trovato adeguati riscontri.
4. Per la cassazione di tale sentenza NA RR, in proprio e quale erede di RO NE, ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi.
4.1. DA De LU ha resistito con controricorso.
4.2. Il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe, ma nessuno è comparso per le parti, né queste hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
5. In via preliminare, il ricorso va dichiarato inammissibile nella parte in cui risulta proposto dalla ricorrente NA RR anche nella allegata o presupposta qualità di erede di RO NE, quest'ultima non essendo documentata nei modi dovuti: infatti, parte ricorrente dichiara solamente - e in modo a dir poco ambiguo, se non francamente scorretto, non potendosi certo agire per conto di un defunto di agire <<anche e per conto del sig. NE RO» (a pag. 1 del ricorso per cassazione). Secondo l'indirizzo consolidato di questa Corte «in tema di legittimazione attiva, incombe alla parte che ricorre per cassazione, nella qualità di erede della persona che fece parte del giudizio di merito, l'onere di dimostrare, per mezzo delle produzioni documentali consentite dall'art. 372 c.p.c., il decesso della parte originaria e la propria qualità di erede;
in difetto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per mancanza di prova della legittimazione ad impugnare, nessun rilievo assumendo la mancata contestazione di tale legittimazione ad opera della controparte, trattandosi di questione rilevabile d'ufficio» (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 15991 del 07/06/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 10072 del 14/04/2023; Sez. 1, Ordinanza n. 24050 del 26/09/2019; Sez. L, Sentenza n. 1943 del 27/01/2011; Sez. 2, Sentenza n. 25344 del 15/12/2010; Sez. 2, Sentenza
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n. 15352 del 25/06/2010; Sez. 2, Sentenza n. 22244 del 17/10/2006; Sez. 1, Sentenza n. 13685 del 13/06/2006). A tal fine, non è neppure sufficiente la denuncia di successione, che ha valore solo fiscale e che fornisce un mero elemento indiziario liberamente valutabile dal giudice (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6103 del 19/12/1978; Cass., Sez. U, Sentenza n. 12065 del 29/05/2014, in tema di inidoneità della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a comprovare la qualità di erede), ma occorre produrre, oltre al certificato di morte comprovante l'avvenuto decesso del de cuius, anche la documentazione anagrafica attestante la relazione parentale ed i fatti da cui deriva quella qualità (cfr. anche Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 6930 del 14/03/2024), da cui desumere quanto meno la qualità di chiamato all'eredità in base alle norme sulla successione legittima. La conseguenza è che nessuna impugnazione risulta essere stata ritualmente dispiegata dall'originario convenuto RO NE (o, a tutto concedere, da chi avrebbe avuto titolo a farlo quale suo successore): ma, trattandosi di causa evidentemente scindibile, tanto non rileva ai fini della disamina del ricorso come proposto, in proprio, dall'altra originaria condannata NA RR.
5.1. Tanto premesso, con il primo motivo si prospetta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c. per motivazione apparente. *Il Tribunale prima e la Corte d'Appello poi non spiega per quale ragione sarebbe del tutto irrilevante ai fini della decisione la circostanza che NN era in casa NE/RR e quale mansione svolgeva e quali contatti aveva con gli appellanti se mai aveva percepito denaro dagli stessi;
non spiega perché fosse da considerare non pertinente le circostanze eccepite dagli appellanti nelle varie fasi del processo civile secondo cui i costi per la ristrutturazione dell'appartamento erano stati sostenuti dagli appellanti non spiega in che modo fosse rilevante l'attività
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in quel momento svolta da NN AR in relazione ad una attività che non aveva compiuto e che mai avrebbe compiuto in futuro>> (così, testualmente, a pag. 28 del ricorso per cassazione). <<Nel caso di specie manca completamente
l'esplicitazione del
ragionamento che ha condotto il giudice di secondo grado a ritenere irrilevante la fondamentale circostanza di cui lo stesso giudice dà atto, ovvero che il committente non aveva dovuto sopportare il costo della rimozione della gru» (ibid.).
5.2. Con il secondo motivo si prospetta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., <<violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto e in particolare dell'art. 1460 c.c. erronea interpretazione/applicazione
-
violazione degli artt. 1218, 1223, 1453, 1655 c.c.>>. La ricorrente riferisce che «1. NN AR non è mai stato chiamato dagli appellanti a svolgere l'opera;
2. l'oggetto del contendere (per quel che oramai rileva qui in Cassazione) riguardava la custodia dell'abitazione per lavori mai eseguiti da NN AR. Tenuto conto di ciò, va applicato il principio di diritto vivente secondo cui» (a pag. 29 del ricorso per cassazione). Deduce quindi che «alla luce delle considerazioni sopra svolte [...] in qualunque modo si voglia considerare se il comportamento tenuto dagli appellanti, possa considerarsi come eccezione di inadempimento, oppure come danno emergente patrimoniale futuro, nel caso di specie il Tribunale non avrebbe potuto riconoscerlo in nessun modo e per nessuna ragione>> (a pag. 31 del ricorso per cassazione).
5.3. Con il terzo motivo si prospetta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., <<violazione dell'art. 100 c.p.c. per non avere il giudice di merito rilevato la sopravvenuta carenza di interesse ad agire in capo al» (a pag. 31 del ricorso per cassazione). «Il mancato rilievo dell'adempimento tardivo accettato dal committente può essere scrutinato anche da un'altra angolazione e cioè sotto il profilo
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del mancato rilievo della sopravvenuta carenza di interesse ad agire in capo al committente. Come più volte ripetuto, il committente aveva eccepito in primo grado e ribadito nel secondo che all'appaltatore non era dovuto il costo per lo smontaggio della gru. In primo grado, detta eccezione, tutto sommato, era in linea con i fatti accertati in quella fase, ma in secondo grado, dopo che era stato acclarato che lo smontaggio era stato eseguito dall'appaltatore, era evidentemente venuto meno l'interesse ad agire» (ibid.).
5.4. Con il quarto motivo si prospetta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti in ordine alla «circostanza più volte richiamata (smontaggio della gru ad opera e spese del COGNOME)»>, poiché «in appello il fatto era stato oggetto di discussione nei procedimenti penali di assoluzione in perfetta sintonia con gli atti introduttivi e in quelli conclusionali» (a pagg. 32-33 del ricorso per cassazione).
6. Il ricorso è complessivamente inammissibile, per violazione dell'art. 366, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c. I motivi di ricorso, così come esposti e trascritti, evidenziano un'impostazione argomentativa non conforme agli standard richiesti per il giudizio di legittimità, risultando formulati in modo non idoneo ad assolvere alla funzione propria del ricorso per cassazione, che impone la chiara, specifica e autosufficiente enunciazione delle censure rivolte alla decisione impugnata. Ed invero, il ricorso in disparte il preminente profilo di inammissibilità per estraneità delle deduzioni difensive alla vicenda concreta, di cui si dirà a breve - è caratterizzato da un grado di approssimazione proprio di un documento incompleto e non perfezionato, come emerge dai numerosi richiami a principi di diritto che poi non vengono mai esplicitati (<<va applicato il principio di diritto vivente secondo cui», a pag. 29 del ricorso per cassazione), nonché a circostanze non specificate (<<smontaggio della
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gru ad opera e spese del COGNOME», a pag. 32 del ricorso per cassazione), e ancora a deduzioni incomplete («<sopravvenuta carenza di interesse ad agire in capo al»>, a pag. 31 del ricorso per cassazione). Aggiungasi, inoltre, che la comprensione della effettiva portata delle critiche veicolate dalla ricorrente è ulteriormente ostacolata dalla continua commistione, in relazione a ciascun motivo, della illustrazione delle doglianze svolte e della riproduzione dei passi della sentenza impugnata (per vero difficilmente identificabili poiché né virgolettati, né preceduti da una qualsiasi indicazione che sia idonea a far comprendere che si tratti di una citazione). Varrà precisare, in proposito, che il giudizio di legittimità, impostato su filtri di carattere formale collegati alla tecnica di redazione del ricorso, esige sostanzialmente che questa Corte, ad una lettura globale del ricorso, sia in grado di comprendere l'oggetto della controversia, nonché il contenuto delle censure che dovrebbero giustificare la cassazione della decisione impugnata, e sia dunque in grado di pronunciarsi su di esse senza dovere scrutinare autonomamente gli atti di causa e senza che gli sia consentito a tal fine - anche per evitare uno sbilanciamento nella parità dei mezzi difensivi a disposizione delle parti sostituirsi alla parte per interpretarne, completarne, svilupparne o renderne intelligibili le difese (cfr., ex multis, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 7537 del 21/03/2024). Cionondimeno, ai fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso, risulta assolutamente preminente rispetto agli aspetti formali innanzi rilevati, comunque consustanziali al ricorso per cassazione il fatto che la ricorrente si sia pedissequamente riferita (in ciascun motivo) ad una vicenda fattuale totalmente altra rispetto al caso che ci occupa, realizzando una totale sovrapposizione tra vicende del tutto slegate tra loro: in tal senso depone il reiterato cenno ad un asserito "adempimento tardivo dell'appaltatore accettato dal committente",
nonché alla
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circostanza per cui non dovrebbe gravare su quest'ultimo il "costo dello smontaggio della gru".
-
Tali elementi non presentano però alcuna attinenza ai fatti di causa, a fronte delle premesse del ricorso medesimo e ad ogni buon conto dell'accertamento fattuale, compiuto dai giudici di merito, della responsabilità dei coniugi NE e RR ex art. 2051 c.c. per il decesso di NN AR, avvenuto presso la propria abitazione a causa del contatto con un cavo elettrico non isolato durante la tinteggiatura delle pareti. Per converso, la ricorrente deduce che a queste specifiche circostanze (i.e., adempimento tardivo dell'appaltatore accettato dal committente;
costo dello smontaggio della gru che non graverebbe sul committente) abbiano fatto espresso riferimento sia il Tribunale sia la Corte d'appello (cfr. pag. 31 del ricorso per cassazione). Epperò, tale riferimento è, per vero, inesistente, perché totalmente estraneo alla fattispecie concreta sottoposta alla cognizione dei giudici del merito;
ed infatti, le circostanze cui continuamente allude la ricorrente non presentano alcuna correlazione con i fatti posti a fondamento della domanda proposta dall'attrice De LU in primo grado. Nella specie, la ratio decidendi della sentenza impugnata (con la quale parte ricorrente non si confronta, svolgendo invece approssimative deduzioni in tema di responsabilità da inadempimento: per tutte, la violazione dell'art. 1460 c.c.) si compendia soltanto nell'accertamento della responsabilità dei coniugi NE e RR da cosa in custodia ex art. 2051 c.c., secondo il titolo di responsabilità da fatto illecito (l'unico e solo) specificamente prospettato nei loro confronti dall'attrice nella domanda introduttiva del giudizio di primo grado. A tal riguardo, parte ricorrente lamenta soltanto nel primo mezzo - che la Corte territoriale non avrebbe valutato quale mansione svolgeva
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NN AR in favore dei coniugi NE e RR e quali contatti aveva con questi, né se aveva percepito un compenso per i lavori svolti. Ma tale assunto non è neppure fondato, in quanto gli elementi dei quali la ricorrente lamenta la mancata valutazione da parte della Corte d'appello non rientrano tra gli addendi costitutivi (fra tutti, il rapporto di causalità) della fattispecie di responsabilità oggettiva da fatto illecito ex art. 2051 c.c., come descritta dal legislatore, che prescinde non solo da una qualsiasi condotta del custode, ma, soprattutto, da un rapporto contrattuale preesistente tra il danneggiato e il danneggiante, rapporto che per l'effetto non costituisce un fatto costitutivo rientrante nell'onere di allegazione e nell'onere di asseverazione gravanti sull'attore- danneggiato (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 11152 del 27/04/2023, che ha delineato lo statuto della responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c.; e ancora: Sez. U, Sentenza n. 20943 del 30/06/2022; Sez. 3, Ordinanze nn. 2477-2483 del 01/02/2018).
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6.1. D'altro canto, in ordine alla principale questione di diritto relativa alla estensibilità del giudicato penale assolutorio ai responsabili civili, mette anche conto ribadire per mero interesse nomofilattico - che, in tema di rapporti tra il giudicato civile ed il giudicato penale, opera il principio generale dell'autonomia e della separazione dei suddetti giudizi, consacrato nell'art. 75 c.p.p. (cfr., ex multis, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17140 del 25/06/2025; Sez. 3, Sentenza n. 26811 del 12/09/2022; Sez. 6 -2, Ordinanza n. 17316 del 03/07/2018; Sez. 3, Sentenza n. 15392 del 13/06/2018; Sez. 1, Sentenza n. 15470 del 22/06/2017; Sez. 3, Sentenza n. 6541 del 05/04/2016; Sez. 3, Sentenza n. 24475 del 18/11/2014). Tale principio è stato espressamente fissato anche nella giurisprudenza dei Giudici delle leggi: in proposito, è stata la nota Sentenza n. 233 del 11/07/2003 ad affermare, al punto 3.3., che «L'art. 75 cod. proc. pen. ha definitivamente consacrato il principio di parità delle giurisdizioni, cosicché perfino la possibilità di giudicati contrastanti in relazione al medesimo
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fatto, ai diversi effetti civili e penali, costituisce evenienza da considerarsi ormai fisiologica». Da qui deriva l'immanente eventualità di un contrasto (assai più che fisiologico) tra pronunce del giudice civile e pronunce del giudice penale relative al medesimo fatto storico, che poggiano anzitutto su una
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diversa valutazione (e, quindi, accertamento) del nesso causale. Ciò in quanto, ancorché, sul piano strutturale, «i principi generali che regolano la causalità di fatto sono anche in materia civile quelli delineati dagli artt. 40 e 41 c.p., e dalla "regolarità causale">>, <<ciò che muta rispetto al diritto penale è la regola probatoria» (in tal senso, Cass., Sez. U, Sentenza n. 576 del 11/01/2008). Nel processo civile opera, infatti, la diversa regola funzionale del "più probabile che non" (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 576 del 11/01/2008, ma già e per la prima volta - Sez. 3, Sentenza n. 4400 del 04/03/2004). Sul punto, l'autonomia della causalità civile rispetto a quella penale si fonda, sul piano funzionale: a. sulla differenza di interessi tutelati e di funzioni svolte: il processo penale pone al centro del sistema l'imputato e la sua responsabilità; il processo civile pone al centro il danneggiato dall'illecito e la sua richiesta risarcitoria;
b. sulla tipicità della fattispecie penale e, di contro, sulla atipicità (benché relativa e diacronica) dell'illecito civile;
c. sull'eterogeneità dei criteri di imputazione (nel solo processo civile: dolo / colpa / responsabilità aggravata / responsabilità oggettiva); d. sulla (parziale) incidenza in seno al torto civile della teoria dello scopo della norma violata e dell'aumento del rischio (quest'ultimo è invece <<criterio ermeneutico che inquieta l'interprete penale, poiché realmente trasforma surrettiziamente la fattispecie del reato omissivo improprio da vicenda di danno in reato di pericolo (o di mera condotta)>>: così, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 21619 del 16/10/2007);
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e. sulla funzione di traslazione del danno in ossequio al principio di riparazione integrale del danno subito e provato dal danneggiato. Da tempo ormai la giurisprudenza di legittimità ha chiarito questa autonomia, soprattutto in relazione al giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p., nella specie però non pertinente (in particolare, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15859 del 12/06/2019; Sez. 3, Sentenza n. 16916 del 25/06/2019; Sez. 3, Sentenza n. 25917 del 15/10/2019; Sez. 3, Sentenza n. 25918 del 15/10/2019; Sez. 3, Sentenza n. 457 del 13/01/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 30496 del 18/10/2022; Sez. 3, Ordinanza n. 27558 del 24/10/2024; Sez. 3, Sentenza n. 27756 del 17/10/2025).
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Senonché, il carattere di eccezione al principio generale dell'autonomia e della separazione dei giudizi, civile e penale, consacrato nell'art. 75 c.p.p. che si rinviene dalla previsione di cui all'art. 652 c.p.p. (ma analogamente è da dirsi per le ipotesi contemplate dagli artt. 651, 653 e 654) impedisce non solo di poter fare applicazione analogica della citata disposizione oltre i casi espressamente previsti, ma impone di perimetrarne anche in senso restrittivo l'operatività, tenuto conto dei limiti costituzionali del rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio. A mente dell'art. 652 c.p.p., l'efficacia di giudicato nel giudizio civile di danno della sentenza irrevocabile di assoluzione è limitata all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, e si esplica solo nei confronti del danneggiato che si sia costituito o sia stato posto in condizioni di costituirsi parte civile, e non abbia esercitato l'azione civile in sede propria ai sensi dell'art. 75, comma 2, c.p.p. Ne discende che il giudicato penale, nei casi in cui è vincolante, ha efficacia limitata all'accertamento dei fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale (cfr. anche Cass., Sez. 62, Ordinanza n. 8052 del 23/04/2020; Sez. L, Sentenza n. 21299 del 09/10/2014).
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Questa Corte ha però anche precisato, con la Sentenza n. 15859 del 12/06/2019, che <<[I]'art. 652 cod. proc. pen., infatti, a differenza dell'art. 25 del codice abrogato, non prevede, in caso di sentenza dibattimentale di assoluzione, il divieto di riproporre l'azione civile in sede propria, ma soltanto l'efficacia di giudicato, nel giudizio civile di danno, di taluni accertamenti contenuti nella sentenza irrevocabile di assoluzione nei confronti di chi sia costituito o sia stato posto in grado di costituirsi parte civile, e non abbia esercitato l'azione civile ai sensi dell'art. 75, comma 2, cod. proc. pen., cioè ab initio nella sede propria». Il citato arresto di questa Corte dimostra, quindi, in parte qua, che l'efficacia di giudicato, nel giudizio civile di danno, della (sola) sentenza irrevocabile di assoluzione non è illimitata: e ciò assume una dirimente rilevanza (e, al contempo, conferma) nel caso che ci occupa, in cui - come è stato correttamente rilevato sia dal Tribunale sia dalla Corte d'appello, in piena applicazione dei principi innanzi richiamati oggetto del giudizio è l'accertamento della responsabilità dei coniugi NE e RR per fatto (o, se si vuole, con espressione più ampia e comprensiva delle fattispecie di responsabilità oggettiva, per titolo) proprio (non già altrui) da cosa in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c., mentre nel processo penale i due coniugi partecipavano soltanto quali responsabili civili per fatto altrui, in relazione alla posizione dell'imputato IO NE, del resto minorenne all'epoca dei fatti. Di tal che, il giudicato assolutorio nel giudizio penale a favore del solo imputato non può esimere coloro che in quel giudizio partecipavano quali responsabili civili per il fatto altrui - e, cioè, appunto dell'imputato, poi assolto da un eventuale addebito risarcitorio per fatto o titolo proprio che sia sorretto da un accertamento della rispettiva responsabilità compiuto in sede civile pur a séguito di un processo penale in cui la parte civile si era costituita. In proposito, giova soltanto ribadire ad abundantiam - che l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da
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questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima (v., di recente, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 21321 del 25/07/2025, nonché Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11152 del 27/04/2023; Cass. Sez. U, Sentenza n. 20943 del 30/06/2022; Cass. Sez. 3, Ordinanze nn. 2477-2483 del 01/02/2018) e da ogni profilo di colpa nella condotta del custode. In definitiva, l'assoluzione dell'imputato per la conseguita esclusione degli elementi oggettivi e soggettivi del reato per cui era stato soggetto a procedimento penale non giova a coloro che, pur essendovi stati coinvolti a titolo di responsabili civili per il fatto di quegli, siano chiamati, separatamente e successivamente, a rispondere delle conseguenze pregiudizievoli a diverso titolo e, in ogni caso, per un titolo proprio, quale quello del custode per i danni cagionati dalla cosa custodita.
6.2. Pertanto, premessa la inammissibilità del ricorso nei termini di cui sopra, in ragione della particolare importanza della questione decisa (sulla quale non constano recenti arresti negli esatti termini), può enunciarsi il seguente principio di diritto nell'interesse della legge ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c.: «Il giudicato assolutorio formatosi nei confronti dell'imputato in un processo penale nel quale la parte civile si sia costituita non spiega gli effetti di cui all'art. 652 c.p.p. in favore di coloro che abbiano partecipato al detto giudizio quali responsabili civili per fatto altrui nel caso in cui questi siano convenuti dinanzi al giudice civile prospettando una responsabilità per fatto o titolo proprio (nel caso di specie, ai sensi dell'art. 2051 c.c., quali custodi dell'immobile presso il quale si è verificato il sinistro)».
7. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.
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8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Poiché la parte vittoriosa è ammessa al patrocinio a spese dello Stato (ex art. 124 del d.P.R. n. 115 del 2002, con deliberazione del C.O.A. di Catanzaro del 17/03/2025), la condanna alle spese in suo favore va posta a carico della controparte soccombente, ma con la precisazione che essa va disposta in favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. 9. Va inoltre disposto che, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse la generalità e gli altri dati identificativi della parte controricorrente e originaria attrice, attesa la natura della causa petendi.
P. Q. M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 12.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge. Dispone che il pagamento delle spese del giudizio di cassazione, così liquidate, in quanto sostenute per la difesa della controricorrente, sia eseguito a favore dello Stato. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002. Dispone che, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196 del 2003, in caso di diffusione del presente provvedimento siano omessi generalità ed altri dati identificativi della controricorrente e originaria attrice.
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Ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c., enuncia il principio di diritto nell'interesse della legge di cui al punto 6.2. della motivazione. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione in data 19 novembre 2025.
La Consigliera
NT LL
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Il Presidente
CO DE ST
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