Sentenza 11 dicembre 2020
Massime • 1
Nel caso di provvedimento di unificazione di pene concorrenti, per il principio della unitarietà della esecuzione, tutte le pene della stessa specie vengono eseguite contemporaneamente come pena unica cosicché, nel corso dell'esecuzione della pena cumulata, non è consentito lo scioglimento del cumulo per dichiarare l'estinzione per prescrizione di una di esse.
Commentari • 3
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 4 novembre 2019 la Corte di assise di Santa Maria Capua Vetere ha rigettato, in funzione di giudice dell'esecuzione, la richiesta presentata da Nunzio D.F. al fine di ottenere la sostituzione, con la pena di anni trenta di reclusione, della pena dell'ergastolo attualmente in corso di espiazione per effetto di due sentenze di condanna emesse nei suoi confronti dalla Corte di assise di Santa Maria Capua Vetere, l'una il 23 gennaio 2003 (divenuta irrevocabile in data 1° dicembre 2010), l'altra in data 8 luglio 2009 (divenuta irrevocabile il 27 marzo 2012). A fronte delle richiamate sentenze di condanna, che hanno irrogato entrambe al D.F. la pena …
Leggi di più… - 2. Estradizione condizionata e estradizione suppletiva non condizionata (Cass., 30305/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 5 ottobre 2021
In presenza di più provvedimenti di estradizione, la condizione di non applicazione dell'ergastolo apposta ad uno di essi non esplica efficacia espansiva rispetto agli altri: se è vero che l'obbligo per il giudice nazionale di dar seguito al provvedimento di consegna condizionata è determinato dalla natura e dall'ampiezza del suo contenuto e non può oltrepassare il limite, di carattere sostanziale, derivante dal fatto che lo Stato richiesto non abbia esplicitamente subordinato la concessione dell'estradizione alla riserva che il soggetto consegnato non venga sottoposto alla pena dell'ergastolo, solo nell'ipotesi in cui l'autorità estera abbia manifestato la volontà di condizionare …
Leggi di più… - 3. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 10 settembre 2021
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 4 novembre 2019 la Corte di assise di Santa Maria Capua Vetere ha rigettato, in funzione di giudice dell'esecuzione, la richiesta presentata da Nunzio D.F. al fine di ottenere la sostituzione, con la pena di anni trenta di reclusione, della pena dell'ergastolo attualmente in corso di espiazione per effetto di due sentenze di condanna emesse nei suoi confronti dalla Corte di assise di Santa Maria Capua Vetere, l'una il 23 gennaio 2003 (divenuta irrevocabile in data 1° dicembre 2010), l'altra in data 8 luglio 2009 (divenuta irrevocabile il 27 marzo 2012). A fronte delle richiamate sentenze di condanna, che hanno irrogato entrambe al D.F. la pena …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/12/2020, n. 2590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2590 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2020 |
Testo completo
02590-21 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: VINCENZO SIANI - Presidente- Sent. n. sez. 3456/2020 CC 11/12/2020- LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO R.G.N. 19317/2020 GIACOMO ROCCHI · Relatore - MONICA BONI GAETANO DI GIURO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TR MI IA... nato a [...]( ALBANIA) il 09/02/1979 avverso l'ordinanza del 30/01/2020 del TRIBUNALE di TRENTO lette/sentite le conclusioni delPG. Pasprode F. now the heРафнов udita la relazione svolta dal Consigliere MONICA BONI;
chiesto I rigels del cop!я йдель горо Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza in data 30 gennaio 2020 il Tribunale di Trento, pronunciando quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'opposizione, proposta dalla condannata GE TR, alias LE SE, avverso l'ordinanza dello stesso Tribunale, emessa il 2 maggio 2019, che aveva respinto la sua richiesta, volta ad ottenere la declaratoria di estinzione per prescrizione della pena di anni uno di reclusione ed euro 250.000 di multa, inflittale con sentenza del Tribunale di Torino del 9 aprile 1999, irrevocabile l'1 giugno 1999. 1.1A fondamento della decisione rilevava che l'esecuzione della pena inflitta con la sentenza indicata nell'istanza era stata condizionalmente sospesa e che il beneficio era stato revocato a seguito della commissione di successivi reati, giudicati con sentenza della Corte di appello di Milano dell'8 febbraio 2007, irrevocabile il 22 luglio 2007; in seguito era stato applicato l'indulto, ma anche questo beneficio era stato revocato a causa della commissione di ulteriore reato, giudicato con la sentenza della Corte di appello di Trento del 13 gennaio 2014, irrevocabile il 10 dicembre 2014. Pertanto, soltanto da questa ultima data era iniziato a decorrere il termine decennale di prescrizione, non ancora maturato al momento della decisione.
1.2Avverso l'ordinanza ricorre per cassazione l'interessata a mezzo del difensore, avv.to Fabrizio Cardinali, il quale ne deduce l'erroneità in quanto, se da un lato risponde al vero che nel caso in cui l'esecuzione della pena sia subordinata alla revoca dell'indulto il termine di prescrizione della pena inizia a decorrere dalla data dell'irrevocabilità della sentenza di condanna per il successivo reato, causa di revoca, dall'altro nel caso di specie alla BR era stato concesso l'indulto nella misura di tre anni sulla pena complessiva unificata di anni otto di reclusione. Pertanto, in ossequio al principio del favor rei, deve ritenersi che il condono sia stato applicato per intero alla pena inflitta dalla Corte di appello di Milano e non a quella oggetto della precedente sentenza del Tribunale di Torino, che è stato possibile eseguire a partire dal 22 luglio 2007. Inoltre, la recidiva ritenuta nella sentenza emessa dal Tribunale di Trento il 14 febbraio 2013, irrevocabile il 10 dicembre 2014, non opera quale causa ostativa all'applicazione della prescrizione, perchè non applicata in condanne anteriori a quella che ha dato luogo alla pena della cui estinzione si tratta;
nel caso di specie, al contrario, la condanna è successiva a quella che ha inflitto la pena da dichiarare estinta.
1.3Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. Pasquale Fimiani, ha chiesto il rigetto del ricorso. 1 Considerato in diritto Il ricorso è infondato e va dunque respinto.
1.Il provvedimento impugnato, nel respingere l'opposizione, ha ribadito la decisione già assunta di rigetto della richiesta, proposta nelle forme dell'incidente di esecuzione, a ragione del fatto che l'esecuzione della pena inflitta a BR con sentenza del Tribunale di Torino del 9 aprile 1999 era stata sottoposta a duplice condizione sospensiva, operante in momenti distinti e successivi, perché, dapprima condizionalmente sospesa, poi, quando detto beneficio era stato revocato ai sensi dell'art. 168 cod. pen. per la commissione di altro reato nel quinquennio, estinta per applicazione del condono ai sensi della legge n. 241 del 2006, a sua volta in seguito revocato per effetto della condanna riportata per reato perpetrato nel quinquennio dall'entrata in vigore del provvedimento indulgenziale. Ha dunque concluso che il termine decennale di prescrizione della pena detentiva indicata nell'istanza è iniziato a decorrere soltanto a far data dal 10 dicembre 2014, momento in cui era divenuta irrevocabile la sentenza della Corte di appello di Trento, che aveva giudicato il successivo reato, causa di revoca anche del beneficio dell'indulto, sicchè la pretesa del condannato istante di applicare l'indulto alla pena inflitta con la seconda pronuncia di condanna per poi ottenere l'estinzione per prescrizione della pena detentiva in precedenza inflittagli non può trovare accoglimento.
2. Per contrastare la decisione sfavorevole il ricorso prospetta enunciati non meritevoli di accoglimento. L'ordinanza in verifica ha effettivamente tenuto conto di tutte le circostanze documentate agli atti, ossia che, come rappresentato in ricorso, delle due pene detentive separatamente inflitte a Bilti con le sentenze indicate in precedenza la prima, oltre ad essere stata inizialmente non eseguita per l'applicazione della sospensione condizionale, in seguito è confluita in plurimi provvedimenti di cumulo materiale: il primo è stato emesso in data 17 dicembre 2007 n. 1005/2007 SIEP dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano, col quale, operata l'unificazione con la pena detentiva inflitta dalla Corte di appello di Milano con sentenza dell'8 febbraio 2007, irrevocabile il 22 luglio 2007, è stata stabilita la pena complessiva in anni otto di reclusione con successiva detrazione di tre anni per l'indulto e del presofferto ed è stata disposta la contestuale sospensione dell'ordine di carcerazione;
un secondo è stato emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento in data 11 febbraio 2015 n. 445/14 SIEP, comprensivo anche della pena inflitta dalla sentenza della Corte di appello di Trento del 13 gennaio 2014, irrevocabile il 10 dicembre 2014, col quale è stata rideterminata la pena unica, previa revoca dell'indulto, ed è stata disposta la 2 carcerazione della condannata. E' seguito un terzo provvedimento di cumulo del 28 febbraio 2015 nell'ambito di quest'ultimo processo esecutivo che ha aggiornato il precedente, sottraendo soltanto il presofferto.
2.1 Da tali premesse fattuali, basate sulla documentazione allegata al ricorso, discende che l'effetto estintivo dell'applicazione del provvedimento indulgenziale sulla pena, stabilita dalla sentenza del Tribunale di Torino del 9 aprile 1999 ha operato solo in via provvisoria ed è stato superato dall'intervenuta unificazione di detta pena, estinta provvisoriamente, ad altre concorrenti in ossequio al criterio di cui all'art. 174 cod. pen., per il quale l'indulto si applica sulla pena unica risultante dal cumulo materiale (Sez. 1, n. 6067 del 07/04/2017, dep. 2018, Arrigoni, rv. 272396; sez. 1, n. 31697 del 15/04/2010, P.M. in proc. Marchio, rv. 2480240; sez. 1, n. 5978 del 21/01/2009, Di Silvio, rv. 243353).
2.2 L'inclusione nei vari provvedimenti di cumulo, progressivamente emessi dal pubblico ministero procedente per l'aggiornamento della posizione esecutiva, ha comportato la confluenza della pena già dichiarata estinta per indulto in quella unica così stabilita sicchè, per il principio della unitarietà della esecuzione di cui all'art. 73 cod. pen., tutte le pene della stessa specie sono state poste in esecuzione contemporaneamente, mentre l'ordinamento non prevede in alcun modo un possibile ordine di espiazione delle sanzioni detentive quando ricomprese nell'ambito di una esecuzione cumulata (sez. 1 n. 3577 del 24/05/1996, La Padula, rv. 205486; sez. 1, n. 2469 del 27/05/1992, Indolfi, rv. 191275; sez. 1, n. 566 del 06/02/1992, Di Laura, rv. 189612). Né può ammettersi lo scioglimento del cumulo in modo da riscontrare l'intervenuta estinzione per prescrizione di una delle pene ricondotte ad unità mentre è in corso la esecuzione del cumulo stesso (sez. 1, n. 23571 del 6/5/2008, Conti, rv. 240129; sez. 1, 12033 del 14/02/2013, Vitale, n. m.). Se l'operazione di scioglimento del cumulo è consentita al fine di concedere al condannato l'accesso ai benefici quali l'indulto o gli istituti di diritto penitenziario, non altrettanto può disporsi per stabilire un ordine nell'esecuzione delle pene, tutte comprese nel cumulo, così da consentire la prescrizione di alcune di esse nel corso della esecuzione cumulata.
2.3 Sotto diverso profilo, deve altresì rilevarsi che, anche qualora si volesse accedere alla tesi difensiva della possibile concentrazione dell'indulto sulla pena di entità maggiore, ossia su quella inflitta con sentenza della Corte di appello di Milano, tesi che non ha fondamento giuridico per quanto già esposto-, la concreta espiazione della prima pena cui BR è stata condannata è stata paralizzata temporaneamente dalla sospensione condizionale e poi dalla causa estintiva applicata;
pertanto, non potrebbe pronunciarsene l'estinzione per prescrizione, perché il relativo termine decennale ha potuto iniziare a decorrere dal verificarsi 3 R della condizione, cui era subordinata la esecuzione, ossia dalla revoca di entrambi i benefici, secondo quanto prescritto dall'art. 172, comma 5, cod. pen.. Nel caso di specie il verificarsi della predetta condizione si ha col passaggio in giudicato della terza sentenza di condanna, la cui pena è stata cumulata con le precedenti, ossia il 27 dicembre 2014, data che non era scaduta al momento della proposizione dell'istanza e della decisione impugnata. La correttezza della soluzione proposta riceve conferma dalla pronuncia delle Sezioni Unite sul tema specifico posto dalla presente vicenda, secondo cui "nel caso in cui la esecuzione della pena sia subordinata alla revoca dell'indulto, il termine di prescrizione della pena decorre dalla data d'irrevocabilità della sentenza di condanna, quale presupposto della revoca del beneficio" e non dalla data del provvedimento di revoca del condono (Sez. Un., n. 2 del 30/10/2014, dep. 2015, Maiorella, rv. 261399). Conformi risultano tutte le pronunce più recenti della giurisprudenza di legittimità (sez. 1, n. 24145 del 10/07/2020, Cicchelli, n.m.; sez. 1, n. 587 del 2/10/2019, dep. 2020, Giorgevic, n.m.; sez. 1, n. 43840 del 10/09/2019, Veneruso, n.m.; sez. 1, n. 43075 del 12/06/2019, Aloisi, n.m.) senza che nell'ordinanza impugnata siano esposti argomenti innovativi, in grado di condurre a diverso orientamento. In definitiva, per le considerazioni svolte, nella situazione esecutiva della ricorrente non si è potuto realizzare il presupposto per l'estinzione della pena, che è costituito dalla mancata esecuzione per un periodo pari al doppio della pena inflitta, appunto perché, dapprima il decorso della prescrizione è stato impedito dalla sospensione condizionale e dall'indulto, quindi dall'inserimento nei provvedimenti di cumulo, che ha segnato la messa in esecuzione contestuale di quelle pene, compresa quella di cui è stata invocata l'estinzione.
2.4 Resta da aggiungere un solo rilievo, la cui necessità è posta da specifica deduzione contenuta in ricorso: la ricorrente non potrebbe in ogni caso beneficiare dell'estinzione della pena detentiva per prescrizione in quanto soggetto dichiarato recidivo ex art. 99, comma 2, cod. pen. con sentenza passata in giudicato prima del compimento del termine decennale. Tanto si deduce dal citato provvedimento di unificazione di pene concorrenti dell'11 febbraio 2015, essendo la recidiva stata applicata con la sentenza della Corte di appello di Trento del 14 febbraio 2014. 2.4.1 A siffatta conclusione deve giungersi in adesione al maggioritario indirizzo ermeneutico, affermatosi nella giurisprudenza di questa Corte suprema di cassazione sulla scorta del rilievo per cui la recidiva è espressione di proclività al crimine, dimostrata dalla reiterazione dei reati, il che rende il condannato immeritevole della rinuncia all'esecuzione. Si già sostenuto che "la recidiva non è 4 un mero status soggettivo desumibile dal certificato penale ovvero dal contenuto dei provvedimenti di condanna emessi nei confronti di una persona, sicché, per produrre effetti penali, deve essere ritenuta dal giudice del processo di cognizione dopo una sua regolare contestazione in tale sede. Ne consegue che, in ordine alla estinzione della pena per decorso del tempo, non è consentito al giudice dell'esecuzione, ai fini dell'applicazione dell'art. 172 c.p.p., comma 7, desumere la recidiva dall'esame dei precedenti penali, in mancanza di un accertamento in sede di cognizione, a nulla rilevando la non obbligatorietà della relativa contestazione" (sez. 1, n. 46229 del 06/10/2004, Nardelli, rv. 230295; sez. 1, n. 10425 del 02/02/2005, Esposito, rv. 231209; sez. 1, n. 44061 del 21/10/2008, Grillo, rv. 241836; Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato, rv. 249664). La recidiva richiede un accertamento della relazione qualificata tra lo status e il fatto, che deve nelle sue caratteristiche concrete risultare sintomatico, in relazione alla tipologia dei reati pregressi e all'epoca della loro consumazione, sia sul piano della colpevolezza, che su quello della pericolosità sociale (Sez. U, n. 31669 del 23/06/2016, Filosofi, rv. 267044; Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, rv. 275319).
2.4.2 Non è, invece, condivisibile l'opinione, sostenuta in ricorso sulla scorta di orientamento minoritario ed ormai superato, che propende per una più rigorosa selezione dei presupposti per ravvisare la causa ostativa all'operatività della prescrizione, dettati dall'art. 172, comma 7, cod. pen., richiedendo che la recidiva, prevista dai capoversi dell'art. 99 cod. pen., debba essere stata ritenuta in condanna pronunciata anteriormente alla sentenza di condanna alla pena della cui prescrizione si tratta (sez. 1, n. 29856 del 24/06/2009, P.M. e De Angeli, rv. 244318; sez. 1, n. 23878 del 26/05/2010, Di Muro, rv. 247673). L'analisi del dato testuale dell'art. 172 cod. pen., u.c. autorizza a ritenere che la recidiva debba essere accertata prima che sia maturato il termine della prescrizione, come del resto previsto per la concorrente causa impeditiva, costituita dalla commissione di un delitto della stessa indole, alla quale la legge annette rilevanza in funzione del dato cronologico della perpetrazione del reato "durante il tempo necessario per l'estinzione della pena" e, dunque, in epoca necessariamente posteriore alla data della condanna che ha inflitto la pena di cui si assume l'estinzione (sez. 1, n. 4095 del 10/12/2019, dep. 2020, Figliomeni, rv. 278165; sez. 1, n. 58475 del 26/09/2018, Riva, rv. 275318; sez. 4, n. 8079 del 22/11/2016, dep. 2017, D'Uva, rv. 269129; sez. 1, n. 44612 del 03/10/2013, Mari, rv. 257896; sez. 1, n. 13398 del 19/02/2013, Milacic, rv. 256021).
2.5 Per quanto esposto in precedenza, la condizione pretesa dalla disposizione di legge, come interpretata dalla giurisprudenza, risulta integrata nel caso in esame. Pertanto, il ricorso va respinto con la conseguente condanna della 5 for ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, l'11 dicembre 2020 Il Consigliere estensore Il Presidente Monica BoniМол яགས་པ། zo StaniW e DEPOSITATA IN CANCELLERIA 21 GEN 2021 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 6