Sentenza 6 maggio 2008
Massime • 1
Nel caso di provvedimento di unificazione di pene concorrenti vige il principio della unitarietà della esecuzione, per cui tutte le pene vengono eseguite contemporaneamente come pena unica. Ne consegue che, nel corso dell'esecuzione della pena cumulata, non è consentito lo scioglimento del cumulo per dichiarare la prescrizione di alcune pene.
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- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 4 novembre 2019 la Corte di assise di Santa Maria Capua Vetere ha rigettato, in funzione di giudice dell'esecuzione, la richiesta presentata da Nunzio D.F. al fine di ottenere la sostituzione, con la pena di anni trenta di reclusione, della pena dell'ergastolo attualmente in corso di espiazione per effetto di due sentenze di condanna emesse nei suoi confronti dalla Corte di assise di Santa Maria Capua Vetere, l'una il 23 gennaio 2003 (divenuta irrevocabile in data 1° dicembre 2010), l'altra in data 8 luglio 2009 (divenuta irrevocabile il 27 marzo 2012). A fronte delle richiamate sentenze di condanna, che hanno irrogato entrambe al D.F. la pena …
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In presenza di più provvedimenti di estradizione, la condizione di non applicazione dell'ergastolo apposta ad uno di essi non esplica efficacia espansiva rispetto agli altri: se è vero che l'obbligo per il giudice nazionale di dar seguito al provvedimento di consegna condizionata è determinato dalla natura e dall'ampiezza del suo contenuto e non può oltrepassare il limite, di carattere sostanziale, derivante dal fatto che lo Stato richiesto non abbia esplicitamente subordinato la concessione dell'estradizione alla riserva che il soggetto consegnato non venga sottoposto alla pena dell'ergastolo, solo nell'ipotesi in cui l'autorità estera abbia manifestato la volontà di condizionare …
Leggi di più… - 3. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 10 settembre 2021
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 4 novembre 2019 la Corte di assise di Santa Maria Capua Vetere ha rigettato, in funzione di giudice dell'esecuzione, la richiesta presentata da Nunzio D.F. al fine di ottenere la sostituzione, con la pena di anni trenta di reclusione, della pena dell'ergastolo attualmente in corso di espiazione per effetto di due sentenze di condanna emesse nei suoi confronti dalla Corte di assise di Santa Maria Capua Vetere, l'una il 23 gennaio 2003 (divenuta irrevocabile in data 1° dicembre 2010), l'altra in data 8 luglio 2009 (divenuta irrevocabile il 27 marzo 2012). A fronte delle richiamate sentenze di condanna, che hanno irrogato entrambe al D.F. la pena …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/05/2008, n. 23571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23571 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2008 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
235 7 1 / 08 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 06/05/2008
SENTENZA
N. 1332108 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. CHIEFFI SEVERO PRESIDENTE
1. Dott. BARDOVAGNI PAOLO CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
2. Dott. GIRONI EMILIO GIOVANNI " N. 037107/2007
3. Dott. CORRADINI GRAZIA "
4.Dott. VECCHIO MASSIMO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
1) ON NI N. IL 27/07/1967
avverso ORDINANZA del 06/06/2007
TRIBUNALE di SULMONA
sentita la relazione fatta dal Consigliere
CORRADINI GRAZIA
Campoli die he Luigi lette/contite le conclusioni del P.G. Dr. ravenvisibile il ricor Thiesto dichiararsi so;
ea D е
Con ordinanza tenuta a riserva all'udienza del 6.6.2007 e recante invece la data dell'11.7.2007
il Tribunale monocratico di Sulmona, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la impugnazione presentata il 12.4.2007 dalla difesa di ON ON contro il provvedimento di cumulo emesso dalla Procura della Repubblica di Sulmona per ottenere la declaratoria di estinzione della pena per prescrizione e la applicazione del regime della continuazione in sede esecutiva con riguardo alle sentenze emesse dal Tribunale di Roma in data 11.7.1990 e dalla
Corte di Appello di Roma in data 20.9.1991.
Quanto alla prima richiesta il giudice dell'esecuzione ha rilevato che il condannato risultava in quel momento in espiazione della pena per cui non poteva operare la estinzione di cui all'art. 172 C.P. e ciò neppure con riguardo alle condanne per cui era stato revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena, poiché il dies a quo di inizio della prescrizione, a norma dell'art. 172, comma 5, C.P., decorreva dal momento in cui era diventata definitiva la decisione che aveva accertato la causa della revoca.
Quanto alla seconda richiesta ha poi ritenuto che, ai fini della applicazione dell'istituto della continuazione, non fosse sufficienza la medesima indole e la vicinanza temporale dei fatti, quando, come nel caso in esame in cui il condannato era afflitto da numerosi precedenti penali, la reiterazione dei reati appariva ascrivibile ad una tendenza a porre in essere atti criminali nell'ambito di un generale sistema di vita, piuttosto che parte integrante di un disegno criminale deliberato nelle sue linee essenziali prima dell'inizio della attività criminale.
Ha proposto ricorso per cassazione la difesa del ON lamentando con due separati motivi: erronea applicazione degli artt. 172 C.P. e 546 C.P.P. e difetto di motivazione del
-
provvedimento impugnato, poiché, ai fini del computo del termine di prescrizione della pena, non si doveva tenere conto della eventuale parziale o totale espiazione della stessa, per cui, essendo in corso di esecuzione la pena, pari ad anni 22 di reclusione, per il reato di omicidio di cui alla condanna della Corte di Assise di Roma, definitiva il 28.10.1994, le altre pene non erano in esecuzione ed erano prescritte;
erroneamente era stato ritenuto che il provvedimento di cumulo potesse costituire atto interruttivo del termine di prescrizione poiché l'art. 172 C.P. costituiva una norma sostanziale e non poteva essere interpretata in malam partem;
non era condivisibile l'indirizzo ermeneutico fatto proprio dal provvedimento impugnato per cui la revoca della sospensione condizionale della pena aveva effetto dal momento in cui era stata disposta poiché si trattava di provvedimento avente natura dichiarativa i cui effetti е Д risalivano al momento del verificarsi della condizione che determinava ipso iure la decadenza dal beneficio;
violazione degli artt. 671 C.P.P. e 81 C.P. poiché i reati per cui era stata chiesta la unificazione erano della stessa indole e commessi a due giorni di distanza l'uno dall'altro, mentre non si poteva pretendere a carico del condannato una probativo diabolica circa il contenuto della sua sfera interna, che non poteva essere fornita., spettando invece al giudice dell'esecuzione individuare i dati sostanziali relativi al preteso medesimo disegno criminoso.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
Il ricorso è infondato.
Quanto al primo motivo di ricorso, occorre rilevare che il ON si trova in esecuzione, dal
24.5.1999, di un provvedimento di cumulo che aveva unificato tredici sentenze di condanna comprese fra il 1987 ed il 1997, fra cui quella del 15.6.1993 della Corte di Assise di Roma per il reato di omicidio, aveva nel contempo revocato la sospensione condizionale della pena per alcune condanne ed aveva infine determinato la pena residua in 31 anni, 3 mesi ed undici giorni di reclusione, ridotti ad anni 30 per effetto del criterio moderatore di cui all'art. 79 del codice penale.
La richiesta presentata dal ON nel 2007 di dichiarare la prescrizione delle pene comprese nel cumulo per il decorso del termine decennale, sotto il profilo che si sarebbe trovato in esecuzione della sola sentenza del 15.6.1993 perché più gravosa delle altre e posta in esecuzione per prima, è quindi pretestuosa poiché il termine di estinzione della pena decorre di regola dal giorno in cui la condanna sia diventata irrevocabile soltanto qualora la esecuzione della pena non sia in corso, mentre in caso contrario la prescrizione non corre a meno il condannato non si sottragga alla esecuzione della pena ( v. Cass. sez 5, n. 32021 del
2003, rv. 226501 ). Nel caso poi di cumulo di pene vige il principio della unitarietà della esecuzione per cui tutte le pene vengono eseguite contemporaneamente come pena unica (art. 73 C.P.), mentre l'ordinamento non prevede in alcun modo un possibile ordine di espiazione delle pene detentive della medesima specie nell'ambito di una esecuzione cumulata, tanto meno ai fini di consentire la prescrizione di alcune pene mentre è in corso la esecuzione del cumulo (v. Cass. sez. 1 n. 3577 del 1996, rv. 205486, rv. 191275; rv.189612). E' vero che è consentito la scioglimento del cumulo ai fini della concessione di alcuni benefici, ma non certo per determinare un ordine di esecuzione delle pene, tutte comprese nel cumulo, così da consentire la prescrizione di alcune di esse nel corso della esecuzione cumulata. E d'altronde il ricorso sul punto è generico poiché pone la questione della prescrizione della pena soltanto се е 2 sotto un profilo teorico, senza indicare alcuna data o termine che consenta di collegare la richiesta del ricorrente ad un risultato pratico con riguardo ad alcune delle condanne comprese nel cumulo.
Anche con riguardo alla pretesa prescrizione delle pene per cui il giudice dell'esecuzione aveva disposto la revoca della sospensione della pena, a parte pure in tal caso la genericità della richiesta, la giurisprudenza ampiamente maggioritaria di questa Corte, condivisa da questa Sezione, è nel senso che, qualora l'esecuzione della pena sia subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione il "dies a quo" da computare ai fini della estinzione della pena ex art. 172, comma 5, C.P. decorre dal giorno in cui è divenuta definitiva la decisione che ha accertato la causa della revoca poiché solo da quel momento si ha certezza giudiziale dell'avvenuta verificazione della causa risolutiva e si ha altresì la possibilità di dare corso alla concreta esecuzione della pena già coperta dal beneficio ( v.
Cass. sez. 1 n. 38048 del 2006, rv. 235168; Cass. sez. 1 n. 1441 del 2000, rv. 216007; Cass. n.
395 del 2000, rv. 215384; rv. 193355; rv. 197787; rv. 203443; rv. 207973; rv. 213589). Né interessa che la revoca sia obbligatoria ed automatica poiché sino a quando non è stata dichiarata non è possibile mettere in esecuzione la sentenza di condanna e quindi non sussistono i presupposti per il decorso della prescrizione della pena.
Quanto al secondo motivo di ricorso, la giurisprudenza consolidata di legittimità è nel senso che la unitarietà del disegno criminoso, richiesta dall'art. 81, 2° comma, C.P. può essere ravvisata soltanto quando la decisione di commettere i vari reati sia stata presa dall'agente in un momento precedente la consumazione del primo e sia estesa a tutti gli altri, già programmati nelle loro linee generali. Pertanto non possono rientrare nella previsione della norma in questione tutti quei fatti costituenti reato che si trovino rispetto al primo in un rapporto di occasionalità, ovvero siano, con il primo, espressione di una abitualità o addirittura di un costume di vita.
Orbene, il giudice dell'esecuzione ha correttamente applicato i suddetti principi escludendo la unitarietà del disegno criminoso in relazione alla condotta di vita del ON che appare dedito alla commissione di reati non già in virtù di un programma criminale bensì soltanto perché conduce una vita criminale. D'altronde neppure nell'attuale sede il ricorrente ha allegato in che cosa sarebbe consistito il programma criminale, limitandosi a sostenere che spetterebbe al giudice ricercare la unitarietà del disegno criminoso, che però il giudice non può trovare se non esiste.
Il ricorso deve essere in definitiva respinto perché infondato sotto tutti i profili addotti, con le conseguenze in punto di spese indicate nel dispositivo (art. 616 C.P.P. ). е 3
и
P.Q.M.
LA CORTE
PRIMA SEZIONE PENALE
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, addì 6 maggio 2008.
Il consigliere estensore Il Presidente
Dott. Grazia Corradini Dott. Severo Chieffi flawedin 1 своеги
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
11 GIU 2008
CANGELLIERE
Pietro Di MeaKeyogi прес R
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