Sentenza 3 ottobre 2013
Massime • 1
L'estinzione della pena per decorso del tempo non opera nei confronti dei condannati recidivi di cui ai capoversi dell'art. 99 cod. pen., a condizione che la recidiva venga accertata in un qualsiasi momento immediatamente precedente al decorso del termine di prescrizione della pena.
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- 1. Preclusione dell'estinzione della pena per prescrizioneDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 21 settembre 2021
(Ricorso rigettato) (Riferimento normativo: Cod. pen., art. 172, c. 7) Il fatto Il G.I.P. del Tribunale di Treviso, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva rigettato una opposizione proposta da avverso un provvedimento, reso de plano, con il quale il predetto Giudice aveva parzialmente rigettato la richiesta di estinzione per prescrizione della pena di due anni e nove mesi di reclusione, costituente residuo della maggiore pena di cinque anni e nove mesi di reclusione e 958,23 euro di multa, da espiarsi a seguito dell'indulto applicato al condannato, nella misura di tre anni di reclusione e per l'intero ammontare della multa, con provvedimento reso dal giudice dell'esecuzione in …
Leggi di più… - 2. In tema di estinzione della pena per decorso del tempo, non è consentito al giudice dell'esecuzione penale, ai fini dell'applicazione del disposto dell'art. 172 c.p.,…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 18 novembre 2015
Nota a Cass. pen., sez. I, sentenza ud. 8 aprile 2015 (dep. 18 maggio 2015), n. 20496, Pres. U. Giordano, Giud. estens. A. Centonze. Nella sentenza n. 20496 emessa dalla prima della Corte di Cassazione in data 8 aprile 2015, è stato affrontato il tema inerente come e quando la recidiva rilevi, come condizione ostativa, in materia di estinzione della pena per decorso del tempo. Nella fattispecie in esame, venne emessa, in sede di esecuzione, un'ordinanza con la quale fu rigettata l'opposizione proposta avverso il diniego della declaratoria di estinzione per prescrizione della pena dato che, secondo quanto dedotto in questo provvedimento, «dall'esame dell'ordinanza opposta risultava …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/10/2013, n. 44612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44612 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VECCHIO Massimo - Presidente - del 03/10/2013
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 3155
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - Consigliere - N. 10778/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI AL N. IL 23/02/1977;
avverso l'ordinanza n. 211/2012 TRIBUNALE di NAPOLI, del 16/01/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA RIA SEVERINA CAPRIOGLIO;
lette le conclusioni del PG di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 16.1.2013 il Tribunale di Napoli, in composizione collegiale ed in funzione di giudice dell'esecuzione, in sede di giudizio di opposizione a provvedimento reiettivo della richiesta di estinzione delle pene inflitte a RI TO, con sentenze Tribunale per i minorenni di Napoli 26.1.1995, 19.10.2995, 17.4.1996, gip Tribunale di Napoli 18.2.1995 e Pretura di Latina, sez. distaccata di Gaeta 2.12.1995, per decorso del tempo, assumeva che sebbene fosse trascorso il termine decennale, le pene non erano suscettibili di estinzione per essere stata applicata al condannato la recidiva ex art. 99 cpv. c.p. e perché il predetto aveva riportato condanne per reati della medesima indole. In particolare, veniva evidenziato che ai fini dell'operatività della preclusione all'estinzione della pena per decorso del tempo, prevista nei riguardi dei recidivi, era necessario che la recidiva fosse stata dichiarata nel giudizio di merito, che avesse riguardo a condanna anteriore a quella che aveva dato luogo alla pena della cui estinzione si tratta e che la dichiarazione di recidiva fosse intervenuta prima della maturazione del termine decennale. Veniva evidenziato che nel caso di specie vi era stata una duplice dichiarazione di recidiva emessa in sede cognitiva, intervenuta prima del decorso del termine di prescrizione delle pene, con sentenze 2.7.2001 e 9.10.2003. Inoltre, il tribunale assumeva che la doglianza sulla revoca dei benefici concessi al AR (con le sentenze sub nn. 1, 2, 3, 4, 5, del cumulo), operata con la sentenza sub 6 non poteva essere oggetto di valutazione, poiché avrebbe dovuto essere eccepito il vizio in sede di impugnazione della sentenza medesima.
2. Avverso tale decisione, interponeva ricorso per cassazione il RI pel tramite del suo difensore, per dedurre:
2.1 violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 172 c.p., comma 7 e connesso difetto di motivazione. Secondo la difesa lo status di recidivo veniva affermato non con la sentenza 21.6.2001, ma con la sentenza 13.1.2003, cosicché non poteva avere effetti preclusivi, poiché la recidiva non era stata dichiarata in relazione a condanne anteriori rispetto a quelle che avevano dato luogo alle pene della cui estinzione si ha riguardo. Nel dettato dell'art. 172 c.p., comma 7 è previsto un potere del giudice dell'esecuzione di estendere le conseguenze sfavorevoli che la dichiarazione di recidivo comporta a sentenze passate in giudicato, anteriormente rispetto a quella che ha dichiarato la recidiva. Inoltre la norma sarebbe stata forzata, poiché è stato ritenuto che il AR avesse riportato condanne definitive alla reclusione per delitti della stessa indole, laddove all'estinzione della pena per decorso del tempo non è di ostacolo la condanna che abbia ad oggetto delitti commessi prima dell'inizio del termine prescrizionale, cosicché le condanne riportate dal AR per delitti della stessa indole sono relative a reati consumati prima che iniziasse il termine prescrizionale.
2.2 violazione di legge e difetto di motivazione quanto all'intervenuto provvedimento di mancato annullamento del provvedimento di revoca dei benefici concessi. La revoca sarebbe intervenuta a seguito di errata interpretazione della L. n. 128 del 2001 che ha introdotto un rimedio revocatorio in caso di erronea concessione del beneficio, al di fuori del giudizio di cognizione, cosicché la sospensione condizionale della pena concessa in violazione dell'art. 164 c.p., comma 1 è revocata in executivis. Ma tale rimedio secondo la difesa non opererebbe in maniera incondizionata, poiché occorre che il beneficio sia stato concesso più di due volte con sentenze divenute irrevocabili dopo l'entrata in vigore della novella. Poiché le sentenze di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 5 del provvedimento di cumulo suindicato sono passate in giudicato prima dell'entrata in vigore della L. n. 128 del 2001, le condanne ivi previste non potevano essere eseguite per cui sarebbe illegittimo il provvedimento di revoca.
3. Il Procuratore Generale ha chiesto il dichiarare inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Quanto alla ritenuta illegittimità della intervenuta revoca dei benefici che erano stati concessi con le sentenze di cui al cumulo sub nn. 1, 2, 3, 4, 5 per effetto della sentenza sub 6) emessa dal Tribunale di Napoli il 6.3.2000 (secondo motivo di ricorso), nulla può essere più eccepito visto che il provvedimento di revoca fu assunto con sentenza del Tribunale di Napoli che è diventata definitiva il 21.6.2001, cosicché il giudicato osta a qualsivoglia interlocuzione critica sul punto. Corretta è stata quindi la decisione impugnata.
Quanto al primo motivo del ricorso, deve essere ricordato che in un recente arresto questa Corte (Sez. 1, 19.2.2013, n. 13398, Milacic) ha statuito che l'analisi della complessiva disciplina positiva delle cause di esclusione della estinzione della pena, alla luce della relativa rassegna contenuta nell'art. 172 c.p., u.c., accredita la conclusione che deve aversi riguardo al momento immediatamente precedente la maturazione del dies ad quem del termine della prescrizione, nel senso, appunto, che è sufficiente che alcuna delle cause ostative (tra cui la recidiva) risulti perfezionata ilio tempore, perché la estinzione della pena non abbia luogo. In tal senso è esplicita la indicazione normativa della residua e concorrente causa impeditiva, costituita dalla commissione di un delitto della stessa indole, alla quale la legge ricollega rilevanza in funzione del dato cronologico della perpetrazione del reato "durante il tempo necessario per l'estinzione della pena" e, dunque, in epoca necessariamente posteriore alla data della condanna che ha inflitto la pena de qua e, a fortiori, posteriore alla data di commissione del delitto per il quale la pena in questione è stata applicata.
È pertanto inapplicabile la prescrizione ai condannati i quali, durante il tempo necessario per l'estinzione della pena, siano stati riconosciuti come recidivi: nel caso di specie già la sentenza 6.3.2000 che revocava i benefici concessi al AR e poi la sentenza 2.7.2001 prima della maturazione dei termini di prescrizione delle pene irrogate con le precedenti sentenze, accertavano la recidiva, prima infraquinquennale e poi quella qualificata ex art. 99 c.p., comma 4 del AR. E tanto non poteva che impedire l'effetto estintivo invocato delle pene per decorso del tempo. Come è stato sottolineato nel recente arresto suindicato, questa Corte ha definitivamente segnato la distanza dall'isolato orientamento richiamato dalla difesa, secondo cui la recidiva, prevista dai capoversi dell'art. 99 c.p., debba essere ritenuta in condanna pronunciata anteriormente a quella con cui fu inflitta la pena della cui prescrizione si disputa, poiché se è fuori discussione la irrilevanza della condizione ostativa che abbia a verificarsi dopo la scadenza del termine di prescrizione della pena, essendo l'effetto della estinzione irreversibile, è altrettanto esplicito dal testo normativo che deve aversi riguardo al momento immediatamente precedente la maturazione del dies ad quem del termine della prescrizione, nel senso, appunto, che è sufficiente - giova ripetere - che alcuna delle cause ostative risulti perfezionata in quel tempo, perché la estinzione della pena non abbia luogo. In tal senso è, come detto, esplicita la indicazione normativa riferita all'altra causa impeditiva, relativa alla commissione di delitti della stessa indole, che debbono essere perpetrati "durante il tempo necessario per l'estinzione della pena", il che significa che si deve avere riguardo a periodo necessariamente successivo alla data della condanna che ha inflitto la pena di cui si controverte sulla estinzione e necessariamente posteriore alla data di commissione del delitto per il quale la pena di cui si chiede l'estinzione è stata inflitta. Anche sotto detto ultimo profilo ricorreva per il AR ulteriore causa ostativa alla prescrizione, (essendo stato condannato con la sentenza Tribunale di Napoli 2.7.2001, definitiva il 9.10.2003 per violazione al D.P.R. n. 309 del 1990). Non poteva quindi essere dichiarata l'estinzione delle pene di cui alle condanne suindicate.
Conseguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2013