Sentenza 15 aprile 2010
Massime • 1
Il giudice dell'esecuzione ha il dovere di ridurre entro i limiti di legge l'indulto applicato, con più sentenze di condanna, in misura eccedente quella fissata dal provvedimento di clemenza, perché il giudicato si forma solo sul diritto al beneficio e non sulla sua misura, né questa operazione comporta la revoca dei condoni eventualmente applicati in eccesso, in quanto l'art. 174, comma secondo, cod. pen. stabilisce che l'indulto si applica una sola volta in sede di cumulo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/04/2010, n. 31697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31697 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo Presidente del 15/04/2010
Dott. GIORDANO Umberto Consigliere SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo Consigliere N. 1091
Dott. CAVALLO Aldo Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco M.S. rel. Consigliere N. 33867/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME, nei confronti di:
1) HI AN N. IL 26/09/1961;
avverso l'ordinanza n. 3/2009 GIP TRIBUNALE di LAMEZIA TERME, del 15/05/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BONITO Francesco Maria Silvio;
lette le conclusioni del PG Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. La Corte osserva:
IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Il Procuratore della Repubblica di Lamezia Terme ricorre per cassazione avverso l'ordinanza con la quale, il 15 maggio 2009, il GIP della sede ha rigettato l'incidente di esecuzione sollevato dal rappresentante della pubblica accusa sul rilievo che, erroneamente, aveva la Corte di Appello di Catanzaro applicato in favore di IO TO la disciplina dell'indulto condonandogli la pena inflitta, pari ad anni due e mesi otto di reclusione, nonostante in precedenza, in data 25.10.2006, in favore del medesimo condannato, fosse stata condonata la pena di anni uno di reclusione ed Euro 1000,00 di multa.
A sostegno dell'impugnazione il procuratore ricorrente, denunciandone il contrasto con l'insegnamento sul punto della Corte di legittimità, deduce che il giudice a quo ha ritenuto emendabile esclusivamente nei modi dell'impugnazione della relativa sentenza, l'eventuale errore commesso dal giudicante nel riconoscere la disciplina di favore per un tempo superiore a quello massimo consentito dalla legge.
Il P.G. in sede, con motivata requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza.
2. Il ricorso è fondato.
Ha avuto modo più volte di affermare questa Corte di legittimità che il giudice dell'esecuzione ha il potere di ridurre entro i limiti di legge l'indulto applicato, con più sentenze di condanna, in misura eccedente quella fissata dal provvedimento di clemenza, perché il giudicato si forma solo sul diritto al beneficio e non già sulla sua misura (Cass., Sez. 1, 30/09/2009, n. 40028; Cass., Sez. 1 bis, 21/01/2009, n. 5978; Cass., Sez. 1 Sent, 13/11/2007, n. 43684). In materia di condono, infatti, qualora sia stato concesso il beneficio in seguito a cognizione ordinaria, la revoca è ammissibile, dopo il passaggio in giudicato, solo nel caso del verificarsi di condizioni risolutive previste dal decreto di clemenza, dovendosi salvaguardare il principio dell'intangibilità del giudicato. Tale principio è stato elaborato per affermare che la concessione del condono in sede di merito non può più essere messa in discussione in relazione all'an della sua applicazione. Circa il quantum, viceversa, deve trovare applicazione la regola generale contenuta nell'art. 174 c.p., comma 2, secondo la quale, il provvedimento applicativo dell'indulto adottato in relazione a singole condanne "ha carattere provvisorio ed è destinato ad essere assorbito e superato dall'applicazione unitaria del beneficio in sede di cumulo ex art. 174 c.p.". (Sez. 1, 21 gennaio 2009 n. 5978, rv. 243353; Sez. 2, 20 ottobre 1981, rv. 152489). Una chiara trattazione di questo principio di diritto è contenuta nella decisione delle Sezioni Unite della Corte, lontana nel tempo, la n. 18 del 1957, rv. 097842, con la quale si è affermato che l'istituto della revoca del condono concesso in eccesso non è previsto dall'ordinamento perché già prevista la regola generale dell'art. 174 c.p., comma 2, per la quale l'indulto si applica una sola volta in sede di cumulo;
ne discende che non vi è alcuna necessità di revocare i condoni concessi in eccesso in quanto essi sono stati concessi in modo ineccepibile dal giudice del merito. Il giudice dell'esecuzione, invece, può rideterminare la concreta entità del beneficio, proprio perché esso era stato ritenuto applicabile dal giudice del merito in relazione all'an; tale opera di rideterminazione del quantum non incide sul giudicato in quanto l'applicazione dell'indulto da parte del giudice del merito non attiene al contenuto delle singole condanne ma all'intero rapporto di soggezione punitiva. Tale principio risulta poi richiamato in altre pronunce più recenti, tra le quali, Sez. 1, 26 aprile 1999 n. 3247, rv. 213721, la quale afferma che, ai sensi dell'art. 174 c.p., comma 2, il beneficio del condono deve essere applicato unitariamente in sede di cumulo e tale applicazione si sovrappone e si sostituisce all'insieme delle applicazioni separate, per cui non vi è alcuna necessità di formali provvedimenti di revoca da parte del giudice. In applicazione di tali principi deve quindi concludersi che il giudicato si forma solo sul diritto al beneficio e non sulla sua misura, per cui, qualora sia stato applicato da più condanne in misura eccedente a quella stabilita dal decreto di concessione, in sede esecutiva il giudice può (e deve) ricondurlo nei limiti stabiliti dalla legge, consentendoglielo l'art. 174 c.p., comma 2.
P.Q.M.
La Corte, annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al GIP del Tribunale di Lamezia Terme.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2010