Sentenza 14 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/02/2002, n. 2196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2196 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' I NOME DEL OPOL0 2 1 96 / 02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI Presidente R.G. N. 23826/99 Consigliere Cron. 5237 Dott. Bruno BATTIMIELLO © Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Ud. 12/11/01 - Rel. Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: OL IN, IR EN AMATO CALOGERO, ICO, domiciliati in ROMA VIA ROMAGNA 14, elettivamente presso lo studio dell'avvocato ALBERTO BUZZI, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
FFSS S.P.A. FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell'avvocato GERARDO VESCI, che lo rappresenta e. 2001 difende, giusta delega in atti;
4357 -1- controricorrente avversO la sentenza n. 987/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 22/01/99 R.G.N. 41662/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/11/01 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO; udito l'Avvocato BUZZI%;B udito l'Avvocato GARLATTI per delega VESCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 1 23826/99 Svolgimento del processo Con sentenza in data 22.6.1994, il Pretore di Roma, decidendo sulle domande proposte dagli attuali ricorrenti, ex dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato collocati a riposo nel corso della vigenza del CCNL stipulato il 18.7.1990, dichiarava il diritto degli stessi all'integrale applicazione, per il periodo 1990/1992, dei miglioramenti economici previsti dal predetto contratto collettivo e condannava l'OPAFS alla riliquidazione dell'indennità di buonuscita ed al pagamento delle conseguenti differenze. Avverso detta sentenza proponeva appello la società Ferrovie dello Stato s.p.a., che era succeduta all'OPAFS in forza Odpor dell'art. 1 comma 43 della legge n. 537 del 1993. Il Tribunale di Roma, con la decisione qui impugnata, riformava la sentenza del Pretore e rigettava le domande dei pensionati. Per la cassazione di quest'ultima sentenza i lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione con un motivo. Le Ferrovie dello Stato (ora Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.) hanno resistito con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso i lavoratori denunciano violazione degli artt. 1362 e segg. C.C. in riferimento agli articoli 37, 38 e 96 del CCNL 1990/1992, nonché omessa ed insufficiente motivazione, e censurano la sentenza impugnata per aver respinto le domande dei pensionati sulla base di una interpretazione frammentaria delle singole disposizioni contrattuali che non ha tenuto conto della volontà contrattuale delle parti sociali, quale risultava dalla lettura complessiva delle singole clausole. Osserva il Collegio che la questione relativa alla computabilità, о meno, nella indennità di buonuscita dei dipendenti delle Ferrovie andati in pensione dopo il 1990 degli aumenti di stipendio, scaglionati nel tempo, previsti dal contratto collettivo 1990/1992, è stata più volte affrontata pronunciato il seguente dalla Corte che, in merito, ha L'indennità di buonuscita deiprincipio di diritto: 11 dipendenti delle Ferrovie dello Stato, che era prima erogata dall'OPAFS e quindi, a seguito della soppressione dell'Opera ex legge n. 537 del 1993, dalle stesse Ferrovie, deve essere commisurata, ai sensi dell'art. 14 legge 14 dicembre 1973 n. 829, all'ultimo stipendio sulla base del quale siano stati versati sia il contributo a carico delle Ferrovie dello Stato, sia la trattenuta a carico del dipendente, poiché l'erogazione dell'indennità in misura non proporzionale ai versamenti squilibrio finanziario della effettuati provocherebbe 10 gestione;
pertanto non sono computabili nell'indennità gli aumenti stipendiali previsti per il periodo successivo alla cessazione del rapporto, sui quali non furono versati i contributi" (Cass. n. 5042 del 2000, Cass. n. 8558 del 2000, Cass. n. 7173 del 2001 e successiva giurisprudenza conforme) Premesso che l'art. 14 della legge n. 829 del 1973 pone a base del computo dell'indennità buonuscita l'ultimo stipendio di dipendenti stabili cessati dal ("1'OPAFS corrisponde ai buonuscita, la sommaindennità di servizio, a titolo di risultante dal prodotto dei mesi di servizio utile per 1/12 dell'80% del totale dell'ammontare dell'ultimo stipendio mensile ....."). e che l'obbligo di versamento dei contributi (che div. Cass. n. 15493 and 200.1 3 fungono da provvista per l'erogazione dell'indennità) è proporzionale alla retribuzione e grava sia sul datore di lavoro (9%) che sul lavoratore (4%), la Corte ha osservato che, stante la necessità di mantenere l'equilibrio finanziario della gestione dell'ente previdenziale, non essendo previsto alcun intervento di terzi per il ripianamento delle passività, in materia vige il principio di corrispondenza tra contributi versati e indennità di buonuscita, sicchè l'indennità di buonuscita non può che essere commisurata "all'ultimo stipendio" sulla base del quale furono versati sia il contributo a carico delle Ferrovie sia la trattenuta a carico del dipendente iscritto, poiché l'erogazione dell'indennità in versamenti effettuatiproporzionale ai misura non Opoñ provocherebbe, immancabilmente lo squilibrio finanziario della gestione. Da ciò la Corte ha tratto la conclusione per cui, poiché è pacifico che all'OPAFS non furono versati i contributi sugli aumenti stipendiali previsti dal contratto collettivo entrato in vigore successivamente alla cessazione del rapporto, gli aumenti previsti dal predetto contratto collettivo non sono computabili nella indennità di buonuscita. A questi principi, pienamente condivisi dal Collegio, risulta essersi correttamente attenuto anche il Tribunale nel respingere la domanda dei lavoratori, sicchè tutte le censure mosse dagli attuali ricorrenti alla sentenza impugnata non sono meritevoli di accoglimento. Per tutte le considerazioni sopra esposte, il ricorso, dunque, deve essere respinto ed i ricorrenti devono essere condannati al pagamento in favore della società intimata delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in lire $4,000. pari ad euro17,56, oltre a lire due milioni per onorari, pari ad euro 1032,91. Così deciso in Roma il 12 novembre 2001 Il Cons. estensore Il Presidente Прожить дротіло M www. Raraquam Stilline 14 FEB. 2002 I D ANGELLAAN Sh e A , S O 0 S 1 L A 3 L . T 3 O T , 5 B R A I 'A S . E D L N P L S A E T I 3 S D N 7 - O I G 8 S P - O N 1 M I E A 1 S D A I E E D , A G E O O G T R T E T N IT S L E I S R G E I A E D L R L O E D